Versione
15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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Art. 61. (( (Condanna a pena sostitutiva). )) ((Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.))
Commentari • 22
- 1. interferenze senza disciplina | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 4.2312794
[…] Le osservazioni appena riassunte sono state poi compendiate dalla Corte nel principio di diritto secondo il quale «al giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex art. 444 cod. proc. pen. perché, così come è previsto per l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull'ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile (cfr. art. 61 legge n. 689 del 1981), essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni (artt. 66 e 72 legge n. 689 del 1981)»[10]. […]
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18870Provvedimento: […] E' poi appena il caso di evidenziare che secondo l'art. 61 della legge 689/1981 il giudice deve unicamente indicare in sentenza la specie e la durata della pena sostitutiva e non anche, in caso di lavoro di pubblica utilità, l'orario giornaliero o settimanale della prestazione lavorativa imposta. […]Leggi di più...
- art. 444 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- patteggiamento·
- spese processuali·
- lavoro di pubblica utilità·
- art. 61 legge 689/1981·
- art. 129 cod. proc. pen.·
- Cassa delle ammende·
- ricorso per cassazione