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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3774/2025 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI Parte_1 C.F._1
TT elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERONESI TT
ATTORE/I contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice come da ricorso.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.10.2012 a Palmi (RC), adottando il regime di separazione dei beni, come risulta dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 del Comune di Palmi (RC), Atto n. 11 Parte 1 Ufficio 1; dal matrimonio è nato il figlio minore il 9.5.2017; i Per_1 coniugi si sono separati con sentenza pronunciata il 23.4.2024, su ricorso congiunto, passata in giudicato;
da allora non si sono più riconciliati;
la moglie ha introdotto il presente giudizio di divorzio e all'udienza di comparizione del 9.10.2025 il marito non si è presentato e non si è nemmeno costituito nonostante la regolarità della notifica. La moglie ha confermato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. La causa prosegue come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a [...] Parte_1 in data 26/02/1986 e nato a [...] in data [...], contratto in data Controparte_1
15.10.2012 a Palmi (RC), come risulta dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 del Comune di Palmi (RC), Atto n. 11 Parte 1 Ufficio 1; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – fa rinvio per tutte le altre questioni all'ordinanza del Giudice Relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3774/2025 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI Parte_1 C.F._1
TT elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERONESI TT
ATTORE/I contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice come da ricorso.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 15.10.2012 a Palmi (RC), adottando il regime di separazione dei beni, come risulta dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 del Comune di Palmi (RC), Atto n. 11 Parte 1 Ufficio 1; dal matrimonio è nato il figlio minore il 9.5.2017; i Per_1 coniugi si sono separati con sentenza pronunciata il 23.4.2024, su ricorso congiunto, passata in giudicato;
da allora non si sono più riconciliati;
la moglie ha introdotto il presente giudizio di divorzio e all'udienza di comparizione del 9.10.2025 il marito non si è presentato e non si è nemmeno costituito nonostante la regolarità della notifica. La moglie ha confermato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. La causa prosegue come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra nata a [...] Parte_1 in data 26/02/1986 e nato a [...] in data [...], contratto in data Controparte_1
15.10.2012 a Palmi (RC), come risulta dal registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 del Comune di Palmi (RC), Atto n. 11 Parte 1 Ufficio 1; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto comune per l'annotazione della presente sentenza;
2 – fa rinvio per tutte le altre questioni all'ordinanza del Giudice Relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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