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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6742/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84 a decorrere dal giugno 2022, dovuti in virtù della sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente si è costituito dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza odierna, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Il ricorso è stato depositato in data 15.12.2023.
Soltanto in data 13.8.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha notificato la richiamata sentenza il 8.5.2023, tuttavia esclusivamente alla sede zonale e non anche alla sede provinciale come prescritto dall'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Né risulta dagli atti la trasmissione all'Ente del modello relativo ai dati socioeconomici.
La domanda, al momento della proposizione, non era quindi fondata nel merito, non essendo provata l'esigibilità delle somme né che il ritardo nel pagamento sia imputabile all'ente.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6742/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 18 settembre 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
CAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 18.9.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6742/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. IVANOE CP_1
CIOCCA, resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84 a decorrere dal giugno 2022, dovuti in virtù della sentenza n. 193/2023 del Tribunale di Tivoli.
L'ente resistente si è costituito dando atto dell'avvenuta liquidazione della prestazione e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All'udienza odierna, il ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse. La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Il ricorso è stato depositato in data 15.12.2023.
Soltanto in data 13.8.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha notificato la richiamata sentenza il 8.5.2023, tuttavia esclusivamente alla sede zonale e non anche alla sede provinciale come prescritto dall'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Né risulta dagli atti la trasmissione all'Ente del modello relativo ai dati socioeconomici.
La domanda, al momento della proposizione, non era quindi fondata nel merito, non essendo provata l'esigibilità delle somme né che il ritardo nel pagamento sia imputabile all'ente.
Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6742/2023 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 18 settembre 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni