Sentenza 21 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/2018, n. 16344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16344 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2018 |
Testo completo
seguente Rep. Ud. 13.2.2018 SENTENZA sul ricorso n. 14873\2014 proposto da BANCA CARIME s.p.a. (CF 13336590156) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso dall'avv. Andrea Violante con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via del Tritone n. 102 presso lo studio dell'avv. Vito Nanna
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della società SUPERMERCATO BARNABY s.r.l. (p.i. 00592040778), in persona del curatore, rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso dall'avv. Emanuele Tortorelli, presso il quale elettivamente domicilia in Matera alla v. F. Parri n. 40
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82 del 2014 della Corte di Appello di Potenza, depositata il 13 marzo 2014; sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 febbraio 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con sentenza n. 82 del 2014 la Corte di Appello di Potenza respingeva il gravame proposto dalla Banca Carime s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Matera, in parziale accoglimento della domanda proposta dal fallimento del Supermercato Barnaby s.r.l. volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 67 I.fall. di rimesse effettuate su conto corrente, la aveva condannata alla restituzione della somma di C 71.580,56 oltre interessi. La Corte osservava che il primo motivo, con il quale la Banca si doleva del fatto che il Tribunale aveva recepito le conclusioni del c.t.u. senza tener conto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte, era formulato in modo generico e dunque inammissibile, essendosi l'appellante limitato ad affermare che l'incasso degli assegni era avvenuto in data antecedente a quella della valuta contrattualmente prevista, operando un mero rinvio alla lettura della consulenza di parte dalla quale avrebbe dovuto evincersi che le rimesse astrattamente revocabili ammontavano ad un importo più ridotto. Il secondo motivo, con il quale la Banca lamentava che il Tribunale aveva escluso l'esistenza di partite bilanciate, era infondato sia sulla scorta dell'orientamento costantemente sostenuto dalla Corte di legittimità sia in mancanza di un'espressa riproposizione delle istanze istruttorie articolate dall'istituto, legittimamente disattese dal Tribunale. Quanto poi alla "scientia decoctionis", che secondo il Tribunale era stata dimostrata sulla scorta del chiaro andamento dei bilanci, osservava da un lato che l'appello, con riferimento ai dati di bilancio per l'anno 2001, appariva di contenuto meramente assertivo, limitandosi ad affermare, senza fornire elementi di valutazione, che in tale annualità si era manifestata una situazione di mera illiquidità e dall'altro che il consulente d'ufficio aveva condivisibilmente esposto i vari indici rivelatori dello stato di insolvenza. Avverso tale sentenza Banca Carime s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la curatela mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 2.2.2017 la Sesta Sezione rimetteva la causa alla pubblica udienza. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto l'atto di appello violativo delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., avendo al contrario l'appellante evidenziato che la domanda revocatoria andava rigettata poichè la quasi totalità delle rimesse era stata effettuata quando il conto corrente non presentava un saldo debitore, in quanto, con particolare riferimento alle rimesse di titoli di terzi, non doveva aversi riguardo nè al saldo contabile nè al saldo per valuta, ma al diverso criterio del saldo disponibile. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 I.fall., dell'art. 2909 c.c., degli artt. 101, 190 e 244 c.p.c., nonchè l'omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto la Corte di Appello, limitandosi ad una pedissequa trascrizione di parte della motivazione di una sentenza della Cassazione, avrebbe trascurato di desumere la natura bilanciata delle rimesse dal semplice esame dell'estratto conto e di valorizzare la contestualità (o quasi contestualità) tra versamento e pagamento, circostanze ritenute idonee dalla giurisprudenza a comprovare la natura bilanciata dell'operazione. Inoltre, con riferimento alla prova testimoniale, la Banca non aveva inteso abbandonare la richiesta di prova per testi, in quanto all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado aveva dichiarato di riportarsi ai propri atti e verbali di causa (tra i quali vi era appunto la richiesta di ammissione della prova testimoniale, articolata nella memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 20.4.2009). Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo la Corte omesso di considerare che il bilancio al 31.12.2002 era conoscibile solo dal mese di luglio del 2003 e dunque era irrilevante ai fini della conoscenza dello stato di insolvenza;
nel caso in esame, inoltre, mancavano totalmente ulteriori elementi sintomatici dello stato di insolvenza, quali iscrizioni ipotecarie, istanze di fallimento e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari;
l'andamento del conto bancario della società, infine, presentava nel tempo un andamento regolare con rari e brevi periodi di sconfinamento in rosso. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe omesso di considerare che tutte le operazioni indicate nell' Allegato 1 alla relazione del c.t.p. della Banca erano avvenute in epoca antecedente rispetto alla valuta contrattualmente fissata e dunque, dovendosi tenere conto del criterio del saldo disponibile, la maggior parte dei pagamenti era stata effettuata quando il conto corrente non presentava alcun saldo debitore. In proposito la Corte territoriale, nell'esplicitare il corrispondente motivo di appello, ha evidenziato che la Banca, pur avendo sostenuto che l'effettivo incasso degli assegni era avvenuto in data antecedente a quella della valuta contrattualmente fissata, aveva omesso nell'atto di appello di dare contezza del proprio assunto, non evincendosi dall'esame dell'atto introduttivo circostanze e ragioni tecniche tali da indurre il giudice di appello a condividere la ricostruzione operata dal ricorrente. Il motivo in esame non contrasta specificamente questo assunto, limitandosi a ribadire che, trattandosi di assegni, l'effettivo incasso delle somme era avvenuto in data antecedente a quello della valuta contrattualmente prefissata, come risultava dalla relazione del c.t.p. Ed è proprio questo l'aspetto censurato dalla sentenza impugnata che resta però insuperato dalle argomentazioni del ricorrente: l'avere cioè operato un generico rinvio alla c.t.p. senza indicare, nell'atto di appello, da quali specifici passaggi della richiamata relazione doveva evincersi la circostanza che il ricorrente intendeva valorizzare (ossia l'antecedenza del saldo disponibile rispetto alla valuta contrattualmente prevista). Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla circostanza secondo cui la Corte, nel disattendere la tesi delle c.d. partite bilanciate, avrebbe operato un riferimento acritico a principi giurisprudenziali, deve osservarsi che è proprio nel rinvio a tali principi (correttamente esposti dalla Corte) che può individuarsi la ragione della non condivisione della prospettazione, non avendo la Banca dato prova dell'esistenza di un accordo fra cliente e banca volto ad assegnare al versamento uno scopo diverso da quello solutorio (prova che non può desumersi dalla semplice contestualità o quasi contestualità tra versamento e prelevamento). Quanto alla mancata ammissione della prova per testi, la Corte ha ritenuto generico il richiamo operato dall'appellante, al momento delle conclusioni, agli atti e verbali di causa, in quanto inidoneo a manifestare la volontà di riproporre espressamente l'istanza istruttoria disattesa;
ha inoltre rilevato l'inidoneità delle circostanze capitolate, per la loro genericità, a fornire la dimostrazione dell'esistenza di operazioni bilanciate. Vengono dunque in rilievo valutazioni di merito operate dalla Corte insindacabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la ritenuta idoneità del bilancio a fornire la prova della "scientia decoctionis" costituisce una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità. Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto del ricorso. Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente che liquida in C 7.200, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contribut