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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 29/05/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 16128/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. GUATTA CRISTINA
per l'adozione della maggiorenne
nata a [...] il [...], Persona_1
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 313 c.c. )
1. Con ricorso depositato il 02/09/2024, ha esposto che: Controparte_1
− il 25.8.22 contraeva matrimonio con precedentemente sposata con Parte_1 [...]
CP_2
− ella aveva avuto due figlie da quell'unione: (14.6.2002) e Persona_1 Persona_2
(10.10.2000);
− dall'unione tra il ricorrente e è nata invece la figlia Parte_1 Persona_3
(20.7.2018);
− il ricorrente intende adottare per formalizzare il loro rapporto affettivo. Per_1
Il 28.10.2024 i Carabinieri di Salò hanno fatto pervenire una relazione sul conto dell'adottante, da cui si evince la sua buona condotta.
Con decreto del 29.10.24 è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti e l'Avv. Sabine Beringhelli Viali è stata nominata curatore speciale della minore . Persona_3
Il curatore speciale si è costituito in giudizio il 16.10.24, aderendo alla domanda.
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2. Si riporta il verbale dell'udienza dell'8.4.25:
dichiara: «Convivo con da 17 anni circa e ci siamo sposati nel 2022. Parte_2 Pt_1
La convivenza con le ragazze a Salò è iniziata nel 2015 circa;
prima loro stavano a Ferrara. Do il mio consenso all'adozione. Non ho altri figli oltre ad . Per_3 dichiara: «Non ho mai avuto nessun problema con il compagno della mamma;
non sento mio Persona_2 padre da quando sono venuta a vivere qui. La richiesta di adozione è partita da noi perché eravamo sempre insieme e di fatto il papà è lui. Do il mio consenso all'adozione; non sono sposata;
non ho figli». CP_ dichiara: «Confermo il racconto della nostra storia. Viviamo ancora tutti insieme. ha Persona_1 salvato mia mamma da una situazione molto difficile. Da quando è entrato nella nostra vita non ci ha mai fatto mancare niente e ci ha dato l'amore di cui avevamo bisogno. Do il mio consenso all'adozione; non sono sposata;
non ho figli». dichiara: «Confermo la relazione con mio marito da tanti anni;
ci siamo trasferiti nel 2015 Parte_1 da Ferrara a Salò. Mi sono separata nel 2008 circa;
il mio ex marito non era spesso presente e da quando siamo venuti a vivere in Lombardia non ha nemmeno mai pagato alcunché. Do il mio assenso all'adozione. Non ho altri figli oltre a
, e . Per_2 Per_1 Per_3
Il curatore speciale rappresenta che: – per le adottande sono vere e proprie sorelle;
– nemmeno sapeva che il Per_3 Per_3 padre fosse diverso;
– da quando è nata ha vissuto assieme a loro;
– in un disegno ha rappresentato tutti i membri della famiglia;
– non c'è nessun rapporto delle adottande con il padre biologico;
– conferma l'assenso all'adozione.
Adottante, adottande e madre preferirebbero che l'unico cognome fosse in subordine chiedono di Controparte_1 anteporre . Controparte_1
3. Il Collegio ritiene potersi procedere con il rito speciale delineato dagli artt. 311 e ss. c.c., in ragione della clausola prevista dall'art. 473-bis c.p.c., secondo cui «le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente».
Quanto ai consensi/assensi richiesti dal codice civile (artt. 296-297), sono stati prestati direttamente al giudice quelli di: (adottante); (adottanda); Controparte_1 Persona_1 Parte_1
(madre dell'adottanda e coniuge non separato dell'adottante); (figlia Persona_3 dell'adottante e della moglie . Parte_1
Il padre dell'adottanda si è costituito in giudizio l'1.4.25 manifestando il proprio assenso all'adozione.
Sussistono inoltre gli altri requisiti di legge per l'adozione, in quanto:
− l'adottante ha compiuto 35 anni e la differenza con l'adottando supera 18 anni (art. 291 c.c.);
− le parti non sono legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
− l'adottanda non è stata in precedenza adottata da altri (art. 294 c.c.), come dichiarato con scrittura del 17.6.2024;
− l'adozione conviene all'adottanda (art. 312 c.c.), che in tal modo potrà consolidare, anche tramite il riconoscimento giuridico, il rapporto affettivo che la unisce all'adottante.
3.1. Per quanto concerne il cognome, in udienza l'adottante e l'adottanda hanno chiesto che figurasse come solo cognome , quindi eliminando il precedente in subordine, di Controparte_1 Per_1 anteporre il cognome a quello già posseduto. Controparte_1
L'art. 299 c.c. prevede che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio»; nondimeno,
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Corte Cost. n. 135/23 ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non consente di posporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato, se entrambi si sono espressi a favore.
Il Collegio ritiene che, allo stato del diritto vigente, non sia possibile per l'adottata assumere unicamente il cognome dell'adottante, perché la legge impone di «dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale» (sent. ult. cit.).
Ha del resto espressamente escluso la possibilità di sostituire il cognome dell'adottante a quello originariamente posseduto la recente Corte Cost. n. 53/25.
Va dunque accolta la richiesta subordinata.
4. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara l'adozione di nata a [...]-FE il 14/06/2002, da parte di Persona_1 [...]
, nato a [...]-BS il 26/05/1979; Controparte_1 dispone che l'adottata assuma il cognome di e lo anteponga al proprio, Controparte_1 chiamandosi d'ora in poi Controparte_3 ordina la trascrizione della presente sentenza ex art. 314 c.c. a cura della Cancelleria e la sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottata; nulla sulle spese.
Brescia, 29/05/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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