Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 1
Il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa.
Commentario • 1
- 1. Violazione Daspo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 16476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16476 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
16476- 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3262 Vito Di Nicola PU 17/10/2018 Giovanni Liberati R.G.N. 17406/2018 Andrea Gentili Luca Semeraro Ubalda Macrì - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA NT, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza in data 8.5.2017 della Corte d'appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8.5.2017 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato NT MA alle pene di legge per il reato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, I. n. 401/1989, perché aveva violato il provvedimento del Questore di Avellino in data 9.4.2008 convalidato dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino il 17.4.2008, in Avellino il 25.8.2010 con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. hom 2. Con il primo motivo l'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma 3 £ 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 156, 426-ter e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Giudice di primo grado aveva proceduto al giudizio, senza tener conto dello stato di detenzione e senza curare la citazione e traduzione dell'imputato per l'udienza del 16.5.2012. La Corte territoriale, a sua volta, non aveva adeguatamente valutato la lamentata violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il provvedimento del Questore di Avellino, di cui si assumeva la violazione, aveva ad oggetto il divieto di accesso agli stadi in occasione di manifestazioni sportive a carattere agonistico cui partecipava la squadra di calcio U.S. Avellino e l'obbligo di presentazione. Sennonché, al momento dell'emissione del provvedimento, 2008, la U.S. Avellino 2012 militava nel campionato professionistico di serie B, mentre, a seguito del fallimento di questa era stata costituita una nuova società, l'AS Avellino che, all'epoca dei fatti, militava nel campionato dilettantistico di serie D. Precisa che l'art. 6 I. n. 401/1989 poneva una stretta correlazione tra il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgevano determinate competizioni sportive e l'obbligo di comparire presso gli uffici di polizia, correlazione che, per gli accadimenti occorsi, si era persa. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrata la violazione sebbene difettasse l'elemento psicologico di voler assistere ad una partita di calcio che si svolgeva a Lamezia Terme, a circa km 500 da Avellino con inizio alle 17. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego dell'art. 131-bis cod. pen. Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di valutare l'insussistenza della recidiva e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, ciò che rende irrilevante l'esame del terzo e quarto motivo, ed assorbe il primo motivo che comunque è infondato perché la Corte territoriale ha ben spiegato che il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato, l'imputato detenuto aveva chiesto a mezzo del difensore di essere ammesso al rito abbreviato, ma non aveva chiesto di essere tradotto per l'udienza del 16.5.2012, e comunque l'eccezione non era stata tempestivamente formulata in udienza dal difensore, il quale peraltro non ha contestato tale circostanza nel presente ricorso per cassazione. Sono fatti notori che nell'anno 2010, la US Avellino S.p.A., cui era stata Wh negata l'iscrizione al campionato per dissesto finanziario, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino e successivamente radiata come da comunicato 136/a della FIGC in data 11 febbraio 2011, e che, per dare continuità alla pratica sportiva agonistica del gioco del calcio nella città di Avellino, era stata costituita una nuova società sportiva, originariamente denominata Avellino calcio 12 2 società dilettantistica e successivamente Associazione sportiva Avellino 1912, che era stata ammessa a disputare il campionato di serie D nella stagione sportiva 2009/2010. All'imputato è stata contestata la violazione del DASPO emesso nel 2008, in relazione agli incontri dell'US Avellino del 25 agosto 2010, data in cui questa non esisteva più, né come società né come compagine sportiva, perché giocava al suo posto l'Avellino calcio 12 di seguito denominato AS Avellino. La Corte territoriale ha ritenuto del tutto pretestuosa l'inefficacia del provvedimento di sottoposizione all'obbligo di presentazione, a sèguito delle vicissitudini della US Avellino, perché la ragione del provvedimento di cui all'art. 6 I. 401/1989 risiedeva nell'assicurare l'allontanamento del destinatario dalla sede degli incontri sportivi della squadra locale e di isolamento dalla tifoseria organizzata (nella specie l'imputato si era responsabile di aggressione e minaccia ad uno steward), sicché era ovvio ritenere che né il cambio di denominazione (fatto puramente formale) né, tampoco, la retrocessione della squadra sono eventi idonei ad escludere che il decreto perda efficacia e sia da disapplicare con l'effetto della non configurabilità dell'ipotesi delittuosa in contestazione. La validità di simile ragionamento che riflette quello del giudice di prime cure si rinviene come anticipato nella stessa condotta tenuta dal MA nelle circostanze descritte nel senso che egli ebbe a portarsi presso il Commissariato sia pure in ritardo e giustificando tale ritardo: tanto dimostra che l'uomo era consapevole dell'obbligo cui era soggetto e della condotta violatrice tenuta non essendosi presentato presso il Commissariato all'orario prescrittogli. Questo Collegio è di diverso avviso, poiché l'art. 6 I. n. 401/1989 prevede che il questore formuli il precetto amministrativo in maniera specifica e dettagliata nel comma 1 sono usati i sintagmi "manifestazioni sportive specificamente indicate" e "luoghi specificamente indicati" -, ciò in funzione della perfetta intelligenza del provvedimento da parte del destinatario, anche ai fini dell'esecuzione del collegato obbligo di presentazione all'ufficio o al comando di polizia competente di cui al comma 2, oggetto del controllo del Giudice, siccome prescrizione limitativa della libertà personale. Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non solo l'Avellino calcio 12 e l'AS Avellino erano associazioni completamente distinte dall'US Avellino S.p.A., dichiarata fallita e poi radiata, quanto poi non è possibile MM alcuna interpretazione estensiva del provvedimento del Questore di Avellino sulla base della ratio della norma incriminatrice, che, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, richiede piuttosto il rigoroso rispetto dei principi di tassatività e sufficiente determinatezza. In tal senso si veda anche Cass., Sez. 3, n. 37098 del 30/01/2018, dep. 01/08/2018, Lorenzini, non massimata, che ha disposto l'annullamento del 3 . provvedimento di convalida del DASPO avente ad oggetto manifestazioni sportive della Fortitudo Bologna, squadra di basket, posto che tale generica denominazione era equivoca siccome militavano con i colori della squadra una pluralità di compagini sportive composte da giocatori di età diversa (under 20, under 18 etc.), donde l'inesigibilità dell'obbligo, e le sentenze Sez. 3, n. 4369 e 4370 del 18/01/2012, entrambe dep. 01/02/2012, rispettivamente UA e MM, non massimate, che hanno annullato senza rinvio i provvedimenti relativi all'obbligo di presentazione limitatamente alle partite non adeguatamente pubblicizzate, quali le amichevoli, non ricomprese nello specifico nel DASPO. Del resto, non è neanche d'immediata evidenza logica l'assunto secondo cui il mutamento di denominazione della squadra e la retrocessione non incidano sull'interesse del tifoso a continuare ad interessarsi del club, non potendosi escludere che, viceversa, l'iscrizione di altro gruppo sportivo al campionato di serie D elimini in radice o indirizzi l'interesse del tifoso verso altre manifestazioni sportive. Ritiene pertanto il Collegio che il provvedimento in oggetto, per essere considerato ancora valido ed efficace, avrebbe dovuto essere nuovamente esaminato dall'Autorità amministrativa e sottoposto all'Autorità giudiziaria, ciò che nella specie non è avvenuto. S'impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste Così deciso, il 17 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macri Whill Nor Vito Di Nicola Vito Ciricre DEPOSITATA IN CANCELL A 16 APR 2013 AL MOENLIERE Ani I LAEd 4