Art. 7.
L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'art. 6 e potra' alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'Istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.
L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato ad accettare in pagamento delle somme trasferite al Tesoro a norma dell'art. 1 e da questo mutuate al Mediocredito i certificati di credito che saranno emessi a norma dell'art. 6 e potra' alienarli, costituirli in pegno ovvero cederli all'Istituto di emissione a rimborso dei suoi debiti.