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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3249/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FONTANESI RITA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TA SI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Soliera (MO) in data 16/12/2022, di cui all'atto iscritto nei Registri di matrimonio del predetto Ufficio dello Stato Civile al n. 55 parte II Serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 2 Parte II Serie C anno 2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal predetto accordo e, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898); pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Darsi atto che, a seguito della separazione, e nel corso della stessa, sono state adempiuti tutti gli accordi di separazione e che nessun rapporto ed obbligazione è ad oggi pendente fra le parti;
2) Le parti godendo di adeguati redditi propri, si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno a titolo divorzile, come indicato nel ricorso introduttivo;
3) Le parti si danno sin d'ora e si danno reciprocamente l'autorizzazione a detenere documenti validi per l'espatrio;
4) I sig.ri e dichiarano sin d'ora di non opporsi ed anzi Parte_1 Controparte_1 danno acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, affinchè la stessa acquisisca immediata efficacia definitiva anche ai fini esecutivi
4) Le spese legali sono integralmente a carico del sig. .” Parte_1
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a YA (CUBA) il 14/10/2019 fra
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Pt_1 Controparte_1
AN (CUBA) il 19/04/2001 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 Atto n. 51 - Parte
II Serie C.
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
pagina 2 di 3 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3249/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FONTANESI RITA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
TA SI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Soliera (MO) in data 16/12/2022, di cui all'atto iscritto nei Registri di matrimonio del predetto Ufficio dello Stato Civile al n. 55 parte II Serie C e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 2 Parte II Serie C anno 2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dal predetto accordo e, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898); pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Darsi atto che, a seguito della separazione, e nel corso della stessa, sono state adempiuti tutti gli accordi di separazione e che nessun rapporto ed obbligazione è ad oggi pendente fra le parti;
2) Le parti godendo di adeguati redditi propri, si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno a titolo divorzile, come indicato nel ricorso introduttivo;
3) Le parti si danno sin d'ora e si danno reciprocamente l'autorizzazione a detenere documenti validi per l'espatrio;
4) I sig.ri e dichiarano sin d'ora di non opporsi ed anzi Parte_1 Controparte_1 danno acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio, affinchè la stessa acquisisca immediata efficacia definitiva anche ai fini esecutivi
4) Le spese legali sono integralmente a carico del sig. .” Parte_1
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a YA (CUBA) il 14/10/2019 fra
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Pt_1 Controparte_1
AN (CUBA) il 19/04/2001 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOLIERA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2019 Atto n. 51 - Parte
II Serie C.
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
pagina 2 di 3 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3