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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Riccardo De Vito Giudice rel. dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 5-1/2025 RG PU inerente alla domanda di liquidazione controllata proposta da:
CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Spano Parte_1 C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve osservarsi che sulla presente istanza si può emettere sentenza senza procedere a fissazione di udienza. In virtù del rinvio di cui all'art. 65, comma 2, CCI, alla domanda di liquidazione controllata si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina del procedimento unitario finalizzato alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale. Tuttavia, in caso di istanza presentata dal debitore e in assenza di contraddittori specificamente indicati e/o inviduabili (non paiono tali i creditori pignoranti,
i quali comunque conservano lo strumento del reclamo), si può omettere la fissazione dell'udienza (in questo senso, Trib. Genova, sent. 146 de 2023 e la conforme giurisprudenza di merito).
Deve pertanto essere revocato il decreto di fissazione udienza emesso per errore in data 25 febbraio 2025.
Sulla proposta oggetto del presente procedimento sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che il proponente è residente a [...]. Parte_1
Sempre in ragione del carattere onnicomprensivo della disciplina del procedimento unitario, al procedimento di liquidazione controllata dal debitore deve applicarsi l'art 39, commi 1 e 2, CCI.
1 Il debitore infatti, ha depositato le dichiarazioni dei redditi dal 2019, la certificazione relativa Parte_1 agli atti di disposizione compiuti nell'ultimo quinquennio, i registri Iva relativi agli anni 2022 e 2023, gli estratti di conto corrente degli anni 2022, 2023, 2024.
Risultanto acquisiti, inoltre, inventario dei beni, elenco dei creditori, stato di famiglia, autocertificazione relativa all'omessa esecuzione di atti dispositivi nei cinque anni antecedenti la proposizione dell'istanza.
Sussiste, come rilevato anche dall'OCC, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c., CCI, qualificabile nel caso di specie come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, situazione che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.
Le cause del sovraindebitamento del proponente sono da attribuire in parte all'acquisto di un immobile
– da destinarsi a dimora principale – e dall'altra i rapporti familiari contrastanti che nel tempo hanno causato notevoli divergenze e problematiche sia sotto l'aspetto personale sia sotto l'aspetto finanziario
(con conseguente divorzio e incremento delle spese). Nonostante i calcoli allegati alla relazione dimostrino che, al momento della stipula del mutuo per l'acquisto dell'immobile, il reddito percepito, al netto delle spese di mantenimento, consentisse il pagamento della rate (sotto il profilo del merito creditizio il debitore deve consiedarsi diligente ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI: nonostante quelle che in relazione, anche dal debitore, vengono definite forzature, al momento della stipula del mutuo, il proponente poteva contare su lavoro dipendente, su attività di consulenza e sull'imminente lavoro qualificato della coniuge), la situazione si è poi aggravata in ragione delle spese di gestione, di manutenzione e della necessità di reperire liquidità per far fronte ai debiti man mano accumulati.
Una rappresentazione plastica dello stato di sovraindebitamento è offerta dalla entità e composizione del debito, così come certificata dal gestore della crisi.
La situazione dell'indebitamento è plasticamente raffigurata dall'esposizione debitoria, analaticamente presa in considerazione dall'OCC. € 698.413,70; Controparte_1 [...]
(già ) € 46.163,95 IN SOLIDO CON NADIA BRUSASCA;
CP_2 CP_3 CP_4
€ 15.609,25; € 4.563,00; (già Deutsche Parte_2 Parte_3 Controparte_5 CP_6
Contr
€ 3.621,40; € 5.734; F € 6.638; € 264.482,97;
[...] Controparte_7 Controparte_7
CP_
€ 3.174,33; € 3.326,72; € 2.875,19. Parte_4 CP_10
Il totale dell'esposizione debitoria è pari a € 1.065.323,51.
L'esposizione debitoria è tale da acclarare la sopravvenuta incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte.
A fronte di questa posizione debitoria complessiva, l'attivo realizzabile è legato unicamente alla liquidazione del seguente patrimonio immobiliare: Beni distinti al Catasto fabbricati al Fg. 45 Part. 820 sub 2 zc 1 cat. A/2; bene distinto al Catasto fabbricati al Fg. 48 Part. 820 sub 3 zc a cat. A/2. Su tali
2 immobili sono iscritte le seguenti formalità: Ipoteca volontaria 15/09/2009 Reg. part. 1703 Reg. Gen.
10181; Pignoramento del 28/03/2019 Reg. part. 2344 Reg. Gen. 2994.
Si tratta di immobili gravati da ipoteca e pignoramento, la cui liquidazione è ipotizzabile soltanto in sede di procedura di crisi. Il valore attribuito all'intero compendio immobiliare, ovvero il prezzo base d'asta è pari ad euro 234.034,73 relativamente all'ultima asta che si è tenuta il giorno 18 luglio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva RGE 17/2019.
Per quanto sopra detto, ricorrendo i presupposti di legge, la domandata liquidazione controllata deve essere accolta.
In conclusione, infatti, va osservato che: il proponente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento;
non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha beneficiato in quel periodo di un provvedimento di esdebitazione, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
è in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite;
lo squilibrio sopra detto trova origine in finanziamenti contratti per l'acquisto di una casa di civile abitazione e per esigenze consumeristiche, peraltro concessi – a proposito di valutazione ex art. 269, comma 2, CCI, senza un'adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori;
nel suo interesse non sono state presentate domande di accesso alle procedure alternative di regolazione della crisi
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, al quale, trattandosi di liquidazione del patrimonio senza apporto mensile, terminerà all'esito della liquidazione. Nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma, 2 lett. c), CCI poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati.
Il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.
Con riferimento ai crediti prededucibili, deve osservarsi che “solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori;
sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata” (Trib Genova, sent. 146 del 2023).
Tale disposto di legge non può essere superato dall'accordo delle parti, verificandosi, in caso contrario, una alterazione della concorsualità.
3 PTM
Visto l'art. 125, comma 3, LF
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, previa revoca del decreto in data 25 febbraio 2025, visto l'art. 270 CCI: - DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
(CF ) - NOMINA Giudice Delegato il dott. Riccardo De Vito;
-
[...] C.F._1
NOMINA come liquidatore l'attuale professionista già designato a gestore della crisi, dott.ssa
[...]
- ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei Persona_1 medesimi;
- CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, per come specificato in parte motiva;
-
DICHIARA a far data dalla presente sentenza la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione, qualora in essere alla data del presente provvedimento;
ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
- DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;
- ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiiva (fino alla completa liquidazione del patrimonio messo a disposizione dei creditori), risulti escluso dalla liquidazione il reddito del proponente ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.450 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- DISPONE che il liquidatore: - inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari alla durata della procedura e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale) e al registro della Conservatoria Immobiliare in ordine ai beni immobili;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC
4 al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Nuoro, 26 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Riccardo De Vito Tiziana Longu
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