Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 09/04/2026, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01983/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1983 del 2026, proposto da
OS NU, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Cutigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO NA, rappresentato e difeso dall'Avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione di idonei provvedimenti di natura cautelare
- della determinazione n. G17793 del 29 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30.12.2025, avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, nomina dei vincitori ed inquadramento nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale”;
- dell'avviso del 18.12.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 – Supplemento 1 del 23.12.2025 avente ad oggetto “Procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, comma 1 bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1. Revisione valutazione titoli”;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del controinteressato CO NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rettifica del punteggio originariamente attribuitole (da 62/100 a 56/100, con sottrazione di 6 punti) all’esito della “ procedura valutativa per la progressione verticale tra Aree ai sensi dell'art. 13, cc. 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.11.2022, in applicazione dell'articolo 52, c. 1 bis, penultimo periodo, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021, n. 113, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1 ”, motivato in ragione del fatto che “ in domanda e CV non risultano master di 2° livello/altra laurea/corso di specializzazione/dottorato di ricerca/abilitazione professionale ”, essendo stato medio tempore rivalutato i titoli dichiarati di abilitazione all’insegnamento (nello specifico: “ 1) abilitazione insegnamento preso la scuola infanzia statale rilasciata dal Ministero Pubblica Istruzione, previo concorso pubblico, in data 10.07.2000; 2) abilitazione all'insegnamento presso la scuola elementare statale e abilitazione alla lingua francese rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 01.07.1995 ”);
Letti i motivi di gravame dedotti, in punto di diritto, dalla parte ricorrente: “ 1) Travisamento dei fatti. Motivazione apparente e contraddittoria. Difetto di istruttoria; 2) Circa l'abilitazione professionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio nel processo valutativo. Violazione dei principi di autovincolo del bando, di parità di trattamento ed affidamento dei concorrenti. Illegittimità. Infondatezza; 3. Circa l'abilitazione professionale. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e vizio nel processo valutativo. Violazione dei principi di autovincolo del bando, di parità di trattamento ed affidamento dei concorrenti. Illegittimità ed infondatezza sotto diverso profilo”;
Letta altresì la memoria difensiva depositata in giudizio dall’amministrazione resistente;
Dato avviso alle parti, all’udienza dell’11.3.2026, di definizione della controversia mediante sentenza semplificata, anche al fine di non frapporre ostacoli alla celere assunzione dei candidati utilmente collocati nella progressione;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso, in primo luogo, che il bando in esame prevedeva quale titolo positivamente valutabile l’abilitazione professionale mentre le abilitazioni all’insegnamento dichiarate dalla ricorrente non possono essere qualificate come tali, tenuto conto che effettivamente “ le abilitazioni all'insegnamento non costituiscono abilitazioni professionali, in quanto non permettono l'iscrizione a un albo professionale né il diritto a esercitare una professione formalmente regolamentata ”; in secondo luogo, che la commissione di concorso può (rectius, deve) procedere alla correzione di eventuali propri precedenti errori sino alla formale proclamazione dei vincitori che, di solito, avviene con la pubblicazione della graduatoria, con la conseguenza che nella fattispecie l’operato amministrativo risulta immune dai vizi denunciati sia nel merito, sia quanto al modus agendi ;
Atteso che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente
CE FA, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE FA | AR IA |
IL SEGRETARIO