Art. 6.
Oltrecio' il Governo del Re e' autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali, faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati.
Oltrecio' il Governo del Re e' autorizzato ad alienare ai Comuni, a trattative private, i fabbricati urbani posti nel loro rispettivo territorio dei quali avessero bisogno per uso proprio, e dei quali, faran richiesta nel termine di sei mesi dalla presa di possesso dei detti fabbricati.