TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 431 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, come da procura congiunta all'atto di citazione, dall'Avv. Cecilia Ruggeri presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Torino, corso Francia n. 9
- ATTORE -
CONTRO
con sede in Milano, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federico Faré presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via Savio n. 19
- CONVENUTA -
OGGETTO: azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, salvis iuribus et contrariis rejectis,
Nel merito: in via principale:
- dichiarare l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., della compravendita immobiliare del 21 giugno 2021 con rogito Notaio Avv. Marina Aceto Rep. 13554
Racc. 10141 tra e relativa agli immobili siti in NI Parte_1 CP_2
(AL), RE BU (censiti al catasto fabbricati al Foglio 1 mapp 159 sub 3 cat.
C/7 e sub 4 cat. D/8), per la somma complessiva di € 220.000,00;
- e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a restituire al in Parte_1
persona del Curatore Avv. , i terreni oggetto di compravendita siti in Parte_2
NI (Foglio 1 mapp 159 sub 3 e 4) – ovvero, in caso di impossibilità di restituzione dei beni immobili, alla restituzione del tantundem pari ad € 220.000,00, ovvero quell'altro importo risultante in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria:
- acquisire i documenti offerti in comunicazione, con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre nelle more del giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
- In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con i procedimenti iscritti al R.G. n. 430/2024 e 432/2024 del Tribunale di Vercelli, per la connessione dell'oggetto delle domande proposte dal ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli art. 33 e 274 c.p.c.;
- nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per l'assenza dei presupposti applicativi degli art. 66 L.F. e 2901 c.c. ex adverso
2 invocati e
- per l'effetto: accertare e conseguentemente dichiarare la piena efficacia e validità della compravendita immobiliare del 21 giugno 2021 con rogito Notaio Avv. Marina
Aceto Rep. 13554 Racc. 10141 tra e relativa agli Parte_1 CP_1
immobili siti in NI (AL), RE BU (censiti al catasto fabbricati al Foglio
1 mapp. 159 sub 3 cat. C/7 e sub 4 cat. D/8), per la somma complessiva di €
220.000,00;
- per l'effetto: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avversaria;
- in ogni caso: con condanna dell'attrice a rifondere alla società le spese e CP_1
le competenze legali del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Il conveniva nel presente giudizio con atto Parte_1
di citazione (già , esponendo che con sentenza in data CP_1 CP_2
1.3.2022 il Tribunale di LE (rectius: Tribunale di Vercelli) aveva dichiarato il fallimento della società Parte_1
Esponeva inoltre che, poco tempo prima della dichiarazione di fallimento, Pt_1
aveva posto in essere una serie di vendite immobiliari che ne avevano depauperato in maniera esiziale il patrimonio e che il prezzo di tali ingenti vendite non era stato rinvenuto dal curatore nei conti correnti o nei depositi della fallita. In particolare risultava lesiva dell'integrità patrimoniale della società la vendita immobiliare Pt_1
effettuata con contratto di compravendita del 21.6.2021 a rogito notaio Marina Aceto
(rep. 13554, racc. 10141) tra e la convenuta , relativa al compendio Pt_1 CP_1
immobiliare (fabbricato produttivo e tettoia) sito in NI, regione BU, e censito al foglio 1, mapp. 159, sub 3 e 4, per la somma complessiva di Euro
220.000,00 oltre Iva reverse charge, che era stato pagato - secondo quanto dichiarato
3 nell'atto - con due assegni circolari di senza indicazione del Controparte_3
beneficiario.
Il affermava che detto atto di compravendita immobiliare era Parte_1
revocabile ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. Sussistevano il requisito oggettivo dell'esistenza di un atto dispositivo compiuto dal debitore con considerevole pregiudizio delle ragioni dei propri creditori (c.d. eventus damni) e quello soggettivo costituito - trattandosi di atto a titolo oneroso - dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore tanto in capo al debitore quanto in capo al terzo (c.d. scientia damni). Nella specie, trattandosi di fallimento, ricorrevano i tre elementi della consistenza dei crediti vantati nei confronti del fallito dai creditori ammessi al passivo, della preesistenza dei crediti rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato.
L'attore chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., della compravendita immobiliare del 21.6.2021 e per l'effetto dichiarasse tenuta e condannasse a restituire al gli immobili CP_1 Parte_1
oggetto della compravendita stessa ovvero, in caso di impossibilità di restituzione dei beni, a restituire il tantundem pari a Euro 220.000,00 ovvero quell'altro importo risultante in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione.
3. - La convenuta si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la riunione ex artt. 33 e 274 c.p.c. della presente causa con altre due instaurate dal nei Parte_1
confronti di e Controparte_4 CP_5
per la revocatoria di altri atti di compravendita di immobili della società
[...] Pt_1
Nel merito contestava integralmente il fondamento delle domande del CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con dichiarazione della piena efficacia e validità Parte_1
della compravendita immobiliare del 21.6.2021.
La convenuta deduceva che il corrispettivo delle compravendite era stato congruo e destinato a beneficio di crediti che in caso di insinuazione al passivo fallimentare sarebbero stati ammessi e soddisfatti per la quasi totalità in via privilegiata. Affermava che pertanto non ricorrevano né il presupposto oggettivo del pregiudizio alle ragioni del creditore, né quello soggettivo della consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore e al terzo.
4 aggiungeva che gli atti di compravendita oggetto delle azioni revocatorie CP_1
promosse dal erano esentati dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, Parte_1
comma 3, c.c., in quanto relativi all'adempimento di debiti scaduti. Tutte le compravendite immobiliari stipulate da con , e Pt_1 CP_1 CP_5 CP_4
erano state finalizzate a ricavare le risorse necessarie, altrimenti non reperibili (come da verbale di approvazione del bilancio 2020 di , per pagare debiti scaduti, Pt_1
ossia quelli nei confronti delle maestranze di e del creditore ipotecario Cassa Pt_1
di Risparmio di Asti.
Il Giudice riteneva non sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 274, comma 1, c.p.c. per la richiesta riunione dei procedimenti.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa - all'esito della precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - La domanda proposta dal è risultata fondata e deve dunque essere Parte_1
accolta, essendo stata fornita la prova di tutte le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. in punto ad azione revocatoria ordinaria.
La documentazione versata in atti ha in primo luogo acclarato il presupposto oggettivo costituito dal c.d. “eventus damni”.
In proposito la Suprema Corte ha anche recentemente ribadito che il curatore fallimentare - allorché promuova l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 L.F. e 2901
c.c. - deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Nel caso di specie il attore ha certamente provato (v. doc. 5) la Parte_1
consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti della società fallita, ampiamente eccedente il prezzo pattuito nella compravendita oggetto di causa.
Ha inoltre provato la preesistenza di detti credit rispetto alla data di effettuazione dell'atto oggetto di revocatoria (21.6.2021). Al riguardo è sufficiente considerare i crediti ammessi al passivo e vantati da : essi si Controparte_6
riferiscono agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e ammontano da soli a oltre Euro
5 200.000,00 (v. doc. 6 attore).
E' infine emerso che l'alienazione degli immobili ha comportato un significativo mutamento qualitativo del patrimonio della società debitrice.
In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'eventus damni può ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Ne deriva che anche la vendita di un immobile al giusto prezzo di mercato può integrare l'eventus damni, ove non vi siano nel patrimonio del debitore altri beni, capienti, egualmente aggredibili da parte dei creditori. In effetti l'alienazione di un immobile può rendere più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, essendo il denaro facilmente occultabile. La sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. civ., sez. I, 30.10.2024 n. 2986).
Ebbene nel presente giudizio il ha effettivamente provato la Parte_1
preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto alla data (21.6.2021) dell'atto dispositivo pregiudizievole, posto in essere dalla società poi fallita pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento (avvenuta l'1.3.2022).
A fronte di ciò e della rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, la convenuta non ha provato - com'era suo onere per sottrarsi agli effetti dell'azione - che il patrimonio residuo di fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei Pt_1
creditori (v. Cass. civ., sez. III, 27.10.2015 n. 21808; Cass. civ., sez. III, 29.3.2007 n.
7767).
5. - Sempre con riferimento al requisito oggettivo dell'azione revocatoria, le parti hanno dibattuto circa l'applicabilità o meno al caso di specie dell'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.
Al riguardo si deve rilevare, in via generale, che l'adempimento di un debito
6 scaduto non è soggetto ad azione revocatoria ordinaria. Non è quindi assoggettabile a detta azione l'alienazione di un immobile da parte del debitore che poi utilizzi il denaro ricavato dalla vendita per effettuare il pagamento, anche solo in parte, di debiti scaduti.
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (v. Cass. civ., sez. III, 19.4.2016
n. 7747).
Questo principio non trova però applicazione allorché l'azione revocatoria ordinaria è esercitata dalla curatela fallimentare.
Come recentemente statuito da Cass. civ., sez. III, 7.6.2023 n. 16013, “laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare, in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore”.
In particolare l'esenzione dal rimedio previsto dall'art. 2901 c.c. riguarda soltanto l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non anche un atto discrezionale, dunque non dovuto, quale una cessione di beni in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in
7 virtù del quale il pagamento è dovuto (v. Cass. civ., sez. II, 14.5.2024 n. 13227, in motivazione).
6. - Nel caso della società non è contestato in causa che essa, nel corso di un Pt_1
solo semestre (tra il 21.6.2021 e il 19.1.2022) e in prossimità della dichiarazione di fallimento, procedeva all'alienazione di numerosi immobili di sua proprietà siti in
Morano sul Po, NI e Pontestura, in favore di e CP_2 CP_4
Controparte_5
Nella delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2020 (v. doc. 7 convenuta, pagg. 18-19) lo stesso amministratore unico della società poi fallita, Controparte_7
chiariva la natura dell'operazione e le finalità dell'alienazione.
In detta delibera si dà atto che il assume la presidenza dell'assemblea dei Pt_1 soci e, a fronte delle “difficoltà economiche e finanziarie che hanno travolto la società”, “procede a relazionare i soci circa le iniziative assunte, quale Amministratore unico, nel 2020 e proseguite nel 2021 per gestire al meglio il patrimonio sociale e far fronte all'indebitamento” “In data 21.6.2021 si è dato corso alla vendita (con atti definitivi) di stabilimento ed impianti in NI (atto rep. 13554 notaio Aceto) e di terreni e cascina (atto rep. 13556 notaio Aceto) e dell'autodromo ed altri fondi
(preliminare rep 13557 notaio Aceto, ora portato ad attuazione con il definitivo), a cui si sono aggiunte vendite ulteriori (atto 3.11.2021 rep. 105616 notaio Milano), anche del patrimonio personale dello stesso Amministratore unico detenuto Controparte_7
tramite la Società Agriver S.n.c. Le risorse ricavate dalla cessione del patrimonio sociale e da quello personale sono state canalizzate e concentrate, su iniziativa dell'Amministratore Unico su conto dedicato e costituito presso la Controparte_7
Società che ha fornito i servizi di tesoreria a seguito Controparte_8 della chiusura degli uffici amministrativi della Vostra Società”. Il aggiungeva Pt_1 che “la linea di condotta scelta e tenuta dall'Amministratore Unico è Controparte_7
stata, in generale, quella di non aprire formalmente una liquidazione né di avviare procedure concorsuali, che avrebbero portato notoriamente a svendere il patrimonio dell'impresa, ma di riuscire a cedere i beni a prezzo di mercato (come è in effetti avvenuto) e destinare le risorse ricavate a soddisfare i creditori del Gruppo, con priorità a favore di quelli muniti del maggior privilegio, ovverosia il ceto dei lavoratori dipendenti … nonché a soddisfare altri creditori privilegiati … e residualmente
8 cogliendo l'occasione di definire posizioni con alcuni chirografari ma con forti stralci”.
Emerge dunque chiaramente che l'atto di compravendita oggetto della presente causa si è inserito nell'ambito di plurime e ravvicinate alienazioni immobiliari, le quali hanno costituito modalità anomale di estinzione di obbligazioni verso alcuni creditori della società. Esse sono state infatti concepite come modalità alternative a quelle previste dalla legge (liquidazione ovvero procedure concorsuali), determinando la violazione della “par condicio creditorum” e un rilevante pregiudizio per la funzione di garanzia svolta dal patrimonio sociale.
7. - Il Fallimento attore ha fornito anche la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Data la incontestata natura di atto a titolo oneroso della compravendita oggetto di causa, detto elemento deve essere accertato in capo sia al debitore alienante che al terzo acquirente.
L'intensità dell'elemento soggettivo, sia per il debitore che per il terzo, va peraltro graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. “scientia fraudis”), nel secondo è sufficiente che egli sia, come il debitore, meramente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto.
Nel presente giudizio ricorre certamente la seconda ipotesi (c.d. dolo generico), dato che i crediti per i quali ha agito il curatore fallimentare sono antecedenti all'atto dispositivo impugnato (si vedano le ammissioni al passivo di cui al doc. 6 attore).
Orbene “la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi 'in re ipsa': in questo caso, incombe sul debitore, e non sul
9 creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (v. Cass. civ., sez. II,
27.3.2007 n. 7507).
Va anche ricordato che, qualora l'alienante o l'acquirente sia una società, il requisito della “scientia damni” va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della o delle persone fisiche che la rappresentano, in virtù del principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v. Cass. civ., sez. I, 9.4.2009 n. 8735; Cass. civ., sez. III, 4.7.2006 n. 15265).
In applicazione di questi principi si deve rilevare che nel presente giudizio sono risultati plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che rivelano la sussistenza in capo non solo alla debitrice ma anche all'acquirente , dell'elemento Pt_1 CP_1
psicologico della fattispecie revocatoria, ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori dell'alienante.
8. - Per quanto riguarda la società l'elemento soggettivo emerge dalla già Pt_1
citata delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2020 (v. doc. 7 convenuta, pagg.
18-19). In essa l'amministratore unico chiaramente esponeva di Controparte_7
avere ideato e attuato una modalità (anomala) di soddisfazione di alcuni creditori della società, diversa e alternativa rispetto alle procedure previste dalla legge. In questo modo egli consapevolmente privava la società dei suoi beni strumentali (quali stabilimento e impianti) e di fatto pregiudicava la garanzia rappresentata dal patrimonio sociale, violando la “par condicio creditorum”.
In tal senso sono significative anche le dichiarazioni rese dal dopo il Pt_1
fallimento della società. Nella missiva inviata al curatore fallimentare in data 9.3.2022
(v. doc. 9 attore) egli affermava di avere effettuato le vendite degli immobili della società “lasciando indietro volontariamente la maggior parte del debito bancario, di fatto solo di ”. Controparte_3
Quanto alla società acquirente, al momento dell'acquisto sussisteva effettivamente la consapevolezza in capo al suo legale rappresentante del pregiudizio che la compravendita arrecava ai creditori di attesa la situazione di insolvenza della Pt_1
società alienante che dopo pochi mesi avrebbe condotto alla dichiarazione di fallimento.
10 Rilevante in tal senso è la circostanza che all'atto di compravendita del 21.6.2021 oggetto di causa (v. doc. 21 convenuta) era allegata una copiosa documentazione, tra cui una perizia del Geom. dalla quale emergeva che il stava Per_1 Pt_1
procedendo alla vendita di tutti gli immobili della società. Ciò denotava una situazione anomala che avrebbe dovuto indurre l'acquirente - con l'impiego dell'ordinaria diligenza - a verificare i bilanci di i quali avrebbe confermato la grave crisi Pt_1
finanziaria della società.
Si devono inoltre considerare i decisivi elementi di fatto emersi dalle produzioni attoree (v. in particolare i docc. 15 e 17).
Nella stessa data della compravendita oggetto di causa (il 21.6.2021) Pt_1
alienava altri immobili a per il prezzo di Euro 123.600,00 e concludeva CP_4
con la medesima un contratto preliminare di compravendita per persona CP_4
da nominare relativamente a ulteriori immobili per Euro 364.000,00. Questo preliminare era seguito dal contratto definitivo stipulato il 19.1.2022 tra e Pt_1
Controparte_5
Orbene legale rappresentante della convenuta (stipulante l'atto oggetto di CP_1
causa) era ma questi era anche il legale rappresentante sia di Persona_2
che di e stipulava i menzionati ulteriori contratti. CP_4 CP_5
Pertanto la persona fisica che rappresentava e gestiva la società convenuta era certamente a conoscenza della pluralità e contestualità delle vendite con cui Pt_1
cercava di fare fronte alla crisi finanziaria e debitoria alienando il proprio patrimonio immobiliare. Ciò non poteva che rendere del tutto evidente all'acquirente il pregiudizio che le vendite stesse arrecavano al patrimonio dell'alienante.
9. - Tutte le ragioni sin qui esposte portano dunque a concludere che la domanda del merita accoglimento, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi Parte_1
confronti dell'atto di compravendita a rogito notaio Aceto per cui è giudizio.
Ai sensi dell'art. 2902, comma 1, c.c. da tale dichiarazione di inefficacia consegue la facoltà per il creditore di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Peraltro, poiché nella specie l'azione revocatoria ordinaria è stata esercitata dal curatore fallimentare e dunque si è inserita in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dall'acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei
11 creditori (v. Cass. civ., sez. I, 22.6.1985 n. 3757), si giustifica anche l'accoglimento dell'ulteriore domanda attorea diretta a ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei beni all'amministrazione del fallimento.
Non può invece ritenersi ammissibile nella presente sede la richiesta di condanna della convenuta a restituire il tantundem, pari a Euro 220.000,00, per il caso di impossibilità a restituire i beni. In effetti necessario presupposto di una siffatta pronuncia è l'accertamento della mancata restituzione e della relativa impossibilità. A tal fine occorre però attendere che l'intervenuta revocatoria giunga a conoscenza dell'acquirente e comunque fornire la prova dell'eventuale impossibilità della restituzione dei beni.
Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di causa in favore del attore. Tenuto conto del valore della causa, del suo grado di Parte_1
complessità e dell'assenza di fase istruttoria per prove costituende, esse si liquidano in complessivi Euro 8.700,00 (di cui Euro 786,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara inefficace ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di compravendita stipulato il 21 giugno Parte_1
2021 a rogito notaio Marina Aceto (rep. n. 13554, racc. n. 10141), con il quale
[...]
ha venduto alla convenuta per il prezzo di Euro 220.000,00 Parte_1 CP_2
la proprietà dei seguenti beni immobili: beni siti in NI, regione BU, censiti al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mapp. 159, sub. 3 e 4;
2) - per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Società convenuta a restituire al
Fallimento attore i predetti beni;
12 3) - ordina al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di legge, tenuto conto delle eventuali variazioni catastali sopravvenute;
4) - condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.700,00 (di cui Euro 786,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
curatore, rappresentato e difeso, come da procura congiunta all'atto di citazione, dall'Avv. Cecilia Ruggeri presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Torino, corso Francia n. 9
- ATTORE -
CONTRO
con sede in Milano, c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federico Faré presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via Savio n. 19
- CONVENUTA -
OGGETTO: azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c.
1 Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, salvis iuribus et contrariis rejectis,
Nel merito: in via principale:
- dichiarare l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., della compravendita immobiliare del 21 giugno 2021 con rogito Notaio Avv. Marina Aceto Rep. 13554
Racc. 10141 tra e relativa agli immobili siti in NI Parte_1 CP_2
(AL), RE BU (censiti al catasto fabbricati al Foglio 1 mapp 159 sub 3 cat.
C/7 e sub 4 cat. D/8), per la somma complessiva di € 220.000,00;
- e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a restituire al in Parte_1
persona del Curatore Avv. , i terreni oggetto di compravendita siti in Parte_2
NI (Foglio 1 mapp 159 sub 3 e 4) – ovvero, in caso di impossibilità di restituzione dei beni immobili, alla restituzione del tantundem pari ad € 220.000,00, ovvero quell'altro importo risultante in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
in via istruttoria:
- acquisire i documenti offerti in comunicazione, con espressa riserva di ulteriormente produrre e dedurre nelle more del giudizio.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
- In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento con i procedimenti iscritti al R.G. n. 430/2024 e 432/2024 del Tribunale di Vercelli, per la connessione dell'oggetto delle domande proposte dal ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli art. 33 e 274 c.p.c.;
- nel merito: rigettare le domande proposte dall'attrice siccome infondate in fatto e in diritto per l'assenza dei presupposti applicativi degli art. 66 L.F. e 2901 c.c. ex adverso
2 invocati e
- per l'effetto: accertare e conseguentemente dichiarare la piena efficacia e validità della compravendita immobiliare del 21 giugno 2021 con rogito Notaio Avv. Marina
Aceto Rep. 13554 Racc. 10141 tra e relativa agli Parte_1 CP_1
immobili siti in NI (AL), RE BU (censiti al catasto fabbricati al Foglio
1 mapp. 159 sub 3 cat. C/7 e sub 4 cat. D/8), per la somma complessiva di €
220.000,00;
- per l'effetto: ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avversaria;
- in ogni caso: con condanna dell'attrice a rifondere alla società le spese e CP_1
le competenze legali del presente giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Il conveniva nel presente giudizio con atto Parte_1
di citazione (già , esponendo che con sentenza in data CP_1 CP_2
1.3.2022 il Tribunale di LE (rectius: Tribunale di Vercelli) aveva dichiarato il fallimento della società Parte_1
Esponeva inoltre che, poco tempo prima della dichiarazione di fallimento, Pt_1
aveva posto in essere una serie di vendite immobiliari che ne avevano depauperato in maniera esiziale il patrimonio e che il prezzo di tali ingenti vendite non era stato rinvenuto dal curatore nei conti correnti o nei depositi della fallita. In particolare risultava lesiva dell'integrità patrimoniale della società la vendita immobiliare Pt_1
effettuata con contratto di compravendita del 21.6.2021 a rogito notaio Marina Aceto
(rep. 13554, racc. 10141) tra e la convenuta , relativa al compendio Pt_1 CP_1
immobiliare (fabbricato produttivo e tettoia) sito in NI, regione BU, e censito al foglio 1, mapp. 159, sub 3 e 4, per la somma complessiva di Euro
220.000,00 oltre Iva reverse charge, che era stato pagato - secondo quanto dichiarato
3 nell'atto - con due assegni circolari di senza indicazione del Controparte_3
beneficiario.
Il affermava che detto atto di compravendita immobiliare era Parte_1
revocabile ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. Sussistevano il requisito oggettivo dell'esistenza di un atto dispositivo compiuto dal debitore con considerevole pregiudizio delle ragioni dei propri creditori (c.d. eventus damni) e quello soggettivo costituito - trattandosi di atto a titolo oneroso - dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore tanto in capo al debitore quanto in capo al terzo (c.d. scientia damni). Nella specie, trattandosi di fallimento, ricorrevano i tre elementi della consistenza dei crediti vantati nei confronti del fallito dai creditori ammessi al passivo, della preesistenza dei crediti rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e del mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto impugnato.
L'attore chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., della compravendita immobiliare del 21.6.2021 e per l'effetto dichiarasse tenuta e condannasse a restituire al gli immobili CP_1 Parte_1
oggetto della compravendita stessa ovvero, in caso di impossibilità di restituzione dei beni, a restituire il tantundem pari a Euro 220.000,00 ovvero quell'altro importo risultante in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione.
3. - La convenuta si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la riunione ex artt. 33 e 274 c.p.c. della presente causa con altre due instaurate dal nei Parte_1
confronti di e Controparte_4 CP_5
per la revocatoria di altri atti di compravendita di immobili della società
[...] Pt_1
Nel merito contestava integralmente il fondamento delle domande del CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con dichiarazione della piena efficacia e validità Parte_1
della compravendita immobiliare del 21.6.2021.
La convenuta deduceva che il corrispettivo delle compravendite era stato congruo e destinato a beneficio di crediti che in caso di insinuazione al passivo fallimentare sarebbero stati ammessi e soddisfatti per la quasi totalità in via privilegiata. Affermava che pertanto non ricorrevano né il presupposto oggettivo del pregiudizio alle ragioni del creditore, né quello soggettivo della consapevolezza di tale pregiudizio in capo al debitore e al terzo.
4 aggiungeva che gli atti di compravendita oggetto delle azioni revocatorie CP_1
promosse dal erano esentati dall'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, Parte_1
comma 3, c.c., in quanto relativi all'adempimento di debiti scaduti. Tutte le compravendite immobiliari stipulate da con , e Pt_1 CP_1 CP_5 CP_4
erano state finalizzate a ricavare le risorse necessarie, altrimenti non reperibili (come da verbale di approvazione del bilancio 2020 di , per pagare debiti scaduti, Pt_1
ossia quelli nei confronti delle maestranze di e del creditore ipotecario Cassa Pt_1
di Risparmio di Asti.
Il Giudice riteneva non sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 274, comma 1, c.p.c. per la richiesta riunione dei procedimenti.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa - all'esito della precisazione delle conclusioni - era rimessa in decisione.
4. - La domanda proposta dal è risultata fondata e deve dunque essere Parte_1
accolta, essendo stata fornita la prova di tutte le condizioni richieste dall'art. 2901 c.c. in punto ad azione revocatoria ordinaria.
La documentazione versata in atti ha in primo luogo acclarato il presupposto oggettivo costituito dal c.d. “eventus damni”.
In proposito la Suprema Corte ha anche recentemente ribadito che il curatore fallimentare - allorché promuova l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 L.F. e 2901
c.c. - deve dimostrare, sotto il profilo dell'eventus damni, la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo, del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Nel caso di specie il attore ha certamente provato (v. doc. 5) la Parte_1
consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti della società fallita, ampiamente eccedente il prezzo pattuito nella compravendita oggetto di causa.
Ha inoltre provato la preesistenza di detti credit rispetto alla data di effettuazione dell'atto oggetto di revocatoria (21.6.2021). Al riguardo è sufficiente considerare i crediti ammessi al passivo e vantati da : essi si Controparte_6
riferiscono agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e ammontano da soli a oltre Euro
5 200.000,00 (v. doc. 6 attore).
E' infine emerso che l'alienazione degli immobili ha comportato un significativo mutamento qualitativo del patrimonio della società debitrice.
In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, non è richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, il quale può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'eventus damni può ritenersi sussistente ove risulti che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Ne deriva che anche la vendita di un immobile al giusto prezzo di mercato può integrare l'eventus damni, ove non vi siano nel patrimonio del debitore altri beni, capienti, egualmente aggredibili da parte dei creditori. In effetti l'alienazione di un immobile può rendere più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito, essendo il denaro facilmente occultabile. La sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (v. Cass. civ., sez. I, 30.10.2024 n. 2986).
Ebbene nel presente giudizio il ha effettivamente provato la Parte_1
preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto alla data (21.6.2021) dell'atto dispositivo pregiudizievole, posto in essere dalla società poi fallita pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento (avvenuta l'1.3.2022).
A fronte di ciò e della rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, la convenuta non ha provato - com'era suo onere per sottrarsi agli effetti dell'azione - che il patrimonio residuo di fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni dei Pt_1
creditori (v. Cass. civ., sez. III, 27.10.2015 n. 21808; Cass. civ., sez. III, 29.3.2007 n.
7767).
5. - Sempre con riferimento al requisito oggettivo dell'azione revocatoria, le parti hanno dibattuto circa l'applicabilità o meno al caso di specie dell'esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.
Al riguardo si deve rilevare, in via generale, che l'adempimento di un debito
6 scaduto non è soggetto ad azione revocatoria ordinaria. Non è quindi assoggettabile a detta azione l'alienazione di un immobile da parte del debitore che poi utilizzi il denaro ricavato dalla vendita per effettuare il pagamento, anche solo in parte, di debiti scaduti.
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (v. Cass. civ., sez. III, 19.4.2016
n. 7747).
Questo principio non trova però applicazione allorché l'azione revocatoria ordinaria è esercitata dalla curatela fallimentare.
Come recentemente statuito da Cass. civ., sez. III, 7.6.2023 n. 16013, “laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 della legge fallimentare, in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore”.
In particolare l'esenzione dal rimedio previsto dall'art. 2901 c.c. riguarda soltanto l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non anche un atto discrezionale, dunque non dovuto, quale una cessione di beni in cui l'estinzione dell'obbligazione è
l'effetto finale di un negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in
7 virtù del quale il pagamento è dovuto (v. Cass. civ., sez. II, 14.5.2024 n. 13227, in motivazione).
6. - Nel caso della società non è contestato in causa che essa, nel corso di un Pt_1
solo semestre (tra il 21.6.2021 e il 19.1.2022) e in prossimità della dichiarazione di fallimento, procedeva all'alienazione di numerosi immobili di sua proprietà siti in
Morano sul Po, NI e Pontestura, in favore di e CP_2 CP_4
Controparte_5
Nella delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2020 (v. doc. 7 convenuta, pagg. 18-19) lo stesso amministratore unico della società poi fallita, Controparte_7
chiariva la natura dell'operazione e le finalità dell'alienazione.
In detta delibera si dà atto che il assume la presidenza dell'assemblea dei Pt_1 soci e, a fronte delle “difficoltà economiche e finanziarie che hanno travolto la società”, “procede a relazionare i soci circa le iniziative assunte, quale Amministratore unico, nel 2020 e proseguite nel 2021 per gestire al meglio il patrimonio sociale e far fronte all'indebitamento” “In data 21.6.2021 si è dato corso alla vendita (con atti definitivi) di stabilimento ed impianti in NI (atto rep. 13554 notaio Aceto) e di terreni e cascina (atto rep. 13556 notaio Aceto) e dell'autodromo ed altri fondi
(preliminare rep 13557 notaio Aceto, ora portato ad attuazione con il definitivo), a cui si sono aggiunte vendite ulteriori (atto 3.11.2021 rep. 105616 notaio Milano), anche del patrimonio personale dello stesso Amministratore unico detenuto Controparte_7
tramite la Società Agriver S.n.c. Le risorse ricavate dalla cessione del patrimonio sociale e da quello personale sono state canalizzate e concentrate, su iniziativa dell'Amministratore Unico su conto dedicato e costituito presso la Controparte_7
Società che ha fornito i servizi di tesoreria a seguito Controparte_8 della chiusura degli uffici amministrativi della Vostra Società”. Il aggiungeva Pt_1 che “la linea di condotta scelta e tenuta dall'Amministratore Unico è Controparte_7
stata, in generale, quella di non aprire formalmente una liquidazione né di avviare procedure concorsuali, che avrebbero portato notoriamente a svendere il patrimonio dell'impresa, ma di riuscire a cedere i beni a prezzo di mercato (come è in effetti avvenuto) e destinare le risorse ricavate a soddisfare i creditori del Gruppo, con priorità a favore di quelli muniti del maggior privilegio, ovverosia il ceto dei lavoratori dipendenti … nonché a soddisfare altri creditori privilegiati … e residualmente
8 cogliendo l'occasione di definire posizioni con alcuni chirografari ma con forti stralci”.
Emerge dunque chiaramente che l'atto di compravendita oggetto della presente causa si è inserito nell'ambito di plurime e ravvicinate alienazioni immobiliari, le quali hanno costituito modalità anomale di estinzione di obbligazioni verso alcuni creditori della società. Esse sono state infatti concepite come modalità alternative a quelle previste dalla legge (liquidazione ovvero procedure concorsuali), determinando la violazione della “par condicio creditorum” e un rilevante pregiudizio per la funzione di garanzia svolta dal patrimonio sociale.
7. - Il Fallimento attore ha fornito anche la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.
Data la incontestata natura di atto a titolo oneroso della compravendita oggetto di causa, detto elemento deve essere accertato in capo sia al debitore alienante che al terzo acquirente.
L'intensità dell'elemento soggettivo, sia per il debitore che per il terzo, va peraltro graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. “scientia fraudis”), nel secondo è sufficiente che egli sia, come il debitore, meramente consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto.
Nel presente giudizio ricorre certamente la seconda ipotesi (c.d. dolo generico), dato che i crediti per i quali ha agito il curatore fallimentare sono antecedenti all'atto dispositivo impugnato (si vedano le ammissioni al passivo di cui al doc. 6 attore).
Orbene “la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi 'in re ipsa': in questo caso, incombe sul debitore, e non sul
9 creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (v. Cass. civ., sez. II,
27.3.2007 n. 7507).
Va anche ricordato che, qualora l'alienante o l'acquirente sia una società, il requisito della “scientia damni” va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della o delle persone fisiche che la rappresentano, in virtù del principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (v. Cass. civ., sez. I, 9.4.2009 n. 8735; Cass. civ., sez. III, 4.7.2006 n. 15265).
In applicazione di questi principi si deve rilevare che nel presente giudizio sono risultati plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, che rivelano la sussistenza in capo non solo alla debitrice ma anche all'acquirente , dell'elemento Pt_1 CP_1
psicologico della fattispecie revocatoria, ossia della consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori dell'alienante.
8. - Per quanto riguarda la società l'elemento soggettivo emerge dalla già Pt_1
citata delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2020 (v. doc. 7 convenuta, pagg.
18-19). In essa l'amministratore unico chiaramente esponeva di Controparte_7
avere ideato e attuato una modalità (anomala) di soddisfazione di alcuni creditori della società, diversa e alternativa rispetto alle procedure previste dalla legge. In questo modo egli consapevolmente privava la società dei suoi beni strumentali (quali stabilimento e impianti) e di fatto pregiudicava la garanzia rappresentata dal patrimonio sociale, violando la “par condicio creditorum”.
In tal senso sono significative anche le dichiarazioni rese dal dopo il Pt_1
fallimento della società. Nella missiva inviata al curatore fallimentare in data 9.3.2022
(v. doc. 9 attore) egli affermava di avere effettuato le vendite degli immobili della società “lasciando indietro volontariamente la maggior parte del debito bancario, di fatto solo di ”. Controparte_3
Quanto alla società acquirente, al momento dell'acquisto sussisteva effettivamente la consapevolezza in capo al suo legale rappresentante del pregiudizio che la compravendita arrecava ai creditori di attesa la situazione di insolvenza della Pt_1
società alienante che dopo pochi mesi avrebbe condotto alla dichiarazione di fallimento.
10 Rilevante in tal senso è la circostanza che all'atto di compravendita del 21.6.2021 oggetto di causa (v. doc. 21 convenuta) era allegata una copiosa documentazione, tra cui una perizia del Geom. dalla quale emergeva che il stava Per_1 Pt_1
procedendo alla vendita di tutti gli immobili della società. Ciò denotava una situazione anomala che avrebbe dovuto indurre l'acquirente - con l'impiego dell'ordinaria diligenza - a verificare i bilanci di i quali avrebbe confermato la grave crisi Pt_1
finanziaria della società.
Si devono inoltre considerare i decisivi elementi di fatto emersi dalle produzioni attoree (v. in particolare i docc. 15 e 17).
Nella stessa data della compravendita oggetto di causa (il 21.6.2021) Pt_1
alienava altri immobili a per il prezzo di Euro 123.600,00 e concludeva CP_4
con la medesima un contratto preliminare di compravendita per persona CP_4
da nominare relativamente a ulteriori immobili per Euro 364.000,00. Questo preliminare era seguito dal contratto definitivo stipulato il 19.1.2022 tra e Pt_1
Controparte_5
Orbene legale rappresentante della convenuta (stipulante l'atto oggetto di CP_1
causa) era ma questi era anche il legale rappresentante sia di Persona_2
che di e stipulava i menzionati ulteriori contratti. CP_4 CP_5
Pertanto la persona fisica che rappresentava e gestiva la società convenuta era certamente a conoscenza della pluralità e contestualità delle vendite con cui Pt_1
cercava di fare fronte alla crisi finanziaria e debitoria alienando il proprio patrimonio immobiliare. Ciò non poteva che rendere del tutto evidente all'acquirente il pregiudizio che le vendite stesse arrecavano al patrimonio dell'alienante.
9. - Tutte le ragioni sin qui esposte portano dunque a concludere che la domanda del merita accoglimento, con conseguente dichiarazione di inefficacia nei suoi Parte_1
confronti dell'atto di compravendita a rogito notaio Aceto per cui è giudizio.
Ai sensi dell'art. 2902, comma 1, c.c. da tale dichiarazione di inefficacia consegue la facoltà per il creditore di promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Peraltro, poiché nella specie l'azione revocatoria ordinaria è stata esercitata dal curatore fallimentare e dunque si è inserita in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dall'acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei
11 creditori (v. Cass. civ., sez. I, 22.6.1985 n. 3757), si giustifica anche l'accoglimento dell'ulteriore domanda attorea diretta a ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dei beni all'amministrazione del fallimento.
Non può invece ritenersi ammissibile nella presente sede la richiesta di condanna della convenuta a restituire il tantundem, pari a Euro 220.000,00, per il caso di impossibilità a restituire i beni. In effetti necessario presupposto di una siffatta pronuncia è l'accertamento della mancata restituzione e della relativa impossibilità. A tal fine occorre però attendere che l'intervenuta revocatoria giunga a conoscenza dell'acquirente e comunque fornire la prova dell'eventuale impossibilità della restituzione dei beni.
Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata al pagamento delle spese di causa in favore del attore. Tenuto conto del valore della causa, del suo grado di Parte_1
complessità e dell'assenza di fase istruttoria per prove costituende, esse si liquidano in complessivi Euro 8.700,00 (di cui Euro 786,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara inefficace ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di compravendita stipulato il 21 giugno Parte_1
2021 a rogito notaio Marina Aceto (rep. n. 13554, racc. n. 10141), con il quale
[...]
ha venduto alla convenuta per il prezzo di Euro 220.000,00 Parte_1 CP_2
la proprietà dei seguenti beni immobili: beni siti in NI, regione BU, censiti al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1, mapp. 159, sub. 3 e 4;
2) - per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Società convenuta a restituire al
Fallimento attore i predetti beni;
12 3) - ordina al competente Direttore dell'Ufficio del Territorio di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di legge, tenuto conto delle eventuali variazioni catastali sopravvenute;
4) - condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.700,00 (di cui Euro 786,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 25 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
13