Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2498/2024 R.G. promosso con ricorso in data 21 novembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Landi n. 11/B ( ) CodiceFiscale_1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 56 (C.F. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta delega allegata alla busta telematica di invio del ricorso congiunto, dall'Avv. Francesca Testoni (C.F. ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso e nel suo Studio in San Pietro in Casale (Bo) alla Via Matteotti n. 267, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.176, 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi su domanda congiunta con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
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1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze e nel reciproco rispetto, come già di fatto vivono, essendosi il marito trasferito in altra abitazione, portando con sé i propri effetti ed oggetti personali, mentre la casa coniugale sita in Pieve di Cento (Bo) alla Via Giuseppe Landi n. 11/B, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sarà assegnata alla moglie, SI.ra , che ivi vi resterà a Parte_1 Per_ Per_ vivere con i figli minori e;
2) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso Per_2 Per_2 tra i genitori, con collocazione stabile e residenza presso la madre che ne curerà, d'intesa con il padre,
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento;
3) le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, istruzione, educazione e salute dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo;
4) il Parte_2 Per_ verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento figli minori e , la Parte_1 Per_2 somma € 850,00.= (€ 425,00 a figlio) mensili a mezzo bonifico bancario alle coordinate a lui già note entro il giorno 24 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
5) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli minori, come, a mero titolo esemplificativo, spese mediche e specialistiche non coperte da mutue, odontoiatriche, spese per corsi ed attività sportive, spese scolastiche, per gite scolastiche ed extrascolastiche e libri. I genitori contribuiranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie per l'abbigliamento (ivi compreso quello sportivo), per il corredo di inizio anno scolastico ed i campus estivi. Tali spese dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori e saldate al genitore che le ha affrontate entro il giorno 30 del mese in cui sono state sostenute;
6) l'Assegno Unico Universale relativo ai figli minori verrà percepito al 100% dalla SI.ra ; 7) il padre potrà vedere e tenere con sé i Parte_1 Per_ figli e allorquando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze Per_2 di studio e svago dei minori, nonché lavorative dei genitori e comunque secondo le seguenti modalità: sino a quando il SI. non avrà reperito un alloggio idoneo ad ospitare i bambini a dormire, li vedrà due Pt_2 pomeriggi alla settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino ad ora di cena e li accompagnerà a scuola ogni mattina;
allorquando il SI. invece, avrà reperito idonea abitazione;
Pt_2 allora preleverà i bambini da scuola il martedì ed il giovedì, li terrà a pernottare presso di sé sino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
gli altri giorni della settimana saranno accompagnati a scuola dalla madre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il padre potrà tenere i bambini presso di sé un fine settimana a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena. Allorquando li Per_ riaccompagnerà all'abitazione materna. I figli e trascorreranno il mese di Agosto Per_2 Per_ alternativamente una settimana con il padre ed una con la madre;
i figli minori e Per_2 trascorreranno, durante il periodo natalizio, indicativamente una settimana con la mamma ed una con il papà, comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale e del giorno di Capodanno (per l'anno in corso trascorreranno il Natale dalla mamma ed il Capodanno dal papà), mentre durante le vacanze pasquali i figli minori trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
8) i coniugi si danno sin da ora ampio consenso al rilascio/rinnovo del Passaporto dei minori e;
9) le utenze della casa coniugale (gas, luce e acqua) verranno volturate a Persona_3 Persona_4 nome della SI. a cure e spese del SI. ; 10) la SI.ra si accolla Parte_1 Parte_2 Parte_1
2 per intero il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario gravante sulla casa già familiare ed il SI.
verserà direttamente alla SI.ra la somma di € 400,00.= mensili (con le modalità Parte_2 Parte_1
e i tempi di cui al precedente punto 4) a copertura del 50% della propria quota di rata del citato mutuo, sino alla sua completa estinzione;
11) il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi sul quale grava la rata del summenzionato mutuo verrà chiuso ed il saldo attivo sarà trattenuto dal SI. i coniugi comunicheranno Pt_2 alla su quale conto corrente addebitare le prossime rate di mutuo;
12) ciascun coniuge Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
13) gli odierni ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano altresì di avere già regolato ogni altro rapporto di tipo economico e patrimoniale, per cui rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altra.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 16 gennaio 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03/11/1982, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Parte_2
3 Castello D'Argile (BO) il 7 settembre 2013 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Castello D'Argile: Atto n. 10 Parte II Serie A - Anno 2013).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castello D'Argile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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