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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/09/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 1458/2024 R.G promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Sandra Cappelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via San Rocco n. 15, Montalcino (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. COLLOCAZIONE DEI CONIUGI E FIGLIA
1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza specificando sin da ora che il Sig continuerà a vivere Parte_1 nell'abitazione di residenza sita in Montalcino ( SI ) Via Spagni n. 3 in quanto di sua esclusiva proprietà mentre la Sig.ra si è spostata dal 1 Parte_2
Luglio 2024 unitamente alla figlia - presso di lei collocata - Persona_1 temporaneamente presso l'abitazione della sorella Parte_3
in Montalcino ( SI ) Fraz. Torrenieri Traversa di Via del Castellare
[...]
n.10 dove avrà un domicilio temporaneo fino a che non avrà perfezionato le pratiche di acquisto di altra abitazione sita in Montalcino ( SI ) Fraz. Torrenieri
Via B. Crocchi n. 47, accendendo un mutuo fondiario necessario all'acquisto
(vedasi allegato 11).
2. AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA FIGLIA MINORE
La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3.TENUTA DELLA FIGLIA
a. La figlia resta collocata prevalentemente presso la madre con cui manterrà la residenza.
Dal 1 luglio 2024 - mese in cui è terminata la scuola materna – la Pt_2 con la figlia si sono spostate temporaneamente presso l'abitazione della sorella sita in Montalcino Fraz. Torrenieri in Traversa Parte_3 di Via del Castellare n. 10 per poi trasferirsi nell'abitazione che la Sig.ra
[...]
sta acquistando sita in Montalcino Fraz. Torrenieri Via B. Crocchi n. Pt_2
2 47 ed il padre potrà esercitare il proprio diritto di tenuta secondo le seguenti cadenze:
b. Prevedendo che dal prossimo anno scolastico verrà iscritta – di Per_1 comune accordo tra i genitori – alla scuola dell'Infanzia di Torrenieri il padre nel periodo scolastico terrà con sé la figlia un fine settimana ogni due andandola a prelevare presso l'abitazione della madre il sabato mattina alle ore 10,00 e tenendola fino alla Domenica sera alle ore 19,00, orario nel quale la madre andrà a riprenderla presso l'abitazione del In tale settimana la Per_1 terrà anche il martedì andandola a prelevare all'uscita della scuola e riportandola a scuola il mercoledì mattina mentre nel periodo non scolastico di vacanze estive il padre andrà a prelevare la figlia il martedì a casa della madre alle ore 10,00 e la riporterà sempre a casa della madre il mercoledì alle ore
19,00
La settimana successiva il padre terrà la figlia il martedì dall'orario di uscita da scuola dove andrà a prelevarla fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola ed il giovedì andandola a prelevare all'uscita di scuola e riportandola a scuola il venerdì mattina mentre nel periodo non scolastico il padre preleverà la figlia da casa della madre il mercoledì mattina alle 10 e la riporterà il giovedì sera alle 19,00.
Durante le vacanze estive il padre terrà 15 giorni spezzati in due Per_1 settimane distinte una di Luglio e una di Agosto dando preavviso alla madre entro il 30 giugno di ciascun anno e garantirà alla figlia almeno una settimana di ferie al mare. Anche la madre potrà tenere 15 giorni nelle vacanze Per_1 estive continuativi o spezzati in due settimane distinte per poterla portare in vacanza previa comunicazione al Sig. nel medesimo termine del 30 Per_1 giugno di ogni anno.
c. La figlia trascorrerà alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore in alternanza annuale i giorni di Natale e Santo Stefano e i giorni del primo dell'anno e della Befana.
3 Per quanto attiene alle vacanze pasquali la figlia trascorrerà di anno in anno in alternanza tra i genitori il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
I coniugi danno atto che tali previsioni potranno essere modificate su accordo delle parti ed in aderenza alle richieste e necessità di . Per_1
Entrambi i genitori potranno avvalersi nella gestione della figlia dei propri familiari (genitori, fratelli, sorelle e figli maggiorenni).
Nel caso uno dei genitori trovasse difficoltà oggettive a gestire la bimba nel caso di malattia l'altro dovrà collaborare per il benessere della stessa.
d. Ciascun genitore dovrà ritenere primario il diritto della figlia ad avere il più ampio, sereno e non colpevolizzante rapporto con l'altra figura genitoriale e, conseguentemente entrambi i genitori dovranno collaborare per favorire nel figlio l'affetto ed il rispetto verso ciascun genitore. I genitori, inoltre, dovranno comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, la formazione e la salute della figlia e dovranno, sempre e comunque, consultarsi preventivamente prima di assumere le decisioni di maggiore importanza per la medesima e. attualmente frequenta la scuola dell'Infanzia a Montalcino e i Per_1 genitori stanno procedendo ad iscriverla ad un corso di nuoto che sarà tenuto presso la Piscina di Buonconvento e da settembre 2024 i genitori si accordano per iscrivere alla scuola materna di Torrenieri. Per_1
4. ACCORDI TRA I CONIUGI IN MERITO A RILASCIO DA PARTE DELLA MOGLIE
DELLA CASA CONIUGALE E OBBLIGO DI GARANZIA DA PARTE DEL MARITO
SU ACCENSIONE DI MUTUO DELLA MOGLIE PER ACQUISTO IMMOBILE.
a. I coniugi hanno trovato il seguente accordo in merito all'abitazione coniugale sita in Montalcino ( SI ) Via Spagni n. 3 . La Sig.ra si è obbligata a Pt_2 rilasciare unitamente alla figlia - che risiederà e vivrà stabilmente con lei -
l'abitazione coniugale entro il 30 giugno 2024 trasferendosi temporaneamente dalla sorella in Montalcino Fraz. Torrenieri in Traversa di Via del Castellare n.
10, a condizione che il Sig. si obblighi a concedere la propria garanzia per Per_1 il mutuo fondiario che la Sig.ra richiederà per l'acquisto dell'immobile Pt_2
4 sito in Montalcino Fraz. Torrenieri Via B. Crocchi n. 47. Il Sig. con il Per_1 presente atto si obbliga irrevocabilmente a prestare la propria garanzia presso la Banca concedente il mutuo fondiario per l'acquisto dell'abitazione sopra indicata scelta dalla Sig.ra come risulta documentato attualmente anche Pt_2 da delibera di concessione di mutuo di Chianti Banca che si allega al n. 11.
Inoltre, essendo la residenza di e di attualmente Parte_2 Persona_1 sempre nell'abitazione coniugale di Via Spagni n. 3 in Montalcino ( SI ), il Sig. che abita l'immobile è obbligato a ritirare eventuali raccomandate e posta Per_1
a loro indirizzate e darne comunicazione alla moglie fino a che la stessa con la figlia non avranno una loro diversa residenza nell'immobile che la Sig.ra Pt_2 andrà ad acquistare sito in Montalcino fraz. Torrenieri Via Crocchi n. 47.
b. Dal momento che all'interno dell'abitazione coniugale vi sono beni personali e di proprietà esclusiva della nella specie: asciugatrice, cassettone Pt_2 sito nella camera da letto matrimoniale, macchinetta areosol, portascarpe e utensili di cucina le parti convengono che gli stessi restino depositati nel garage di Via Spagni e che la proprietaria possa ritirarli entro un mese dal trasferimento nell'immobile acquistato, restando obbligato il Sig. a non Per_1 cambiare la serratura del suddetto garage fino a tale data.
5.MANTENIMENTO DELLA FIGLIA E SPESE STRAORDINARIE
a. Il Sig. verserà entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Parte_1 contributo di mantenimento per la figlia alla Sig.ra Per_1 Parte_2 sull'iban [...] del conto corrente acceso presso
Chianti Banca a partire dal mese di Luglio 2024 ( mese nel quale per richiesta del la moglie e la figlia hanno dovuto lasciare l'abitazione coniugale Parte_4
) la somma mensile di € 400,00 , somma che ogni anno a partire dal mese di
Luglio 2025 sarà rivalutata in base agli indici Istat. Il Sig. rinuncia altresì Per_1
a percepire l'assegno unico che sarà erogato per la figlia finché le Per_1 spetterà per legge e acconsente che lo stesso sia richiesto e percepito interamente dalla Sig.ra (obbligandosi a produrre eventuali Pt_2 documenti che risultassero necessari in ordine all'Isee o quant'altro) in quanto
5 la stessa si è impegnata a rilasciare l'abitazione ex-coniugale accollandosi un mutuo fondiario per l'acquisto di una abitazione dove trasferirsi con la figlia.
Quando ad non spetterà più l'assegno unico, qualora la stessa non sia Per_1 ancora economicamente autosufficiente, il contributo di mantenimento versato dal Sig. verrà rivisto e riadeguato alle necessità della figlia Parte_1
. Per_1
b. Le spese straordinarie concernenti la figlia, quali spese scolastiche (ad es: tasse o rette ed eventuale servizio di scuolabus, libri di testo, lezioni di recupero, gite scolastiche), spese per attività sportive o ricreative, spese mediche non coperte dal SSN ed ogni altra spesa che si renda necessaria (da concordare previamente tra i genitori nei casi previsti dall'allegato B al
Protocollo in materia di famiglia ), saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, e ove anticipate da uno dei coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro entro il mese successivo alla spesa, previa esibizione della relativa documentazione applicando le modalità previste dal protocollo in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di Siena e dal suo allegato B da considerarsi qui integralmente richiamato ( e che si allega al n.12).
6.CONTI CORRENTI ED INVESTIMENTI.
Tutti i conti correnti e gli investimenti del Sig. come indicati in premessa Per_1 resteranno di sua esclusiva proprietà e lo stesso varrà per la Sig.ra . Pt_2
Il libretto postale intestato alla minore ed il Buono Postale ad esso Per_1 collegato resteranno di proprietà della medesima ed i genitori non potranno usufruirne in alcun modo sino alla maggiore età della stessa.
8. PASSAPORTO.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
In caso di viaggi della minore in paesi a rischio dove sono richiesti vaccini e quant'altro occorrerà l'accordo di entrambi i genitori.
9. DEFINIZIONE DI OGNI ALTRA QUESTIONE.
6 Con il rispetto di tutte le clausole indicate nelle condizioni sopra indicate le parti si ritengono soddisfatte non avendo più alcuna pretesa l'una dall'altra a qualsiasi titolo.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia
(21.8.2020) e che le condizioni inerenti alla stessa appaiono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
7 rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Montalcino (SI), trascritto nei registri di Stato civile di detto Comune al N 7, P 1, anno 2020, osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
24/10/1961 a Montalcino (SI) e , nata il [...] a [...]_2
Generosa (PA), che si sono uniti in matrimonio in data 16/05/2020, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino dell'anno 2020 al n. 7, parte 1, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Montalcino in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso oggi in Siena, 11/09/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
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