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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 05/12/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 882/2021 R.G., a cui è riunito il procedimento RGN 910/2021, promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , e residente in [...]C/da Parte_1 CodiceFiscale_1
Iannello n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amadore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capo d'Orlando Via Piave 157;
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici-disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17/03/2021, iscritto al n. R.G. 882/2021, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Brolo per l'anno 2019, per n. 88 giornate lavorative prestate alle dipendenze della ditta “CUSMA' PICCIONE ROSARIO”, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento opposto dall' . CP_1
Con successivo ricorso, iscritto al RGN 910/2021, il ricorrente agiva in giudizio per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, negatagli CP_ dall' in conseguenza della suddetta cancellazione. CP_ Si costituiva in entrambi i giudizi l' non eccependo alcuna decadenza dall'azione, ma nel merito, contestava le domande attoree, deducendo la legittimità del proprio operato in quanto fondato su un verbale di accertamento ispettivo che avrebbe acclarato la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta . Parte_2
Nel corso del giudizio, veniva disposta la riunione del procedimento RGN 910/2021. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Non si rilevano problemi di decadenza, avendo parte ricorrente, a seguito della cancellazione dagli elenchi, proposto tempestivo ricorso amministrativo e successivamente giudiziario. CP_ Peraltro, l' con la memoria di costituzione non ha sollevato alcuna decadenza. Passando a scrutinare il merito, i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti, per quanto di seguito specificato. Le domande, con i procedimenti riuniti, del ricorrente tendono all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e per le giornate cancellate, nonché alla richiesta di disoccupazione CP_ agricola negata dall' per l'anno 2019. Il ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellato a causa della insussistenza del rapporto CP_1 di lavoro dedotto, rapporto di lavoro pure necessario per l'ottenimento della disoccupazione agricola. Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario. Infatti, i testi escussi sigg. Magistro , , , e Testimone_1 Parte_2 Testimone_2
senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la Testimone_3 circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno 2019 e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta , peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla Parte_2 ricorrente. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, impartiva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici CP_ per l'anno 2019 e per le giornate cancellate, e l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso. Conseguentemente, provato il rapporto lavorativo, avendo parte ricorrente il numero di giornate necessarie (102 nel biennio), va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione CP_ dell'indennità di disoccupazione agricola, negata dall' per l'anno 2019, impugnata con il ricorso CP_ RGN 910/2021, e, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione delle relative somme, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riunti, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Emiliano Amadore che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2019, ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze Parte_1 CP_ della ditta , e, per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentate Parte_2 pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso e per le giornate cancellate;
CP_
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2019, impugnata con il ricorso riunito R.G.N. 910/2021, oltre interessi come per legge;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, tenuto conto dei giudizi riuniti, in CP_1
€ 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emiliano Amadore;
Così deciso in Patti, 05/12/2025. Il Giudice on. Antonio Casdia
, nato il [...] a [...], c.f. , e residente in [...]C/da Parte_1 CodiceFiscale_1
Iannello n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Emiliano Amadore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Capo d'Orlando Via Piave 157;
- ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici-disoccupazione agricola. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17/03/2021, iscritto al n. R.G. 882/2021, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Brolo per l'anno 2019, per n. 88 giornate lavorative prestate alle dipendenze della ditta “CUSMA' PICCIONE ROSARIO”, con conseguente annullamento del provvedimento di disconoscimento opposto dall' . CP_1
Con successivo ricorso, iscritto al RGN 910/2021, il ricorrente agiva in giudizio per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019, negatagli CP_ dall' in conseguenza della suddetta cancellazione. CP_ Si costituiva in entrambi i giudizi l' non eccependo alcuna decadenza dall'azione, ma nel merito, contestava le domande attoree, deducendo la legittimità del proprio operato in quanto fondato su un verbale di accertamento ispettivo che avrebbe acclarato la natura fittizia dei rapporti di lavoro denunciati dalla ditta . Parte_2
Nel corso del giudizio, veniva disposta la riunione del procedimento RGN 910/2021. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Non si rilevano problemi di decadenza, avendo parte ricorrente, a seguito della cancellazione dagli elenchi, proposto tempestivo ricorso amministrativo e successivamente giudiziario. CP_ Peraltro, l' con la memoria di costituzione non ha sollevato alcuna decadenza. Passando a scrutinare il merito, i ricorsi riuniti sono fondati e vanno accolti, per quanto di seguito specificato. Le domande, con i procedimenti riuniti, del ricorrente tendono all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019 e per le giornate cancellate, nonché alla richiesta di disoccupazione CP_ agricola negata dall' per l'anno 2019. Il ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellato a causa della insussistenza del rapporto CP_1 di lavoro dedotto, rapporto di lavoro pure necessario per l'ottenimento della disoccupazione agricola. Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario. Infatti, i testi escussi sigg. Magistro , , , e Testimone_1 Parte_2 Testimone_2
senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la Testimone_3 circostanza per cui il ricorrente lavorasse, nell'anno 2019 e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta , peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla Parte_2 ricorrente. Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, impartiva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici CP_ per l'anno 2019 e per le giornate cancellate, e l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso. Conseguentemente, provato il rapporto lavorativo, avendo parte ricorrente il numero di giornate necessarie (102 nel biennio), va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione CP_ dell'indennità di disoccupazione agricola, negata dall' per l'anno 2019, impugnata con il ricorso CP_ RGN 910/2021, e, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione delle relative somme, oltre interessi legali come per legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riunti, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Emiliano Amadore che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2019, ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze Parte_1 CP_ della ditta , e, per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentate Parte_2 pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso e per le giornate cancellate;
CP_
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2019, impugnata con il ricorso riunito R.G.N. 910/2021, oltre interessi come per legge;
3) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, tenuto conto dei giudizi riuniti, in CP_1
€ 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emiliano Amadore;
Così deciso in Patti, 05/12/2025. Il Giudice on. Antonio Casdia