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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2884/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia al viale Puglia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giulio Pepe, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta su foglio separato al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Gragnano alla piazza Francesco Riccio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Scola, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza di comparizione dei coniugi del 13.11.2024, la ricorrente ed il resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto.
Il P.M., in data 13.01.2025 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due figli minori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile pari ad euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con , in data Controparte_1
10.09.2011 in Gragnano e che dall'unione erano nate due figlie: , in data Per_1
22.12.2011, e , in data 07.06.2019 e che l'ultimo domicilio coniugale era in Gragnano Per_2
(NA) al viale San Francesco n. 12, immobile di proprietà della madre del marito, signora
. Parte_2
La a sostegno del ricorso deduceva che negli anni era venuta meno la comunione Pt_1 spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza;
che il marito aveva conservato un comportamento poco propenso ad una crescita culturale e sociale, oltre che economica, del nucleo familiare, non valorizzando le proprie capacità e soprattutto le sue mortificandone la personalità; che vi erano spesso alterchi nel corso dei quali il manifestava comportamenti aggressivi anche se solo verbalmente e le richiedeva CP_1 di allontanarsi dalla casa unitamente alle figlie, che in tali occasioni si recava presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Gragnano alla via Juvani 35, ove attualmente dimorava insieme alle figlie, in quanto il 18/12/2023, dopo una discussione molto accesa con tratti anche violenti da parte del , quest'ultimo la aveva costretta ad andare CP_1 via con le figlie e stabilizzarsi presso abitazione paterna ove vi è una parte dell'appartamento che le consentiva di vivere dignitosamente con le proprie figlie, in attesa di rinvenire un appartamento più consono alle esigenze del nucleo familiare.
Ancora la ricorrente allegava di essere priva di occupazione ma in ricerca di lavoro, contando al momento anche sul supporto della propria famiglia di origine e che il marito, anche se formalmente disoccupato, si occupava in via autonoma con un automezzo di sua disponibilità anche se allo stesso intestato, di piccoli traslochi per conto terzi ovvero spostamenti di merci sempre per conto di privati, con corrispettivo mensile che non era
2 grado di quantificare, e che egli beneficiava altresì del cd. Reddito di inclusione da parte dello Stato, per circa euro 650,00 mensili.
nel costituirsi in giudizio, concordava con la ricorrente sulla Controparte_1 separazione, nonché sull'affido congiunto ad entrambi i genitori delle figlie minori. Il resistente chiedeva, però, di addebitare la separazione alla moglie che aveva, a suo dire, abbandonato la casa coniugale dopo aver avuto più volte atteggiamenti aggressivi e calunniosi nei suoi riguardi.
Il resistente deduceva di essersi sempre dedicato con dedizione e particolare attenzione sia alla moglie che all'educazione delle figlie, con le quali continuava ad avere un ottimo rapporto;
di essere disabile fin dalla nascita con invalidità 46% e limitate possibilità lavorative;
che la moglie, a differenza di quanto dalla stessa asserito aveva sempre lavorato in nero come onicotecnica percependo ingenti somme.
Il resistente, dunque, chiedeva di porre a suo carico la somma mensile di euro 300,00
(euro 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e , oltre al 50 % delle spese straordinarie per queste ultime. Per_1 Per_2
All'udienza di comparizione dei coniugi del 13.11.2024, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, dunque, il Giudice delegato dal
Presidente disponeva in via provvisoria che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto (come riportato nel verbale d'udienza) e rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio previa trasmissione degli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere del 13.01.2025 chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
3 In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che non contrastando con norme inderogabili, ed essendo conforme all'interesse delle figlie minori, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, all'udienza del 13.11.2024, le parti sentite congiuntamente dichiaravano entrambe che il padre aveva un buon rapporto con le figlie che frequentava regolarmente;
la dichiarava di vivere nella casa di proprietà dei suoi genitori unitamente a questi Pt_1 ultimi, di aver lavorato in passato sia in un centro estetico che in un call center e di essere in cerca di lavoro;
il di essere rimasto a vivere nella casa coniugale di proprietà di CP_1 sua madre, dichiarando in ordine alla sua posizione economica: “ attualmente sono disoccupato non percepisco alcun reddito;
prima mi sono sempre arrangiato con vari lavori saltuari ma mai inquadrato;
sono invalido al 46% ma non ho diritto ad alcuna pensione di invalidità, prima prendevamo il reddito di inclusione di euro 500,00 mensili, questo per il 2024 ma lo hanno sospeso perché mia moglie non ha terminato il corso di estetica previsto per
l'inserimento nel mondo del lavoro;
mentre nel 2023 abbiamo percepito il reddito di cittadinanza di euro 900,00 mensili compresivi di assegno unico;
mi aiuta mia madre economicamente. anche se sono intenzionato a cercare lavoro;
ho finito il corso previsto per poter percepire il reddito di inclusione e mi sono diplomato come operatore ambientale, attendo di essere chiamato”.
In atti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta del resistente risulta prodotta la documentazione attestante la disabilità ed il riconoscimento da parte della competente
Commissione Asl di un'invalidità con incapacità lavorativa nella misura del 46% (cfr documentazione medica allegata in atti dal resistente).
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13.05.1991) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Gragnano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.
11, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
3. affida congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e , con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre in Gragnano alla via Juvani n. 35, ove è ubicata l'abitazione di residenza, in proprietà, del padre della con la quale le Pt_1 minori convivono. Entrambi i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulle minori per le questioni di straordinaria amministrazione con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. I genitori si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza, nell'interesse delle figlie;
4. dispone che il padre terrà con sé le figlie almeno due pomeriggi a settimana che in mancanza di accordo si individuano nel martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00, salve le esigenze lavorative del padre e quelle scolastiche ed extra scolastiche delle minori, ed a week -alterni dal venerdì all'uscita dopo la scuola fino alla domenica alle ore 20:00. In tali occasioni il padre si occuperà di accompagnare la figlia alla scuola di danza e prelevarla al termine della lezione;
Per_2
5. dà atto che le parti convengono che, in caso di difficoltà dovute a motivi di salute delle figlie, il padre, previo accordo con la madre, potrà esercitare il suo diritto di visita presso l'abitazione materna. Riguardo alle vacanze natalizie, saranno trascorse dalle minori con il padre o con la madre dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio di ogni anno secondo il criterio dell'alternanza e previo accordo tra i genitori.
Le festività pasquali saranno trascorse dalle minori in modo alternato con i genitori ovvero il giorno di Pasqua ed il lunedì d'Albis con l'uno o con l'altro. Quanto alle vacanze estive, i genitori concorderanno il periodo di 15 giorni anche in modo non continuativo che le minori trascorreranno con il padre entro il 30 maggio di ciascun anno. Ciascun genitore ha l'onere di comunicare preventivamente all'altro il luogo e
5 l'indirizzo ove lo trascorrerà con le minori. Il compleanno e l'onomastico delle minori verranno festeggiati con entrambi i genitori.
6. dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, impegnandosi, altresì, a tutelare la figura paterna e materna;
7. dà atto che i genitori si concederanno reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto personale;
8. dà atto che i beni ed arredi di proprietà della sig.ra , e i beni strettamente Pt_1 personali, e/o di pertinenza delle figlie, che si trovano presso la casa coniugale sita in
Gragnano al viale San Francesco, di proprietà della sig.ra madre del sig. Pt_2
, saranno dalla stessa prelevati e che la sig.ra rinuncia ad ogni diritto CP_1 Pt_1 su detta abitazione;
9. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento delle figlie minori e , un assegno mensile Per_1 Per_2 di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.12.2025 e da versarsi alla entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese a mezzo bonifico bancario;
10. pone a carico di ciascun genitore metà delle spese straordinarie per le figlie minori, ovvero le spese medico-specialistiche, dentistiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
scolastiche, di istruzione;
ludiche e sportive. A tal riguardo, per la determinazione delle spese straordinarie, ovvero se sono da concordare preventivamente o non necessitano del preventivo consenso, così come per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, le parti si riportano integralmente al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torre Annunziata del
06.07.2021;
11. dà atto che, quanto all'assegno unico e universale INPS, i genitori convengono espressamente che esso venga riscosso interamente al 100% dalla madre
[...]
in quanto collocataria delle minori. A tal uopo, il sig. si impegna Parte_1 CP_1
a dare la sua disponibilità nell'adempimento di eventuali incombenti amministrativi;
12. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.02.2025.
6 Il Giudice estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
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