Articolo 25 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
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1 gennaio 1973
Art. 25. (Riduzione dell'importo delle pensioni)

Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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