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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 612/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 612/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BAICCHI FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, in Viale Caldara n. 24;
RICORRENTE
, (C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Camerun, in data 19/6/2004, con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa coniugale sita a Vigevano (PV), in Via Raffaello n. 16, con tutto
l'arredo alla ricorrente, signora , la quale continuerà a viverci Parte_1
con le figlie minori, con collocamento delle stesse presso di lei;
2. affidare le figlie minori , e in via super esclusiva alla Per_1 Persona_2 Per_3
madre, signora , in modo che la stessa possa prendere da sola Parte_1
pag. 1 di 12 tutte le decisioni riguardanti le figlie minori, comprese quelle di maggior interesse che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza delle minori;
3. pronunciare in ordine al regime di visite tra padre e figlie stabilendo che, solo se richieste dal padre, avvengano secondo le modalità che codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportune tenuto conto che non si vedono da quasi quattro anni e della volontà anche di , e ormai non più piccole, in modo che possa essere Per_1 Persona_2 Per_3
garantita sicurezza e serenità alle tre minori;
4. stabilire che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento delle figlie CP_1
minori , e fino a quando le stesse non saranno Per_1 Persona_2 Per_3
economicamente indipendenti, con la corresponsione dalla data del deposito del ricorso di una somma omnicomprensiva (contributo al mantenimento mensile e spese extra) non inferiore ad € 100,00 mensili per ciascuna figlia (€ 300,00 complessivi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”.
pag. 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IG.ri e contraevano matrimonio il Parte_1 CP_1
19.6.2004 in Great Soppo-Buea (Camerun), non trascritto in Italia.
Dall'unione coniugale nascevano le figlie (nata il [...] a Persona_4
Vigevano), (nata il [...] a [...]) ed Persona_5 Parte_2
(nata il [...] a [...]), tutte ancora minorenni.
[...]
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la ricorrente domandava al Tribunale di Pavia di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo deducendo, a fondamento della domanda, i comportamenti maltrattanti del IG. , CP_1
chiedendo, altresì, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé delle figlie e di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla stessa, quale contributo al mantenimento della prole, una somma omnicomprensiva non inferiore ad € 100,00 mensili per ciascuna figlia
(€ 300,00 complessivi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato ex art. 143 c.p.c., il IG. CP_1
, il quale rimaneva contumace.
[...]
Sulla pronuncia di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato la sussistenza delle condizioni per pronunciare la richiesta separazione, stante l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro cessata sin dall'anno 2020 quando, a seguito di gravi aggressioni fisiche e verbali subite da parte della ricorrente alla presenza delle figlie, veniva incardinato dinnanzi al Tribunale di Pavia il procedimento penale n. 2321/2020 +
2605/2020 R.G.N.R., R.G. Gip 1433/2020, conclusosi con sentenza di condanna n.
357/2021 dell'08.6.2021 a carico dell'odierno contumace per maltrattamenti in famiglia e lesioni ad anni 3 di reclusione (v. doc. all n. 5 parte ricorrente), divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dalla Corte d'Appello di
Milano, dell'appello avverso alla stessa proposto dal IG. (v. doc. all. n. 6 CP_1 parte ricorrente).
pag. 3 di 12 In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente nella propria domanda di addebito della separazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni, costituiscono tutti elementi che provano la mancanza, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
Sulla domanda di addebito
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza
22.03.2017 n. 7388; più di recente: Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep.
26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022).
Dunque, se in via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza è svolta sulla base della valutazione globale e sulla pag. 4 di 12 comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro (Cass., Sent. 11631/2024), le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Peraltro, con particolare riguardo alle violenze fisiche, non si dimentichi come la Suprema
Corte di Cassazione abbia ritenuto che esse costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, con la conseguenza che l'incidenza causale della violenza è preminente rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda posta dalla ricorrente di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Invero, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle risultanze del procedimento penale in cui il resistente è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni ad anni 3 di reclusione (cfr. docc.
5-6 parte ricorrente: sentenza Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 2321/2020 + 2605/2020 R.G.N.R., R.G. Gip 1433/2020, conclusosi con sentenza di condanna n. 357/2021 dell'08.6.2021, nonché ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano) è stato accertato quanto segue: “il contesto di perdurante aggressività e vessazione che la donna
è costretta a subire dal marito da ormai molti anni;
particolarmente significativo, in un contesto di totale assenza di dialogo tra i coniugi, che l'imputato reagisca in modo
pag. 5 di 12 violento di fronte alla circostanza che la moglie si permetta anche solo di rivolgergli la parola, ciò che evidenzia lo stato di profonda prostrazione in cui la parte offesa vive, non potendo nemmeno parlare al proprio marito, senza temere che a ciò consegua una reazione violenta;
di converso, emerge l'indole vessatoria e padronale dell'uomo, che si erge a capo indiscusso della famiglia, che non ammette confronto né tanto meno repliche alle sue decisioni, alcune delle quali fortemente umilianti per la moglie” […] Il comportamento dell'imputato, complessivamente considerato, integra in pieno l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, costituito dalla realizzazione di una serie di atti non occasionali e protrattisi per un apprezzabile arco temporale, tale dovendosi intendere anche il più ristretto periodo dal 2014 fino ad oggi (anche se il PM ha contestato la permanenza fin dal 2004).
Tutti gli episodi sopra analizzati possono ricondursi a categorie corrispondenti a specifiche ipotesi di reato (minacce e percosse) ovvero a comportamenti altrimenti offensivi della dignità personale (ingiurie) e la loro realizzazione in un congruo arco temporale integra altresì il requisito dell'abitualità, considerata anche la frequenza degli accadimenti, che non possono ritenersi sporadici e staccati l'uno dall'altro, nonostante a volte intervallati da un rilevante spazio temporale, ma vanno unificati in un'unica condotta complessiva. […] La presenza dei figli al momento dei fatti è attestata sia dalla persona offesa sia dalla polizia giudiziaria nell'unica volta in cui intervenuta, il che integra l'aggravante contestata” (Cfr. sentenza di condanna, pag. 5 – 6).
Al riguardo, va precisato come all'interno del processo civile il giudice possa liberamente tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, il giudice civile può, pertanto, liberamente valutare – ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - gli elementi acquisiti dal giudice penale, a maggior ragione se oggetto di verifica dibattimentale, poiché già sottoposti al contraddittorio.
Non vi è dubbio che i fatti riportati, nella specie le continue aggressioni verbali e fisiche ai danni della ricorrente, anche alla presenza della prole minore, rappresentino una grave pag. 6 di 12 violazione da parte del marito dei doveri alla base dell'unione coniugale e si pongano quale causa dell'intollerabilità della convivenza, dovendosi, pertanto, ritenere che sia stata fornita la prova del nesso causale tra tali violazioni e il fallimento del matrimonio, non essendo certamente tollerabile per la moglie proseguire in una convivenza tanto pericolosa per sé e per la serenità psico-fisica della prole.
Deve inoltre osservarsi che la ricostruzione offerta dai Servizi Sociali è chiara nel delineare un contesto familiare di violenza continua per cui, peraltro, la IG.ra
[...]
: “presenta una cicatrice sull'occhio conseguente ad un morso Parte_1 ricevuto dal IG. ” (cfr. Relazioni Servizi sociali del 12.4.2024, pag. 7). CP_1
Per quanto esposto, dunque, la domanda di addebito della separazione personale al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Sull'affido della prole e sulla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie
Quanto all'affidamento delle figlie (nata il [...] a [...]), Persona_4
(nata il [...] a [...]) ed Persona_5 Parte_2
(nata il [...] a [...]), il Collegio reputa corretto confermarne l'affido super esclusivo alla madre (c.d. “rafforzato”), con collocamento presso la madre, come richiesto dalla ricorrente e, parimenti, suggerito anche dai servizi sociali di Vigevano nelle relazioni di monitoraggio rese nel presente procedimento.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psico - fisico del minore, e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr.
Cass. Civ. n. 27/2017).
pag. 7 di 12 Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha dato vita all'affido “rafforzato”
o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento dell'altro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
Nel caso di specie, se da un lato la figura materna ha dimostrato di: “saper gestire autonomamente tutte le decisioni che riguardano le figlie minori”, assumendo un atteggiamento attento alle esigenze delle figlie e collaborante con i Servizi Sociali (Cfr.
Relazione S.S. del 04.12.2024), dall'altro, il padre ha confermato il proprio disinteresse per le minori decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento e non prendendo contatti con i competenti Servizi Sociali.
Del resto, la violazione sistemica degli obblighi di assistenza materiale da parte del convenuto, uniti al contesto maltrattante e traumatogeno al quale sono stati esposti i minori, con esiti tutt'oggi post traumatici - come rilevato dai competenti Servizi Sociali
(la minore ha tentato il suicidio a scuola ed ha intrapreso un percorso di sostegno Per_1 psicologico per affrontare il momento difficile, mentre e hanno Parte_3 Per_3 manifestato agli Assistenti Sociali di non voler vedere più il padre) – offrono solidi elementi da cui desumere una prognosi negativa in ordine alle competenze genitoriali paterne, giustificando la deroga all'affido condiviso delle figlie in favore dell'affido super esclusivo alla madre, come dalla stessa richiesto.
Attesa la rescissione dei rapporti inter partes e tra il padre e le figlie, considerata, altresì,
l'irreperibilità del IG. , il Collegio dispone che la madre possa adottare, CP_1 senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda le figlie in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità
pag. 8 di 12 della firma del padre delle figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
In merito ai tempi di permanenza delle figlie minori con il convenuto, tenuto conto della totale assenza di rapporti padre-figlie e del pregiudizio occorso alle stesse a causa delle condotte paterne così come accertate in esito a relativo giudizio penale (cfr. docc.
5-6 parte ricorrente), il Collegio ritiene che gli incontri padre-figlie potranno avvenire solo qualora le minori ne facciano richiesta e nell'esclusivo interesse di quest'ultime. Per il caso di risposta affermativa alle precedenti condizioni, gli incontri padre-figlia potranno avvenire solo presso uno Spazio Neutro secondo tempi e modalità disposti dai Servizi sociali competenti, che dovranno collaborare e coordinarsi in tal senso.
Altresì, va confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di Vigevano del monitoraggio del nucleo familiare (e, conseguentemente ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il caso di cambio di residenza anagrafica, i quali verranno informati dagli odierni S.S. incaricati), come pure la prosecuzione del servizio di
Assistenza Domiciliare Minore (c.d. A.D.M.) e di tutti gli interventi di supporto psicologico in essere necessari nell'ottica di salvaguardare il benessere psico-fisico delle minori e della madre in seguito ai gravissimi maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
Sul contributo al mantenimento per la prole
Rilevato che la madre, convivendo con le figlie, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Quanto al IG. , deve prendersi atto che, sebbene allo stato non sia né CP_1 conosciuta la sua attuale occupazione, non si può non considerare come egli risulti in piena età lavorativa e non vi sia alcuna evidenza di elementi tali da far escludere la sua completa abilità al lavoro.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità
pag. 9 di 12 reddituali; pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Alla luce di quanto sopra, considerato, altresì, che la madre ha riferito di svolgere la professione di O.S.S., con stipendio mensile di € 1.200,00 (v. udienza del 02.5.2024), ne discende che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle figlie, così come determinato in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza del 06.5.2024 in € quella di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, è equo e congruo, tenuto conto dell'età, delle esigenze di vita ed educative della prole, nonché avuto riguardo delle condizioni economiche della madre rimaste medio tempore invariate.
Nel caso di specie, visto il perdurante disinteressamento morale e materiale manifestato dal padre nei confronti delle figlie, come pure le conseguenze dell'eventuale mancato rimborso delle spese extra assegno, le quali comporterebbero la necessità per la ricorrente di costituirsi titoli giudiziali diversi per ogni diversa spesa, pare corretta la forfettizzazione dell'importo dovuto extra assegno e l'inclusione del medesimo nel contributo mensile al mantenimento per le figlie.
Da ultimo, considerata la collocazione esclusiva delle figlie presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In conformità alle statuizioni assunte in merito all'affido e al collocamento della prole, il
Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigevano (PV), in Via
Raffaello n. 16, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla IG.ra
[...]
, che la continuerà ad abitare con le figlie, come già disposto con Parte_1 ordinanza del 06.5.2024 dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro resa a scioglimento della pag. 10 di 12 riserva assunta all'udienza di comparizione parti del 02.5.2024, avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , il 19.6.2004 in Great Soppo-Buea (Camerun), n.
[...] CP_1
16/01/03/2004, non trascritto in Italia;
− addebita la separazione al resistente;
− conferma l'affidamento in via super esclusive alla madre Parte_1
delle figlie minori (nata il [...] a
[...] Persona_4
Vigevano), (nata il [...] a [...]) ed Persona_5 [...]
(nata il [...] a [...]), con collocamento e residenza Parte_2 anagrafica delle medesime presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda le figlie in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
− dispone che gli incontri padre-figlie possano avvenire solo secondo le modalità indicate in parte motiva;
pag. 11 di 12 − conferma l'incarico ai Servizi Sociali presso il Comune di Vigevano di monitorare il nucleo famigliare, supportando le minori e la madre con la prosecuzione del servizio di A.D.M. in essere, nonché dei percorsi psicologici già avviati in seguito ai gravissimi maltrattamenti subiti dalla ricorrente;
− pone definitivamente a carico del convenuto l'obbligo di versare CP_1 alla ricorrente, quale contributo al mantenimento mensile delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili omnia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
− conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigevano (PV), in Via
Raffaello n. 16, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla IG.ra
, che la continuerà ad abitare con le figlie;
Parte_1
− dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
− condanna il IG. alla rifusione delle spese di lite del presente CP_1 procedimento in favore della IG.ra , liquidate Parte_1 in € 5.200,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi alle Parti e ai Servizi Sociali del Comune di Vigevano (PV).
Pavia, Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 612/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 612/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BAICCHI FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Milano, in Viale Caldara n. 24;
RICORRENTE
, (C.F. ; CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Camerun, in data 19/6/2004, con addebito al marito alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa coniugale sita a Vigevano (PV), in Via Raffaello n. 16, con tutto
l'arredo alla ricorrente, signora , la quale continuerà a viverci Parte_1
con le figlie minori, con collocamento delle stesse presso di lei;
2. affidare le figlie minori , e in via super esclusiva alla Per_1 Persona_2 Per_3
madre, signora , in modo che la stessa possa prendere da sola Parte_1
pag. 1 di 12 tutte le decisioni riguardanti le figlie minori, comprese quelle di maggior interesse che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza delle minori;
3. pronunciare in ordine al regime di visite tra padre e figlie stabilendo che, solo se richieste dal padre, avvengano secondo le modalità che codesto Ill.mo Tribunale riterrà più opportune tenuto conto che non si vedono da quasi quattro anni e della volontà anche di , e ormai non più piccole, in modo che possa essere Per_1 Persona_2 Per_3
garantita sicurezza e serenità alle tre minori;
4. stabilire che il signor sia obbligato a concorrere al mantenimento delle figlie CP_1
minori , e fino a quando le stesse non saranno Per_1 Persona_2 Per_3
economicamente indipendenti, con la corresponsione dalla data del deposito del ricorso di una somma omnicomprensiva (contributo al mantenimento mensile e spese extra) non inferiore ad € 100,00 mensili per ciascuna figlia (€ 300,00 complessivi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale, in base ai redditi e alle capacità patrimoniali delle parti, da versarsi in via anticipata entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Con pronuncia immediatamente esecutiva”.
pag. 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I IG.ri e contraevano matrimonio il Parte_1 CP_1
19.6.2004 in Great Soppo-Buea (Camerun), non trascritto in Italia.
Dall'unione coniugale nascevano le figlie (nata il [...] a Persona_4
Vigevano), (nata il [...] a [...]) ed Persona_5 Parte_2
(nata il [...] a [...]), tutte ancora minorenni.
[...]
Con ricorso depositato in data 16.2.2024, la ricorrente domandava al Tribunale di Pavia di pronunciare la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo deducendo, a fondamento della domanda, i comportamenti maltrattanti del IG. , CP_1
chiedendo, altresì, di disporre l'affidamento super esclusivo a sé delle figlie e di porre a carico del padre l'obbligo di versare alla stessa, quale contributo al mantenimento della prole, una somma omnicomprensiva non inferiore ad € 100,00 mensili per ciascuna figlia
(€ 300,00 complessivi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia da codesto Tribunale.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato ex art. 143 c.p.c., il IG. CP_1
, il quale rimaneva contumace.
[...]
Sulla pronuncia di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato la sussistenza delle condizioni per pronunciare la richiesta separazione, stante l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro cessata sin dall'anno 2020 quando, a seguito di gravi aggressioni fisiche e verbali subite da parte della ricorrente alla presenza delle figlie, veniva incardinato dinnanzi al Tribunale di Pavia il procedimento penale n. 2321/2020 +
2605/2020 R.G.N.R., R.G. Gip 1433/2020, conclusosi con sentenza di condanna n.
357/2021 dell'08.6.2021 a carico dell'odierno contumace per maltrattamenti in famiglia e lesioni ad anni 3 di reclusione (v. doc. all n. 5 parte ricorrente), divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità, pronunciata dalla Corte d'Appello di
Milano, dell'appello avverso alla stessa proposto dal IG. (v. doc. all. n. 6 CP_1 parte ricorrente).
pag. 3 di 12 In particolare, la gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente nella propria domanda di addebito della separazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni, costituiscono tutti elementi che provano la mancanza, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
Sulla domanda di addebito
Quanto, invece, al profilo dell'addebito della separazione per contegno violento, è noto che: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”
(Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza
22.03.2017 n. 7388; più di recente: Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n.11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep.
26/04/2024), n.11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022).
Dunque, se in via generale, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza è svolta sulla base della valutazione globale e sulla pag. 4 di 12 comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro (Cass., Sent. 11631/2024), le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Peraltro, con particolare riguardo alle violenze fisiche, non si dimentichi come la Suprema
Corte di Cassazione abbia ritenuto che esse costituiscano violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione della relativa pronuncia, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, con la conseguenza che l'incidenza causale della violenza è preminente rispetto a qualsiasi causa, eventualmente anche preesistente, di crisi dell'affectio coniugalis.
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda posta dalla ricorrente di addebito al resistente del fallimento del matrimonio.
Invero, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle risultanze del procedimento penale in cui il resistente è stato condannato per il delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni ad anni 3 di reclusione (cfr. docc.
5-6 parte ricorrente: sentenza Tribunale di Pavia, procedimento penale n. 2321/2020 + 2605/2020 R.G.N.R., R.G. Gip 1433/2020, conclusosi con sentenza di condanna n. 357/2021 dell'08.6.2021, nonché ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano) è stato accertato quanto segue: “il contesto di perdurante aggressività e vessazione che la donna
è costretta a subire dal marito da ormai molti anni;
particolarmente significativo, in un contesto di totale assenza di dialogo tra i coniugi, che l'imputato reagisca in modo
pag. 5 di 12 violento di fronte alla circostanza che la moglie si permetta anche solo di rivolgergli la parola, ciò che evidenzia lo stato di profonda prostrazione in cui la parte offesa vive, non potendo nemmeno parlare al proprio marito, senza temere che a ciò consegua una reazione violenta;
di converso, emerge l'indole vessatoria e padronale dell'uomo, che si erge a capo indiscusso della famiglia, che non ammette confronto né tanto meno repliche alle sue decisioni, alcune delle quali fortemente umilianti per la moglie” […] Il comportamento dell'imputato, complessivamente considerato, integra in pieno l'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, costituito dalla realizzazione di una serie di atti non occasionali e protrattisi per un apprezzabile arco temporale, tale dovendosi intendere anche il più ristretto periodo dal 2014 fino ad oggi (anche se il PM ha contestato la permanenza fin dal 2004).
Tutti gli episodi sopra analizzati possono ricondursi a categorie corrispondenti a specifiche ipotesi di reato (minacce e percosse) ovvero a comportamenti altrimenti offensivi della dignità personale (ingiurie) e la loro realizzazione in un congruo arco temporale integra altresì il requisito dell'abitualità, considerata anche la frequenza degli accadimenti, che non possono ritenersi sporadici e staccati l'uno dall'altro, nonostante a volte intervallati da un rilevante spazio temporale, ma vanno unificati in un'unica condotta complessiva. […] La presenza dei figli al momento dei fatti è attestata sia dalla persona offesa sia dalla polizia giudiziaria nell'unica volta in cui intervenuta, il che integra l'aggravante contestata” (Cfr. sentenza di condanna, pag. 5 – 6).
Al riguardo, va precisato come all'interno del processo civile il giudice possa liberamente tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p.
Al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, il giudice civile può, pertanto, liberamente valutare – ai sensi dell'art. 116 c.p.c. - gli elementi acquisiti dal giudice penale, a maggior ragione se oggetto di verifica dibattimentale, poiché già sottoposti al contraddittorio.
Non vi è dubbio che i fatti riportati, nella specie le continue aggressioni verbali e fisiche ai danni della ricorrente, anche alla presenza della prole minore, rappresentino una grave pag. 6 di 12 violazione da parte del marito dei doveri alla base dell'unione coniugale e si pongano quale causa dell'intollerabilità della convivenza, dovendosi, pertanto, ritenere che sia stata fornita la prova del nesso causale tra tali violazioni e il fallimento del matrimonio, non essendo certamente tollerabile per la moglie proseguire in una convivenza tanto pericolosa per sé e per la serenità psico-fisica della prole.
Deve inoltre osservarsi che la ricostruzione offerta dai Servizi Sociali è chiara nel delineare un contesto familiare di violenza continua per cui, peraltro, la IG.ra
[...]
: “presenta una cicatrice sull'occhio conseguente ad un morso Parte_1 ricevuto dal IG. ” (cfr. Relazioni Servizi sociali del 12.4.2024, pag. 7). CP_1
Per quanto esposto, dunque, la domanda di addebito della separazione personale al marito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Sull'affido della prole e sulla regolamentazione del diritto di visita padre-figlie
Quanto all'affidamento delle figlie (nata il [...] a [...]), Persona_4
(nata il [...] a [...]) ed Persona_5 Parte_2
(nata il [...] a [...]), il Collegio reputa corretto confermarne l'affido super esclusivo alla madre (c.d. “rafforzato”), con collocamento presso la madre, come richiesto dalla ricorrente e, parimenti, suggerito anche dai servizi sociali di Vigevano nelle relazioni di monitoraggio rese nel presente procedimento.
Come noto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate di comune accordo: il regime di affido che il Giudice è chiamato a valutare in via prioritaria è quello condiviso, per assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità.
Il provvedimento che dispone l'affido esclusivo ex art. 337 quater c.c. ad uno dei genitori costituisce pertanto ipotesi eccezionale, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare al minore un possibile pregiudizio derivante dal regime ordinario di affido condiviso.
Pregiudizio che viene ravvisato in tutte le ipotesi in cui la frequentazione di un genitore possa alterare o porre in pericolo l'equilibrio o il corretto sviluppo psico - fisico del minore, e laddove l'idoneità educativa di uno dei genitori sia manifestamente carente (cfr.
Cass. Civ. n. 27/2017).
pag. 7 di 12 Orbene, in base all'art. 337 quater, terzo comma, c.c. anche in presenza di affido esclusivo le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori,
“salvo che non sia diversamente stabilito”.
Partendo da tale clausola di salvezza, la giurisprudenza ha dato vita all'affido “rafforzato”
o “super esclusivo”, che consente al genitore affidatario di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse per i figli in ambito sanitario, scolastico, educativo e di residenza abituale, senza alcun coinvolgimento dell'altro genitore, al fine di agevolare la gestione delle pratiche legate alla quotidianità del minore (visite mediche, permessi scolastici, rinnovo documenti).
Nel caso di specie, se da un lato la figura materna ha dimostrato di: “saper gestire autonomamente tutte le decisioni che riguardano le figlie minori”, assumendo un atteggiamento attento alle esigenze delle figlie e collaborante con i Servizi Sociali (Cfr.
Relazione S.S. del 04.12.2024), dall'altro, il padre ha confermato il proprio disinteresse per le minori decidendo di non costituirsi nell'odierno procedimento e non prendendo contatti con i competenti Servizi Sociali.
Del resto, la violazione sistemica degli obblighi di assistenza materiale da parte del convenuto, uniti al contesto maltrattante e traumatogeno al quale sono stati esposti i minori, con esiti tutt'oggi post traumatici - come rilevato dai competenti Servizi Sociali
(la minore ha tentato il suicidio a scuola ed ha intrapreso un percorso di sostegno Per_1 psicologico per affrontare il momento difficile, mentre e hanno Parte_3 Per_3 manifestato agli Assistenti Sociali di non voler vedere più il padre) – offrono solidi elementi da cui desumere una prognosi negativa in ordine alle competenze genitoriali paterne, giustificando la deroga all'affido condiviso delle figlie in favore dell'affido super esclusivo alla madre, come dalla stessa richiesto.
Attesa la rescissione dei rapporti inter partes e tra il padre e le figlie, considerata, altresì,
l'irreperibilità del IG. , il Collegio dispone che la madre possa adottare, CP_1 senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda le figlie in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità
pag. 8 di 12 della firma del padre delle figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime.
In merito ai tempi di permanenza delle figlie minori con il convenuto, tenuto conto della totale assenza di rapporti padre-figlie e del pregiudizio occorso alle stesse a causa delle condotte paterne così come accertate in esito a relativo giudizio penale (cfr. docc.
5-6 parte ricorrente), il Collegio ritiene che gli incontri padre-figlie potranno avvenire solo qualora le minori ne facciano richiesta e nell'esclusivo interesse di quest'ultime. Per il caso di risposta affermativa alle precedenti condizioni, gli incontri padre-figlia potranno avvenire solo presso uno Spazio Neutro secondo tempi e modalità disposti dai Servizi sociali competenti, che dovranno collaborare e coordinarsi in tal senso.
Altresì, va confermato l'incarico ai competenti Servizi Sociali di Vigevano del monitoraggio del nucleo familiare (e, conseguentemente ai Servizi Sociali territorialmente competenti per il caso di cambio di residenza anagrafica, i quali verranno informati dagli odierni S.S. incaricati), come pure la prosecuzione del servizio di
Assistenza Domiciliare Minore (c.d. A.D.M.) e di tutti gli interventi di supporto psicologico in essere necessari nell'ottica di salvaguardare il benessere psico-fisico delle minori e della madre in seguito ai gravissimi maltrattamenti subiti dalla ricorrente.
Sul contributo al mantenimento per la prole
Rilevato che la madre, convivendo con le figlie, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico che, secondo il dettato normativo di cui all'art. 337 ter c.c., tenga conto dei redditi di ciascun genitore.
Quanto al IG. , deve prendersi atto che, sebbene allo stato non sia né CP_1 conosciuta la sua attuale occupazione, non si può non considerare come egli risulti in piena età lavorativa e non vi sia alcuna evidenza di elementi tali da far escludere la sua completa abilità al lavoro.
Del resto, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità
pag. 9 di 12 reddituali; pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Alla luce di quanto sopra, considerato, altresì, che la madre ha riferito di svolgere la professione di O.S.S., con stipendio mensile di € 1.200,00 (v. udienza del 02.5.2024), ne discende che il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto delle figlie, così come determinato in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza del 06.5.2024 in € quella di € 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, è equo e congruo, tenuto conto dell'età, delle esigenze di vita ed educative della prole, nonché avuto riguardo delle condizioni economiche della madre rimaste medio tempore invariate.
Nel caso di specie, visto il perdurante disinteressamento morale e materiale manifestato dal padre nei confronti delle figlie, come pure le conseguenze dell'eventuale mancato rimborso delle spese extra assegno, le quali comporterebbero la necessità per la ricorrente di costituirsi titoli giudiziali diversi per ogni diversa spesa, pare corretta la forfettizzazione dell'importo dovuto extra assegno e l'inclusione del medesimo nel contributo mensile al mantenimento per le figlie.
Da ultimo, considerata la collocazione esclusiva delle figlie presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In conformità alle statuizioni assunte in merito all'affido e al collocamento della prole, il
Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigevano (PV), in Via
Raffaello n. 16, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla IG.ra
[...]
, che la continuerà ad abitare con le figlie, come già disposto con Parte_1 ordinanza del 06.5.2024 dal G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro resa a scioglimento della pag. 10 di 12 riserva assunta all'udienza di comparizione parti del 02.5.2024, avendo l'assegnazione della casa coniugale la finalità di preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare nel precipuo interesse della prole.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , il 19.6.2004 in Great Soppo-Buea (Camerun), n.
[...] CP_1
16/01/03/2004, non trascritto in Italia;
− addebita la separazione al resistente;
− conferma l'affidamento in via super esclusive alla madre Parte_1
delle figlie minori (nata il [...] a
[...] Persona_4
Vigevano), (nata il [...] a [...]) ed Persona_5 [...]
(nata il [...] a [...]), con collocamento e residenza Parte_2 anagrafica delle medesime presso la stessa, disponendo che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda le figlie in tema di salute, educazione, scuola, attività extra scolastiche, scelta della residenza abituale, nonché in relazione alle questioni burocratiche ed anagrafiche relative alla stessa in assoluta autonomia, compreso il rilascio di tutti i documenti relativi alle minori, tra cui la carta d'identità, anche valida per l'espatrio, ed il passaporto, il tutto senza la necessità della firma del padre delle minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
− dispone che gli incontri padre-figlie possano avvenire solo secondo le modalità indicate in parte motiva;
pag. 11 di 12 − conferma l'incarico ai Servizi Sociali presso il Comune di Vigevano di monitorare il nucleo famigliare, supportando le minori e la madre con la prosecuzione del servizio di A.D.M. in essere, nonché dei percorsi psicologici già avviati in seguito ai gravissimi maltrattamenti subiti dalla ricorrente;
− pone definitivamente a carico del convenuto l'obbligo di versare CP_1 alla ricorrente, quale contributo al mantenimento mensile delle figlie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili omnia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
− conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Vigevano (PV), in Via
Raffaello n. 16, con tutti gli arredi e i corredi che la compongono, alla IG.ra
, che la continuerà ad abitare con le figlie;
Parte_1
− dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
− condanna il IG. alla rifusione delle spese di lite del presente CP_1 procedimento in favore della IG.ra , liquidate Parte_1 in € 5.200,00 per compensi, il tutto oltre 15% rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi alle Parti e ai Servizi Sociali del Comune di Vigevano (PV).
Pavia, Camera di Consiglio del 28.5.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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