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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 849/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
AU BU
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
nativa di Penapolis-SP (BRASILE), il 27.08.1974 Parte_1
(C.F. CPF. 137.005.468-82) e residente nella città di San Jose do Rio Preto -SP (BRASILE) alla Rua Voluntarios de Sao Paulo 3484, apartamento 51, c.a.p. 15015-200;
nativa di Penapolis-SP -SP (BRASILE), il Parte_2
05.06.1979, (C.F. C.P.F. ) e residente nella città di Riberao Preto-SP C.F._1
(BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250.
nativa di Penapolis-SP (BRASILE) nata il [...], (C.F. Persona_1
C.P.F. e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE) alla via Luis C.F._2
Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. , rappresentata dai genitori, esercenti la P.IVA_1 responsabilità genitoriale, il padre: , (C.F. C.P.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente a Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p.
; la madre nativa di Penapolis-SP P.IVA_1 Parte_2
(BRASILE), il 05.06.1979, (C.F. C.P.F. ) e residente nella città di Riberao C.F._1
Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. . P.IVA_1
nativo di Penapolis-SP (BRASILE), nato il [...], (C.F. Controparte_2
C.P.F. , e residente in [...]. n-736 Bairro C.F._4 Controparte_3
Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015;
nativo di Penapolis SP (BRASILE) nato il [...] (C.F. Parte_3
C.P.F. .-66) e residente in [...]. n-736 Bairro C.F._5 Controparte_3
Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015; rappresentato dai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, il padre: , nativo di Penapolis- Controparte_2
SP (BRASILE), nato il [...], (C.F. C.P.F. ) e la madre C.F._4 [...]
, (C.F. C.P.F. ), residente in [...]. Controparte_4 C.F._6 Controparte_3
n-736 Bairro Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015;
[...]
nativo di Penapolis-SP (BRASILE), il 04.09.2000, (C.F. Controparte_5
C.P.F. ) e residente nella città di San Jose do Rio Preto -SP alla Rua Voluntarios PartitaIVA_2 de Sao Paulo 3484, apartamento 51, c.a.p. 15015-200;
nata a [...]-SP (BRASILE), il 23.05.1974 CP_6 Parte_4
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]in Av. Maria Lucia, 572; C.F._7
nata a [...]-SP (BRASILE), il 25.02.1981 CP_7 Parte_5
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._8
nata a [...]-SP (BRASILE), il 25.02.1981 Controparte_8
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._8
, nato in [...] ( C.F.C.P.F. ) e residente a Persona_2 C.F._9
Avanhandava-SP alla Rua Isidoro Correa Leite, 336, entrambi in qualità di genitori e rappresentanti dei minori:
nato a [...]-SP (BRASILE), il 01.03.2010 Parte_6
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._10
nato a [...]-SP (BRASILE), il 11.07.2013 Controparte_9
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._11
nata a [...]-SP (BRASILE), il 21.09.1993 Parte_7
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Marechal Deodoro, 73; C.F._12 nato a [...]-SP (BRASILE), il 07.11.2003 Parte_8
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Marechal Deodoro, 73 C.F._13 rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA , come in atti;
-ricorrenti-
Con l'intervento di
, nata a [...]-SP (BRASILE), il 05.06.1979, (C.F. Parte_2
CPF. 220.400.578-97) e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis
Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250 e (C.F. CPF. Controparte_1
287.124.738-20) residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...]- SP (BRASILE) il Persona_3
04.02.2014 (C.F. CPF. 482.198.688-48) e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250; Controparte_2 nato a [...]-SP (BRASILE), il 10.04.1976, (C.F. CPF. 137.018.258-90) e residente in [...].
n-736 Bairro Centro nella città di Penapolis SP Controparte_3
(BRASILE) c.a.p. 16300-015 e (C.F. CPF. Controparte_4
224.434.568-89) residente in [...]. n-736 Bairro Centro Controparte_3 nella città di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...]/SP Persona_4
(BRASILE), il 01.03.2015 (C.F. CPF. 533.375.628-76) e residente in [...]. Expedicionario
GO RC TI n-736 Bairro Centro nella città di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-
015;
-intervenienti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_10
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti e gli intervenienti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti e gli intervenienti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_10
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti e gli intervenienti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato a [...] Persona_5 al Monticano (TV) il 02.08.1899, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_10
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
7 bis - Va ora affrontata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che gli intervenienti e nella Parte_2 Controparte_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_3 nonché e , nella qualità di Controparte_2 Controparte_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_4 hanno proposto in nome per conto e nell'interesse dei figli minori veicolando la domanda attraverso l'atto di intervento depositato il 5 agosto 2025.
Trattasi di intervento proposto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. poiché la domanda è azionata, come quella da cui il processo trae origine, nei confronti del e sicuramente Controparte_10 dipende da quella proposta dai genitori, già parte di questo giudizio, poiché la generazione dall'avo capostipite costituisce l'antecedente senza il quale non si sarebbe costituito il rapporto di filiazione tra l'interveniente ed il rispettivo genitore.
L'ammissibilità dell'intervento deve essere vagliata anche tenuto conto che nelle more del giudizio, per effetto della emanazione del D.L. n. 36 del 2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2025, sono mutati i presupposti al cui accertamento è condizionato il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Questo Tribunale ritiene necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo legislativo e specificatamente dell'art. 1, comma 1 ter, della legge di conversione sopra citata, in correlazione con gli articoli della legge sulla cittadinanza riformata, ivi ripresi.
In particolare l'art. 1 comma 1 ter sopra citato prevede: "Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026".
L'art.
3-bis, comma 1, lettera a), a bis) e b), della legge n. 91/92, che nel caso di specie interessa, recita:
“1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358,
è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data.”
Il dato letterale evidenzia che l'interruzione della trasmissione per discendenza voluta dal legislatore della riforma con effetto immediato anche per i già nati alla data di entrata in vigore della riforma, subisce una eccezione in caso di minori per i quali venga presentata la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita.
Pertanto, da una combinata lettura degli articoli citati, con lo specifico riferimento al comma 1 lett. a), a-bis) e b) dell'art.
3-bis, sembra ragionevole dedurre che il legislatore abbia voluto estendere, ai soli minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la normativa precedente a quella riformata alle ipotesi in cui i genitori si trovino nelle condizioni di cui all'art.
3-bis sopra citato, precisamente che “abbiano, alla data del 27 marzo 20025, presentato le istanze amministrative ai Consolati o al Sindaco competente o abbiano già ottenuto l'appuntamento presso i consolati oppure abbiano promosso il ricorso giudiziale.
E' lecito ritenere, quindi che, pur nella estrema necessità rilevata di porre un limite anche per ragioni di ordine pubblico e che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza, il legislatore abbia voluto, in sede di conversione, prevedere una disciplina transitoria, tale da salvaguardare le situazioni in corso o pendenti con riferimento ai minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo un termine entro il quale presentare la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) (entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita).
Questa interpretazione, afferente la disciplina transitoria, sembra essere suffragata dalla circostanza che la possibilità della citata dichiarazione entro il 31 maggio 2026 è prevista soltanto nell'art. 1 comma 1-ter della L. n. 74 del 2025 di conversione, senza essere stata riprodotta nell'art. 4 della L. n. 92/91 sulla cittadinanza.
Sembra pertanto che non si verifichi rispetto ai minori quell'effetto retroattivo della riforma che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 25 giugno 2025 di remissione degli atti alla Corte
Costituzionale pronunciata nella causa civile iscritta al n. r.g. 6648/2025, ha posto a fondamento della censura di non manifesta infondatezza nella misura in cui le norme introdotte non prevedono un termine per manifestarsi all'ordinamento anche in favore dei maggiorenni che al momento della entrata in vigore della legge potevano far valere la discendenza da italiano ma non lo avevano fino a tale momento ancora fatto.
D'altronde nelle premesse al D.L. sopra richiamate, il legislatore ha utilizzato la locuzione
“controversie giurisdizionali” lasciando così intendere che l'intervallo temporale di applicazione della normativa sostanziale antevigente può non essere limitato alla “domanda giudiziale presentata” di cui lett. b), bensì agli eventi processualmente rilevanti verificatisi dopo che di quella domanda sia venuto a conoscenza il giudice, così come nel caso di specie con l'atto di intervento.
Alla stregua delle svolte considerazioni, a parere degli scriventi, l'intervento è ammissibile e l'affermazione contenuta nello stesso di essere figlio di cittadino italiano in quanto promotore del relativo giudizio in attesa di una pronuncia meramente dichiarativa, va considerata come dichiarazione che soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 1 ter L. 74/2025.
Il Tribunale ritiene che ad analoghe conclusioni si debba pervenire se manca il riferimento alla dichiarazione nell'atto di intervento di minore chiedendo la parte il mero accoglimento dell'intervento del minore.
Conclusivamente, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata dagli ascendenti prima della riforma sulla cittadinanza, avrà i medesimi effetti anche per i minori intervenuti successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione nel giudizio già pendente ed instaurato nel vigore della precedente normativa.
Ora nel caso in esame, il rapporto di filiazione posto dagli intervenienti a fondamento della domanda è provato sulla base della documentazione prodotta, debitamente apostillata e tradotta sicché la domanda degli intervenienti deve essere accolta.
8 - Va rigettata, invece, la domanda diretta ad ottenere l'ordine diretto all'Ufficiale dello Stato
Civile competente, e /o ad ogni altra Autorità Amministrativa e ad ogni Pubblico Ufficiale, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti nonché dei relativi atti di nascita, matrimonio, morte, separazioni, divorzi etc. ai sensi del DPR 396/2000 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. L'autorità giurisdizionale, in base ai principi generali, non può infatti ordinare un facere alla Pubblica Amministrazione se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La trascrizione della presente Sentenza nei registri di cittadinanza tenuti dal Comune di nascita dell'avo capostipite , una volta che sia passata in giudicato, è opportuna ma non obbligatoria. La sentenza, infatti, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita in forza del rapporto di filiazione. La causa dell'acquisizione dello status in base alla normativa richiamata, infatti, è la generazione da cittadino italiano che il Tribunale accerta come fatto giuridico cui la norma richiamata attribuisce l'effetto giuridico dato. L'acquisizione dello status
è concomitante alla nascita, pertanto tale vicenda giuridica non integra una fattispecie di acquisto in senso proprio in quanto non è ravvisabile la costituzione di un rapporto giuridico, vicenda predicabile nel caso in cui si verifica l'ampliamento della sfera giuridica di un soggetto già venuto ad esistenza. La trasmissione iure sanguinis non integra pertanto una ipotesi propria di acquisto di un diritto sicché non ricade entro la cornice giuridica delineata dall'art. 24 lett. e)
D.P.R. n. 393/2000.
Va pertanto esclusa la obbligatorietà della trascrizione della presente sentenza e degli atti di nascita potendo questi essere comunque trascritti su richiesta dell'interessato cui l'atto si riferisce , ai sensi dell'art. 12, co. 11 del D.P.R. 396/2000 previo passaggio in giudicato della sentenza, pagamento dell'imposta di registro ed esito positivo delle verifiche da parte dell'Ufficiale dello Stato civile in merito alla regolarità formale degli atti ed alla assenza di incongruenze rispetto ai dati presenti nella sentenza difformi dagli atti. Né la pubblicità derivante dalla trascrizione ha effetto costitutivo esplicando effetti di mera pubblicità-notizia.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
849/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_10
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- accoglie la domanda degli intervenienti e per l'effetto dichiara che le minori
[...]
e sono cittadine italiane della nascita;
Persona_3 Persona_4
- rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese.
Venezia, 17/12/2025
Il Giudice
RO AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
AU BU
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
nativa di Penapolis-SP (BRASILE), il 27.08.1974 Parte_1
(C.F. CPF. 137.005.468-82) e residente nella città di San Jose do Rio Preto -SP (BRASILE) alla Rua Voluntarios de Sao Paulo 3484, apartamento 51, c.a.p. 15015-200;
nativa di Penapolis-SP -SP (BRASILE), il Parte_2
05.06.1979, (C.F. C.P.F. ) e residente nella città di Riberao Preto-SP C.F._1
(BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250.
nativa di Penapolis-SP (BRASILE) nata il [...], (C.F. Persona_1
C.P.F. e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE) alla via Luis C.F._2
Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. , rappresentata dai genitori, esercenti la P.IVA_1 responsabilità genitoriale, il padre: , (C.F. C.P.F. ) e Controparte_1 C.F._3 residente a Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p.
; la madre nativa di Penapolis-SP P.IVA_1 Parte_2
(BRASILE), il 05.06.1979, (C.F. C.P.F. ) e residente nella città di Riberao C.F._1
Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. . P.IVA_1
nativo di Penapolis-SP (BRASILE), nato il [...], (C.F. Controparte_2
C.P.F. , e residente in [...]. n-736 Bairro C.F._4 Controparte_3
Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015;
nativo di Penapolis SP (BRASILE) nato il [...] (C.F. Parte_3
C.P.F. .-66) e residente in [...]. n-736 Bairro C.F._5 Controparte_3
Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015; rappresentato dai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, il padre: , nativo di Penapolis- Controparte_2
SP (BRASILE), nato il [...], (C.F. C.P.F. ) e la madre C.F._4 [...]
, (C.F. C.P.F. ), residente in [...]. Controparte_4 C.F._6 Controparte_3
n-736 Bairro Centro nella citta di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015;
[...]
nativo di Penapolis-SP (BRASILE), il 04.09.2000, (C.F. Controparte_5
C.P.F. ) e residente nella città di San Jose do Rio Preto -SP alla Rua Voluntarios PartitaIVA_2 de Sao Paulo 3484, apartamento 51, c.a.p. 15015-200;
nata a [...]-SP (BRASILE), il 23.05.1974 CP_6 Parte_4
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]in Av. Maria Lucia, 572; C.F._7
nata a [...]-SP (BRASILE), il 25.02.1981 CP_7 Parte_5
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._8
nata a [...]-SP (BRASILE), il 25.02.1981 Controparte_8
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._8
, nato in [...] ( C.F.C.P.F. ) e residente a Persona_2 C.F._9
Avanhandava-SP alla Rua Isidoro Correa Leite, 336, entrambi in qualità di genitori e rappresentanti dei minori:
nato a [...]-SP (BRASILE), il 01.03.2010 Parte_6
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._10
nato a [...]-SP (BRASILE), il 11.07.2013 Controparte_9
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Isidoro Correa Leite, 336; C.F._11
nata a [...]-SP (BRASILE), il 21.09.1993 Parte_7
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Marechal Deodoro, 73; C.F._12 nato a [...]-SP (BRASILE), il 07.11.2003 Parte_8
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Marechal Deodoro, 73 C.F._13 rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA , come in atti;
-ricorrenti-
Con l'intervento di
, nata a [...]-SP (BRASILE), il 05.06.1979, (C.F. Parte_2
CPF. 220.400.578-97) e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis
Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250 e (C.F. CPF. Controparte_1
287.124.738-20) residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...]- SP (BRASILE) il Persona_3
04.02.2014 (C.F. CPF. 482.198.688-48) e residente nella città di Riberao Preto-SP (BRASILE), alla via Luis Eduardo de Toledo Prado n.4100, c.a.p. 14027-250; Controparte_2 nato a [...]-SP (BRASILE), il 10.04.1976, (C.F. CPF. 137.018.258-90) e residente in [...].
n-736 Bairro Centro nella città di Penapolis SP Controparte_3
(BRASILE) c.a.p. 16300-015 e (C.F. CPF. Controparte_4
224.434.568-89) residente in [...]. n-736 Bairro Centro Controparte_3 nella città di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-015, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , nata a [...]/SP Persona_4
(BRASILE), il 01.03.2015 (C.F. CPF. 533.375.628-76) e residente in [...]. Expedicionario
GO RC TI n-736 Bairro Centro nella città di Penapolis SP (BRASILE) c.a.p. 16300-
015;
-intervenienti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_10
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti e gli intervenienti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti e gli intervenienti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_10
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti e gli intervenienti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato a [...] Persona_5 al Monticano (TV) il 02.08.1899, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_10
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
7 bis - Va ora affrontata la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che gli intervenienti e nella Parte_2 Controparte_1 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_3 nonché e , nella qualità di Controparte_2 Controparte_4 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_4 hanno proposto in nome per conto e nell'interesse dei figli minori veicolando la domanda attraverso l'atto di intervento depositato il 5 agosto 2025.
Trattasi di intervento proposto ai sensi dell'art. 105 c.p.c. poiché la domanda è azionata, come quella da cui il processo trae origine, nei confronti del e sicuramente Controparte_10 dipende da quella proposta dai genitori, già parte di questo giudizio, poiché la generazione dall'avo capostipite costituisce l'antecedente senza il quale non si sarebbe costituito il rapporto di filiazione tra l'interveniente ed il rispettivo genitore.
L'ammissibilità dell'intervento deve essere vagliata anche tenuto conto che nelle more del giudizio, per effetto della emanazione del D.L. n. 36 del 2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2025, sono mutati i presupposti al cui accertamento è condizionato il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Questo Tribunale ritiene necessaria un'interpretazione costituzionalmente orientata del nuovo testo legislativo e specificatamente dell'art. 1, comma 1 ter, della legge di conversione sopra citata, in correlazione con gli articoli della legge sulla cittadinanza riformata, ivi ripresi.
In particolare l'art. 1 comma 1 ter sopra citato prevede: "Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026".
L'art.
3-bis, comma 1, lettera a), a bis) e b), della legge n. 91/92, che nel caso di specie interessa, recita:
“1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358,
è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data.”
Il dato letterale evidenzia che l'interruzione della trasmissione per discendenza voluta dal legislatore della riforma con effetto immediato anche per i già nati alla data di entrata in vigore della riforma, subisce una eccezione in caso di minori per i quali venga presentata la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita.
Pertanto, da una combinata lettura degli articoli citati, con lo specifico riferimento al comma 1 lett. a), a-bis) e b) dell'art.
3-bis, sembra ragionevole dedurre che il legislatore abbia voluto estendere, ai soli minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la normativa precedente a quella riformata alle ipotesi in cui i genitori si trovino nelle condizioni di cui all'art.
3-bis sopra citato, precisamente che “abbiano, alla data del 27 marzo 20025, presentato le istanze amministrative ai Consolati o al Sindaco competente o abbiano già ottenuto l'appuntamento presso i consolati oppure abbiano promosso il ricorso giudiziale.
E' lecito ritenere, quindi che, pur nella estrema necessità rilevata di porre un limite anche per ragioni di ordine pubblico e che hanno giustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza, il legislatore abbia voluto, in sede di conversione, prevedere una disciplina transitoria, tale da salvaguardare le situazioni in corso o pendenti con riferimento ai minori alla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo un termine entro il quale presentare la dichiarazione di cui art. 4 co 1 bis lett b) (entro le 23.59 del 31 maggio 2026 o entro un anno dalla nascita).
Questa interpretazione, afferente la disciplina transitoria, sembra essere suffragata dalla circostanza che la possibilità della citata dichiarazione entro il 31 maggio 2026 è prevista soltanto nell'art. 1 comma 1-ter della L. n. 74 del 2025 di conversione, senza essere stata riprodotta nell'art. 4 della L. n. 92/91 sulla cittadinanza.
Sembra pertanto che non si verifichi rispetto ai minori quell'effetto retroattivo della riforma che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 25 giugno 2025 di remissione degli atti alla Corte
Costituzionale pronunciata nella causa civile iscritta al n. r.g. 6648/2025, ha posto a fondamento della censura di non manifesta infondatezza nella misura in cui le norme introdotte non prevedono un termine per manifestarsi all'ordinamento anche in favore dei maggiorenni che al momento della entrata in vigore della legge potevano far valere la discendenza da italiano ma non lo avevano fino a tale momento ancora fatto.
D'altronde nelle premesse al D.L. sopra richiamate, il legislatore ha utilizzato la locuzione
“controversie giurisdizionali” lasciando così intendere che l'intervallo temporale di applicazione della normativa sostanziale antevigente può non essere limitato alla “domanda giudiziale presentata” di cui lett. b), bensì agli eventi processualmente rilevanti verificatisi dopo che di quella domanda sia venuto a conoscenza il giudice, così come nel caso di specie con l'atto di intervento.
Alla stregua delle svolte considerazioni, a parere degli scriventi, l'intervento è ammissibile e l'affermazione contenuta nello stesso di essere figlio di cittadino italiano in quanto promotore del relativo giudizio in attesa di una pronuncia meramente dichiarativa, va considerata come dichiarazione che soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 1 ter L. 74/2025.
Il Tribunale ritiene che ad analoghe conclusioni si debba pervenire se manca il riferimento alla dichiarazione nell'atto di intervento di minore chiedendo la parte il mero accoglimento dell'intervento del minore.
Conclusivamente, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata dagli ascendenti prima della riforma sulla cittadinanza, avrà i medesimi effetti anche per i minori intervenuti successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione nel giudizio già pendente ed instaurato nel vigore della precedente normativa.
Ora nel caso in esame, il rapporto di filiazione posto dagli intervenienti a fondamento della domanda è provato sulla base della documentazione prodotta, debitamente apostillata e tradotta sicché la domanda degli intervenienti deve essere accolta.
8 - Va rigettata, invece, la domanda diretta ad ottenere l'ordine diretto all'Ufficiale dello Stato
Civile competente, e /o ad ogni altra Autorità Amministrativa e ad ogni Pubblico Ufficiale, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti nonché dei relativi atti di nascita, matrimonio, morte, separazioni, divorzi etc. ai sensi del DPR 396/2000 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. L'autorità giurisdizionale, in base ai principi generali, non può infatti ordinare un facere alla Pubblica Amministrazione se non nei casi espressamente previsti dalla legge. La trascrizione della presente Sentenza nei registri di cittadinanza tenuti dal Comune di nascita dell'avo capostipite , una volta che sia passata in giudicato, è opportuna ma non obbligatoria. La sentenza, infatti, accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita in forza del rapporto di filiazione. La causa dell'acquisizione dello status in base alla normativa richiamata, infatti, è la generazione da cittadino italiano che il Tribunale accerta come fatto giuridico cui la norma richiamata attribuisce l'effetto giuridico dato. L'acquisizione dello status
è concomitante alla nascita, pertanto tale vicenda giuridica non integra una fattispecie di acquisto in senso proprio in quanto non è ravvisabile la costituzione di un rapporto giuridico, vicenda predicabile nel caso in cui si verifica l'ampliamento della sfera giuridica di un soggetto già venuto ad esistenza. La trasmissione iure sanguinis non integra pertanto una ipotesi propria di acquisto di un diritto sicché non ricade entro la cornice giuridica delineata dall'art. 24 lett. e)
D.P.R. n. 393/2000.
Va pertanto esclusa la obbligatorietà della trascrizione della presente sentenza e degli atti di nascita potendo questi essere comunque trascritti su richiesta dell'interessato cui l'atto si riferisce , ai sensi dell'art. 12, co. 11 del D.P.R. 396/2000 previo passaggio in giudicato della sentenza, pagamento dell'imposta di registro ed esito positivo delle verifiche da parte dell'Ufficiale dello Stato civile in merito alla regolarità formale degli atti ed alla assenza di incongruenze rispetto ai dati presenti nella sentenza difformi dagli atti. Né la pubblicità derivante dalla trascrizione ha effetto costitutivo esplicando effetti di mera pubblicità-notizia.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
849/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_10
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- accoglie la domanda degli intervenienti e per l'effetto dichiara che le minori
[...]
e sono cittadine italiane della nascita;
Persona_3 Persona_4
- rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese.
Venezia, 17/12/2025
Il Giudice
RO AM