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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 23 settembre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. B. Martella come da mandato in atti Parte_1
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Accogli come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificata, la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso atto di precetto, notificato il 26 novembre 2024, con il quale il sig.
intimava il rilascio dell'immobile sito in Andrano (LE), via Niccolò Controparte_1
Machiavelli n. 39, già adibito a casa coniugale in forza del decreto del Tribunale di Lecce
del 29 febbraio 2024 (R.G. 1300/2022).
Con comparsa di risposta del 26.02.2025 si costituiva il sig. Controparte_1 per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale, previo deposito di note conclusionali.
Nelle more del giudizio le parti sottoscrivevano in data 20.03.2025 verbale di accordo transattivo, con il quale la sig.ra si impegnava a rilasciare l'immobile Pt_1
libero da cose e persone entro il 30.06.2025 ed il sig. si obbligava a versare CP_1
l'importo omnicomprensivo di € 20.000,00.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della opponente, il conseguente pagamento di quanto dovuto dall'opposto, e la rinuncia delle parti ad ogni ulteriore richiesta e domanda in virtù di quanto sancito nel “Verbale di accordo e transazione” del 20.03.2025.
In ordine alla eccezione di annullabilità/ vessatorietà dell'accordo transattivo sollevata dall'opposta con le memorie del 28.05.2025, si osserva che le stesse sono inammissibili in quanto introducono domande nuove e, pertanto, non afferenti al thema decidendum.
In ultimo, non puo trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge.
In ordine alle spese di lite, ritiene il Giudicante di disporne la compensazione integrale come dalle parti convenuto con l'accordo transattivo di cui innanzi.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
2 Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Spese compensate
Lecce, 23 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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