Articolo 345 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 344Articolo 346
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9 ottobre 2010
Art. 345. Pubblicita' 1. Le limitazioni del diritto di proprieta' stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorita' militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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