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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. V. G. 85 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promosso congiuntamente da Parte_1
, c.f. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
, c.f. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Russo, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione recepite con decreto omologazione n. cronol. 4865/2022 del 27/09/2022 emesso dal Tribunale di
Paola. Dalla loro unione sono nati i figli nato a Persona_1
Cosenza l'01/10/2015 e nata a [...] il [...]. Persona_2
Le condizioni di separazione, per quanto attiene al mantenimento dei figli, prevedevano che versasse in favore dei entrambi i figli (versando Parte_1
alla madre su c.c. a lei intestato sul c/c recante IBAN
[...]), la somma di € 500,00 l'uno, e quindi complessivi €
1 1.000,00 mensili, ogni giorno 5 del mese a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I ricorrenti, dunque, evidenziando che successivamente il SI. è Parte_1
diventato padre di altri due minori e che le condizioni economiche della ricorrente sono migliorate, poiché la stessa percepisce la pensione di invalidità, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilendo che “il SI. Parte_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento, in favore dei due figli minori
[...]
e , un assegno mensile pari ad € 350,00 per Persona_1 Persona_2 ciascun figlio, e che l'Assegno Unico Inps sarà richiesto e percepito unicamente ed interamente dalla SI.ra , confermando per il resto tutte le altre condizioni già Pt_2 omologate”
Il P.M., con visto del 03/02/2025, ha espresso parere favorevole.
***
L'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c., dispone che, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle richieste delle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e modifica le condizioni di separazione recepite con decreto omologazione n. cronol. 4865/2022 del
2 27/09/2022 emesso dal Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in atti, da intendersi qui integralmente riportate;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 85 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promosso congiuntamente da Parte_1
, c.f. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
, c.f. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Russo, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025, le parti hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni di separazione recepite con decreto omologazione n. cronol. 4865/2022 del 27/09/2022 emesso dal Tribunale di
Paola. Dalla loro unione sono nati i figli nato a Persona_1
Cosenza l'01/10/2015 e nata a [...] il [...]. Persona_2
Le condizioni di separazione, per quanto attiene al mantenimento dei figli, prevedevano che versasse in favore dei entrambi i figli (versando Parte_1
alla madre su c.c. a lei intestato sul c/c recante IBAN
[...]), la somma di € 500,00 l'uno, e quindi complessivi €
1 1.000,00 mensili, ogni giorno 5 del mese a titolo di contributo al mantenimento, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I ricorrenti, dunque, evidenziando che successivamente il SI. è Parte_1
diventato padre di altri due minori e che le condizioni economiche della ricorrente sono migliorate, poiché la stessa percepisce la pensione di invalidità, hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilendo che “il SI. Parte_1
verserà a titolo di contributo al mantenimento, in favore dei due figli minori
[...]
e , un assegno mensile pari ad € 350,00 per Persona_1 Persona_2 ciascun figlio, e che l'Assegno Unico Inps sarà richiesto e percepito unicamente ed interamente dalla SI.ra , confermando per il resto tutte le altre condizioni già Pt_2 omologate”
Il P.M., con visto del 03/02/2025, ha espresso parere favorevole.
***
L'art. 473 bis.51, ultimo comma, c.p.c., dispone che, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle richieste delle parti, non essendovi motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, così provvede:
1. Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e modifica le condizioni di separazione recepite con decreto omologazione n. cronol. 4865/2022 del
2 27/09/2022 emesso dal Tribunale di Paola, in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in atti, da intendersi qui integralmente riportate;
2. Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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