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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2024, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad intimazione di sfratto per morosità iscritta al n. 2458/2022 R.G.
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede in ROMA piazza della Croce ROSSA
N. 1, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO LIO del foro di Roma, codice fiscale , con domicilio eletto in Messina via dei Mille n. C.F._1
243 studio dell'avv. Ottaviano Augusto
INTIMANTE
E
nato a [...] il 01\01\1947, codice fiscale CP_1
, Residente in Messina via Padova palazzina D n. 15, ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina via Santa Maria del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende.
INTIMATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 17.02.2022 a conduttore CP_1 dell'immobile sito in Messina, Via Padova – Pal. D sn, piano 4, int. 15,
1 , in persona del legale rappresentante p.t., dopo avere Parte_1
dichiarato di avere trasmesso, in data 21.06.2008, disdetta del contratto di locazione, chiedeva all'adito Tribunale di: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione alla data del 31.12.2008; Per l'effetto, ordinare al Sig. il rilascio in favore di FSI dell'immobile sito in Messina, Via Padova CP_1
– Pal. D sn, piano 4, int. 15; In linea subordinata: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione alla data del 31.12.2024; Con espressa riserva di proporre separato giudizio per il risarcimento degli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio del bene locato ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
Costituitosi in giudizio, contestava la tempestività della CP_1
disdetta del contratto, eccepiva la rinnovazione tacita del rapporto e chiedeva il rigetto dell'intimazione di sfratto.
Rigettata la convalida dello sfratto, introdotto, con esito negativo, il procedimento di mediazione, le parti depositavano note integrative con le quali ribadivano le rispettive domande.
*****
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di inammissibilità della costituzione di posto che parte intimata ha depositato in via telematica CP_1
l'atto di costituzione alla stessa data dell'udienza di prima comparizione.
Parte intimante ha fornito prova, tramite la produzione di raccomandata a.r. regolarmente recapitata al conduttore in data 21.06.2008, di avere comunicato al conduttore la disdetta del contratto per la scadenza del
31.12.2008. La contestazione avanzata dal conduttore della data di scadenza contrattuale non è supportata da validi elementi di prova e non è idonea a mettere in dubbio la scadenza dichiarata dal locatore, come peraltro si desume dal contratto versato in atti.
Quanto all'eccezione di rinnovazione tacita del contratto di locazione, per non essersi il locatore attivato per molti anni dopo l'invio della lettera di disdetta, secondo la Suprema Corte per aversi rinnovazione del contratto
2 deve esserci un comportamento esplicito della P.A. che evidenzi una volontà contraria alla disdetta già manifestata. La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. La volontà della P.A. di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam"; pertanto, nei confronti della stessa P.A., non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, né rileva, per la formazione del contratto, un mero comportamento concludente, anche protrattosi per anni”. (Cass. Civ., Sez. VI, Sent. n. 13886 del 23 giugno 2011; Cass. Civ.,
Sez. III, Sent. n. 5464 del 14 marzo 2006).
Nel caso in questione , dopo la trasmissione della lettera Parte_1
di disdetta del 2008 non ha manifestato espressamente la volontà di proseguire il rapporto locativo;
viceversa, in data, 16.07.2019, ha nuovamente chiesto al conduttore di rilasciare l'immobile. In mancanza di una espressa manifestazione di volontà contraria alla disdetta, il decorso del tempo tra la prima raccomandata di disdetta e la seconda è irrilevante e non comporta tacita rinnovazione del contratto. Ne consegue che il contratto di locazione deve considerarsi risolto alla data del 31.12.2008, con obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile libero e sgombero.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, rigetta l'opposizione, accerta la cessazione del contratto di locazione intercorso tra le parti, relativo all'immobile sito in
Messina, Via Padova – Pal. D sn, piano 4, int. 15, alla data del 31.12.2008 e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile libero e CP_1 sgombero da persone e cose.
Rigetta ogni altra domanda.
Spese compensate.
Messina, 24.09.2024
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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