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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 197/2022
All'udienza del 25.03.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina Giasi, è comparsa per parte appellante l'Avv. Angela Codastefano in sostituzione dell'Avv. Roma, la quale insiste per l'accoglimento dell'appello e di tutte le altre domande, come da atto introduttivo e note finali.
Il Giudice, sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'udienza del 25.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429 comma 1^, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 197 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Roma, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 276 emessa in data 16.07.2021, con cui il giudice di pace di Latina aveva rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento n. 6755/2020 redatto dalla
Polizia Municipale del relativo alla Controparte_1 violazione dell'art. 142, 7 c., C.d.S., con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e per omessa motivazione;
ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del
2 dispositivo utilizzato ed ha quindi ritenuto pienamente provato il superamento della velocità massima consentita.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- sospendere gli effetti della sentenza impugnata, sino all'esito della pronuncia di appello;
In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello in virtù dei sopraesposti motivi in fatto ed in diritto, riformando la sentenza n.
276/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Latina
Dott. De Zordo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4016/2020, depositata in cancelleria in data 16 luglio 2021;
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel ricorso di primo grado da parte ricorrente e per l'effetto annullare il soprarichiamato verbale e tutti gli atti relativi, connessi e successivi. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dell'Avv. Samantha Roma.
In subordine: nella denigrata ipotesi di rigetto del presente appello condannare parte ricorrente all'importo minimo della pena edittale”.
Il , pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito ed è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 25.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429, 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello Parte_1 ha contestato la erronea valutazione da parte del giudice di pace della documentazione depositata dal Comune al fine di provare la omologazione e la taratura degli apparecchi utilizzati per il rilievo della velocità e, dunque, la correttezza dell'accertamento operato.
Occorre in primo luogo richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del
2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor" l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio
3 spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento mediante la produzione in giudizio sia delle certificazioni di omologazione e di conformità sia delle certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio infatti non può fondarsi sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez.
2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
È a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della
P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22015 del 2022).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado, il corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità, effettuato con sistema AS
Evo 1411, è stato provato dall'amministrazione con certificati di taratura, rilasciati dal laboratorio accreditato in data 15.12.2015, 15.12.2016, 21.12.2017, 11.12.2018 e
10.12.2019. Risultano altresì prodotti i rapporti di prova sulla funzionalità dello strumento, nonché il certificato di omologazione del prototipo AS Evo 1411 rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1123, in data 17.03.2015 (all. 9-10-11 fascicolo di primo grado parte appellata).
L'Amministrazione ha quindi pienamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché ha fornito prova documentale dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla piena affidabilità dell'apparecchio, producendo in giudizio il certificato di omologazione dell'apparecchiatura usata per il rilievo della velocità del veicolo, nonché i certificati di taratura periodici e costanti
4 rilasciati da soggetto abilitato.
Gravava dunque sull'opponente eccepire in modo puntuale e specifico il non corretto funzionamento degli apparecchi utilizzati e fornirne adeguata prova. L'opponente, tuttavia, si
è limitato a contestare genericamente la mancata taratura dell'apparecchio usato e, in ogni caso, non ha provato né ha validamente chiesto di provare l'asserito malfunzionamento.
Appare infatti del tutto inconferente il richiamo operato dalla parte opponente alle condizioni giuridiche amministrative prescritte dal D.M. 10 dicembre 2001 rispetto al caso di specie, prive della necessaria specificità rispetto al caso concreto.
Si richiama sul punto quanto prodotto nel fascicolo di primo grado dalla odierna appellata e, nella specie, il certificato di omologazione finalizzato a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico rilasciato in data
17.03.2015, nonchè i certificati di taratura ed i rapporti di prova sulla funzionalità dello strumento. Questi ultimi risultano eseguiti con cadenza periodica;
l'ultimo è risalente alla data 10.12.2019, quindi è stato emesso in data precedente e prossima a quella del rilievo operato in data
28.07.2020 a carico di Parte_1
Il giudice di pace pertanto ha correttamente ritenuto provata la omologazione e la corretta funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità.
Il primo motivo di appello deve in conclusione essere rigettato.
L'appellante ha in secondo luogo contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace nulla ha chiarito in merito alla erronea applicazione al sistema
“AS Evo 1411” di una tolleranza strumentale del 5%, poiché tale sistema è un complesso formato da più apparecchiature per le quali dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 345, c. 3, Reg. Cds, D.P.R. 495/1992. Si osserva che ai sensi dell'art. 345, c. 2, Reg. Cds, “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal
Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al
5%”.
5 Al terzo comma l'art. 345 precisa che “Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari.
In tale caso alla determinazione della velocità è associato
l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10,
15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a
130 km/ora”. L'art. 345 disp. att. Codice della Strada, invero, prevede che la velocità rilevata con apparecchi automatici debba essere abbattuta di una percentuale di tolleranza del 5%: orbene, tale norma non distingue tra la rilevazione di velocità istantanea ed immediata, e quella media;
al terzo comma del sopracitato articolo si distingue unicamente l'ipotesi del rilevamento del fatto tramite le annotazioni cronologiche stampate con biglietto autostradale, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita.
Nel caso in esame il rilevamento non è stato effettuato tramite i biglietti autostradali per i quali la legge impone una riduzione di tolleranza con percentuali maggiori, in ragione della minore precisione nel rilevamento dell'orario e della durata temporale del viaggio. Nel caso in esame il superamento dei limiti di legge è stato accertato tramite due punti di rilevamento del passaggio, posti a distanza predeterminata e fissa, che consentono di calcolare la velocità media del veicolo in un tratto di strada extraurbano.
In tal caso è prevista una tolleranza non superiore al 5% ex art. 345, c. 2, Reg. Cds.
Appare peraltro priva di pregio la contestazione secondo cui nel caso di specie il giudice di pace avrebbe dovuto applicare in via analogica l'ipotesi disciplinata dal terzo comma dell'art. 345 del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, in ragione della similarità dei sistemi di rilevamento delle apparecchiature utilizzate.
Come noto, secondo il disposto di cui all'art. 12, c. 2, preleggi il ricorso all'analogia è consentito solo a condizione che manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda necessario, quindi, porre
6 rimedio ad un vuoto normativo altrimenti non colmabile in sede giudiziaria (ex multis Cass. n. 2656 del 2015; Cass. n.
9852 del 2002; Cass. n. 4754 del 1995).
L'ipotesi disciplinata dall'art. 345, c. 3, Reg. Cds, che indica una tolleranza in misura proporzionale pari al 5%, 10% e
15% per la velocità rilevata tra il casello d'entrata e di uscita autostradale, si riferisce ad una ipotesi specifica e circostanziata dalla legge, diversa da quella che si è verificata nel caso specifico attualmente in esame. Ricorre quindi l'ipotesi più ampia disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa.
Ne consegue che la velocità rilevata deve ritenersi idonea ad integrare la violazione di cui all'art. 142, 7 c., C.d.S.
Anche tale doglianza non merita quindi accoglimento.
L'appellante ha in terzo luogo contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto visibile e riconoscibile la presenza di segnaletica del controllo di velocità e delle postazioni di rilevamento nel rispetto dell'art. 142, c.
6-bis, C.d.s.
Osserva il Tribunale che il comma 6-bis nel testo dell'art. 142 C.d.S. dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”. Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Il primo di tali decreti attuativi è stato adottato il 15 agosto
2007, prevedendosi, in particolare, all'art. 2, 1 c. che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse,
o comunque non superiore a quattro km”. Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la
7 preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
La ratio della preventiva informazione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non
è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico
(ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5997 del
14/03/2014).
Il verbale opposto accerta sul punto che la velocità del mezzo condotto dall'appellante è stata rilevata “a mezzo apparecchiatura AS Evo 1411 (…) collocata in postazione fissa (…) posta in loco (cartellonistica stradale posta alla progressiva chilometrica 7+400 è conforme a quanto previsto dall'art. 142/6 bis del C.d.s. nonché dall'Art. 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 n. 160”.
Il verbale di accertamento, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., contiene esplicita ed esaustiva indicazione in ordine all'effettiva ed adeguata presegnalazione del rilevamento della velocità dei veicoli in transito, al tipo di cartello utilizzato ed alla circostanza che lo stesso fosse idoneo a preavvertire l'utente della strada della presenza in loco di agenti accertatori e di apparecchi rilevatori di velocità.
Il giudice di pace, facendo corretta applicazione dei principi richiamati, ha quindi in modo condivisibile ritenuto preventivamente e visibilmente segnalata la postazione di controllo della velocità.
Anche sotto questo profilo l'appello non è fondato.
L'appellante ha inoltre eccepito la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida e legittima la
8 modalità di formazione della copia autentica dell'atto notificato all'utente.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 CdS. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, primo e secondo comma, reg. CdS, nonché le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata ex art. 201 CdS.
Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione.
Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 cit., in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma;
ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, reg. cit., ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
Indipendentemente dalla forma utilizzata, la validità della contestazione è condizionata dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata;
solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza–ingiunzione (ex multis Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4459 del 26/03/2003).
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il verbale di accertamento n. 6755/2020, sebbene privo della relativa attestazione di autenticità ma completo di tutti i dati idonei a garantire il diritto di difesa dell'interessato, veniva notificato nei confronti della parte appellante in data
22.10.2020.
Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene pertanto che la copia del verbale di contestazione notificata nei confronti di parte appellante sia stata idonea a garantire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello non può esser accolto.
Parte appellante ha altresì eccepito la illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittimo l'accertamento svolto dalla Polizia Municipale del Comune
9 di su un tratto di strada di proprietà di altro Ente CP_1
(Regione ASTRAL).
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981 art. 13, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'esercizio dei servizi di polizia stradale. L'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi restano elementi esterni all'accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza.
Ne consegue che possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (Cass. n.
3839/2019; Cass. n. 24209/2018; Cass. n. 22366/2006 che ribadisce che gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti nel territorio comunale dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore;
Cass. n. 5771/2008;
Cass. n. 2748/2019; Cass. sez. VI, ord., 18 gennaio 2023 n.
1506; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5124 del 27/02/2024 ).
Si osserva inoltre che l'art. 12 C.d.S. elenca i soggetti che sono tenuti a svolgere i servizi di polizia stradale e tra questi annovera i Corpi e i Servizi di Polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza. Ai sensi dell'art. 11 del C.d.S. tra i servizi di polizia stradale è inclusa “la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. L'art. 345 del Regolamento di attuazione C.d.S. precisa che l'uso degli strumenti elettronici
è riservato agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, tra i quali vi rientra la Polizia municipale.
Tanto premesso, nel caso in esame l'infrazione è stata rilevata al Km. 7+800 della S.S. 699 direzione Frosinone, di proprietà dell'ANAS la quale ha rilasciato al Comune di l'autorizzazione all'installazione del dispositivo CP_1 tecnico di controllo della velocità sito al Km. 7+800 di tale strada, come documentato in atti.
Anche questo motivo di appello non può essere accolto.
Infine, quanto ai rilievi svolti dall'appellante con riguardo all'esecuzione della notificazione del verbale attraverso la e non mediante un soggetto qualificato ai sensi Parte_2 dell'art. 201 cod. str. e dell'art. 385 del Reg. att. al cod. str.,
10 si ritiene che la censura non abbia pregio ove si osservi che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento delegata dal Comune ad è nulla, avuto riguardo Parte_2 al combinato disposto degli artt. 200 del d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove la delega non concerna attività meramente esecutive
(stampa, imbustamento e consegna), ma anche attività di
“personalizzazione” della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'ufficio dell'organo accertatore (Cass., n. 7177/2012;
Cass., n. 26431/2013; Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 462 del 11/01/2017).
Ne deriva che ove, come nel caso di specie, al soggetto privato venga affidato il solo servizio della notificazione del verbale integralmente redatto dagli agenti accertatori, tale delega non comporti l'illegittimità del verbale.
Le altre censure mosse da parte appellante sulla illegittimità della procedura di notifica del verbale impugnato risultano sfornite di riscontro probatorio, sulla base della documentazione in atti e, in ogni caso, appaiono superate dal principio di raggiungimento dello scopo dell'atto viziato ex art. 156, 3 c., c.p.c., atteso che parte opponente ha tempestivamente avuto conoscenza del verbale ed ha diffusamente esercitato diritti di difesa.
L'appello in conclusione deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili, attesa la soccombenza di parte appellante e la contumacia di parte appellata.
Si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
- si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
11 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
Latina, 25.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
12
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 197/2022
All'udienza del 25.03.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina Giasi, è comparsa per parte appellante l'Avv. Angela Codastefano in sostituzione dell'Avv. Roma, la quale insiste per l'accoglimento dell'appello e di tutte le altre domande, come da atto introduttivo e note finali.
Il Giudice, sentita breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio il giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi, all'udienza del 25.03.2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429 comma 1^, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 197 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Samantha Roma, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 276 emessa in data 16.07.2021, con cui il giudice di pace di Latina aveva rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di accertamento n. 6755/2020 redatto dalla
Polizia Municipale del relativo alla Controparte_1 violazione dell'art. 142, 7 c., C.d.S., con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e per omessa motivazione;
ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del
2 dispositivo utilizzato ed ha quindi ritenuto pienamente provato il superamento della velocità massima consentita.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- sospendere gli effetti della sentenza impugnata, sino all'esito della pronuncia di appello;
In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la fondatezza del proposto appello in virtù dei sopraesposti motivi in fatto ed in diritto, riformando la sentenza n.
276/2021 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Latina
Dott. De Zordo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4016/2020, depositata in cancelleria in data 16 luglio 2021;
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel ricorso di primo grado da parte ricorrente e per l'effetto annullare il soprarichiamato verbale e tutti gli atti relativi, connessi e successivi. Con vittoria di spese diritti ed onorari in favore dell'Avv. Samantha Roma.
In subordine: nella denigrata ipotesi di rigetto del presente appello condannare parte ricorrente all'importo minimo della pena edittale”.
Il , pur ritualmente citato in giudizio, Controparte_1 non si è costituito ed è rimasto contumace.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 25.03.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429, 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello Parte_1 ha contestato la erronea valutazione da parte del giudice di pace della documentazione depositata dal Comune al fine di provare la omologazione e la taratura degli apparecchi utilizzati per il rilievo della velocità e, dunque, la correttezza dell'accertamento operato.
Occorre in primo luogo richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del
2015), opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor" l'obbligo di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio
3 spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento mediante la produzione in giudizio sia delle certificazioni di omologazione e di conformità sia delle certificazioni di taratura periodica. La prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio infatti non può fondarsi sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, poiché quest'ultimo non riveste fede privilegiata (Cass. Sez.
2 - , Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
È a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della
P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22015 del 2022).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado, il corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità, effettuato con sistema AS
Evo 1411, è stato provato dall'amministrazione con certificati di taratura, rilasciati dal laboratorio accreditato in data 15.12.2015, 15.12.2016, 21.12.2017, 11.12.2018 e
10.12.2019. Risultano altresì prodotti i rapporti di prova sulla funzionalità dello strumento, nonché il certificato di omologazione del prototipo AS Evo 1411 rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 1123, in data 17.03.2015 (all. 9-10-11 fascicolo di primo grado parte appellata).
L'Amministrazione ha quindi pienamente adempiuto agli oneri probatori sulla stessa gravanti, poiché ha fornito prova documentale dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla piena affidabilità dell'apparecchio, producendo in giudizio il certificato di omologazione dell'apparecchiatura usata per il rilievo della velocità del veicolo, nonché i certificati di taratura periodici e costanti
4 rilasciati da soggetto abilitato.
Gravava dunque sull'opponente eccepire in modo puntuale e specifico il non corretto funzionamento degli apparecchi utilizzati e fornirne adeguata prova. L'opponente, tuttavia, si
è limitato a contestare genericamente la mancata taratura dell'apparecchio usato e, in ogni caso, non ha provato né ha validamente chiesto di provare l'asserito malfunzionamento.
Appare infatti del tutto inconferente il richiamo operato dalla parte opponente alle condizioni giuridiche amministrative prescritte dal D.M. 10 dicembre 2001 rispetto al caso di specie, prive della necessaria specificità rispetto al caso concreto.
Si richiama sul punto quanto prodotto nel fascicolo di primo grado dalla odierna appellata e, nella specie, il certificato di omologazione finalizzato a garantire la perfetta funzionalità
e la precisione dello strumento elettronico rilasciato in data
17.03.2015, nonchè i certificati di taratura ed i rapporti di prova sulla funzionalità dello strumento. Questi ultimi risultano eseguiti con cadenza periodica;
l'ultimo è risalente alla data 10.12.2019, quindi è stato emesso in data precedente e prossima a quella del rilievo operato in data
28.07.2020 a carico di Parte_1
Il giudice di pace pertanto ha correttamente ritenuto provata la omologazione e la corretta funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità.
Il primo motivo di appello deve in conclusione essere rigettato.
L'appellante ha in secondo luogo contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace nulla ha chiarito in merito alla erronea applicazione al sistema
“AS Evo 1411” di una tolleranza strumentale del 5%, poiché tale sistema è un complesso formato da più apparecchiature per le quali dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi di cui all'art. 345, c. 3, Reg. Cds, D.P.R. 495/1992. Si osserva che ai sensi dell'art. 345, c. 2, Reg. Cds, “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal
Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al
5%”.
5 Al terzo comma l'art. 345 precisa che “Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari.
In tale caso alla determinazione della velocità è associato
l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10,
15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a
130 km/ora”. L'art. 345 disp. att. Codice della Strada, invero, prevede che la velocità rilevata con apparecchi automatici debba essere abbattuta di una percentuale di tolleranza del 5%: orbene, tale norma non distingue tra la rilevazione di velocità istantanea ed immediata, e quella media;
al terzo comma del sopracitato articolo si distingue unicamente l'ipotesi del rilevamento del fatto tramite le annotazioni cronologiche stampate con biglietto autostradale, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita.
Nel caso in esame il rilevamento non è stato effettuato tramite i biglietti autostradali per i quali la legge impone una riduzione di tolleranza con percentuali maggiori, in ragione della minore precisione nel rilevamento dell'orario e della durata temporale del viaggio. Nel caso in esame il superamento dei limiti di legge è stato accertato tramite due punti di rilevamento del passaggio, posti a distanza predeterminata e fissa, che consentono di calcolare la velocità media del veicolo in un tratto di strada extraurbano.
In tal caso è prevista una tolleranza non superiore al 5% ex art. 345, c. 2, Reg. Cds.
Appare peraltro priva di pregio la contestazione secondo cui nel caso di specie il giudice di pace avrebbe dovuto applicare in via analogica l'ipotesi disciplinata dal terzo comma dell'art. 345 del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, in ragione della similarità dei sistemi di rilevamento delle apparecchiature utilizzate.
Come noto, secondo il disposto di cui all'art. 12, c. 2, preleggi il ricorso all'analogia è consentito solo a condizione che manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda necessario, quindi, porre
6 rimedio ad un vuoto normativo altrimenti non colmabile in sede giudiziaria (ex multis Cass. n. 2656 del 2015; Cass. n.
9852 del 2002; Cass. n. 4754 del 1995).
L'ipotesi disciplinata dall'art. 345, c. 3, Reg. Cds, che indica una tolleranza in misura proporzionale pari al 5%, 10% e
15% per la velocità rilevata tra il casello d'entrata e di uscita autostradale, si riferisce ad una ipotesi specifica e circostanziata dalla legge, diversa da quella che si è verificata nel caso specifico attualmente in esame. Ricorre quindi l'ipotesi più ampia disciplinata dal secondo comma della medesima disposizione normativa.
Ne consegue che la velocità rilevata deve ritenersi idonea ad integrare la violazione di cui all'art. 142, 7 c., C.d.S.
Anche tale doglianza non merita quindi accoglimento.
L'appellante ha in terzo luogo contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto visibile e riconoscibile la presenza di segnaletica del controllo di velocità e delle postazioni di rilevamento nel rispetto dell'art. 142, c.
6-bis, C.d.s.
Osserva il Tribunale che il comma 6-bis nel testo dell'art. 142 C.d.S. dispone che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S.”. Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Il primo di tali decreti attuativi è stato adottato il 15 agosto
2007, prevedendosi, in particolare, all'art. 2, 1 c. che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”, aggiungendosi, nello stesso articolo, che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi;
in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse,
o comunque non superiore a quattro km”. Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la
7 preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
La ratio della preventiva informazione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non
è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico
(ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5997 del
14/03/2014).
Il verbale opposto accerta sul punto che la velocità del mezzo condotto dall'appellante è stata rilevata “a mezzo apparecchiatura AS Evo 1411 (…) collocata in postazione fissa (…) posta in loco (cartellonistica stradale posta alla progressiva chilometrica 7+400 è conforme a quanto previsto dall'art. 142/6 bis del C.d.s. nonché dall'Art. 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007 n. 160”.
Il verbale di accertamento, munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., contiene esplicita ed esaustiva indicazione in ordine all'effettiva ed adeguata presegnalazione del rilevamento della velocità dei veicoli in transito, al tipo di cartello utilizzato ed alla circostanza che lo stesso fosse idoneo a preavvertire l'utente della strada della presenza in loco di agenti accertatori e di apparecchi rilevatori di velocità.
Il giudice di pace, facendo corretta applicazione dei principi richiamati, ha quindi in modo condivisibile ritenuto preventivamente e visibilmente segnalata la postazione di controllo della velocità.
Anche sotto questo profilo l'appello non è fondato.
L'appellante ha inoltre eccepito la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida e legittima la
8 modalità di formazione della copia autentica dell'atto notificato all'utente.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196 CdS. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall'art. 385, primo e secondo comma, reg. CdS, nonché le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata ex art. 201 CdS.
Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione.
Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385 cit., in uno degli originali o in una copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma;
ovvero in un'autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, reg. cit., ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
Indipendentemente dalla forma utilizzata, la validità della contestazione è condizionata dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata;
solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza–ingiunzione (ex multis Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 4459 del 26/03/2003).
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il verbale di accertamento n. 6755/2020, sebbene privo della relativa attestazione di autenticità ma completo di tutti i dati idonei a garantire il diritto di difesa dell'interessato, veniva notificato nei confronti della parte appellante in data
22.10.2020.
Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene pertanto che la copia del verbale di contestazione notificata nei confronti di parte appellante sia stata idonea a garantire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che anche sotto tale profilo l'appello non può esser accolto.
Parte appellante ha altresì eccepito la illegittimità della sentenza di primo grado per aver ritenuto legittimo l'accertamento svolto dalla Polizia Municipale del Comune
9 di su un tratto di strada di proprietà di altro Ente CP_1
(Regione ASTRAL).
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981 art. 13, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'esercizio dei servizi di polizia stradale. L'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi restano elementi esterni all'accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza.
Ne consegue che possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (Cass. n.
3839/2019; Cass. n. 24209/2018; Cass. n. 22366/2006 che ribadisce che gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti nel territorio comunale dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore;
Cass. n. 5771/2008;
Cass. n. 2748/2019; Cass. sez. VI, ord., 18 gennaio 2023 n.
1506; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5124 del 27/02/2024 ).
Si osserva inoltre che l'art. 12 C.d.S. elenca i soggetti che sono tenuti a svolgere i servizi di polizia stradale e tra questi annovera i Corpi e i Servizi di Polizia municipale nell'ambito del territorio di competenza. Ai sensi dell'art. 11 del C.d.S. tra i servizi di polizia stradale è inclusa “la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale”. L'art. 345 del Regolamento di attuazione C.d.S. precisa che l'uso degli strumenti elettronici
è riservato agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, tra i quali vi rientra la Polizia municipale.
Tanto premesso, nel caso in esame l'infrazione è stata rilevata al Km. 7+800 della S.S. 699 direzione Frosinone, di proprietà dell'ANAS la quale ha rilasciato al Comune di l'autorizzazione all'installazione del dispositivo CP_1 tecnico di controllo della velocità sito al Km. 7+800 di tale strada, come documentato in atti.
Anche questo motivo di appello non può essere accolto.
Infine, quanto ai rilievi svolti dall'appellante con riguardo all'esecuzione della notificazione del verbale attraverso la e non mediante un soggetto qualificato ai sensi Parte_2 dell'art. 201 cod. str. e dell'art. 385 del Reg. att. al cod. str.,
10 si ritiene che la censura non abbia pregio ove si osservi che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notificazione del verbale di accertamento delegata dal Comune ad è nulla, avuto riguardo Parte_2 al combinato disposto degli artt. 200 del d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285, e 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove la delega non concerna attività meramente esecutive
(stampa, imbustamento e consegna), ma anche attività di
“personalizzazione” della modulistica, in base alla tipologia dei verbali, tramite adempimenti implicanti la compartecipazione del soggetto privato alla formulazione del verbale di contestazione, sulla scorta delle risultanze del verbale di accertamento rimessogli in formato digitale dall'ufficio dell'organo accertatore (Cass., n. 7177/2012;
Cass., n. 26431/2013; Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 462 del 11/01/2017).
Ne deriva che ove, come nel caso di specie, al soggetto privato venga affidato il solo servizio della notificazione del verbale integralmente redatto dagli agenti accertatori, tale delega non comporti l'illegittimità del verbale.
Le altre censure mosse da parte appellante sulla illegittimità della procedura di notifica del verbale impugnato risultano sfornite di riscontro probatorio, sulla base della documentazione in atti e, in ogni caso, appaiono superate dal principio di raggiungimento dello scopo dell'atto viziato ex art. 156, 3 c., c.p.c., atteso che parte opponente ha tempestivamente avuto conoscenza del verbale ed ha diffusamente esercitato diritti di difesa.
L'appello in conclusione deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Spese di lite irripetibili, attesa la soccombenza di parte appellante e la contumacia di parte appellata.
Si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
- si attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n.
11 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013.
Latina, 25.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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