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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2859 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Giuseppe Garibaldi n. 101, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario n. 68, presso lo studio dell'avv. Riccardo Sudano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentanti p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale alle liti del CP_1
22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.03.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90198826
78 000, mediante la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 16.571,96, a titolo di contributi previdenziali Gestione Coltivatori Diretti e portata dai seguenti atti:
1 1. Avviso di addebito n. 593 2017 00075896 83 000, asseritamente notificato il 03.01.2018 e relativo ai periodi 2016 e 2017, più somme aggiuntive, di € 2.556,73.
2. Avviso di addebito n. 593 2018 00082226 72 000, asseritamente notificato il 19.12.2018 e relativo ai periodi 2017 e 2018, più somme aggiuntive, di € 2.492,17.
3. Avviso di addebito n. 593 2019 00110192 28 000, asseritamente notificato il 31.01.2020 e relativo ai periodi 2018 e 2019, più somme aggiuntive, di € 2.419,35.
La ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti con decorrenza dall'1.01.2016, avendo cessato la propria attività, come da comunicazione del 22.03.2021, chiedeva quindi che il Tribunale adito “dichiari nulli o comunque disponga l'annullamento degli avvisi di addebito recanti i numeri: 59320170007589683000,
59320180008222672000 e 59320190011019228000, nonchè nulla e/o priva di efficacia l'intimazione di pagamento in relazione ai medesimi, previa sospensione dell'esecutività dei ruoli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la carenza di interesse ad agire, in quanto l'intimazione di pagamento risultava notificata il 07.04.0223, quindi quasi un anno prima dell'intrapresa azione;
rilevava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti nel termine di legge e quindi eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 dl D. Lgs. 46/1999; in ogni caso, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché gli avvisi di addebito erano stati oggetto di sgravio, come da provvedimenti che produceva, con compensazione delle spese di giudizio.
L' , restava intimata. Controparte_2
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici,
2 etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
3 l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (mancanza del presupposto impositivo per cessata attività dall'1.01.2016) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo.
Esaminando il profilo della tempestività di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 si rileva come il merito della pretesa contributiva è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore, circostanza che non si verifica nel caso di specie, poiché, da un lato la ricorrente non contesta la mancata notifica degli CP_ avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, e dall'altro, l ha, comunque, provato la loro regolare notificazione e senza considerare che anche nel caso di un'azione recuperatoria la stessa sarebbe risultata tardiva essendo l'intimazione stata notificata circa un anno prima del deposito del ricorso in opposizione a tale atto (circostanza non contestata da parte ricorrente, che neppure deduce in seno al ricorso la data di notifica dell'atto impugnato, come era suo specifico onere).
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
4 All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo
5 stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
A nulla rilevando che l' in sede di costituzione e poi nel corso del giudizio ha dato atto che con CP_1 riguardo ai contributi oggetto dell'intimazione di pagamento e di cui ai sottesi avvisi di addebito, ha emesso provvedimenti di sgravio, essendo l'inammissibilità del ricorso preclusiva persino di una declaratoria di cessata materia del contendere.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, rilevato, da un lato, che l'ente impositore avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione nei confronti dell' dello sgravio dei contributi, per come da Controparte_2 esso Istituto riconosciuto con missiva 22.03.2021, al fine di evitare la prosecuzione delle azioni di recupero, e dall'altro, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli avvisi di addebito nei termini di cui all'art. 24 del D.
Lgs. 46/1999, al momento della loro notificazione, al fine di contestare la mancanza del presupposto impositivo, questo giudicante ritiene equo disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.03.2024, da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2859 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Giuseppe Garibaldi n. 101, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Alberto Mario n. 68, presso lo studio dell'avv. Riccardo Sudano, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentanti p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale alle liti del CP_1
22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
13.03.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90198826
78 000, mediante la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 16.571,96, a titolo di contributi previdenziali Gestione Coltivatori Diretti e portata dai seguenti atti:
1 1. Avviso di addebito n. 593 2017 00075896 83 000, asseritamente notificato il 03.01.2018 e relativo ai periodi 2016 e 2017, più somme aggiuntive, di € 2.556,73.
2. Avviso di addebito n. 593 2018 00082226 72 000, asseritamente notificato il 19.12.2018 e relativo ai periodi 2017 e 2018, più somme aggiuntive, di € 2.492,17.
3. Avviso di addebito n. 593 2019 00110192 28 000, asseritamente notificato il 31.01.2020 e relativo ai periodi 2018 e 2019, più somme aggiuntive, di € 2.419,35.
La ricorrente contestava la sussistenza dei requisiti con decorrenza dall'1.01.2016, avendo cessato la propria attività, come da comunicazione del 22.03.2021, chiedeva quindi che il Tribunale adito “dichiari nulli o comunque disponga l'annullamento degli avvisi di addebito recanti i numeri: 59320170007589683000,
59320180008222672000 e 59320190011019228000, nonchè nulla e/o priva di efficacia l'intimazione di pagamento in relazione ai medesimi, previa sospensione dell'esecutività dei ruoli. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Ente previdenziale resistente, il quale contestava la carenza di interesse ad agire, in quanto l'intimazione di pagamento risultava notificata il 07.04.0223, quindi quasi un anno prima dell'intrapresa azione;
rilevava che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti nel termine di legge e quindi eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 dl D. Lgs. 46/1999; in ogni caso, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché gli avvisi di addebito erano stati oggetto di sgravio, come da provvedimenti che produceva, con compensazione delle spese di giudizio.
L' , restava intimata. Controparte_2
Con provvedimento del 18.11.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici,
2 etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
3 l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (mancanza del presupposto impositivo per cessata attività dall'1.01.2016) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo.
Esaminando il profilo della tempestività di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999 si rileva come il merito della pretesa contributiva è soggetto a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore, circostanza che non si verifica nel caso di specie, poiché, da un lato la ricorrente non contesta la mancata notifica degli CP_ avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, e dall'altro, l ha, comunque, provato la loro regolare notificazione e senza considerare che anche nel caso di un'azione recuperatoria la stessa sarebbe risultata tardiva essendo l'intimazione stata notificata circa un anno prima del deposito del ricorso in opposizione a tale atto (circostanza non contestata da parte ricorrente, che neppure deduce in seno al ricorso la data di notifica dell'atto impugnato, come era suo specifico onere).
Ne consegue che l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il merito della pretesa contributiva non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
4 All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo
5 stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
A nulla rilevando che l' in sede di costituzione e poi nel corso del giudizio ha dato atto che con CP_1 riguardo ai contributi oggetto dell'intimazione di pagamento e di cui ai sottesi avvisi di addebito, ha emesso provvedimenti di sgravio, essendo l'inammissibilità del ricorso preclusiva persino di una declaratoria di cessata materia del contendere.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, rilevato, da un lato, che l'ente impositore avrebbe dovuto provvedere alla comunicazione nei confronti dell' dello sgravio dei contributi, per come da Controparte_2 esso Istituto riconosciuto con missiva 22.03.2021, al fine di evitare la prosecuzione delle azioni di recupero, e dall'altro, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli avvisi di addebito nei termini di cui all'art. 24 del D.
Lgs. 46/1999, al momento della loro notificazione, al fine di contestare la mancanza del presupposto impositivo, questo giudicante ritiene equo disporre la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.03.2024, da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.
2. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
3. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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