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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5908/2023
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5908/2023
Il 10 giugno 2025 ad ore 13.03 sono presenti con collegamento da remoto all'aula virtuale del
Giudice: per 'avv. GIADA DE BELLIS;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Assiste all'udienza il tirocinante dott. LUCA GENNAROLI.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore collegato da remoto e avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che nell'ambiente in cui è collegato con l'aula virtuale d'udienza non sono presenti persone non legittimate.
L'avv. De Bellis precisa le conclusioni come da note finali, discute la causa riportandovisi e rinuncia a presenziare alla lettura. Dichiara, inoltre, di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che questa si è svolta regolarmente con l'applicativo nell'aula virtuale del
Giudice. Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.55, nessuna parte presente, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5908/2023 promossa da:
IL (c.f. ) con l'avv. GIADA Parte_1 P.IVA_1
DE BELLIS
APPELLANTE contro
(c.f. con l'Avvocatura dello Stato di Bologna Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA avverso
la sentenza del Giudice di Pace di 5.4.2023 n. 311 (r.g. n. 1698/2022) CP_1
CONCLUSIONI
La parte appellante come da note finali:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere ogni domanda proposta con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dei verbali 1) PTR2201002579; 2) PTR2201002583; 3) PTR2201002589; 4)
PTR2201002590; 5) PTR2201002587; 6) PTR2201002586; 7) PTR2201002585; 8)
2 di 6 PTR2201002582; 9) PTR2201002581;10) PTR2201002580; 11) PTR2201002588; 12)
PTR2201002584;
2) Con condanna degli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, come da parametri ex D.M.
55/2014 e delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente appello si chiede di mantenere le sanzioni pecuniaria al minimo edittale.
La parte appellata come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Respingere integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo integralmente l'originario ricorso;
- Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2023 Il (nel Parte_2
prosieguo propone appello nei confronti della avverso la sentenza Parte_3 Controparte_1
5.4.2023 n. 311, non notificata, con cui il Giudice di Pace di rilevato che il conduce del CP_1
veicolo non era titolare delle schede del conducente n. I-00000161930022 e n. I- Persona_1
00000635376001, inserite nel tachigrafo, e che la società non ha reso ai verbalizzanti il nominativo del loro titolare, ha rigettato la sua opposizione ai verbali 22.2.2022 di accertamento in data 21, 22, 24-27 gennaio, 4, 5 febbraio e 3 marzo 2022 dell'infrazione ex art. 1792 d. lgs. 30.4.1992 n. 285 («2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866
a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo»).
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice:
a. omette l'esame delle sue difese («carente ed omessa motivazione»);
3 di 6 b. trascura le sue allegazioni e, perciò, la carenza probatoria della commissione del fatto contestato in assenza di verbali e dei dati archiviati sul cronotachigrafo («Nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi-violazione falsa/applicazione degli artt. 115 cpc nonché dell'art. 2697 c.c.»);
c. oblitera la tardività della contestazione della resistente, costituitasi oltre il termine di decadenza, e l'assenza di uno dei verbali («Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e dell'art 461 cpc»).
Costituitasi in giudizio, la eccepisce infondatezza dell'appello. Controparte_1
Disattesa la richiesta ex art. 351 c.p.c., la causa è discussa e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
Il primo motivo d'appello è solo parzialmente fondato, poiché la motivazione della sentenza consente, pur nella sua sinteticità, di individuarne la ratio (CC III 7.4.2023 n. 9549), ossia l'aver ritenuto che la Pubblica Amministrazione abbia dato prova della condotta tipica del conducente in assenza di elementi da cui evincere l'identità del titolare delle schede del conducente inserite nel tachigrafo. È riscontrabile, invece, l'omesso esame del primo, del secondo (su cui oltre) e del quarto motivo dell'opposizione («Nullità dei verbali per inesistenza di qualsiasi condotta colpevole da parte della ricorrente»; «Inattendibilità dell'analisi dei dati scaricati, mancanza di verifiche periodiche di funzionalità nonché di aggiornamento del software e dell'hardware del police controller»; «nullità notifica a mezzo posta per violazione obbligo di notifica a mezzo pec ed illegittimità delle somme richieste a titolo di spese di notifica»).
1.1.
La censura inerente alla colpa della proprietaria va disattesa.
L'art. 61 l. 24.11.1981 n. 689 radica la solidarietà passiva del proprietario del bene servito o destinato a commettere l'illecito esclusivamente sul rapporto dominicale, a prescindere da eventuali colpe nella scelta dell'affidatario (CC II 23.10.2020 n. 23310); d'altronde, il proprietario non risponde dell'illecito quale co-agente, ma quale garante del colpevole (cfr. CC I 13.7.2001 n. 9520). È, quindi, del tutto inconferente ai fini della solidarietà passiva dell'appellante la carenza di una condotta colposa che le sia addebitabile, essendo necessaria, invece, la prova della dell'impiego del veicolo contro la sua volontà, in ispecie non eccepito né provato.
1.2.
Benché sanata dalla rituale opposizione (CC SU 8.4.2022 n. 11550) la nullità della notifica, eseguita per posta ordinaria anziché per posta elettronica certificata (artt. 137 c.p.c. e 14 l. 24.11.1981 n. 689),
4 di 6 rende inesigibile la rifusione delle spese di notifica che la Pubblica Amministrazione avrebbe evitato eseguendo una notifica valida.
2.
Il secondo ed il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente nei limiti in cui la riproposizione delle ragioni dell'opposizione senza prospettare profili fattuali e giuridici ulteriori (CC
VI-3 8.2.2018 n. 3115; CC III 20.11.2020 n. 24464; CC VI-3 26.7.2021 n. 21401), criticando specificamente le parti della sentenza che si assumono erronee, consentono al giudice dell'appello di individuare l'oggetto delle censure (cfr. CC II 28.10.2020 n. 23781).
2.1.
La contestazione (art. 115 c.p.c.) non soggiace alle decadenze di cui all'art. 4162 c.p.c., testualmente stabilite solo per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni riservate;
quindi, la costituzione in giudizio della resistente oltre il decimo giorno anteriore all'udienza non consente al giudice di ritenere provate le difese dell'opponente.
2.2.
L'art. 1792 d. lgs. 30.4.1992 n. 285 tipizza diverse fattispecie di illecito (circolazione senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo non conforme o non funzionante o con scheda tachigrafica o foglio di registrazione non inserito) ritenute equivalenti nella loro idoneità a eludere il controllo costante della rilevazione automatica della velocità e del percorso che il reg. CE 20.12.1095 n.
3821/1985 ha inteso perseguire per elevare la sicurezza della circolazione.
I verbali riportano i chilometri percorsi dal veicolo con carta tachigrafica inserita n. 1-
00000161930022 in determinate date e fasce orarie e che dagli «accertamenti» si evince il conseguimento delle carte tachigrafiche con «false dichiarazioni».
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado la resistente deduce l'inosservanza dei tempi di riposo del conducente, che ricadono, però, nella diversa ipotesi di cui all'art. 174 d. lgs.
30.4.1992 n. 285.
Il Giudice di Pace fonda la propria decisione sul rilievo per cui le schede inserite nel tachigrafo non appartenevano al conducente del veicolo circolante, sussumendo correttamente l'illecito nella fattispecie di circolazione con tachigrafo senza scheda del conducente (art. 1792 d. lgs. cit.).
L'appellante si duole dell'assenza in atti dei dati archiviati dal cronotachigrafo e indicati nei verbali come loro allegati, ma continua a non contestare, al contrario riconosce ab initio (ricorso al Giudice di
Pace, p. 4: «La guida da parte di un conducente inserendo una scheda tachigrafica non propria sicuramente è una violazione gravissima, ma che non può ricadere sull'obbligato in solido e/o titolare
5 di 6 della licenza») che la scheda appartenesse a persona diversa dal conducente, elemento riscontrabile a prescindere dall'accertamento dei chilometri percorsi da quel conducente con la scheda altrui inserita nel cronotachigrafo. Del pari, non censura la sentenza nella parte in cui rileva che l'appellante non ha eccepito né provato la diversa identità del titolare della scheda. Ne discende che, essendo accertata e comprovata l'alterità del conducente dal titolare della scheda, le sanzioni vanno confermate. A ciò non osta l'omessa produzione di uno dei dodici verbali (PTR2201002589), poiché è l'opponente a indicarne nel proprio ricorso la data (22.2.2022), la notifica (22.4.2022) e il contenuto (infrazione di cui all'art. 1792 d. lgs. cit. commessa il 4.2.2022 con il veicolo targato FL530ET), consentendo, perciò, di estendergli i superiori rilievi e rendendo, quindi, superflua la rinnovazione alla resistente dell'ordine ex art. 68 d. lgs.
1.9.2011 n. 150, che non prevede, per l'ipotesi di inottemperanza, la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
3.
In assenza di appello incidentale (artt. 329 e 342 c.p.c.) non sono rivalutabili né l'entità della sanzione, che si conserva, quindi, pari al minor valore edittale, né la compensazione delle spese processuali (CC VI-3 6.10.2020 n. 21504).
4.
L'accoglimento parziale dell'appello consente di compensarne le spese (cfr. CC VI 3.10.2014 n.
20894).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_4
nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
5.4.2023 n. 311: CP_1
1- in sua parziale riforma, dichiara irripetibili le spese di notifica dei verbali di accertamento;
2- conferma i residui capi e parti della sentenza;
3- dichiara integralmente compensate le spese dell'appello.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5908/2023
Il 10 giugno 2025 ad ore 13.03 sono presenti con collegamento da remoto all'aula virtuale del
Giudice: per 'avv. GIADA DE BELLIS;
Parte_1
per nessuno. Controparte_1
Assiste all'udienza il tirocinante dott. LUCA GENNAROLI.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore collegato da remoto e avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il difensore dichiara che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che nell'ambiente in cui è collegato con l'aula virtuale d'udienza non sono presenti persone non legittimate.
L'avv. De Bellis precisa le conclusioni come da note finali, discute la causa riportandovisi e rinuncia a presenziare alla lettura. Dichiara, inoltre, di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che questa si è svolta regolarmente con l'applicativo nell'aula virtuale del
Giudice. Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.55, nessuna parte presente, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia della parte a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 5908/2023 promossa da:
IL (c.f. ) con l'avv. GIADA Parte_1 P.IVA_1
DE BELLIS
APPELLANTE contro
(c.f. con l'Avvocatura dello Stato di Bologna Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA avverso
la sentenza del Giudice di Pace di 5.4.2023 n. 311 (r.g. n. 1698/2022) CP_1
CONCLUSIONI
La parte appellante come da note finali:
1) in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere ogni domanda proposta con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità dei verbali 1) PTR2201002579; 2) PTR2201002583; 3) PTR2201002589; 4)
PTR2201002590; 5) PTR2201002587; 6) PTR2201002586; 7) PTR2201002585; 8)
2 di 6 PTR2201002582; 9) PTR2201002581;10) PTR2201002580; 11) PTR2201002588; 12)
PTR2201002584;
2) Con condanna degli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, come da parametri ex D.M.
55/2014 e delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente appello si chiede di mantenere le sanzioni pecuniaria al minimo edittale.
La parte appellata come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Respingere integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, respingendo integralmente l'originario ricorso;
- Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.12.2023 Il (nel Parte_2
prosieguo propone appello nei confronti della avverso la sentenza Parte_3 Controparte_1
5.4.2023 n. 311, non notificata, con cui il Giudice di Pace di rilevato che il conduce del CP_1
veicolo non era titolare delle schede del conducente n. I-00000161930022 e n. I- Persona_1
00000635376001, inserite nel tachigrafo, e che la società non ha reso ai verbalizzanti il nominativo del loro titolare, ha rigettato la sua opposizione ai verbali 22.2.2022 di accertamento in data 21, 22, 24-27 gennaio, 4, 5 febbraio e 3 marzo 2022 dell'infrazione ex art. 1792 d. lgs. 30.4.1992 n. 285 («2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866
a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo»).
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice:
a. omette l'esame delle sue difese («carente ed omessa motivazione»);
3 di 6 b. trascura le sue allegazioni e, perciò, la carenza probatoria della commissione del fatto contestato in assenza di verbali e dei dati archiviati sul cronotachigrafo («Nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi-violazione falsa/applicazione degli artt. 115 cpc nonché dell'art. 2697 c.c.»);
c. oblitera la tardività della contestazione della resistente, costituitasi oltre il termine di decadenza, e l'assenza di uno dei verbali («Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 e dell'art 461 cpc»).
Costituitasi in giudizio, la eccepisce infondatezza dell'appello. Controparte_1
Disattesa la richiesta ex art. 351 c.p.c., la causa è discussa e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
Il primo motivo d'appello è solo parzialmente fondato, poiché la motivazione della sentenza consente, pur nella sua sinteticità, di individuarne la ratio (CC III 7.4.2023 n. 9549), ossia l'aver ritenuto che la Pubblica Amministrazione abbia dato prova della condotta tipica del conducente in assenza di elementi da cui evincere l'identità del titolare delle schede del conducente inserite nel tachigrafo. È riscontrabile, invece, l'omesso esame del primo, del secondo (su cui oltre) e del quarto motivo dell'opposizione («Nullità dei verbali per inesistenza di qualsiasi condotta colpevole da parte della ricorrente»; «Inattendibilità dell'analisi dei dati scaricati, mancanza di verifiche periodiche di funzionalità nonché di aggiornamento del software e dell'hardware del police controller»; «nullità notifica a mezzo posta per violazione obbligo di notifica a mezzo pec ed illegittimità delle somme richieste a titolo di spese di notifica»).
1.1.
La censura inerente alla colpa della proprietaria va disattesa.
L'art. 61 l. 24.11.1981 n. 689 radica la solidarietà passiva del proprietario del bene servito o destinato a commettere l'illecito esclusivamente sul rapporto dominicale, a prescindere da eventuali colpe nella scelta dell'affidatario (CC II 23.10.2020 n. 23310); d'altronde, il proprietario non risponde dell'illecito quale co-agente, ma quale garante del colpevole (cfr. CC I 13.7.2001 n. 9520). È, quindi, del tutto inconferente ai fini della solidarietà passiva dell'appellante la carenza di una condotta colposa che le sia addebitabile, essendo necessaria, invece, la prova della dell'impiego del veicolo contro la sua volontà, in ispecie non eccepito né provato.
1.2.
Benché sanata dalla rituale opposizione (CC SU 8.4.2022 n. 11550) la nullità della notifica, eseguita per posta ordinaria anziché per posta elettronica certificata (artt. 137 c.p.c. e 14 l. 24.11.1981 n. 689),
4 di 6 rende inesigibile la rifusione delle spese di notifica che la Pubblica Amministrazione avrebbe evitato eseguendo una notifica valida.
2.
Il secondo ed il terzo motivo d'appello vanno esaminati congiuntamente nei limiti in cui la riproposizione delle ragioni dell'opposizione senza prospettare profili fattuali e giuridici ulteriori (CC
VI-3 8.2.2018 n. 3115; CC III 20.11.2020 n. 24464; CC VI-3 26.7.2021 n. 21401), criticando specificamente le parti della sentenza che si assumono erronee, consentono al giudice dell'appello di individuare l'oggetto delle censure (cfr. CC II 28.10.2020 n. 23781).
2.1.
La contestazione (art. 115 c.p.c.) non soggiace alle decadenze di cui all'art. 4162 c.p.c., testualmente stabilite solo per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni riservate;
quindi, la costituzione in giudizio della resistente oltre il decimo giorno anteriore all'udienza non consente al giudice di ritenere provate le difese dell'opponente.
2.2.
L'art. 1792 d. lgs. 30.4.1992 n. 285 tipizza diverse fattispecie di illecito (circolazione senza cronotachigrafo o con cronotachigrafo non conforme o non funzionante o con scheda tachigrafica o foglio di registrazione non inserito) ritenute equivalenti nella loro idoneità a eludere il controllo costante della rilevazione automatica della velocità e del percorso che il reg. CE 20.12.1095 n.
3821/1985 ha inteso perseguire per elevare la sicurezza della circolazione.
I verbali riportano i chilometri percorsi dal veicolo con carta tachigrafica inserita n. 1-
00000161930022 in determinate date e fasce orarie e che dagli «accertamenti» si evince il conseguimento delle carte tachigrafiche con «false dichiarazioni».
Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado la resistente deduce l'inosservanza dei tempi di riposo del conducente, che ricadono, però, nella diversa ipotesi di cui all'art. 174 d. lgs.
30.4.1992 n. 285.
Il Giudice di Pace fonda la propria decisione sul rilievo per cui le schede inserite nel tachigrafo non appartenevano al conducente del veicolo circolante, sussumendo correttamente l'illecito nella fattispecie di circolazione con tachigrafo senza scheda del conducente (art. 1792 d. lgs. cit.).
L'appellante si duole dell'assenza in atti dei dati archiviati dal cronotachigrafo e indicati nei verbali come loro allegati, ma continua a non contestare, al contrario riconosce ab initio (ricorso al Giudice di
Pace, p. 4: «La guida da parte di un conducente inserendo una scheda tachigrafica non propria sicuramente è una violazione gravissima, ma che non può ricadere sull'obbligato in solido e/o titolare
5 di 6 della licenza») che la scheda appartenesse a persona diversa dal conducente, elemento riscontrabile a prescindere dall'accertamento dei chilometri percorsi da quel conducente con la scheda altrui inserita nel cronotachigrafo. Del pari, non censura la sentenza nella parte in cui rileva che l'appellante non ha eccepito né provato la diversa identità del titolare della scheda. Ne discende che, essendo accertata e comprovata l'alterità del conducente dal titolare della scheda, le sanzioni vanno confermate. A ciò non osta l'omessa produzione di uno dei dodici verbali (PTR2201002589), poiché è l'opponente a indicarne nel proprio ricorso la data (22.2.2022), la notifica (22.4.2022) e il contenuto (infrazione di cui all'art. 1792 d. lgs. cit. commessa il 4.2.2022 con il veicolo targato FL530ET), consentendo, perciò, di estendergli i superiori rilievi e rendendo, quindi, superflua la rinnovazione alla resistente dell'ordine ex art. 68 d. lgs.
1.9.2011 n. 150, che non prevede, per l'ipotesi di inottemperanza, la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
3.
In assenza di appello incidentale (artt. 329 e 342 c.p.c.) non sono rivalutabili né l'entità della sanzione, che si conserva, quindi, pari al minor valore edittale, né la compensazione delle spese processuali (CC VI-3 6.10.2020 n. 21504).
4.
L'accoglimento parziale dell'appello consente di compensarne le spese (cfr. CC VI 3.10.2014 n.
20894).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_4
nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di
[...] Controparte_1
5.4.2023 n. 311: CP_1
1- in sua parziale riforma, dichiara irripetibili le spese di notifica dei verbali di accertamento;
2- conferma i residui capi e parti della sentenza;
3- dichiara integralmente compensate le spese dell'appello.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
6 di 6