Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01820/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 18;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Giulia Schiavelli, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco metropolitano p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. PG -OMISSIS- recante la data del 24 maggio 2021, con il quale il Comune di Milano ha ordinato il pagamento della somma di euro 42.961,39 per monetizzazione dotazione servizi;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, per quanto occorrer possa, dell'art. 9, comma 1, lettera a) delle NTA del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012 di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la sig.ra -OMISSIS- impugna principalmente il provvedimento del 24 maggio 2021, con il quale il Comune di Milano le ha ordinato di provvedere al pagamento dell’importo di euro 42.961,39 per monetizzazione della dotazione di servizi in relazione ad un mutamento di destinazione d’uso (da produttivo a residenziale) effettuato presso un’unità immobiliare di sua proprietà, catastalmente identificata al foglio -OMISSIS-, mapp. -OMISSIS- sub. -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza del 19 novembre 2024.
Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente – dopo aver evidenziato che il mutamento di destinazione d’uso che ha interessato l’immobile di sua proprietà non avrebbe comportato aumento del carico urbanistico e sarebbe stato attuato senza opere edilizie – deduce la violazione dell’art. 5 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 2012 e dell’art. 9 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012, disposizioni che, a suo dire, imporrebbero il reperimento di aree per dotazioni di servizi o la monetizzazione sostitutiva solo per i cambi di destinazioni d’uso attuati con opere edilizie.
Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Si deve premettere che, come riconosciuto da entrambe le parti in giudizio, la fattispecie in esame è disciplinata, ratione temporis, dall’art. 5 delle norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 2012 e dell’art. 9 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012.
L’art. 5, terzo comma, delle norme di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 2012 stabilisce che il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato con opere edilizie che determina un aumento o una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale comporta il reperimento totale o parziale delle aree a ciò destinate ai sensi dell’art. 9 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012.
Come si vede questa disposizione si riferisce specificamente ai mutamenti di destinazione d’uso attuati mediante opere edilizie; da essa si potrebbe quindi ricavare che solo questi mutamenti impongano il reperimento delle dotazioni territoriali per servizi o la monetizzazione sostitutiva.
Va tuttavia osservato che l’art. 9, primo comma, delle norme di attuazione del Piano dei Servizi del P.G.T. 2012 stabilisce a sua volta che per solo gli interventi di nuova costruzione che utilizzano l’indice unico pari a 0.35 mq/mq e per gli interventi di recupero della s.l.p. esistente senza cambio di destinazione d’uso non sono richieste dotazioni territoriali per servizi, chiarendo che, per tutti gli altri casi, queste sono dovute.
Da quest’ultima disposizione si ricava quindi una norma appartenetene contrastante con quella contenuta nel citato art. 5 delle norme di attuazione del Piano delle Regole. L’art. 9 stabilisce infatti, come visto, che solo nelle due suindicate specifiche ipotesi l’onere di cui si discute non è previsto; ne discende che, in base a tale norma, tutti i cambi di destinazione d’uso comportano il reperimento delle dotazioni territoriali per servizi, compresi i mutamenti attuati senza opere edilizie.
Ritiene il Collegio che, applicando i criteri di interpretazione sistematica, questa apparente antinomia possa essere superata dando prevalenza all’art. 9 delle norme di attuazione del Piano dei Servizi, norma che disciplina specificamente la materia di interesse.
Si deve invero osservare che l’art. 5 delle norme di attuazione del Piano delle Regole disciplina in maniera generale i cambi destinazione d’uso e non ha la specifica funzione di individuare le ipotesi nelle quali si rende necessario il reperimento delle aree da destinare a servizi. Il terzo comma di questo articolo, quindi, non fa altro che ribadire, per i mutamenti di destinazione d’uso attuati con opere, l’obbligo già sancito dall’art. 9 delle norme di attuazione del piano dei servizi, ma non può intendersi come norma speciale avente l’implicita finalità di sottrarre da tale obbligo i mutamenti di destinazione d’uso attuati senza opere.
Questa soluzione risulta peraltro più aderente alla ratio delle disposizioni che impongono la necessità di reperire dotazioni territoriali per servizi, necessità che insorge ogniqualvolta si attuino interventi che determinato un aumento o anche solo una variazione del relativo fabbisogno, e ciò indipendentemente dal fatto che l’intervento stesso sia realizzato con opere o senza opere. Il mutamento di destinazione d’uso da produttivo a residenziale determina senz’altro una variazione del fabbisogno di servizi posto che la funzione residenziale comporta l’insediamento di popolazione residente la quale, all’evidenza, necessita di strutture collettive diverse da quelle poste a servizio degli immobili produttivi. Ne consegue che l’esigenza di reperire dotazioni territoriali per servizi insorge in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il mutamento di destinazione d’uso sia attuato senza opere.
Si deve pertanto ritenere che la richiesta formulata dal Comune di Milano con il provvedimento impugnato sia legittima. Deve essere conseguentemente ribadita l’infondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
La complessità e la novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.