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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2600/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17010/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - NA - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023001308000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2756/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 9/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE la intimazione di pagamento n. 07120259023001308000, notificata in data 09.09.2025, con cui veniva informato che non risulterebbero pagate n. 5 cartelle esattoriali per l'importo complessivo pari ad euro 28.697,36 relativi a tasse e tributi.
Ha precisato che oggetto della impugnazione oltre alla suddetta intimazione di pagamento sono le cartelle di pagamento sottese come di seguito elencate:
«Cartella di pagamento n. 07120130084868063000 che sarebbe stata notificata il 29.04.2013 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2009, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120130145784780000 che sarebbe stata notificata il 10.02.2014 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2010, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di
NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120140029597843000 che sarebbe stata notificata il 09.08.2014 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento del Diritto annuale Camera di
Commercio relativo all'anno 2010, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Camera di Commercio di
NA;
Cartella di pagamento n.07120140438542905000 che sarebbe stata notificata il 23.06.2015 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2011, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120170030865925000 che sarebbe stata notificata il 29.06.2017 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2013, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB».
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER ESTINZIONE EX LEGE DEL CREDITO VANTATO NELLE
SOTTESE CARTELLE DI PAGAMENTO.
L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
2. INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO PORTATI DALLE
SUINDICATE CARTELLE DI PAGAMENTO.
Il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento, risulta -in ogni caso- prescritto.
3. INESISTENZA DELLA PRETESA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO.
4. ILLEGITTIMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI NELLE CARTELLE
DI PAGAMENTO SOTTESE ALL'IMPUGNATO PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER AVVENUTA
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
5. NULLITA' DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Agenzia delle entrate – ON si è costituita in data 10/2/2026, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non può che trovare accoglimento.
La tardiva costituzione in lite dell'agente della riscossione, avvenuta solamente due giorni prima dell'udienza, allorchè erano maturati non solo i termini per la costituzione (il che potrebbe, di per sè, non avere conseguenze pregiudizievoli) ma soprattutto quelli previsti dall'art. 32 d. lgs. 546 del 1992 (che segna il termine finale per la rituale produzione in lite dei documenti a supporto delle difese), preclude lo scrutinio della documentazione attinente alle notificazioni delle cartelle.
Restano, quindi, insuperate le eccezioni di omessa loro notificazione e di maturazione della prescrizione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, contributo unificato, se versato, cp e iva, se dovuti, e con attribuzione ai procuratori antistatari per la metà ciascuno.
Così deciso in NA, il 12/2/2026.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CECCARELLI NATALIA, Giudice
CIMMINO STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17010/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - NA - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023001308000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2756/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 9/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE la intimazione di pagamento n. 07120259023001308000, notificata in data 09.09.2025, con cui veniva informato che non risulterebbero pagate n. 5 cartelle esattoriali per l'importo complessivo pari ad euro 28.697,36 relativi a tasse e tributi.
Ha precisato che oggetto della impugnazione oltre alla suddetta intimazione di pagamento sono le cartelle di pagamento sottese come di seguito elencate:
«Cartella di pagamento n. 07120130084868063000 che sarebbe stata notificata il 29.04.2013 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2009, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120130145784780000 che sarebbe stata notificata il 10.02.2014 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2010, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di
NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120140029597843000 che sarebbe stata notificata il 09.08.2014 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento del Diritto annuale Camera di
Commercio relativo all'anno 2010, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Camera di Commercio di
NA;
Cartella di pagamento n.07120140438542905000 che sarebbe stata notificata il 23.06.2015 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2011, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB (Na);
Cartella di pagamento n.07120170030865925000 che sarebbe stata notificata il 29.06.2017 (cosa che si contesta) e che sarebbe stata emessa per un presunto omesso pagamento dell'IVA relativo all'anno 2013, dal quale si evince che l'Ente impositore è la Dir. Prov.le II di NA uff. territ. LA di AB».
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1. NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER ESTINZIONE EX LEGE DEL CREDITO VANTATO NELLE
SOTTESE CARTELLE DI PAGAMENTO.
L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1 gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
2. INTERVENUTA PRESCRIZIONE E DECADENZA DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO PORTATI DALLE
SUINDICATE CARTELLE DI PAGAMENTO.
Il credito portato dalle suindicate cartelle di pagamento, risulta -in ogni caso- prescritto.
3. INESISTENZA DELLA PRETESA E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO.
4. ILLEGITTIMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI A TITOLO DI SANZIONI ED INTERESSI NELLE CARTELLE
DI PAGAMENTO SOTTESE ALL'IMPUGNATO PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER AVVENUTA
PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.
5. NULLITA' DELL'IMPUGNATA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Agenzia delle entrate – ON si è costituita in data 10/2/2026, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non può che trovare accoglimento.
La tardiva costituzione in lite dell'agente della riscossione, avvenuta solamente due giorni prima dell'udienza, allorchè erano maturati non solo i termini per la costituzione (il che potrebbe, di per sè, non avere conseguenze pregiudizievoli) ma soprattutto quelli previsti dall'art. 32 d. lgs. 546 del 1992 (che segna il termine finale per la rituale produzione in lite dei documenti a supporto delle difese), preclude lo scrutinio della documentazione attinente alle notificazioni delle cartelle.
Restano, quindi, insuperate le eccezioni di omessa loro notificazione e di maturazione della prescrizione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ADER al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, contributo unificato, se versato, cp e iva, se dovuti, e con attribuzione ai procuratori antistatari per la metà ciascuno.
Così deciso in NA, il 12/2/2026.
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello