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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.
Antonio Giovanni Provazza, ha reso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 171/2020 del Ruolo generale per gli affari contenziosi civili, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Giovanni Ferrari, (C.F. ) e Avv. Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), nella sua qualità di tutore della minore Controparte_2 C.F._5 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
Massimiliano Coppa;
attori
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Calabrò; Controparte_3
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_4
Achille Morcavallo;
in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Controparte_5
Gullo;
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6
Ornella Nucci;
convenuti
già in Controparte_7 Controparte_8
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Faustino Manfredonia e Claudio
Manfredonia;
pagina 1 di 8 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_7
Santo Manes;
terze chiamate
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione, notificato alla alla , Controparte_5 Controparte_6
al , al nonché alle compagnie assicuratrici Controparte_4 Controparte_3 [...]
(P.iva e gli Controparte_9 P.IVA_1 Controparte_8
attori in epigrafe indicati, tutti eredi di deceduto in data 11.3.2008, premesso Persona_2 che quest'ultimo era deceduto in data 11.3.2008 mentre transitava, alla guida del suo Fiat Fiorino tg. CS549175, sul guado presente sul Torrente Surdo, a confine tra i Comuni di e CP_3
, e, segnatamente nella direzione, dal primo verso il secondo, poiché veniva investito CP_4
dalla piena del torrente stesso che invadeva totalmente il passaggio, che la responsabilità era da attribuirsi alla , per avere omesso di esperire il dovuto controllo, in esito al primo Controparte_5
nulla osta di 12 mesi alla predisposizione del guado, al fine di valutarne la regolarità e sicurezza, e per aver omesso la conseguente chiusura del detto passaggio nonché del , Controparte_4
per aver omesso di segnalare e di chiudere al traffico il guado, in corrispondenza con la prevedibile piena, in esito al dovuto segnale di monitoraggio dell'innalzamento della quota del corso d'acqua, ovvero del per aver omesso la segnalazione del pericolo agli Controparte_3
utenti delle strade, limitandosi ad apporre in prossimità del guado, un segnale di strada senza uscita, infine, della , in qualità di proprietario del Torrente Surdo, per omesso Controparte_6
controllo sul territorio di sua pertinenza, invocando la responsabilità dei predetti enti ex artt. 2051
o e/o 2043 c.c., chiedevano
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sia iure proprio che iure hereditatis.
pagina 2 di 8 Nel giudizio già incardinato con citazione in riassunzione del 29.04.2015 dinanzi la Corte di
Appello di Napoli – Sez. Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli - a seguito della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1526/2014 del 16.08.2014, che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, con ordinanza del 23.10.2019 disponeva la separazione delle domande, fissando l'udienza del 04.02.2020 per la prosecuzione del giudizio relativo alla domanda risarcitoria di competenza del Pt_4
I convenuti nonché la e la Controparte_10 Controparte_5 CP_6
costituiti sia dinanzi al Tribunale di Cosenza che in occasione della prima riassunzione
[...]
davanti al chiamando in causa la (in manleva dal Pt_4 Controparte_9
e la (in manleva dalla Controparte_3 Controparte_8 Controparte_6
contestavano la domanda.
In particolare, il ribadendo le difese già svolte dinanzi al Tribunale Regionale Controparte_3
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, incentrate sull'assenza di responsabilità ascrivibile al medesimo, perché il guado insisteva in agro del CP_3 [...]
, ente che aveva anche provveduto alla realizzazione della suddetta opera idraulica CP_4
senza le dovute misure di fattibilità (come accertato dal CTU nominato nel procedimento penale, ing. a pag. 11), rappresentava che la – dipartimento LLPP con nota Per_3 Controparte_5
del 3.4.2002, disponeva la demolizione del guado e ordinava ai Comuni di e CP_3 CP_4
(messi in comunicazione dal guado), sicché nessuna responsabilità poteva ravvisarsi a proprio carico, neanche per l'omessa segnaletica, eccependo, peraltro, l'interruzione del nesso di causalità
a causa della condotta imprudente del Pt_1
Si costituiva nel presente giudizio la , chiedendo, Controparte_7
in via preliminare, la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, al fine di evitare un contrasto di giudicati e/o duplicazione di sentenza. Sempre in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto tra i rischi coperti dalla polizza di responsabilità verso terzi, invocata dal a Controparte_3
fondamento della chiamata in garanzia (n. 30114/65/47828426), era espressamente escluso quello derivante da danni subiti in conseguenza di circolazione stradale su strade di uso pubblico o aree ad essa equiparate, nonché danni subiti in conseguenza di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda nei confronti della pagina 3 di 8 compagnia assicurativa per come formulata nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, in quanto veniva richiesta la condanna, in solido, della Controparte_7
pur non avendo gli attori azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa dal
[...]
momento che la stessa è terza chiamata nel giudizio de quo , tenuta a tenere indenne il proprio assicurato in caso di condanna al risarcimento dei danni. In subordine aderiva alle difese del ritenendo che non vi fosse alcuna responsabilità imputabile al detto ente locale Controparte_3
per i fatti di causa e che le richieste degli attori fossero spropositate e non provate.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, la propria carenza di Controparte_6
legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio e, nel merito,
l'assoluta infondatezza della domanda medesima. In particolare deduceva sul punto che dagli artt.
88 e 89 della L.R. Calabria 34/2002, non emergeva la competenza di tale ente sulla specifica questione ed anzi, dalla lettura specifica dell'art. 12 del RD 523/1904, doveva ritenersi l'esclusiva responsabilità del , per la manutenzione del guado, né la responsabilità Controparte_4 delle ente provinciale poteva essere fondata sul nulla osta all'opera provvisoria emesso dalla nel 2002 che poneva prescrizioni a carico solo degli enti comunali competenti. Controparte_5
Nè era stata fornita, comunque, prova della responsabilità aquiliana della . In subordine CP_6
eccepiva che la domanda era spropositata nel quantum, e che comunque la specifica domanda relativa alla condanna al danno tanatologico, era infondata, in conformità all'orientamento espresso dalla Cassazione, a SSUU, n. 15350/2015, perché nel caso di specie la morte era seguita immediatamente, o dopo un brevissimo lasso di tempo dal sinistro. Reiterava la chiamata in causa della per essere manlevata in caso di condanna. Controparte_8
Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità Controparte_7
della domanda attorea nei confronti della compagnia assicurativa in quanto, nella rassegnate conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione, veniva richiesta la condanna diretta – ed in solido -al risarcimento del lamentato danno anche nei confronti della Controparte_7
e non in qualità di terza chiamata in garanzia dalla;
chiedeva altresì
[...] Controparte_6 di essere estromessa dal giudizio per difetto assoluto della notifica dell'atto di riassunzione.
Nel merito si riportava, altresì, alle difese già svolte dinanzi al Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 2033/2011, stesse difese reiterate dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, alla quali demanda.
pagina 4 di 8 Si costituiva la la quale si riportava al contenuto della memoria costitutiva del Controparte_5
5.10.2015, davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con l'integrazione dell'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla data dell'evento (11.3.2008).
Insisteva inoltre nella carenza di legittimazione processuale passiva della nella Controparte_5
controversia de quo, per non essere nella disponibilità della cosa, la cui omessa custodia aveva cagionato il danno, evidenziando la mancanza di ogni nesso di causalità tra quanto avvenuto e la sfera di potere di cui gode la in materia di Acque Pubbliche ed Infrastrutture, Controparte_5
anche in virtù degli artt. 88 e 89 della L. Reg. 34/2002, per cui i compiti di realizzazione, manutenzione, vigilanza sulle opere idrauliche e la pulizia idraulica, in genere, vengono delegati ai
Comuni ed alle Province.
Deduceva, inoltre, che nella determinazione del sinistro rilevava anche l'imprudenza del medesimo nell'intraprendere l'attraversamento del guado, nonostante le avverse Pt_1 condizioni metereologiche;
contestava, infine, l'assenza di prova dei richiesti danni da parte degli attori.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_4 dell'azione per aver tutti gli attori conferito, nell'originario giudizio, congiuntamente mandato agli odierni procuratori Avv. Coppa e Avv. Ferrari, identificandosi tutti quali eredi del e Pt_1
dichiarando di agire, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del congiunto, sia iure proprio che iure hereditatis. Si eccepiva che non era stata invocata l'esistenza di un testamento, per cui la successione doveva ritenersi solo in favore della coniuge e della figlia, escludendo la qualità di coeredi in capo ai genitori ed alla sorella del de cuius, insorgendo per questa ragione un conflitto di interessi tra le parti, con conseguente nullità del mandato da esse congiuntamente conferito al medesimo procuratore (in questo caso ai medesimi procuratori). Si concludeva, dunque, per l'inammissibilità del presente giudizio, attesa l'originaria invalidità del mandato conferito dinanzi al Tribunale Ordinario di Cosenza e, riassunto, sia dinanzi al che Pt_4
nella presente sede.
Deduceva, nel merito. l'assenza di responsabilità, spettando alla la decisione Controparte_5
sulla chiusura del guado, essendo tale ente che aveva rilasciato il nulla osta alla sua realizzazione ed utilizzo dall'utenza, nonché l'appartenenza dell'opera idraulica alla Provincia di Cosenza.
Veniva contestato, infine, il quantum richiesto.
pagina 5 di 8 Acquisito il fascicolo del Tribunale di Cosenza riportante il NRG 2033/11 presso il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, il giudizio veniva istruito mediante l'escussione dei testi ammessi indicati dalle parti.
Nelle more del presente giudizio interveniva la pronuncia del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte D'Appello di Napoli. All'udienza del 16.09.2022 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio, al fine di valutare l'ipotesi di sospensione del giudizio, essendo pendente l'appello, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, avverso la sentenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, facendo rilevare che la decisone avrebbe potuto assorbire questioni attinenti al presente giudizio. Si susseguivano una serie di rinvii, richiesti dalle parti, in attesa dalla pronuncia in appello del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
All'udienza del 21.02.2025 veniva sottoposta alle parti la questione della perseguibilità del giudizio tenuto conto che l'ordinanza del che ne aveva disposto la separazione, era stata Pt_4
superata dalla sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e che, pertanto, il giudizio era pendente oramai dinanzi tale autorità, seppur attualmente in Cassazione. I procuratori delle parti, su invito del Tribunale, chiedevano un rinvio per la discussione.
All'udienza del 16.05.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Giudice riservava la decisione all'esito della camera i consiglio.
*******************
Il Tribunale, richiamato in fatto lo sviluppo della vicenda processuale e le difese delle parti, dichiara l'improcedibilità sopravenuta della domanda proposta mediante il ricorso in riassunzione.
Infatti, Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, nel procedimento iscritto al n. 2024/2015, dopo avere disposto con ordinanza del 23.10.2019 la separazione della domanda di cui al punto 2 (“il deflusso delle acque del torrente Surdo era ostruito dal guado che aveva creato una sorta di diga naturale;
omessa manutenzione e pulizia del torrente”) rispetto alle altre domande (“1) la insufficiente segnaletica stradale del pericolo di attraversamento del guado de quo;
mancato controllo sulla progettazione ed esecuzione non a regola d'arte del guado, qualificato da parte attorea come opera urbanistica;
3) il guado de quo deve essere considerato un'insidia e trabocchetto”), in considerazione del fatto che la parte attrice avesse avanzato innanzi al Tribunale di Cosenza una domanda risarcitoria fondata su plurime ragioni poste a fondamento della stessa (tra cui ex artt. 2043 e 2051), con sentenza del 12.01.2022
pagina 6 di 8 revocava la precedente ordinanza, ritenendo che “La controversia….rientra pienamente e complessivamente nella materia assegnata a questo Giudice Specializzato”.
Infatti, sul punto, il evidenziava che il Tribunale di Cosenza (n. 1526/2014), pronunciava il Pt_4 proprio difetto di competenza in termini complessivi, “inquadrando unitariamente la domanda nella materia indicata all'art. 140 lett. “E” del R.D. 1775/33” e che “in mancanza di eccezioni di parte sulla eventuale incompetenza di questo giudice su parte delle domande, il rilievo, anche ufficioso, di una diversa competenza, non può essere effettuato in qualsiasi momento del procedimento, trovando comunque applicazione, con i dovuti correttivi per il rito speciale, l'art.
38 comma 3 c.p.c., e dunque dovendosi ritenere che, in esito alle richiesta istruttorie ed all'acquisizione del fascicolo del procedimento penale, risulti ormai preclusa la possibilità di verificare la competenza anche per materia, a cui un'eventuale separazione era inscindibilmente funzionale (Cass. 9552/2020, Cass. 11866/2020)”.
Tale profilo è stato confermato in sede di appello che si pronunciava nel merito della domanda.
Ad oggi (sulla base della documentazione fornita dalle parti) il ricorso pendente in cassazione
(promosso dal ) unitamente al controricorso e ricorso incidentale Controparte_4
(promossi dagli attori) e al controricorso (promosso dalla ) verte su profili di Controparte_6
legittimità afferenti a vizi della pronuncia di appello nell'applicazione dei principi di diritto su aspetti della controversia (ovvero sui soggetti responsabili, sull'interruzione del nesso di causalità
e art 40 c.p. e sul concorso di colpa ex art 1227 c.c.) che non al radicamento della competenza davanti al Giudice Specializzato.
Da ciò ne consegue che sul profilo relativo alla competenza per materia deve ritenersi intervenuto il giudicato interno e, dunque, radicata in via definitiva la competenza della presente controversia
(unitariamente considerata) dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che è granitico il principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il pagina 7 di 8 giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame” (ex multis, Cass., civ., 22/09/2017, n.
22207; Cass, civ., 02/10/2020, n. 2144).
In ragione di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che il giudicato intervenuto sulla competenza per materia in favore del giudice specializzato determini l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso per riassunzione davanti a codesto Tribunale.
Assorbita ogni ulteriore questione posta, anche quella relativa alla eccepita inesistenza della notifica del ricorso in riassunzione formulata dalla in ogni caso da Controparte_11 disattendersi sulla base delle motivazione di cui all'ordinanza del 17.10.2024.
La peculiarità della vicenda processuale che non trova precedenti giurisprudenziali e l'incolpevole contegno processuale degli attori che hanno riassunto sulla base di una ordinanza poi revocata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità sopravvenuta della domanda dinanzi a codesto Tribunale contenuta nel ricorso in riassunzione;
- compensa integramente le spese di lite tra tutte e parti processuali .
Cosenza, 16.05.2025
Il Giudice
Antonio Giovanni Provazza
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