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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2024, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Santo Parte_1 P.IVA_1
Occhipinti, elettivamente domiciliata a Siracusa in Via Polibio n. 70
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Teresa Finocchiaro, elettivamente domiciliata a Floridia nel Corso Giuseppe Di Vittorio
n. 31
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Santo Controparte_2 P.IVA_2
Occhipinti, elettivamente domiciliata a Siracusa in Via Polibio n. 70
CONVENUTI APPELLATI
Oggetto: somministrazione energia elettrica
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 937 del 2021 il Giudice di Pace di Siracusa, in accoglimento della domanda, avanzata da , di declaratoria di nullità del verbale di Controparte_1
verifica sul proprio contatore elettrico e di accertamento negativo del debito portato dalle fatture n. 4042983482, n. 4042983483 e n. 4042983484 tutte del 13.06.2020 ed emesse da ha dichiarato non dovuti gli importi portati da tali fatture Parte_1
e ha condannato la società convenuta al pagamento nei confronti Controparte_2
di delle spese di lite. Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 937 del 2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Siracusa facendo leva su due profili di doglianza: con il primo profilo ha contestato la omessa ed errata analisi e valutazione di circostanze di fatto emerse dall'istruttoria con la violazione, disapplicazione ed errata applicazione, da parte del
Giudice di Pace, dell'articolo 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che il giudice di prime cure, dapprima aveva riconosciuto la manomissione del misuratore a servizio della presa della , con un'alterazione della lettura dei consumi per poi CP_1
affermare, a dire del decidente in maniera chiara e inequivocabile, che la manomissione era avvenuta in epoca antecedente l'utilizzo da parte della e risalente all'anno CP_1
2016, senza però che fossero emersi elementi dall'istruttoria che potessero portare a escludere tale responsabilità; che il Giudice di Pace di Siracusa aveva errato nella parte di sentenza in cui aveva ritenuto che la fosse rimasta all'oscuro e ignara della CP_1
manomissione, in quanto nel corso del giudizio era emerso che il misuratore era stato bonificato con la rimozione del ponticello che saltava i circuiti amperometrici, mentre i consumi erano palesemente incongruenti sia con l'uso che con la potenza contrattuale, e ciò a dimostrazione della conoscenza della manomissione da parte della;
che CP_1
erronea era la motivazione della sentenza secondo cui, sebbene la ricostruzione dei consumi fosse stata elaborata sulla base di parametri attendibili, sarebbe stata inutilizzabile e/o illegittima in quanto svolta in assenza di contraddittorio poiché la era rimasta ignara della verifica e quindi impossibilitata ad accertare CP_1
pagina 2 di 10 personalmente la manomissione, e ciò in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che il distributore aveva regolarmente convocato la per assistere alle operazioni CP_1
di verifica;
che il Giudice non aveva tenuto conto che il misuratore nuovo installato in sostituzione di quello manomesso aveva fatto immediatamente registrare consumi di un terzo superiori ai precedenti, così dando contezza empirica del consumo non registrato di energia elettrica;
che, in considerazione della conoscenza della manomissione da parte della , il Giudice a quo avrebbe dovuto ritenere e considerare che sulla CP_1
medesima incombeva l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile, secondo correttezza e con la diligenza del buon padre di famiglia, per evitare che terzi manomettessero il misuratore;
con il secondo profilo di doglianza ha Parte_1
contestato, infine, l'errata attribuzione delle spese di lite del giudizio di primo grado. ha proposto altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di Euro 955,05, quale saldo delle Controparte_1
fatture n. 4042983482 di Euro 656,06, n. 4042983484 di Euro 275,54 e n. 4042983483 di Euro 23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime al soddisfo.
Si è costituita in giudizio che ha preliminarmente contestato la Controparte_1
inammissibilità dell'appello risultando la ricostruzione fattuale del giudice di prime cure coerente con le risultanze documentali e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, senza che le affermazioni contenute nella domanda di appello potessero incidere sulla decisione incidere in quanto apodittiche. Nel merito Controparte_1
ha rilevato che la decisione del Giudice di Pace era corretta per essere stato
[...]
ampiamente provato in primo grado che ella non aveva manomesso il contatore e che non era a conoscenza della precedente manomissione posta in essere da chi le aveva venduto l'immobile; che la manomissione non era visibile senza la rimozione del contatore;
che la precedente manomissione era già stata bonificata al momento dell'acquisto dell'immobile; che il contatore funzionava regolarmente al momento della sostituzione;
che non vi era stato vantaggio economico dalla manomissione stante la regolarità dei consumi accertata sia in sede di verifica che di ricostruzione dei consumi;
pagina 3 di 10 che la verifica era stata eseguita in assenza di contraddittorio ed era pertanto lesiva dei diritti della utente così come tutta la procedura di sostituzione del contatore eseguita in violazione del contraddittorio;
che non era stata messa in condizione né di accertare l'avvenuta manomissione del misuratore, avvenuta ad opera di terzi, né di accertare l'effettivo consumo ricostruito a posteriori da parte di sulla scorta Controparte_2
di parametri presunti all'insaputa dell'utente.
Si è altresì costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_2
accoglimento dell'appello proposto da ed esponendo che, in data Parte_1
6.03.2019, un proprio operatore a seguito di verifica del contatore installato a servizio di immobile di aveva accertato la manomissione dello stesso;
che Controparte_1
rendendosi necessaria una più approfondita indagine tecnica, non eseguibile sul posto, si era proceduto alla rimozione del contatore, repertato in busta chiusa autosigillante per i successivi controlli, e all'installazione di un nuovo contatore elettronico per consentire la prosecuzione della fornitura;
che il personale di , addetto alle verifiche Controparte_2
sul contatore elettronico, aveva accertato che il misuratore matr. 05717859 presentava la calotta con i tenoni rotti, mentre all'interno è stata riscontrata la manomissione del circuito amperometrico sul filo rosso, del circuito “antitamper” e sulle lamelle del contatto;
che il contatore era stato riaperto e “bonificato”, al fine di occultare la precedente manomissione e che con tale seconda apertura era state ripristinate le condizioni di funzionamento originali del contatore che pertanto non presentava un errore di registrazione alla verifica;
che le operazioni di verifica si erano svolte in assenza di nonostante fosse stata convocata per assistere alle Controparte_1
operazioni tecniche di verifica;
che si era proceduto al ricalcolo dell'energia non fatturata a causa della manomissione utilizzando la potenza disponibile contrattualmente per la fornitura, pari a 3,3kW, (anche se, di fatto, la manomissione aveva reso tale valore eccedibile) per le ore medie ponderate di utilizzo della fornitura, per l'uso domestico fissate in 750 ore/anno (pari cioè a sole 2 ore al giorno); che analizzando l'andamento dei consumi si era potuto notare la mancanza di un punto di flessione visibile, che faceva pagina 4 di 10 presumere che il contatore fosse stato manomesso fin da subito dopo la attivazione della fornitura (settembre 2016) fino al periodo prossimo al 6.03.2019, data in cui era stato rimosso;
che il prelievo abusivo era stato anche confermato dai consumi registrati dal nuovo contatore installato in sostituzione di quello manomesso risalendo al valore medio di 4kWh/giorno, cioè il +34% rispetto ai precedenti;
che la riferibilità della manomissione alla era ininfluente posto che l'obbligo di pagare l'energia CP_1
elettrica consumata e le relative imposte sussisteva a prescindere da responsabilità penali nella materiale manomissione degli impianti.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che la domanda azionata in prime cure da volta alla declaratoria di inefficacia della ricostruzione dei Controparte_1
consumi riportati nelle fatture n. 4042983482, n. 4042983483 e n. 4042983484 datate
13.06.2020 ed emesse da sia da rigettare e conseguentemente sia da Pt_1 Parte_1
accogliere la domanda riconvenzionale della parte appellante per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che la manomissione del contatore, installato presso l'abitazione della , è una circostanza certamente comprovata dalla CP_1
documentazione prodotta dalla e, in particolare, dal verbale di Controparte_2
rimozione del contatore (doc. 4 allegato comparsa di costituzione ) Controparte_2
nonché dal verbale delle verifiche espletate dai tecnici il 26.08.2019 (doc. 5 allegato comparsa di costituzione ), ove questi accertavano che “A seguito Controparte_2
ulteriori controlli tecnici eseguiti in laboratorio si riscontra: contatore elettronico manomesso sui tenoni posteriori della calotta. All'interno si riscontra la manomissione del circuito amperometrico sul filo di colore rosso, e sul circuito antitamper sulle lamelle del contatto. Eseguito rilievo fotografico. Al momento la registrazione dei consumi è nella norma. Operazioni eseguite in assenza del cliente”.
pagina 5 di 10 Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli Pt_1
organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e
358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti, quali testi indicati da , i dipendenti di che avevano Controparte_1 Controparte_2
proceduto rispettivamente alla rimozione del contatore, alla verifica del misuratore in laboratorio e alla ricostruzione dei consumi, i quali hanno confermato sia la manomissione del contatore, poi bonificato, che la ricostruzione dei consumi.
Irrilevante, pertanto, si palesa la circostanza, dedotta da , di non Controparte_1
essere stata informata delle operazioni e delle modalità di verifica al gruppo di misura pagina 6 di 10 poiché non v'è dubbio della pubblica fede del verbale di verifica, non impugnato di falso, che ha accertato la manomissione del misuratore di energia elettrica.
Quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto di somministrazione, la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13605/2019) ha avuto modo di osservare che, per il caso in cui il contatore risulti manomesso, come nel caso di specie, occorre distinguere due ipotesi:
1) “l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza)”;
2) “La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono
pagina 7 di 10 seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”.
Nel caso di specie la non ha dato prova né che la manomissione sia stata CP_1
effettuata ad opera di terzi né ha provato l'assenza di manomissione limitandosi ad affermare che i danneggiamenti sul misuratore non avevano influito sul regolare funzionamento e che erano stati posti in essere dal precedente proprietario dell'immobile da ella acquistato nel 2016.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza 13 aprile 2005, n. 7679 ha ribadito che “la parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori”: orbene, nel caso di specie, è da ravvisarsi una responsabilità di nel fatto di non aver Controparte_1
controllato il misuratore dell'energia elettrica quando si era immessa nel possesso dell'appartamento e di avere tratto vantaggio non corrispondendo il corretto importo per i reali consumi di energia.
Non ha rilievo, in ogni caso, ai fini della imputabilità del danno all'attore, la circostanza per cui non vi sia prova che l'alterazione del misuratore sia stata posta in essere da un terzo e non dall'utente che ne ha beneficiato, atteso che in relazione alla responsabilità dell'intestatario della fornitura rispetto ad eventuali manomissioni del contatore, la giurisprudenza ha affermato che l'intestatario è custode del contatore ai sensi degli artt.
1177 e 1768 c.c., avendo l'onere di controllare il corretto funzionamento dello strumento.
La società distributrice invece, dopo avere accertato la Controparte_2
manomissione, ha proceduto alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio della potenza disponibile a contratto moltiplicandola per le ore medie pagina 8 di 10 ponderate di utilizzo della fornitura che, per gli usi domestici, sono determinate dall in 900 ore annue: la quantificazione del costo dei consumi di Controparte_3
energia, eseguita da sulla base dei dati forniti dal distributore, deve, Parte_1
pertanto, ritenersi corretta.
In definitiva, per i motivi suddetti, non resta che accogliere l'appello principale avanzato da nonché l'appello incidentale avanzato da e Parte_1 Controparte_2
riformare la sentenza n. 937 del 2021 del Giudice di Pace di Siracusa, rigettando la domanda originaria di con condanna di quest'ultima al Controparte_1
pagamento nei confronti di della somma complessiva di Euro Parte_1
955,05, quale saldo delle fattura n. 4042983482 di Euro 656,06, della fattura n.
4042983484 di Euro 275,54 a della fattura n. 4042983483 di Euro 23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale
Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale avanzato da nonché l'appello Parte_1
incidentale avanzato da e, per l'effetto, condanna Controparte_2 [...]
al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_1 Parte_1
di Euro 955,05, quale saldo delle fattura n. 4042983482 di Euro 656,06, della fattura n. 4042983484 di Euro 275,54 a della fattura n. 4042983483 di Euro
23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime fatture al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 429,00 per
[...]
compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 700,00 per
[...]
compenso di avvocato, Euro 91,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Condanna al pagamento in favore della s.p.a. E- CP_1 Controparte_1
distribuzione delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 429,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) Condanna al pagamento in favore della s.p.a. E- Controparte_1
distribuzione delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 6 novembre 2024 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Santo Parte_1 P.IVA_1
Occhipinti, elettivamente domiciliata a Siracusa in Via Polibio n. 70
ATTORE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Teresa Finocchiaro, elettivamente domiciliata a Floridia nel Corso Giuseppe Di Vittorio
n. 31
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlo Santo Controparte_2 P.IVA_2
Occhipinti, elettivamente domiciliata a Siracusa in Via Polibio n. 70
CONVENUTI APPELLATI
Oggetto: somministrazione energia elettrica
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 937 del 2021 il Giudice di Pace di Siracusa, in accoglimento della domanda, avanzata da , di declaratoria di nullità del verbale di Controparte_1
verifica sul proprio contatore elettrico e di accertamento negativo del debito portato dalle fatture n. 4042983482, n. 4042983483 e n. 4042983484 tutte del 13.06.2020 ed emesse da ha dichiarato non dovuti gli importi portati da tali fatture Parte_1
e ha condannato la società convenuta al pagamento nei confronti Controparte_2
di delle spese di lite. Controparte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 937 del 2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Siracusa facendo leva su due profili di doglianza: con il primo profilo ha contestato la omessa ed errata analisi e valutazione di circostanze di fatto emerse dall'istruttoria con la violazione, disapplicazione ed errata applicazione, da parte del
Giudice di Pace, dell'articolo 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., affermando che il giudice di prime cure, dapprima aveva riconosciuto la manomissione del misuratore a servizio della presa della , con un'alterazione della lettura dei consumi per poi CP_1
affermare, a dire del decidente in maniera chiara e inequivocabile, che la manomissione era avvenuta in epoca antecedente l'utilizzo da parte della e risalente all'anno CP_1
2016, senza però che fossero emersi elementi dall'istruttoria che potessero portare a escludere tale responsabilità; che il Giudice di Pace di Siracusa aveva errato nella parte di sentenza in cui aveva ritenuto che la fosse rimasta all'oscuro e ignara della CP_1
manomissione, in quanto nel corso del giudizio era emerso che il misuratore era stato bonificato con la rimozione del ponticello che saltava i circuiti amperometrici, mentre i consumi erano palesemente incongruenti sia con l'uso che con la potenza contrattuale, e ciò a dimostrazione della conoscenza della manomissione da parte della;
che CP_1
erronea era la motivazione della sentenza secondo cui, sebbene la ricostruzione dei consumi fosse stata elaborata sulla base di parametri attendibili, sarebbe stata inutilizzabile e/o illegittima in quanto svolta in assenza di contraddittorio poiché la era rimasta ignara della verifica e quindi impossibilitata ad accertare CP_1
pagina 2 di 10 personalmente la manomissione, e ciò in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che il distributore aveva regolarmente convocato la per assistere alle operazioni CP_1
di verifica;
che il Giudice non aveva tenuto conto che il misuratore nuovo installato in sostituzione di quello manomesso aveva fatto immediatamente registrare consumi di un terzo superiori ai precedenti, così dando contezza empirica del consumo non registrato di energia elettrica;
che, in considerazione della conoscenza della manomissione da parte della , il Giudice a quo avrebbe dovuto ritenere e considerare che sulla CP_1
medesima incombeva l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile, secondo correttezza e con la diligenza del buon padre di famiglia, per evitare che terzi manomettessero il misuratore;
con il secondo profilo di doglianza ha Parte_1
contestato, infine, l'errata attribuzione delle spese di lite del giudizio di primo grado. ha proposto altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna Parte_1
di al pagamento della somma di Euro 955,05, quale saldo delle Controparte_1
fatture n. 4042983482 di Euro 656,06, n. 4042983484 di Euro 275,54 e n. 4042983483 di Euro 23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime al soddisfo.
Si è costituita in giudizio che ha preliminarmente contestato la Controparte_1
inammissibilità dell'appello risultando la ricostruzione fattuale del giudice di prime cure coerente con le risultanze documentali e con i principi giurisprudenziali che regolano la materia, senza che le affermazioni contenute nella domanda di appello potessero incidere sulla decisione incidere in quanto apodittiche. Nel merito Controparte_1
ha rilevato che la decisione del Giudice di Pace era corretta per essere stato
[...]
ampiamente provato in primo grado che ella non aveva manomesso il contatore e che non era a conoscenza della precedente manomissione posta in essere da chi le aveva venduto l'immobile; che la manomissione non era visibile senza la rimozione del contatore;
che la precedente manomissione era già stata bonificata al momento dell'acquisto dell'immobile; che il contatore funzionava regolarmente al momento della sostituzione;
che non vi era stato vantaggio economico dalla manomissione stante la regolarità dei consumi accertata sia in sede di verifica che di ricostruzione dei consumi;
pagina 3 di 10 che la verifica era stata eseguita in assenza di contraddittorio ed era pertanto lesiva dei diritti della utente così come tutta la procedura di sostituzione del contatore eseguita in violazione del contraddittorio;
che non era stata messa in condizione né di accertare l'avvenuta manomissione del misuratore, avvenuta ad opera di terzi, né di accertare l'effettivo consumo ricostruito a posteriori da parte di sulla scorta Controparte_2
di parametri presunti all'insaputa dell'utente.
Si è altresì costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_2
accoglimento dell'appello proposto da ed esponendo che, in data Parte_1
6.03.2019, un proprio operatore a seguito di verifica del contatore installato a servizio di immobile di aveva accertato la manomissione dello stesso;
che Controparte_1
rendendosi necessaria una più approfondita indagine tecnica, non eseguibile sul posto, si era proceduto alla rimozione del contatore, repertato in busta chiusa autosigillante per i successivi controlli, e all'installazione di un nuovo contatore elettronico per consentire la prosecuzione della fornitura;
che il personale di , addetto alle verifiche Controparte_2
sul contatore elettronico, aveva accertato che il misuratore matr. 05717859 presentava la calotta con i tenoni rotti, mentre all'interno è stata riscontrata la manomissione del circuito amperometrico sul filo rosso, del circuito “antitamper” e sulle lamelle del contatto;
che il contatore era stato riaperto e “bonificato”, al fine di occultare la precedente manomissione e che con tale seconda apertura era state ripristinate le condizioni di funzionamento originali del contatore che pertanto non presentava un errore di registrazione alla verifica;
che le operazioni di verifica si erano svolte in assenza di nonostante fosse stata convocata per assistere alle Controparte_1
operazioni tecniche di verifica;
che si era proceduto al ricalcolo dell'energia non fatturata a causa della manomissione utilizzando la potenza disponibile contrattualmente per la fornitura, pari a 3,3kW, (anche se, di fatto, la manomissione aveva reso tale valore eccedibile) per le ore medie ponderate di utilizzo della fornitura, per l'uso domestico fissate in 750 ore/anno (pari cioè a sole 2 ore al giorno); che analizzando l'andamento dei consumi si era potuto notare la mancanza di un punto di flessione visibile, che faceva pagina 4 di 10 presumere che il contatore fosse stato manomesso fin da subito dopo la attivazione della fornitura (settembre 2016) fino al periodo prossimo al 6.03.2019, data in cui era stato rimosso;
che il prelievo abusivo era stato anche confermato dai consumi registrati dal nuovo contatore installato in sostituzione di quello manomesso risalendo al valore medio di 4kWh/giorno, cioè il +34% rispetto ai precedenti;
che la riferibilità della manomissione alla era ininfluente posto che l'obbligo di pagare l'energia CP_1
elettrica consumata e le relative imposte sussisteva a prescindere da responsabilità penali nella materiale manomissione degli impianti.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2024 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che la domanda azionata in prime cure da volta alla declaratoria di inefficacia della ricostruzione dei Controparte_1
consumi riportati nelle fatture n. 4042983482, n. 4042983483 e n. 4042983484 datate
13.06.2020 ed emesse da sia da rigettare e conseguentemente sia da Pt_1 Parte_1
accogliere la domanda riconvenzionale della parte appellante per i Parte_1
motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente rilevarsi che la manomissione del contatore, installato presso l'abitazione della , è una circostanza certamente comprovata dalla CP_1
documentazione prodotta dalla e, in particolare, dal verbale di Controparte_2
rimozione del contatore (doc. 4 allegato comparsa di costituzione ) Controparte_2
nonché dal verbale delle verifiche espletate dai tecnici il 26.08.2019 (doc. 5 allegato comparsa di costituzione ), ove questi accertavano che “A seguito Controparte_2
ulteriori controlli tecnici eseguiti in laboratorio si riscontra: contatore elettronico manomesso sui tenoni posteriori della calotta. All'interno si riscontra la manomissione del circuito amperometrico sul filo di colore rosso, e sul circuito antitamper sulle lamelle del contatto. Eseguito rilievo fotografico. Al momento la registrazione dei consumi è nella norma. Operazioni eseguite in assenza del cliente”.
pagina 5 di 10 Gli addetti delle società di distribuzione nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli Pt_1
organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e
358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso in applicazione del disposto di cui all'art. 2700 c.c.: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
A ciò si aggiunga che nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti, quali testi indicati da , i dipendenti di che avevano Controparte_1 Controparte_2
proceduto rispettivamente alla rimozione del contatore, alla verifica del misuratore in laboratorio e alla ricostruzione dei consumi, i quali hanno confermato sia la manomissione del contatore, poi bonificato, che la ricostruzione dei consumi.
Irrilevante, pertanto, si palesa la circostanza, dedotta da , di non Controparte_1
essere stata informata delle operazioni e delle modalità di verifica al gruppo di misura pagina 6 di 10 poiché non v'è dubbio della pubblica fede del verbale di verifica, non impugnato di falso, che ha accertato la manomissione del misuratore di energia elettrica.
Quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto di somministrazione, la
Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 13605/2019) ha avuto modo di osservare che, per il caso in cui il contatore risulti manomesso, come nel caso di specie, occorre distinguere due ipotesi:
1) “l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza)”;
2) “La alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono
pagina 7 di 10 seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente”.
Nel caso di specie la non ha dato prova né che la manomissione sia stata CP_1
effettuata ad opera di terzi né ha provato l'assenza di manomissione limitandosi ad affermare che i danneggiamenti sul misuratore non avevano influito sul regolare funzionamento e che erano stati posti in essere dal precedente proprietario dell'immobile da ella acquistato nel 2016.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza 13 aprile 2005, n. 7679 ha ribadito che “la parte che prende possesso di un appartamento di civile abitazione, quale acquirente o conduttore, è tenuta a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali l'immobile è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori, ed in mancanza può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dall'azienda somministratrice a causa delle manomissioni dei contatori effettuate dai precedenti possessori”: orbene, nel caso di specie, è da ravvisarsi una responsabilità di nel fatto di non aver Controparte_1
controllato il misuratore dell'energia elettrica quando si era immessa nel possesso dell'appartamento e di avere tratto vantaggio non corrispondendo il corretto importo per i reali consumi di energia.
Non ha rilievo, in ogni caso, ai fini della imputabilità del danno all'attore, la circostanza per cui non vi sia prova che l'alterazione del misuratore sia stata posta in essere da un terzo e non dall'utente che ne ha beneficiato, atteso che in relazione alla responsabilità dell'intestatario della fornitura rispetto ad eventuali manomissioni del contatore, la giurisprudenza ha affermato che l'intestatario è custode del contatore ai sensi degli artt.
1177 e 1768 c.c., avendo l'onere di controllare il corretto funzionamento dello strumento.
La società distributrice invece, dopo avere accertato la Controparte_2
manomissione, ha proceduto alla ricostruzione dei consumi in via presuntiva applicando il criterio della potenza disponibile a contratto moltiplicandola per le ore medie pagina 8 di 10 ponderate di utilizzo della fornitura che, per gli usi domestici, sono determinate dall in 900 ore annue: la quantificazione del costo dei consumi di Controparte_3
energia, eseguita da sulla base dei dati forniti dal distributore, deve, Parte_1
pertanto, ritenersi corretta.
In definitiva, per i motivi suddetti, non resta che accogliere l'appello principale avanzato da nonché l'appello incidentale avanzato da e Parte_1 Controparte_2
riformare la sentenza n. 937 del 2021 del Giudice di Pace di Siracusa, rigettando la domanda originaria di con condanna di quest'ultima al Controparte_1
pagamento nei confronti di della somma complessiva di Euro Parte_1
955,05, quale saldo delle fattura n. 4042983482 di Euro 656,06, della fattura n.
4042983484 di Euro 275,54 a della fattura n. 4042983483 di Euro 23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Controparte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando quale
Giudice d'Appello nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale avanzato da nonché l'appello Parte_1
incidentale avanzato da e, per l'effetto, condanna Controparte_2 [...]
al pagamento nei confronti di dell'importo Controparte_1 Parte_1
di Euro 955,05, quale saldo delle fattura n. 4042983482 di Euro 656,06, della fattura n. 4042983484 di Euro 275,54 a della fattura n. 4042983483 di Euro
23,45, oltre interessi dall'emissione delle medesime fatture al soddisfo;
2) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 429,00 per
[...]
compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 9 di 10 3) Condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 700,00 per
[...]
compenso di avvocato, Euro 91,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Condanna al pagamento in favore della s.p.a. E- CP_1 Controparte_1
distribuzione delle spese processuali di primo grado che liquida in Euro 429,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) Condanna al pagamento in favore della s.p.a. E- Controparte_1
distribuzione delle spese processuali di secondo grado che liquida in Euro 700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 6 novembre 2024 Il Giudice
Dott. Giacomo Rota
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