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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 405 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Montefino (TE), C. da San Clemente n. 12, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) alla Via IV Novembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Monica Toro (C.F.:
che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra
; Parte_1
3) accertare e dichiarare che dalla patologia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 6% o in quella maggiore - che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione - oltre il danno biologico;
4) riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado Parte_1 d'invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
5) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Monica Toro procuratore antistatario”. Parte resistente:
“via preliminare e pregiudiziale: rigettare la domanda proposta ex adverso in quanto già rigettata dalla sentenza del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, n. 585/2021 pubblicata il 7 dicembre 2021 con annotata Ordinanza di correzione dell'8/11/2022, passata in giudicato il 7/06/2022 e sulla quale si è si è formata tra le stesse parti la << cosa giudicata>> ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nel merito: rigettare la domanda proprosta dalla ricorrente perche' inammissibile ed infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.02.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - presentata in via amministrativa in data 21.07.2022 (n.
519331054), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1
conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di occuparsi dal 1993 in qualità di coltivatrice diretta della coltivazione dei terreni per la produzione di fieno e granoturco necessari all'allevamento di mucche, pecore, maiali e galline, della produzione e raccolta di ortaggi e frutti, del taglio del legname;
2 - di svolgere tali mansioni giornalmente con ritmi continui e ripetitivi, senza adeguati periodi di riposo che implicavano un sovraccarico biomeccanico della spalla e della schiena, posture incongrue e microtraumi ripetuti;
- che a causa delle suddette lavorazioni le veniva riscontrata la “tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sx, più evidente in sede preinserzionale, con aggregati calcifici”, giusta certificazione dal dott. del 13.06.2022 (doc. 2); Persona_1
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva archiviata dall' che negava la propria competenza in quanto la CP_1
patologia risultava già indennizzata;
- che il gravame promosso in data 25.05.2023 si concludeva con il rigetto e con la conferma del giudizio espresso in precedenza;
- che in virtù del precedente giudizio per malattia professionale promosso dall'odierna ricorrente dinanzi al Tribunale di Teramo, allibrato al n. rg. 1159/2020, per mezzo del quale le veniva riconosciuta: “tendinosi della cuffia dei rotatori spalla dx con danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda e riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia denunciata”, non si comprende come l' non abbia riconosciuto la medesima CP_1
malattia professionale alla spalla sx, atteso che il rischio da sovraccarico agli arti superiori interessava entrambi gli arti.
1.2. In data 03.05.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e
[...]
l'estinzione del diritto invocato per essersi formato sullo stesso il giudicato ex art. 324 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c.
In particolare, ha rappresentato come la domanda era stata oggetto del giudizio promosso dinanzi all'intestato Tribunale - Sezione Lavoro – R.g. 1159/2020 per mezzo del quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento della Tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori, denunciata in via amministrativa in data 11.01.2019 (n. 516265175) e conclusosi con sentenza n. 585/2021 del 07.12.2021.
Ha altresì specificato come la perizia espletata dal CTU Dr. fatta propria dal Per_2
Con
aveva accertato la sussistenza della patologia solo a carico della spalla dx ma per mero errore materiale il Tribunale riconosceva la tendinosi bilaterale, rendendo necessario proporre istanza congiunta di correzione dell'errore.
Ha dedotto come con ordinanza del 08.11.2022 il GL accertava il diritto della ricorrente all'indennizzo relativo alla sola spalla destra, implicitamente rigettando il riconoscimento della patologia alla spalla sx e che la sentenza non veniva impugnata, passando in giudicato
3 ex art 324 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c. in data 07.06.2022 e pertanto la domanda oggetto del presente giudizio era stata definita negativamente proprio per gli effetti della sopra richiamata sentenza, come evidenziato nelle note mediche dal Dr. del 12.03.2024. Persona_3
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 14.05.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il GL, ritenuto che il giudizio precedente aveva interessato la spalla destra e non quella sinistra ed in ogni caso la ricorrente aveva continuato a svolgere attività lavorativa, non precludendosi pertanto l'indennizzabilità allo stato della spalla sinistra, ritenuta irrilevante la prova testimoniale, potendosi fare riferimento sulla natura delle mansioni al verbale di causa del precedente giudizio mentre sulla continuazione dell'attività vi era estratto contributivo (doc. 1 fasc. ricorrente), disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del 14.01.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note insistendo nelle conclusioni formulate.
2- La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - presentata in via amministrativa in data 21.07.2022 e non accolta dall' , deducendo di svolgere da circa CP_1 trenta anni l'attività di coltivatore diretto, occupandosi dei terreni per la produzione di fieno e granoturco necessari all'allevamento di mucche, pecore, maiali e galline, della produzione e raccolta di ortaggi e frutti e del taglio del legname;
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi
4 l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale espletata nel giudizio r.g. 1159/2020 all'udienza del 25.05.2021 per mezzo del teste le cui Testimone_1 dichiarazioni ivi si riportano integralmente: “Cap. 1): “IO abito a Montefino da 40 anni e lei già aveva i terreni. La ricorrente provvede alla pulizia e coltivazione. Io anche sono coltivatore diretto, ho un terreno distante 1 km da quello della ricorrente,” Cap. 2): SI confermo”: Cap. 2): “E' vero, lo so perché vicino a lei c'è una strada di passaggio in cui ci passo tutti i giorni e posso dire di averla vista sempre lavorare nei campi”. Cap. 2): Si è vero”. Cap. 3): Ho già risposto sugli strumenti, per allevare il bestiame bisogna portare il fieno, le cassette d'acqua, si occupava di pulire la stalla. Raccoglieva frutta ed ortaggi ed io
l'ho vista sempre da sola”. Adr: “Di olive ne ha raccolte un anno 200 quintali e non lo se li abbia raccolti da sola, nella raccolta delle olive si faceva aiutare, ho visto 2-3 persone, non so se raccoglievano le olive o facevano altro. Nella raccolta delle olive ho visto qualcuno, gli altri lavori li faceva da sola. Non se i prodotti li vende o li tiene per sé. Ha anche alberi da frutta e non so quanti ne produce. Ha un figlio che lavora a Pescara. La carne del bestiame non se la vendeva”.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte della di attività richiedenti il sovraccarico biomeccanico di notevole entità Pt_1
che dalla data della deposizione del teste si è protratta ulteriormente.
Trattasi, allora, di malattia inclusa dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008
Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r.
1124/1965)– 23) MALATTIE DA Parte_3
SUPERIORE: b) Tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano (M75): lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. , nominato con Persona_4
decreto del 23.10.2024 in sostituzione del dott. revocato in pari data per Persona_5
mancato deposito del giuramento telematico, a seguito di disamina degli esami clinici e dei documenti in atti, dopo aver visitato la perizianda in data 31.10.2024, ha espresso le seguenti considerazioni: “L'assicurata presenta un quadro clinico espressivo di tendinosi della cuffia dei rotatori alla spalla sin (patologia denunciata) con evidente peggioramento rispetto a
Cont quanto ritenuto dalla precedente CTU. Il nesso tra denunciata e attività lavorativa svolta
è ammissibile. Infatti, la prolungata durata delle incombenze lavorative dell'attività agricoltore (30 anni), la frequenza e ripetitività del lavoro quotidiano (di circa otto ore/giorno), l'elevata forza impiegata (movimentazioni di carichi pesanti di diverse tipologie come sacchi o casse (con peso di circa 25 kg), i tipi di impugnatura ed i mantenimenti di posture incongrue con entrambi gli arti superiori (utilizzo delle lance degli abbacchiatori, sollevamento del fieno con i forconi, preparazione delle salse e imbottigliatura delle stesse), sono tutte correlabili alla insorgenza di patologie osteo-muscolo tendinee degli arti superiori;
ne' la diversificazione delle attività lavorative rappresenta nella situazione descritta un elemento di interruzione del nesso di causalità, in quanto sebbene diversificate le attività indicate risultano comunque tutte di intensità, ciclicità e durata tali da essere determinanti, almeno in termini di concausalità, allo sviluppo di un sovraccarico degli arti superiori. L'attività lavorativa della ricorrente, stando a quanto descritto dalla medesima e confermato dalla lettura della documentazione in atti prevede la sussistenza e/o elevata ricorrenza dei vari parametri che caratterizzano il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Elevata ripetitività/sforzo/mantenimento/protratto della presa in maniera similare
a quanto possibile ipotizzare per attività agricole come l'olivocoltura, attività peraltro svolta dalla ricorrente, per le quali è possibile ipotizzare la presenza di un rischio lavorativo”.
Inoltre ha sottolineato che “Richiamati i riscontri diagnostici di ecografia muscolo- scheletrica in atti (moderata alterazione del tendine sovraspinato), oltre che l'obiettività registrata al momento della visita del 31.10.2024 (segni di impingment subacromiale, tendinopatia modesta del sovraspinoso registrata all'eco (2022) e la marcata imitazione dei movimenti della scapolo omerale), il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M.
12.07.2000 e con criterio di ragionevole probabilità nella percentuale del 4%, con decorrenza dalla data della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.”.
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “la GN , a causa Parte_1 dell'attività lavorativa svolta, e' affetta da di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla (cfr Esame Ecografico in atti del 13.6.2022 “Tendinosi di grado modesto del
6 sovraspinato piu' evidente in sede preinserzionale con aggregati calcifici delle dimensioni di
4 mm. Distensione della borsa subacromion-deltoidea che mostra spessore massimo di 1,5 Cont mm). La e' di origine professionale in evidente nesso di causa tra mansioni svolte e patologia accertata. Il danno biologico subito dalla ricorrente, quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamicorelazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, esprime un grado percentuale di invalidita' del 4% con riferimento all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38; Il danno biologico complessivo in cumulo con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzate in misura del 14% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6%), è quantificabile, evitando la sommatoria algebrica nel 17%”.
Nel termine all'uopo assegnato per le osservazioni, il Dott. medico incaricato Per_6
, richiedeva al CTU chiarimenti in ordine alla spalla presa in riferimento nella diagnosi CP_1
conclusiva ed in caso di spalla sx circa l'ammissione al nesso causale fra malattia e lavorazioni anche del predetto arto allorquando nella sentenza n. 585/2021 veniva escluso, tenuto conto quindi con ipotesi di rischio lesivo che esso potrebbe essersi necessariamente esercitato dal lavoro dal 10/21 (data CTU) al 7/22 (data presentazione di attuale MP per cui è causa).
L'ausiliario, in risposta alla nota del 05.11.2024 formulata dalla resistente, ha compiutamente risposto, ritenendo congrua la valutazione effettuata, osservando in primo luogo di riferirsi alla spalla sinistra e che “effettivamente il quadro obiettivo della spalla sinistra riportato dalla CTU del 10/21, pur sempre presente, era molto meno significativo rispetto a quanto ho rilevato in data 31.10.2024. All'epoca era stata esclusa dal riconoscimento la spalla sin verosimilmente per la paucisintomatologia”.
Dopo aver comparato il quadro segnalato nella CTU 10/21 in seguito all'esame ecografico del 27.10.2018 ed il quadro attuale alla luce della ecografia del 13.06.2022 e della visita dallo stesso effettuata, ha ritenuto che “La limitazione della spalla sinistra è molto peggiorata nel periodo 2021/2024. Avendo la periziata svolto in questi tre anni la stessa attività di CCDD alla quale e' stata collegata la patologia a carico della spalla destra ritengo che il nesso
(causale-concausale) con l'attività lavorativa vada riconosciuto anche per la maggiore usura subita in questo periodo dalla spalla sinistra per la limitazione funzionale della spalla destra.
Per quanto sopra ritengo che l'attività di CCDD espletata nel triennio 2021/2024 aggravata dalla limitazione funzionale della spalla destra abbia determinato con criterio quantomeno
7 concausale l'aggravamento della funzione della spalla sinistra”, riportandosi alle conclusioni in precedenza rassegnate.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Al riguardo, è necessario effettuare una precisazione in ordine al rapporto tra il presente giudizio e quello precedentemente incardinato dalla ricorrente, definito con sentenza n.
585/2021 pubblicata il 7 dicembre 2021.
Ebbene, nel precedente giudizio, rubricato al numero RG 1159/2020, la ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di postumi invalidanti per la seguente malattia professionale denunciata: tendinosi della cuffia dei rotatori bilaterale con calcificazioni a livello del SVS dx.
Il CTU all'uopo nominato, dott. alla luce dell'anamnesi lavorativa Persona_5
emersa dalla prova testimoniale, sulla scorta della documentazione medica disponibile e degli esiti della visita medica effettuata, riconosceva che l'attività lavorativa di coltivatrice diretta svolta dalla ricorrente aveva inciso, all'epoca, con maggiore incisività sulla spalla destra dominante: “I fattori di rischio cui la GN è stata esposta nel corso della sua Pt_1
vita lavorativa, trovano riscontro nelle patologie a carico della spalla destra, quella dominante, di cui la stessa soffre: in sede di visita peritale è stato possibile riscontrare clinicamente una sindrome da conflitto subacromiale in particolar modo a carico della spalla destra con particolare risentimento del tendine sovraspinoso e del capo lungo del bicipite;
non sono state invece riscontrate alterazioni funzionali e sintomatologiche a carico della spalla sinistra.”
In altri termini, all'epoca della relazione peritale del 24.10.2021, il CTU non riscontrava alterazioni funzionali e sintomatologiche a carico della spalla sinistra, sicchè la domanda veniva accolta limitatamente alla spalla destra.
La suddetta sentenza, come correttamente sottolineato dall' , non è stata impugnata e CP_1
dunque è passata in giudicato.
Ciò però si ritiene che non possa impedire l'accertamento operato nel presente giudizio, in quanto in questa sede non viene messo in discussione che all'epoca della presentazione della domanda amministrativa dell'11.1.2019 non vi fossero conseguenze invalidanti di natura professionale in relazione alla spalla sinistra, ma si chiede di accertare se all'epoca della successiva domanda amministrativa del 21.07.2022 la patologia alla spalla sinistra
8 (precedentemente esclusa nel giudizio Rg n. 1159/2020), in ragione della prosecuzione dell'attività lavorativa, sia insorta o si sia aggravata tanto da portare ad esiti invalidanti, e se si ponga in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta.
Sotto tale ultimo profilo, appare evidente che la natura delle mansioni svolte dalla ricorrente, nel periodo dal 2019 al 2022, siano state le medesime di quelle precedentemente scolte, da qui l'utilità e l'opportunità di acquisizione dei verbali di escussione testimoniale raccolti nel precedente giudizio, mentre la prosecuzione dell'attività lavorativa è dimostrata dalle risultanze dell'estratto contributivo.
In altri termini, ferma restando la identità delle mansioni svolte dalla ricorrente, in questo giudizio è stato necessario verificare se, alla luce della prosecuzione dell'attività lavorativa, quest'ultima abbia inciso in maniera invalidante sulla patologia denunciata alla spalla sinistra, esclusa invece all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 2019.
A fronte di tali precisazioni non si ritiene, quindi, che sia stato violato il giudicato, né che si ponga un problema di ne bis in idem, non potendo le statuizioni contenute nel giudizio precedente, rubricato al numero RG 1159/2020, incidere su sopravvenienze fattuali, evidentemente non coperte da giudicato.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 4% a far data dalla domanda che, cumulato con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzate nella misura del 14% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6%) porta ad un valore complessivo del 17%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
9 3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 405/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del
4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a Montefino (TE), C. da San Clemente n. 12, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) alla Via IV Novembre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Monica Toro (C.F.:
che la rappresenta e CodiceFiscale_2 Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1) ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte CP_1 ricorrente;
2) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dalla sig.ra
; Parte_1
3) accertare e dichiarare che dalla patologia medesima derivano a carico della ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 6% o in quella maggiore - che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione - oltre il danno biologico;
4) riconoscere, pertanto, in favore della sig.ra e relativamente al grado Parte_1 d'invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
5) per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Monica Toro procuratore antistatario”. Parte resistente:
“via preliminare e pregiudiziale: rigettare la domanda proposta ex adverso in quanto già rigettata dalla sentenza del Tribunale di Teramo Sezione Lavoro, n. 585/2021 pubblicata il 7 dicembre 2021 con annotata Ordinanza di correzione dell'8/11/2022, passata in giudicato il 7/06/2022 e sulla quale si è si è formata tra le stesse parti la << cosa giudicata>> ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nel merito: rigettare la domanda proprosta dalla ricorrente perche' inammissibile ed infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.02.2024, conveniva in giudizio l' , al CP_1
fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - presentata in via amministrativa in data 21.07.2022 (n.
519331054), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in CP_1
conseguenza del danno biologico permanente subito nella misura del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di occuparsi dal 1993 in qualità di coltivatrice diretta della coltivazione dei terreni per la produzione di fieno e granoturco necessari all'allevamento di mucche, pecore, maiali e galline, della produzione e raccolta di ortaggi e frutti, del taglio del legname;
2 - di svolgere tali mansioni giornalmente con ritmi continui e ripetitivi, senza adeguati periodi di riposo che implicavano un sovraccarico biomeccanico della spalla e della schiena, posture incongrue e microtraumi ripetuti;
- che a causa delle suddette lavorazioni le veniva riscontrata la “tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sx, più evidente in sede preinserzionale, con aggregati calcifici”, giusta certificazione dal dott. del 13.06.2022 (doc. 2); Persona_1
- che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva archiviata dall' che negava la propria competenza in quanto la CP_1
patologia risultava già indennizzata;
- che il gravame promosso in data 25.05.2023 si concludeva con il rigetto e con la conferma del giudizio espresso in precedenza;
- che in virtù del precedente giudizio per malattia professionale promosso dall'odierna ricorrente dinanzi al Tribunale di Teramo, allibrato al n. rg. 1159/2020, per mezzo del quale le veniva riconosciuta: “tendinosi della cuffia dei rotatori spalla dx con danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda e riconoscimento dell'eziologia professionale della patologia denunciata”, non si comprende come l' non abbia riconosciuto la medesima CP_1
malattia professionale alla spalla sx, atteso che il rischio da sovraccarico agli arti superiori interessava entrambi gli arti.
1.2. In data 03.05.2024 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità e
[...]
l'estinzione del diritto invocato per essersi formato sullo stesso il giudicato ex art. 324 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c.
In particolare, ha rappresentato come la domanda era stata oggetto del giudizio promosso dinanzi all'intestato Tribunale - Sezione Lavoro – R.g. 1159/2020 per mezzo del quale la ricorrente chiedeva il riconoscimento della Tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori, denunciata in via amministrativa in data 11.01.2019 (n. 516265175) e conclusosi con sentenza n. 585/2021 del 07.12.2021.
Ha altresì specificato come la perizia espletata dal CTU Dr. fatta propria dal Per_2
Con
aveva accertato la sussistenza della patologia solo a carico della spalla dx ma per mero errore materiale il Tribunale riconosceva la tendinosi bilaterale, rendendo necessario proporre istanza congiunta di correzione dell'errore.
Ha dedotto come con ordinanza del 08.11.2022 il GL accertava il diritto della ricorrente all'indennizzo relativo alla sola spalla destra, implicitamente rigettando il riconoscimento della patologia alla spalla sx e che la sentenza non veniva impugnata, passando in giudicato
3 ex art 324 c.p.c. ed ex art. 2909 c.c. in data 07.06.2022 e pertanto la domanda oggetto del presente giudizio era stata definita negativamente proprio per gli effetti della sopra richiamata sentenza, come evidenziato nelle note mediche dal Dr. del 12.03.2024. Persona_3
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 14.05.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il GL, ritenuto che il giudizio precedente aveva interessato la spalla destra e non quella sinistra ed in ogni caso la ricorrente aveva continuato a svolgere attività lavorativa, non precludendosi pertanto l'indennizzabilità allo stato della spalla sinistra, ritenuta irrilevante la prova testimoniale, potendosi fare riferimento sulla natura delle mansioni al verbale di causa del precedente giudizio mentre sulla continuazione dell'attività vi era estratto contributivo (doc. 1 fasc. ricorrente), disponeva CTU medico-legale.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del 14.01.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le note insistendo nelle conclusioni formulate.
2- La ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - presentata in via amministrativa in data 21.07.2022 e non accolta dall' , deducendo di svolgere da circa CP_1 trenta anni l'attività di coltivatore diretto, occupandosi dei terreni per la produzione di fieno e granoturco necessari all'allevamento di mucche, pecore, maiali e galline, della produzione e raccolta di ortaggi e frutti e del taglio del legname;
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1
professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi
4 l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale espletata nel giudizio r.g. 1159/2020 all'udienza del 25.05.2021 per mezzo del teste le cui Testimone_1 dichiarazioni ivi si riportano integralmente: “Cap. 1): “IO abito a Montefino da 40 anni e lei già aveva i terreni. La ricorrente provvede alla pulizia e coltivazione. Io anche sono coltivatore diretto, ho un terreno distante 1 km da quello della ricorrente,” Cap. 2): SI confermo”: Cap. 2): “E' vero, lo so perché vicino a lei c'è una strada di passaggio in cui ci passo tutti i giorni e posso dire di averla vista sempre lavorare nei campi”. Cap. 2): Si è vero”. Cap. 3): Ho già risposto sugli strumenti, per allevare il bestiame bisogna portare il fieno, le cassette d'acqua, si occupava di pulire la stalla. Raccoglieva frutta ed ortaggi ed io
l'ho vista sempre da sola”. Adr: “Di olive ne ha raccolte un anno 200 quintali e non lo se li abbia raccolti da sola, nella raccolta delle olive si faceva aiutare, ho visto 2-3 persone, non so se raccoglievano le olive o facevano altro. Nella raccolta delle olive ho visto qualcuno, gli altri lavori li faceva da sola. Non se i prodotti li vende o li tiene per sé. Ha anche alberi da frutta e non so quanti ne produce. Ha un figlio che lavora a Pescara. La carne del bestiame non se la vendeva”.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte della di attività richiedenti il sovraccarico biomeccanico di notevole entità Pt_1
che dalla data della deposizione del teste si è protratta ulteriormente.
Trattasi, allora, di malattia inclusa dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008
Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r.
1124/1965)– 23) MALATTIE DA Parte_3
SUPERIORE: b) Tendinite della spalla, del gomito, del polso, della mano (M75): lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, il CTU dott. , nominato con Persona_4
decreto del 23.10.2024 in sostituzione del dott. revocato in pari data per Persona_5
mancato deposito del giuramento telematico, a seguito di disamina degli esami clinici e dei documenti in atti, dopo aver visitato la perizianda in data 31.10.2024, ha espresso le seguenti considerazioni: “L'assicurata presenta un quadro clinico espressivo di tendinosi della cuffia dei rotatori alla spalla sin (patologia denunciata) con evidente peggioramento rispetto a
Cont quanto ritenuto dalla precedente CTU. Il nesso tra denunciata e attività lavorativa svolta
è ammissibile. Infatti, la prolungata durata delle incombenze lavorative dell'attività agricoltore (30 anni), la frequenza e ripetitività del lavoro quotidiano (di circa otto ore/giorno), l'elevata forza impiegata (movimentazioni di carichi pesanti di diverse tipologie come sacchi o casse (con peso di circa 25 kg), i tipi di impugnatura ed i mantenimenti di posture incongrue con entrambi gli arti superiori (utilizzo delle lance degli abbacchiatori, sollevamento del fieno con i forconi, preparazione delle salse e imbottigliatura delle stesse), sono tutte correlabili alla insorgenza di patologie osteo-muscolo tendinee degli arti superiori;
ne' la diversificazione delle attività lavorative rappresenta nella situazione descritta un elemento di interruzione del nesso di causalità, in quanto sebbene diversificate le attività indicate risultano comunque tutte di intensità, ciclicità e durata tali da essere determinanti, almeno in termini di concausalità, allo sviluppo di un sovraccarico degli arti superiori. L'attività lavorativa della ricorrente, stando a quanto descritto dalla medesima e confermato dalla lettura della documentazione in atti prevede la sussistenza e/o elevata ricorrenza dei vari parametri che caratterizzano il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Elevata ripetitività/sforzo/mantenimento/protratto della presa in maniera similare
a quanto possibile ipotizzare per attività agricole come l'olivocoltura, attività peraltro svolta dalla ricorrente, per le quali è possibile ipotizzare la presenza di un rischio lavorativo”.
Inoltre ha sottolineato che “Richiamati i riscontri diagnostici di ecografia muscolo- scheletrica in atti (moderata alterazione del tendine sovraspinato), oltre che l'obiettività registrata al momento della visita del 31.10.2024 (segni di impingment subacromiale, tendinopatia modesta del sovraspinoso registrata all'eco (2022) e la marcata imitazione dei movimenti della scapolo omerale), il danno biologico è quantificabile con riferimento al D.M.
12.07.2000 e con criterio di ragionevole probabilità nella percentuale del 4%, con decorrenza dalla data della domanda per il riconoscimento della malattia professionale.”.
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “la GN , a causa Parte_1 dell'attività lavorativa svolta, e' affetta da di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla (cfr Esame Ecografico in atti del 13.6.2022 “Tendinosi di grado modesto del
6 sovraspinato piu' evidente in sede preinserzionale con aggregati calcifici delle dimensioni di
4 mm. Distensione della borsa subacromion-deltoidea che mostra spessore massimo di 1,5 Cont mm). La e' di origine professionale in evidente nesso di causa tra mansioni svolte e patologia accertata. Il danno biologico subito dalla ricorrente, quale lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale, comprensiva degli aspetti dinamicorelazionali, sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, esprime un grado percentuale di invalidita' del 4% con riferimento all'art.13 D.Lgs.23.02.2000 n°38; Il danno biologico complessivo in cumulo con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzate in misura del 14% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6%), è quantificabile, evitando la sommatoria algebrica nel 17%”.
Nel termine all'uopo assegnato per le osservazioni, il Dott. medico incaricato Per_6
, richiedeva al CTU chiarimenti in ordine alla spalla presa in riferimento nella diagnosi CP_1
conclusiva ed in caso di spalla sx circa l'ammissione al nesso causale fra malattia e lavorazioni anche del predetto arto allorquando nella sentenza n. 585/2021 veniva escluso, tenuto conto quindi con ipotesi di rischio lesivo che esso potrebbe essersi necessariamente esercitato dal lavoro dal 10/21 (data CTU) al 7/22 (data presentazione di attuale MP per cui è causa).
L'ausiliario, in risposta alla nota del 05.11.2024 formulata dalla resistente, ha compiutamente risposto, ritenendo congrua la valutazione effettuata, osservando in primo luogo di riferirsi alla spalla sinistra e che “effettivamente il quadro obiettivo della spalla sinistra riportato dalla CTU del 10/21, pur sempre presente, era molto meno significativo rispetto a quanto ho rilevato in data 31.10.2024. All'epoca era stata esclusa dal riconoscimento la spalla sin verosimilmente per la paucisintomatologia”.
Dopo aver comparato il quadro segnalato nella CTU 10/21 in seguito all'esame ecografico del 27.10.2018 ed il quadro attuale alla luce della ecografia del 13.06.2022 e della visita dallo stesso effettuata, ha ritenuto che “La limitazione della spalla sinistra è molto peggiorata nel periodo 2021/2024. Avendo la periziata svolto in questi tre anni la stessa attività di CCDD alla quale e' stata collegata la patologia a carico della spalla destra ritengo che il nesso
(causale-concausale) con l'attività lavorativa vada riconosciuto anche per la maggiore usura subita in questo periodo dalla spalla sinistra per la limitazione funzionale della spalla destra.
Per quanto sopra ritengo che l'attività di CCDD espletata nel triennio 2021/2024 aggravata dalla limitazione funzionale della spalla destra abbia determinato con criterio quantomeno
7 concausale l'aggravamento della funzione della spalla sinistra”, riportandosi alle conclusioni in precedenza rassegnate.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Al riguardo, è necessario effettuare una precisazione in ordine al rapporto tra il presente giudizio e quello precedentemente incardinato dalla ricorrente, definito con sentenza n.
585/2021 pubblicata il 7 dicembre 2021.
Ebbene, nel precedente giudizio, rubricato al numero RG 1159/2020, la ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di postumi invalidanti per la seguente malattia professionale denunciata: tendinosi della cuffia dei rotatori bilaterale con calcificazioni a livello del SVS dx.
Il CTU all'uopo nominato, dott. alla luce dell'anamnesi lavorativa Persona_5
emersa dalla prova testimoniale, sulla scorta della documentazione medica disponibile e degli esiti della visita medica effettuata, riconosceva che l'attività lavorativa di coltivatrice diretta svolta dalla ricorrente aveva inciso, all'epoca, con maggiore incisività sulla spalla destra dominante: “I fattori di rischio cui la GN è stata esposta nel corso della sua Pt_1
vita lavorativa, trovano riscontro nelle patologie a carico della spalla destra, quella dominante, di cui la stessa soffre: in sede di visita peritale è stato possibile riscontrare clinicamente una sindrome da conflitto subacromiale in particolar modo a carico della spalla destra con particolare risentimento del tendine sovraspinoso e del capo lungo del bicipite;
non sono state invece riscontrate alterazioni funzionali e sintomatologiche a carico della spalla sinistra.”
In altri termini, all'epoca della relazione peritale del 24.10.2021, il CTU non riscontrava alterazioni funzionali e sintomatologiche a carico della spalla sinistra, sicchè la domanda veniva accolta limitatamente alla spalla destra.
La suddetta sentenza, come correttamente sottolineato dall' , non è stata impugnata e CP_1
dunque è passata in giudicato.
Ciò però si ritiene che non possa impedire l'accertamento operato nel presente giudizio, in quanto in questa sede non viene messo in discussione che all'epoca della presentazione della domanda amministrativa dell'11.1.2019 non vi fossero conseguenze invalidanti di natura professionale in relazione alla spalla sinistra, ma si chiede di accertare se all'epoca della successiva domanda amministrativa del 21.07.2022 la patologia alla spalla sinistra
8 (precedentemente esclusa nel giudizio Rg n. 1159/2020), in ragione della prosecuzione dell'attività lavorativa, sia insorta o si sia aggravata tanto da portare ad esiti invalidanti, e se si ponga in rapporto causale con l'attività lavorativa svolta.
Sotto tale ultimo profilo, appare evidente che la natura delle mansioni svolte dalla ricorrente, nel periodo dal 2019 al 2022, siano state le medesime di quelle precedentemente scolte, da qui l'utilità e l'opportunità di acquisizione dei verbali di escussione testimoniale raccolti nel precedente giudizio, mentre la prosecuzione dell'attività lavorativa è dimostrata dalle risultanze dell'estratto contributivo.
In altri termini, ferma restando la identità delle mansioni svolte dalla ricorrente, in questo giudizio è stato necessario verificare se, alla luce della prosecuzione dell'attività lavorativa, quest'ultima abbia inciso in maniera invalidante sulla patologia denunciata alla spalla sinistra, esclusa invece all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del 2019.
A fronte di tali precisazioni non si ritiene, quindi, che sia stato violato il giudicato, né che si ponga un problema di ne bis in idem, non potendo le statuizioni contenute nel giudizio precedente, rubricato al numero RG 1159/2020, incidere su sopravvenienze fattuali, evidentemente non coperte da giudicato.
In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra) che ha determinato un danno biologico complessivo del 4% a far data dalla domanda che, cumulato con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzate nella misura del 14% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6%) porta ad un valore complessivo del 17%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
9 3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 405/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Tendinosi della cuffia dei rotatori spalla sinistra - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella
«tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del
4% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 17% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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