Articolo 1792 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1791Articolo 1820
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Art. 1792. (( (Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata). )) (( 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attivita' giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non da' luogo a recupero ed e' compensato mediante la corresponsione di un'indennita' forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennita' e' ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell' articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145 . Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati. 2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalita' previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalita' previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo. 3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti. 4. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste. 5. Le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 . 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.
8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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