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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott. Federico Falfari - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 557/2022 RG
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Spoleto, largo Antonio Fratti n. 8, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Parente
e Fabrizio Picchi, i quali li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
(CF. ), elettivamente domiciliato in Borgo Trevi, p.zza della Controparte_1 C.F._3
Concordia n. 12, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Spina, che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine della comparsa di costituzione pagina 1 di 11 Nonché
(CF. ), elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), Corso Mazzini CP_2 C.F._4
n. 39, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ciotti, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 25/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e tutti eredi del comune de cuius , padre dei e Controparte_1 CP_2 Persona_1 Pt_1
marito di , al fine di sentire condannato il convenuto alla restituzione delle CP_2 Controparte_1
somme illegittimamente prelevate dallo stesso da conti di proprietà della de cuius, ovvero alla loro imputazione ai fini della formazione della massa ovvero ancora alla loro riduzione qualora trattasi di donazioni indirette, nonché l'imputazione della somma corrispondente al godimento esclusivo dell'immobile sito in Trevi via Roma n. 15, di proprietà del de cuius, da parte del medesimo convenuto e la condanna al pagamento dei frutti civili dall'epoca successiva all'apertura della successione. Il tutto, con conseguente divisione giudiziale della massa ereditaria così come ricostruita.
In particolare, a sostegno della domanda hanno evidenziato, in estrema sintesi, che:
- in data 19/01/2016 decedeva il comune de cuius, ; Persona_1
- , in epoca di poco antecedente alla morte e in epoca di poco successiva, aveva ritirato dal Controparte_1
conto cointestato con il medesimo n. 4586, ma alimentato solo da proventi del di lui padre, la somma di euro 579.203,84;
- tali somme, non potendosi considerare donazione indiretta, dovevano essere riconferite nella massa ereditaria;
pagina 2 di 11 - costituisce, invece, donazione indiretta la concessione in godimento esclusivo dell'immobile del padre, sito in Trevi, via Roma n. 15, dovendo il convenuta conferire una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso del padre.
Per tali ragioni, posta la loro qualità di eredi legittimi, hanno concluso come sopra detto nonché per la divisione del compendio ereditario, costituito da mobili e immobili residui, nonché per la condanna di ai conferimenti dovuti. Controparte_1
Si è costituito in giudizio quest'ultimo, rilevando, in primo luogo, come dovessero espungersi dalla massa ereditaria gli immobili siti in Trevi via Roma n. 15 e loc. Pigge via Giovanni XXIII n. 14 e terreni circostanti, in relazione ai quali ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione. Ha altresì evidenziato come non dovessero considerarsi parti della massa ereditaria le somme contenute (e, dunque, anche in precedenza prelevate) dal conto corrente cointestato n. 4586, in quanto alimentato solo con proventi della propria attività lavorativa. Ha aderito alla domanda di divisone con riferimento alla residua massa ereditaria, eccependo, tuttavia, come il de cuius nel corso della propria vita avesse donato al figlio la somma di euro 100.000,00 per la ristrutturazione della casa sita in Trevi via del Putto, nonché Pt_1
280.000,00 per l'acquisto di un'abitazione sita in Spoleto nonché evidenziando come fosse stata rinvenuta nella casa coniugale dopo la morte del padre la somma di euro 115.050,00 da divedersi fra gli eredi.
Si è altresì costituita in giudizio , aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e CP_2
formulando, in ipotesi, domanda di assegnazione anche di quota parte di quanto restituito alla massa nell'ipotesi in cui fosse accolta la domanda attrice con riferimento agli illegittimi prelievi bancari del convenuto , e chiedendo, comunque, l'assegnazione della propria quota di comproprietà Controparte_1
tenuto anche conto del proprio diritto di abitazione sulla casa coniugale.
Durante la prima udienza gli attori formulavano una reconventio reconventionis, chiedendo altresì che la domanda di accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile (con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il pagina 3 di 11 periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso de padre) fosse estesa anche alla abitazione sita in Trevi via Giovanni XXIII.
Anche in via di reconventio reconventionis, ha chiesto la condanna del convenuto CP_2 CP_1
al rilascio e alla restituzione dei beni immobili oggetto della domanda di usucapione.
[...]
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti;
ritenuta, poi, la causa matura per la decisione con riferimento ad alcune questioni preliminari di merito, è stata disposta la separazione del giudizio relativo a tali domande di competenza del giudice monocratico e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in merito alle stesse all'udienza del 22/03/2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale ha dichiarato rigettato le domande riconvenzionali di parte convenuta, , ha dichiarato l'inammissibilità della reconventio reconventionis degli attori e della Controparte_1
convenuta , ha accertato la consistenza della massa ereditaria e ha condannato il convenuto CP_2
a riconferire alla massa (ovvero a imputare alla propria quota in sede di divisone) la Controparte_1
somma di euro 579.203,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. La causa è stata poi rimessa sul ruolo per la decisione in merito alle altre domande e all'effettivo apporzionamento e conseguenti assegnazioni dei beni. A seguito di alcune integrazioni della c.t.u. disposta, infine, all'udienza del 25/02/2025, non essendovi accordo sul progetto divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il primo ridotto a giorni 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto evidenziare che in relazione all'oggetto del presente giudizio è già stata emessa sentenza da parte dell'intestato Tribunale, nell'ambito del giudizio separato R.G. n. 743/2018, la quale ha definito tutte le domande proposte con gli originari atti introduttivi e che esulano dalla riduzione e dalla divisione, con conseguente opera di formazione dei lotti divisionali e assegnazione dei beni ivi inclusi.
1. Preliminarmente, si rileva come il convenuto abbia insistito, anche nelle note Controparte_1
conclusionali, per il rinvio della trattazione del procedimento in esame, sulla base della considerazione per pagina 4 di 11 cui la sentenza della Corte di Appello che ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale n.
474/2022, è stata oggetto di ricorso in Cassazione.
Ebbene, posta la pacificità dell'inesistenza di alcun rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del procedimento, la suddetta richiesta dovrà qualificarsi quale mera richiesta di rinvio della trattazione del procedimento;
in ogni caso, considerata l'anzianità del procedimento (pendente di fatto dal 2018, nonostante il presente dopo la separazione abbia preso un numero di R.G. del 2022) e dei probabili esiti del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, anticipato con il decreto del 15/02/2025 che propone la definizione anticipata dello stesso con rigetto di tutti i motivi, non si è ritenuto né si ritiene nella presente fase decisoria opportuno concedere lo stesso.
2. Ciò posto, ed essendo già stata analizzata ed accertata la consistenza del patrimonio ereditario relitto, occorre prendere in esame, sulla base della parziale ricostruzione effettuata nella prima sentenza (dovendosi astrattamente aggiungersi il donatum ai fini della riunione fittizia), la domanda di riduzione formulata in via subordinata da parte attrice (cfr conclusioni di cui all'atto introduttivo “disporre, se necessario, la riduzione delle donazioni lesive delle quote di legittima e la reintegrazione delle quote nella misura a ciascuno spettante ex lege”).
Sul punto, considerato che trattasi di successione ab intestato, potrebbe astrattamente parlarsi di lesione della legittima solamente qualora il valore del donatum sia superiore a quello della quota disponibile (ovvero, qualora trattasi di donazioni in favore di un erede, della disponibile e della quota di legittima allo stesso spettante).
Ebbene, nel caso di specie tale circostanza non pare essersi verificata in alcun modo.
Alla luce degli esiti della sentenza del Tribunale n. 474/2022, è emerso che la domanda riconvenzionale di parte attrice (relativa all'accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile - con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso de padre – da estendersi anche alla abitazione sita in Trevi via Giovanni XXII) è stata dichiarata inammissibile mentre è stata dichiarata infondata con riferimento agli altri immobili indicati in citazione;
viceversa, i prelievi pagina 5 di 11 effettuati dal , e sui quali già si è pronunciato il Tribunale, non costituiscono parimenti Controparte_1
donazioni indirette, ma solo apprensioni unilaterali che danno luogo a obbligo di restituzione alla massa.
In conclusione, non vi sono donazioni rilevanti nel caso in questione;
pertanto, trattandosi di successione ab intestato non è possibile rinvenire alcuna lesione della legittima. A ben vedere, in effetti, tale domanda era stata proposta solamente nell'ipotesi in cui i prelievi del fratello fossero stati considerati quali CP_1
donazioni indirette.
3. Viceversa, precisando fin d'ora che parte attrice e la convenuta (con le precisazioni di cui CP_2
alle note conclusive tese a meglio individuare i beni di cui al piano divisionale) hanno aderito in toto al progetto elaborato dal giudice, risultano esservi contestazioni da parte del convenuto , in Controparte_1
merito alla consistenza dei lotti e, in particolare, alla non equa composizione dei medesimi.
Sul punto, occorre richiamare quanto già evidenziato con l'ordinanza del 20/01/2025, le cui osservazioni peraltro non sono state contestate da alcuno;
in proposito, si ribadisce che l'art. 724 co. 2 c.c. prevede che, nel caso di coerede debitore verso il defunto o verso i coeredi per rapporti di comunione, opera l'imputazione del debito alla quota del coerede debitore, e per effetto dell'art. 725 c.c. occorre procedere ai prelevamenti (nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3 c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale;
cfr Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27086 del 06/10/2021).
Pertanto, quando il debito è superiore all'entità della quota vantata dal coerede (come nel caso di specie), non essendo possibile procedere a prelevamenti in misura sufficiente, il coerede deve solo rimettere nella pagina 6 di 11 massa la parte di debito che eccede il valore della sua quota, analogamente a quanto è previsto nel caso in cui la donazione da portare in collazione sia di valore eccedente rispetto alla quota ideale del donatario (cfr
Cass. Civ., sent. n. 3598/1956), mentre il relictum viene appreso dagli altri eredi.
Tale possibilità, come preannunziato dall'ordinanza sopra detto, poteva evitarsi (con possibilità del condividente di ottenere una porzione dei beni immobili facenti parte del relictum) qualora il condividente debitore della massa, , avesse estinto in moneta corrente il suo debito;
tale operazione, Controparte_1
ossia il pagamento, però, avrebbe dovuto essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali (cfr Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 569 del
25/01/1979); prelevamento che avviene nella presente sede mediante assegnazione in via giudiziale dei beni.
3.1 Ciò posto in via preliminare, occorre ritenere la correttezza del piano divisionale predisposto dal
Tribunale con la suddetta ordinanza, in quanto mediante lo stesso si dispone il prelevamento di beni da parte degli altri condividendi in modo tale da riequilibrare la quota di beni già sostanzialmente nella disponibilità del (ossia il debito non pagato nei confronti della massa, con imputazione Controparte_1
delle suddette somme alla sua quota di eredità), oltre versamento del residuo da parte del . Controparte_1
Dunque, si premette che il valore complessivo del compendio è stato stimato dal c.t.u. in € 2.271.198,97, importo ottenuto dalla somma dei valori di ogni singolo cespite, oltre interessi dovuti sulle somme da restituire.
Di conseguenza, sono stati formati i quattro lotti da parte del Tribunale, tenendo in considerazione le diverse quote ereditarie delle parti (2/9 i figli e 3/9 la madre), la peculiare situazione del condividente
, il quale è debitore della massa di una rilevante somma, nonché l'effettivo ed attuale Controparte_1
utilizzo di alcuni dei beni in questione da parte dei condividendi.
Si ritiene possibile, dunque, confermare il suddetto piano divisionale, con le integrazioni tecniche menzionate dagli attori nella nota conclusionale, e formulare di conseguenza i seguenti lotti:
pagina 7 di 11 Lotto 1 ( ): Controparte_1
- per imputazione somma di euro 504.710,88, per sottrazione dal maggior debito che lo stesso ha nei confronti della massa, con obbligo di conferimento della residua somma di euro 130.259,98, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
Lotto 2 ( Santa): CP_2
- Immobili siti in Trevi via del Putto, censiti al Foglio 45 del N.C.E.U. del Comune di Trevi, part 403 sub 4 graf. 404 sub 7 € 218.700,00; part 403 sub 2 € 20.250,00; part 403 sub 3 (n.p. di ½) € 158.100,00; già nella piena proprietà del de cuius per la quota di 1/1, attualmente, in seguito a denuncia di Persona_1
successione (ut supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 2/9, Controparte_1
per la quota di 2/9, per la quota di 2/9 e per la quota di 3/9 Parte_1 Parte_2 CP_2
(cfr. dispositivo Sent. n. 474/2022 Trib. Spoleto e pagg. 5 e 63, 64 Aggiornamento Relazione CTU del
2.1.2025, dep.7.1.2025).
Per un valore di euro 397.050,00 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somma di euro 110.050,00 rinvenuta in contanti nella casa coniugale;
- saldo conto corrente aperto presso n. 850201 nei limiti di euro 249.966,32; Controparte_3
Si precisa che alla condividente viene assegnata, di fatto, l'intera proprietà dell'immobile censito al Foglio
45 del N.C.E.U. del Comune di Trevi part. 403 sub 3, in quanto alla medesima spetta e viene riconosciuto con la presente pronuncia anche il diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite (cfr. pag 65
Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.7.1.2025).
Lotto 3 (Coraggi Massimo):
- Immobili siti in Trevi, Piazza del Teatro, censiti al Foglio 34 del N.C.E.U. del Comune di Trevi, partt.
133, sub 11 € 28.050,00, sub 12 € 19.800,00, sub 13 € 16.720,00, sub 14 € 33.725,00, sub 15 € 21.850,00, sub 16 € 153.360,00, già nella piena proprietà del de cuius in comunione con la coniuge Persona_1
per le rispettive quote di ½ ciascuno, attualmente, in seguito a denuncia di successione (ut CP_2
supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 1/9, Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 11 per la quota di 1/9, per la quota di 1/9 e per la quota di 6/9, (cfr. dispositivo Parte_2 CP_2
Sent. n. 474/2022 Trib. Spoleto, nonché pagg. 3, 4 e 63 Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.
7.1.2025);
- Terreni siti in Trevi, censiti al N.C.T. del Comune di Trevi, Fg 51 part. 72 € 1.590,00, part. 444 € 765,00, part. 591 € 180,00, part. 317 € 1.590,00, part. 80 € 2.480,00, part. 393 € 475,00;
- Immobile sito in Foligno, Via Garibaldi censito al Foglio 203 del N.C.E.U. del Comune di Foligno, Part. 651, sub 4 e 21 € 29.240,00, già nella piena proprietà del de cuius per la quota di 1/1, Persona_1
attualmente, in seguito a denuncia di successione (ut supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 2/9, per la quota di 2/9, per la quota di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2/9 e per la quota di 3/9 (cfr. dispositivo della Sentenza n. 474/2022 del Tribunale di CP_2
Spoleto, nonché pagg. 5 e 64 Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.7.1.2025).
Per un valore di euro 309.825,00 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somme dovute alla massa da , per euro 65.129,99, oltre interessi dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo;
- saldo conto corrente aperto presso n. 850201, nei limiti di euro 37.033,68; Controparte_3
- saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 111500 e collegato dossier titoli n.
60029, nei limiti di € 92.722,21;
Per un totale di euro 504.710,88
Lotto 4 ( : Parte_2
- Immobili siti in Trevi, Via Bracciano, censiti al N.C.E.U del Comune di Trevi, Fg 51 part 1131 sub 1, 4, 5,
€ 131.262,50, part. 1131 sub 6, 8, 9, € 131.050,00, 1131 sub 11, € 12.600,00.
Per un valore di euro 274.912,50 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somme dovute alla massa da , per euro 65.129,99, oltre interessi dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo;
pagina 9 di 11 - saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 111500 e collegato dossier titoli n.
60029, nei limiti di € 110.143,40;
- saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 4586, cointestato e Persona_1
; € 54.525,00 Controparte_1
Per un totale di euro 504.710,88.
Quanto alle spese di c.t.u., si ritiene che, essendo spese sostenute nell'interesse della massa, le stesse debbano essere computate in prededuzione sulla stessa;
pertanto, non essendovi stata la vendita del bene con formazione di una somma da cui detrarre tali spese, occorre porre le stesse in capo ai condividendi in proporzione alle quote ereditarie.
4. Quanto alle spese di lite, dovendosi liquidare anche quelle relative all'unitaria istruttoria, finalizzata alla decisione delle domande analizzate con la precedente sentenza n. 474/2022, devono porsi a carico di parte convenuta in considerazione del rigetto delle domande già decise ma, soprattutto, alla Controparte_1
luce del comportamento dilatorio dello stesso, il quale non ha aderito alle proposte divisionale avanzate dal c.t.u. prima e dal Tribunale poi, limitandosi a chiedere il differimento della trattazione del procedimento. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 4147/2022, tenuto conto della complessità della lite (media) e del valore della massa ereditaria come sopra ricostruita dal c.t.u. (anch'esso medio rispetto allo scaglione di riferimento).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciandosi, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Rigetta la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
- Dispone la divisione del patrimonio ereditario così come individuato nella sentenza n. 474/2022 che si intende integralmente richiamata come da lotti indicati in parte motiva e in particolare:
pagina 10 di 11 - Assegna il lotto 1), di cui in parte motiva a e condanna altresì il medesimo al Controparte_1
pagamento del residuo di euro 65.129,99 (oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo) all'attore nonché di euro 65.129,99 (oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo) Parte_1
all'attrice CP_4
- Assegna il lotto 2), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a;
CP_2
- Assegna il lotto 3), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a;
Parte_1
- Assegna il lotto 4), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a Parte_2
- condanna a rimborsare agli attori e le spese di Controparte_1 Parte_1 CP_4
lite liquidate in € 2.373,90 per spese vive (non pare allegata prova del compenso del Notaio) ed €
49.336,00 (€ 7.786,00 per fase di studio, € 5.136,00 per fase introduttiva, € 22.872,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 13.542,00 per fase decisionale), senza alcuna maggiorazione per posizioni processuali delle parti identiche, per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- condanna a rimborsare alla convenuta , le spese di lite liquidate in € Controparte_1 CP_2
49.336,00 (€ 7.786,00 per fase di studio, € 5.136,00 per fase introduttiva, € 22.872,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 13.542,00 per fase decisionale), per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Pone a carico delle parti, in misura pari alle rispettive quote ereditarie (3/9 e 2/9 i CP_2
figli , le spese di CTU per come liquidate con separato decreto. Pt_1
Spoleto, 14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Federico Falfari Dott. Sara Trabalza
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott. Paolo Mariotti - Giudice
Dott. Federico Falfari - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 557/2022 RG
TRA
(C.F. e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Spoleto, largo Antonio Fratti n. 8, presso lo studio degli avv.ti Carmelo Parente
e Fabrizio Picchi, i quali li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
(CF. ), elettivamente domiciliato in Borgo Trevi, p.zza della Controparte_1 C.F._3
Concordia n. 12, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Spina, che lo rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine della comparsa di costituzione pagina 1 di 11 Nonché
(CF. ), elettivamente domiciliata in Spoleto (PG), Corso Mazzini CP_2 C.F._4
n. 39, presso lo studio dell'Avv. Daniele Ciotti, che la rappresenta e difende in forza di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 25/02/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e tutti eredi del comune de cuius , padre dei e Controparte_1 CP_2 Persona_1 Pt_1
marito di , al fine di sentire condannato il convenuto alla restituzione delle CP_2 Controparte_1
somme illegittimamente prelevate dallo stesso da conti di proprietà della de cuius, ovvero alla loro imputazione ai fini della formazione della massa ovvero ancora alla loro riduzione qualora trattasi di donazioni indirette, nonché l'imputazione della somma corrispondente al godimento esclusivo dell'immobile sito in Trevi via Roma n. 15, di proprietà del de cuius, da parte del medesimo convenuto e la condanna al pagamento dei frutti civili dall'epoca successiva all'apertura della successione. Il tutto, con conseguente divisione giudiziale della massa ereditaria così come ricostruita.
In particolare, a sostegno della domanda hanno evidenziato, in estrema sintesi, che:
- in data 19/01/2016 decedeva il comune de cuius, ; Persona_1
- , in epoca di poco antecedente alla morte e in epoca di poco successiva, aveva ritirato dal Controparte_1
conto cointestato con il medesimo n. 4586, ma alimentato solo da proventi del di lui padre, la somma di euro 579.203,84;
- tali somme, non potendosi considerare donazione indiretta, dovevano essere riconferite nella massa ereditaria;
pagina 2 di 11 - costituisce, invece, donazione indiretta la concessione in godimento esclusivo dell'immobile del padre, sito in Trevi, via Roma n. 15, dovendo il convenuta conferire una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso del padre.
Per tali ragioni, posta la loro qualità di eredi legittimi, hanno concluso come sopra detto nonché per la divisione del compendio ereditario, costituito da mobili e immobili residui, nonché per la condanna di ai conferimenti dovuti. Controparte_1
Si è costituito in giudizio quest'ultimo, rilevando, in primo luogo, come dovessero espungersi dalla massa ereditaria gli immobili siti in Trevi via Roma n. 15 e loc. Pigge via Giovanni XXIII n. 14 e terreni circostanti, in relazione ai quali ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione. Ha altresì evidenziato come non dovessero considerarsi parti della massa ereditaria le somme contenute (e, dunque, anche in precedenza prelevate) dal conto corrente cointestato n. 4586, in quanto alimentato solo con proventi della propria attività lavorativa. Ha aderito alla domanda di divisone con riferimento alla residua massa ereditaria, eccependo, tuttavia, come il de cuius nel corso della propria vita avesse donato al figlio la somma di euro 100.000,00 per la ristrutturazione della casa sita in Trevi via del Putto, nonché Pt_1
280.000,00 per l'acquisto di un'abitazione sita in Spoleto nonché evidenziando come fosse stata rinvenuta nella casa coniugale dopo la morte del padre la somma di euro 115.050,00 da divedersi fra gli eredi.
Si è altresì costituita in giudizio , aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e CP_2
formulando, in ipotesi, domanda di assegnazione anche di quota parte di quanto restituito alla massa nell'ipotesi in cui fosse accolta la domanda attrice con riferimento agli illegittimi prelievi bancari del convenuto , e chiedendo, comunque, l'assegnazione della propria quota di comproprietà Controparte_1
tenuto anche conto del proprio diritto di abitazione sulla casa coniugale.
Durante la prima udienza gli attori formulavano una reconventio reconventionis, chiedendo altresì che la domanda di accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile (con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il pagina 3 di 11 periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso de padre) fosse estesa anche alla abitazione sita in Trevi via Giovanni XXIII.
Anche in via di reconventio reconventionis, ha chiesto la condanna del convenuto CP_2 CP_1
al rilascio e alla restituzione dei beni immobili oggetto della domanda di usucapione.
[...]
La causa è stata istruita mediante escussione dei testi citati dalle parti;
ritenuta, poi, la causa matura per la decisione con riferimento ad alcune questioni preliminari di merito, è stata disposta la separazione del giudizio relativo a tali domande di competenza del giudice monocratico e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in merito alle stesse all'udienza del 22/03/2022, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva, il Tribunale ha dichiarato rigettato le domande riconvenzionali di parte convenuta, , ha dichiarato l'inammissibilità della reconventio reconventionis degli attori e della Controparte_1
convenuta , ha accertato la consistenza della massa ereditaria e ha condannato il convenuto CP_2
a riconferire alla massa (ovvero a imputare alla propria quota in sede di divisone) la Controparte_1
somma di euro 579.203,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. La causa è stata poi rimessa sul ruolo per la decisione in merito alle altre domande e all'effettivo apporzionamento e conseguenti assegnazioni dei beni. A seguito di alcune integrazioni della c.t.u. disposta, infine, all'udienza del 25/02/2025, non essendovi accordo sul progetto divisionale, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il primo ridotto a giorni 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto evidenziare che in relazione all'oggetto del presente giudizio è già stata emessa sentenza da parte dell'intestato Tribunale, nell'ambito del giudizio separato R.G. n. 743/2018, la quale ha definito tutte le domande proposte con gli originari atti introduttivi e che esulano dalla riduzione e dalla divisione, con conseguente opera di formazione dei lotti divisionali e assegnazione dei beni ivi inclusi.
1. Preliminarmente, si rileva come il convenuto abbia insistito, anche nelle note Controparte_1
conclusionali, per il rinvio della trattazione del procedimento in esame, sulla base della considerazione per pagina 4 di 11 cui la sentenza della Corte di Appello che ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale n.
474/2022, è stata oggetto di ricorso in Cassazione.
Ebbene, posta la pacificità dell'inesistenza di alcun rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del procedimento, la suddetta richiesta dovrà qualificarsi quale mera richiesta di rinvio della trattazione del procedimento;
in ogni caso, considerata l'anzianità del procedimento (pendente di fatto dal 2018, nonostante il presente dopo la separazione abbia preso un numero di R.G. del 2022) e dei probabili esiti del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, anticipato con il decreto del 15/02/2025 che propone la definizione anticipata dello stesso con rigetto di tutti i motivi, non si è ritenuto né si ritiene nella presente fase decisoria opportuno concedere lo stesso.
2. Ciò posto, ed essendo già stata analizzata ed accertata la consistenza del patrimonio ereditario relitto, occorre prendere in esame, sulla base della parziale ricostruzione effettuata nella prima sentenza (dovendosi astrattamente aggiungersi il donatum ai fini della riunione fittizia), la domanda di riduzione formulata in via subordinata da parte attrice (cfr conclusioni di cui all'atto introduttivo “disporre, se necessario, la riduzione delle donazioni lesive delle quote di legittima e la reintegrazione delle quote nella misura a ciascuno spettante ex lege”).
Sul punto, considerato che trattasi di successione ab intestato, potrebbe astrattamente parlarsi di lesione della legittima solamente qualora il valore del donatum sia superiore a quello della quota disponibile (ovvero, qualora trattasi di donazioni in favore di un erede, della disponibile e della quota di legittima allo stesso spettante).
Ebbene, nel caso di specie tale circostanza non pare essersi verificata in alcun modo.
Alla luce degli esiti della sentenza del Tribunale n. 474/2022, è emerso che la domanda riconvenzionale di parte attrice (relativa all'accertamento della donazione indiretta costituita dalla concessione in godimento esclusivo di immobile - con conseguente condanna al conferimento di una somma pari al valore locativo del bene per il periodo di esclusiva utilizzazione, oltre ai frutti civili dal momento del decesso de padre – da estendersi anche alla abitazione sita in Trevi via Giovanni XXII) è stata dichiarata inammissibile mentre è stata dichiarata infondata con riferimento agli altri immobili indicati in citazione;
viceversa, i prelievi pagina 5 di 11 effettuati dal , e sui quali già si è pronunciato il Tribunale, non costituiscono parimenti Controparte_1
donazioni indirette, ma solo apprensioni unilaterali che danno luogo a obbligo di restituzione alla massa.
In conclusione, non vi sono donazioni rilevanti nel caso in questione;
pertanto, trattandosi di successione ab intestato non è possibile rinvenire alcuna lesione della legittima. A ben vedere, in effetti, tale domanda era stata proposta solamente nell'ipotesi in cui i prelievi del fratello fossero stati considerati quali CP_1
donazioni indirette.
3. Viceversa, precisando fin d'ora che parte attrice e la convenuta (con le precisazioni di cui CP_2
alle note conclusive tese a meglio individuare i beni di cui al piano divisionale) hanno aderito in toto al progetto elaborato dal giudice, risultano esservi contestazioni da parte del convenuto , in Controparte_1
merito alla consistenza dei lotti e, in particolare, alla non equa composizione dei medesimi.
Sul punto, occorre richiamare quanto già evidenziato con l'ordinanza del 20/01/2025, le cui osservazioni peraltro non sono state contestate da alcuno;
in proposito, si ribadisce che l'art. 724 co. 2 c.c. prevede che, nel caso di coerede debitore verso il defunto o verso i coeredi per rapporti di comunione, opera l'imputazione del debito alla quota del coerede debitore, e per effetto dell'art. 725 c.c. occorre procedere ai prelevamenti (nello scioglimento della comunione ereditaria, al pari di quanto accade per quella ordinaria ai sensi dell'art. 1115, comma 3 c.c., il regolamento, sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero, quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale;
cfr Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27086 del 06/10/2021).
Pertanto, quando il debito è superiore all'entità della quota vantata dal coerede (come nel caso di specie), non essendo possibile procedere a prelevamenti in misura sufficiente, il coerede deve solo rimettere nella pagina 6 di 11 massa la parte di debito che eccede il valore della sua quota, analogamente a quanto è previsto nel caso in cui la donazione da portare in collazione sia di valore eccedente rispetto alla quota ideale del donatario (cfr
Cass. Civ., sent. n. 3598/1956), mentre il relictum viene appreso dagli altri eredi.
Tale possibilità, come preannunziato dall'ordinanza sopra detto, poteva evitarsi (con possibilità del condividente di ottenere una porzione dei beni immobili facenti parte del relictum) qualora il condividente debitore della massa, , avesse estinto in moneta corrente il suo debito;
tale operazione, Controparte_1
ossia il pagamento, però, avrebbe dovuto essere effettuato prima delle operazioni di prelevamento, non potendosi ammettere che sia disatteso a posteriori un atto compiuto nel rispetto delle regole che stabiliscono i modi di graduazione delle operazioni divisionali (cfr Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 569 del
25/01/1979); prelevamento che avviene nella presente sede mediante assegnazione in via giudiziale dei beni.
3.1 Ciò posto in via preliminare, occorre ritenere la correttezza del piano divisionale predisposto dal
Tribunale con la suddetta ordinanza, in quanto mediante lo stesso si dispone il prelevamento di beni da parte degli altri condividendi in modo tale da riequilibrare la quota di beni già sostanzialmente nella disponibilità del (ossia il debito non pagato nei confronti della massa, con imputazione Controparte_1
delle suddette somme alla sua quota di eredità), oltre versamento del residuo da parte del . Controparte_1
Dunque, si premette che il valore complessivo del compendio è stato stimato dal c.t.u. in € 2.271.198,97, importo ottenuto dalla somma dei valori di ogni singolo cespite, oltre interessi dovuti sulle somme da restituire.
Di conseguenza, sono stati formati i quattro lotti da parte del Tribunale, tenendo in considerazione le diverse quote ereditarie delle parti (2/9 i figli e 3/9 la madre), la peculiare situazione del condividente
, il quale è debitore della massa di una rilevante somma, nonché l'effettivo ed attuale Controparte_1
utilizzo di alcuni dei beni in questione da parte dei condividendi.
Si ritiene possibile, dunque, confermare il suddetto piano divisionale, con le integrazioni tecniche menzionate dagli attori nella nota conclusionale, e formulare di conseguenza i seguenti lotti:
pagina 7 di 11 Lotto 1 ( ): Controparte_1
- per imputazione somma di euro 504.710,88, per sottrazione dal maggior debito che lo stesso ha nei confronti della massa, con obbligo di conferimento della residua somma di euro 130.259,98, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
Lotto 2 ( Santa): CP_2
- Immobili siti in Trevi via del Putto, censiti al Foglio 45 del N.C.E.U. del Comune di Trevi, part 403 sub 4 graf. 404 sub 7 € 218.700,00; part 403 sub 2 € 20.250,00; part 403 sub 3 (n.p. di ½) € 158.100,00; già nella piena proprietà del de cuius per la quota di 1/1, attualmente, in seguito a denuncia di Persona_1
successione (ut supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 2/9, Controparte_1
per la quota di 2/9, per la quota di 2/9 e per la quota di 3/9 Parte_1 Parte_2 CP_2
(cfr. dispositivo Sent. n. 474/2022 Trib. Spoleto e pagg. 5 e 63, 64 Aggiornamento Relazione CTU del
2.1.2025, dep.7.1.2025).
Per un valore di euro 397.050,00 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somma di euro 110.050,00 rinvenuta in contanti nella casa coniugale;
- saldo conto corrente aperto presso n. 850201 nei limiti di euro 249.966,32; Controparte_3
Si precisa che alla condividente viene assegnata, di fatto, l'intera proprietà dell'immobile censito al Foglio
45 del N.C.E.U. del Comune di Trevi part. 403 sub 3, in quanto alla medesima spetta e viene riconosciuto con la presente pronuncia anche il diritto di abitazione spettante alla coniuge superstite (cfr. pag 65
Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.7.1.2025).
Lotto 3 (Coraggi Massimo):
- Immobili siti in Trevi, Piazza del Teatro, censiti al Foglio 34 del N.C.E.U. del Comune di Trevi, partt.
133, sub 11 € 28.050,00, sub 12 € 19.800,00, sub 13 € 16.720,00, sub 14 € 33.725,00, sub 15 € 21.850,00, sub 16 € 153.360,00, già nella piena proprietà del de cuius in comunione con la coniuge Persona_1
per le rispettive quote di ½ ciascuno, attualmente, in seguito a denuncia di successione (ut CP_2
supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 1/9, Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 11 per la quota di 1/9, per la quota di 1/9 e per la quota di 6/9, (cfr. dispositivo Parte_2 CP_2
Sent. n. 474/2022 Trib. Spoleto, nonché pagg. 3, 4 e 63 Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.
7.1.2025);
- Terreni siti in Trevi, censiti al N.C.T. del Comune di Trevi, Fg 51 part. 72 € 1.590,00, part. 444 € 765,00, part. 591 € 180,00, part. 317 € 1.590,00, part. 80 € 2.480,00, part. 393 € 475,00;
- Immobile sito in Foligno, Via Garibaldi censito al Foglio 203 del N.C.E.U. del Comune di Foligno, Part. 651, sub 4 e 21 € 29.240,00, già nella piena proprietà del de cuius per la quota di 1/1, Persona_1
attualmente, in seguito a denuncia di successione (ut supra), sono nella piena proprietà, in comunione, di per la quota di 2/9, per la quota di 2/9, per la quota di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2/9 e per la quota di 3/9 (cfr. dispositivo della Sentenza n. 474/2022 del Tribunale di CP_2
Spoleto, nonché pagg. 5 e 64 Aggiornamento Relazione CTU del 2.1.2025, dep.7.1.2025).
Per un valore di euro 309.825,00 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somme dovute alla massa da , per euro 65.129,99, oltre interessi dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo;
- saldo conto corrente aperto presso n. 850201, nei limiti di euro 37.033,68; Controparte_3
- saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 111500 e collegato dossier titoli n.
60029, nei limiti di € 92.722,21;
Per un totale di euro 504.710,88
Lotto 4 ( : Parte_2
- Immobili siti in Trevi, Via Bracciano, censiti al N.C.E.U del Comune di Trevi, Fg 51 part 1131 sub 1, 4, 5,
€ 131.262,50, part. 1131 sub 6, 8, 9, € 131.050,00, 1131 sub 11, € 12.600,00.
Per un valore di euro 274.912,50 quali immobili oltre i seguenti mobili:
- somme dovute alla massa da , per euro 65.129,99, oltre interessi dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo;
pagina 9 di 11 - saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 111500 e collegato dossier titoli n.
60029, nei limiti di € 110.143,40;
- saldo conto corrente aperto presso Banca Popolare di Spoleto n. 4586, cointestato e Persona_1
; € 54.525,00 Controparte_1
Per un totale di euro 504.710,88.
Quanto alle spese di c.t.u., si ritiene che, essendo spese sostenute nell'interesse della massa, le stesse debbano essere computate in prededuzione sulla stessa;
pertanto, non essendovi stata la vendita del bene con formazione di una somma da cui detrarre tali spese, occorre porre le stesse in capo ai condividendi in proporzione alle quote ereditarie.
4. Quanto alle spese di lite, dovendosi liquidare anche quelle relative all'unitaria istruttoria, finalizzata alla decisione delle domande analizzate con la precedente sentenza n. 474/2022, devono porsi a carico di parte convenuta in considerazione del rigetto delle domande già decise ma, soprattutto, alla Controparte_1
luce del comportamento dilatorio dello stesso, il quale non ha aderito alle proposte divisionale avanzate dal c.t.u. prima e dal Tribunale poi, limitandosi a chiedere il differimento della trattazione del procedimento. Le stesse vengono liquidate ai sensi del d.m. 4147/2022, tenuto conto della complessità della lite (media) e del valore della massa ereditaria come sopra ricostruita dal c.t.u. (anch'esso medio rispetto allo scaglione di riferimento).
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciandosi, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Rigetta la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
- Dispone la divisione del patrimonio ereditario così come individuato nella sentenza n. 474/2022 che si intende integralmente richiamata come da lotti indicati in parte motiva e in particolare:
pagina 10 di 11 - Assegna il lotto 1), di cui in parte motiva a e condanna altresì il medesimo al Controparte_1
pagamento del residuo di euro 65.129,99 (oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo) all'attore nonché di euro 65.129,99 (oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo) Parte_1
all'attrice CP_4
- Assegna il lotto 2), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a;
CP_2
- Assegna il lotto 3), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a;
Parte_1
- Assegna il lotto 4), meglio identificato catastalmente con riferimento ai singoli beni ivi inclusi in parte motiva che qui si intende integralmente richiamata, a Parte_2
- condanna a rimborsare agli attori e le spese di Controparte_1 Parte_1 CP_4
lite liquidate in € 2.373,90 per spese vive (non pare allegata prova del compenso del Notaio) ed €
49.336,00 (€ 7.786,00 per fase di studio, € 5.136,00 per fase introduttiva, € 22.872,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 13.542,00 per fase decisionale), senza alcuna maggiorazione per posizioni processuali delle parti identiche, per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- condanna a rimborsare alla convenuta , le spese di lite liquidate in € Controparte_1 CP_2
49.336,00 (€ 7.786,00 per fase di studio, € 5.136,00 per fase introduttiva, € 22.872,00 per fase di trattazione/istruttoria, € 13.542,00 per fase decisionale), per compensi professionali determinati in base ai parametri del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/22, oltre accessori di legge;
- Pone a carico delle parti, in misura pari alle rispettive quote ereditarie (3/9 e 2/9 i CP_2
figli , le spese di CTU per come liquidate con separato decreto. Pt_1
Spoleto, 14/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Federico Falfari Dott. Sara Trabalza
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