Versione
1 gennaio 1973
1 gennaio 1973
Art. 25. (Riduzione dell'importo delle pensioni)
Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.
Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:
10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;
12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;
14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;
16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;
18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;
20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 1977Provvedimento: […] “accertare e dichiarare che al sig. ER, con decorrenza 1.1.2012, spetta la pensione nella misura quantificata dalla normativa vigente, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, e, per l'effetto, disporre che , a decorrere dalla domanda, previo ricalcolo e ricostituzione, eroghi la pensione al CP_1 ricorrente in misura al medesimo spettante, pari ad € 1.092,26 mensili per 13 mensilità, tenendo in particolare conto del triennio 2007 – 2008 - 2009 (Quota A ex artt.10 e 25 della Legge 12/1973) ; condannare al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.517,32 annuali dal CP_1Leggi di più...
- art. 11 l. n. 12/1973·
- revisione pensione·
- delegificazione·
- supplemento pensione·
- compensazione spese·
- art. 27 Regolamento CP_1·
- giurisdizione giudice ordinario·
- previdenza complementare·
- autonomia regolamentare