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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1844/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1844/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Marzeno n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Anna Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] in data [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bruno
Maggioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/12/2024, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“tenuto conto che è incontestato che il figlio maggiorenne non sia allo stato economicamente Per_1
indipendente; osservato che parte resistente non risulta avere specificamente contestato che il figlio svolga attività lavorativa, anche se non tale da renderlo economicamente autosufficiente, e trascorra periodi più lunghi presso la casa paterna;
dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio da parte del padre in € 250,00 mensili
a far data dal presente provvedimento oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie”.
La si dichiara disponibile ad accettare la cancellazione delle ipoteche con oneri a carico di CP_1
e propone la somma omnicomprensiva di € 280,00 da corrispondere direttamente al figlio Pt_1
. Per_1
ccetta la proposta della Pt_1 CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 , stante il sopraggiungere di giustificati motivi, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1
chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...] e riconosciuto da Persona_2
entrambi i genitori, maggiorenne ma attualmente non economicamente autosufficiente, di cui alla sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n.
714/2006.
Con decreto emesso in data 09/09/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
10/12/2024 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 16/09/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa in data 08/11/2024 la resistente CP_1
la quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dal ricorrente.
All'udienza del 10/12/2024 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. si dichiarava Controparte_1 disponibile ad accettare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a carico di (avente Parte_1 registro generale 2569 e registro particolare 354 del 19.2.2014 dall'immobile sito in Ravenna Via
Rubicone n. 3 ed avente i seguenti dati catastali: foglio 79, particella 375 sub. 37, cat. A/2, consistenza vani 7 Via Rubicone P.
6-8 e foglio 79, particella 375 sub. 96, cat. C/6, consistenza mq.
14, Via Rubicone P.S.), con oneri a carico di parte ricorrente, e proponeva a titolo di contributo al mantenimento del figlio da parte del padre la somma omnicomprensiva di € 280,00 mensili, Per_1
da corrispondere in via diretta al figlio. accettava la proposta della convenuta. Parte_1
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta Per_1
conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n.
714/2006, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1844/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al contributo al mantenimento del figlio da parte del padre , sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta Per_1 Parte_1
conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n. 714/2006, disponendo la riduzione dell'assegno di mantenimento in €
280,00 mensili omnicomprensivi, da corrispondere in via diretta al figlio da parte del padre;
b) DA ATTO dell'impegno di a procedere alla cancellazione delle iscrizioni Controparte_1
ipotecarie a carico di;
Parte_1
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1844/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Marzeno n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Anna Morbidelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] in data [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Bruno
Maggioni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Antonio Zirardini n. 14, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10/12/2024, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc, come segue:
“tenuto conto che è incontestato che il figlio maggiorenne non sia allo stato economicamente Per_1
indipendente; osservato che parte resistente non risulta avere specificamente contestato che il figlio svolga attività lavorativa, anche se non tale da renderlo economicamente autosufficiente, e trascorra periodi più lunghi presso la casa paterna;
dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio da parte del padre in € 250,00 mensili
a far data dal presente provvedimento oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie”.
La si dichiara disponibile ad accettare la cancellazione delle ipoteche con oneri a carico di CP_1
e propone la somma omnicomprensiva di € 280,00 da corrispondere direttamente al figlio Pt_1
. Per_1
ccetta la proposta della Pt_1 CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/09/2024 , stante il sopraggiungere di giustificati motivi, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione collegiale, Controparte_1
chiedendo la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato il [...] e riconosciuto da Persona_2
entrambi i genitori, maggiorenne ma attualmente non economicamente autosufficiente, di cui alla sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n.
714/2006.
Con decreto emesso in data 09/09/2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
10/12/2024 per la comparizione delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 16/09/2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi nel procedimento con comparsa in data 08/11/2024 la resistente CP_1
la quale chiedeva al Tribunale di Ravenna l'accoglimento di conclusioni diverse da quelle
[...]
indicate dal ricorrente.
All'udienza del 10/12/2024 il Giudice relatore delegato formulava alle parti la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis cpc. si dichiarava Controparte_1 disponibile ad accettare la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a carico di (avente Parte_1 registro generale 2569 e registro particolare 354 del 19.2.2014 dall'immobile sito in Ravenna Via
Rubicone n. 3 ed avente i seguenti dati catastali: foglio 79, particella 375 sub. 37, cat. A/2, consistenza vani 7 Via Rubicone P.
6-8 e foglio 79, particella 375 sub. 96, cat. C/6, consistenza mq.
14, Via Rubicone P.S.), con oneri a carico di parte ricorrente, e proponeva a titolo di contributo al mantenimento del figlio da parte del padre la somma omnicomprensiva di € 280,00 mensili, Per_1
da corrispondere in via diretta al figlio. accettava la proposta della convenuta. Parte_1
La causa veniva pertanto rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c.
Il PM concludeva come in atti.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti relativi al contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta Per_1
conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n.
714/2006, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi tutelati del figlio . Per_1
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1844/2024 RG, così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti relativi al contributo al mantenimento del figlio da parte del padre , sopra riportati in corsivo, in adesione alla proposta Per_1 Parte_1
conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 678/2009 del Tribunale di Ravenna del 22/05/2009, pronunciata nel procedimento RG n. 714/2006, disponendo la riduzione dell'assegno di mantenimento in €
280,00 mensili omnicomprensivi, da corrispondere in via diretta al figlio da parte del padre;
b) DA ATTO dell'impegno di a procedere alla cancellazione delle iscrizioni Controparte_1
ipotecarie a carico di;
Parte_1
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 20/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi