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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. Rosa Maria Rella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
5.6.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4800/ 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
con l' Avv. A. Tarantino Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avvocatura dell' Ente CP_1
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 21.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità ai fini del CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa. ( cfr ricorso depositato in atti)
L' , costituendosi in giudizio, ha impugnato e contestato le avverse domande e insistito per il CP_1 rigetto delle medesime.
Acquisita la documentazione prodotta, conferito l'incarico al CTU e assegnati i termini per il deposito dell'elaborato peritale, parte ricorrente in data 12.5.2025 ha depositato la dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dal ricorrente;
all'odierna udienza tenutasi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c.. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione sottoscritta dal medesimo ricorrente di rinuncia all'azione.
Emerge, pertanto, il sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Come noto, mentre la rinuncia agli atti richiede, quale condizione di efficacia, l'accettazione della controparte costituita (art. 306 co. 1 c.p.c.; cfr., fra le altre, Cass. sez. I n. 9066 del 21/06/2002), e non preclude la riproposizione della domanda, spiegando effetti solo nell'ambito del processo, al contrario la rinuncia all'azione incide sul diritto sostanziale sottostante (in giurisprudenza si è chiarito che “La rinuncia all'azione - a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) - preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore”, (Cass. sez. lav. n. 2268 del 13/03/1999).
Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa comporta la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004, secondo cui “La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante…”); In conseguenza di tanto va revocato l'incarico conferito al CTU.
In ordine alle spese processuali, nulla va disposto ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca la nomina del CTU;
3) nulla sulle spese di lite.
Foggia 5.6.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella