Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 16476
CASS
Sentenza 17 ottobre 2018

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Il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa.

Commentario1

  • 1Violazione Daspo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 16476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16476
Data del deposito : 17 ottobre 2018

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