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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4851/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giordano Carraro Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Lorenza Cracco CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 le parti aderivano alla seguente proposta conciliativa del giudice: Per_
“1) Affido condiviso di con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) Assegnazione al padre dell'abitazione familiare;
3) Tempi di permanenza del minore con ciascun genitore secondo il seguente schema:
Settimana A: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, fine settimana da venerdì a domenica con il padre;
Settimana B: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, fine settimana da venerdì a domenica con la madre;
una settimana consecutiva con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del
Per_ giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni). Il giorno di natale, starà con la madre per il pranzo e con il padre per la cena, salvo diversi accordi;
tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni); tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30.05 di ogni anno;
4) dispone che ciascun genitore si faccia carico, durante i tempi di rispettiva permanenza del figlio, della regolare frequentazione scolastica e delle attività extrascolastiche svolte dai minori (sport, musica, ecc), come concordate dalle parti, nonché di comunicare all'altro genitore ogni informazione rilevante in tema di scuola, salute, sport, attività extrascolastiche;
5) il padre si accollerà il 100% delle spese straordinarie per il minore secondo la disciplina del
Protocollo adottato da Questo Tribunale;
6) Assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) Spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
21.1.1991, contraevano matrimonio con rito concordatario a IA SU BR (PD) il 31.8.2019, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno 2019.
Per_ Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 30.11.2021.
In data 11.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
separazione, oltre ai provvedimenti economici e quelli relativi alla prole.
In data 3.2.2025 si costituiva associandosi alla domanda SUlo status. CP_1
All'udienza inizialmente fissata il 6.3.2025, poi differita d'ufficio al 19.3.2025, comparivano entrambi i coniugi e il giudice delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, proponeva l'accordo di cui in epigrafe e, stante l'adesione delle parti alla proposta, di cui ne chiedevano la ricezione, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata già nel novembre del 2023.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di cui in epigrafe sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale riSUta dai documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti;
pertanto, si prende atto delle condizioni da 1 a 5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di
IA SU BR (PD), al n. 7, parte II, serie A, anno 2019;
3) omologa le condizioni riportate in epigrafe sub 1-5;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4851/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giordano Carraro Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Lorenza Cracco CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.3.2025 le parti aderivano alla seguente proposta conciliativa del giudice: Per_
“1) Affido condiviso di con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
2) Assegnazione al padre dell'abitazione familiare;
3) Tempi di permanenza del minore con ciascun genitore secondo il seguente schema:
Settimana A: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, fine settimana da venerdì a domenica con il padre;
Settimana B: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, fine settimana da venerdì a domenica con la madre;
una settimana consecutiva con ciascun genitore durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del
Per_ giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni). Il giorno di natale, starà con la madre per il pranzo e con il padre per la cena, salvo diversi accordi;
tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni); tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il
30.05 di ogni anno;
4) dispone che ciascun genitore si faccia carico, durante i tempi di rispettiva permanenza del figlio, della regolare frequentazione scolastica e delle attività extrascolastiche svolte dai minori (sport, musica, ecc), come concordate dalle parti, nonché di comunicare all'altro genitore ogni informazione rilevante in tema di scuola, salute, sport, attività extrascolastiche;
5) il padre si accollerà il 100% delle spese straordinarie per il minore secondo la disciplina del
Protocollo adottato da Questo Tribunale;
6) Assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) Spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
21.1.1991, contraevano matrimonio con rito concordatario a IA SU BR (PD) il 31.8.2019, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 7, parte II, serie A, anno 2019.
Per_ Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 30.11.2021.
In data 11.10.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di Parte_1
separazione, oltre ai provvedimenti economici e quelli relativi alla prole.
In data 3.2.2025 si costituiva associandosi alla domanda SUlo status. CP_1
All'udienza inizialmente fissata il 6.3.2025, poi differita d'ufficio al 19.3.2025, comparivano entrambi i coniugi e il giudice delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
quindi, proponeva l'accordo di cui in epigrafe e, stante l'adesione delle parti alla proposta, di cui ne chiedevano la ricezione, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché dagli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, di fatto cessata già nel novembre del 2023.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di cui in epigrafe sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale riSUta dai documenti prodotti e dalle allegazioni delle parti;
pertanto, si prende atto delle condizioni da 1 a 5 di cui in epigrafe;
la condizione sub 6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di
IA SU BR (PD), al n. 7, parte II, serie A, anno 2019;
3) omologa le condizioni riportate in epigrafe sub 1-5;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1.04.2025.
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi