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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Chisari
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
( rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Militello;
C.F._2
nato a [...] il [...] Parte_2
( e nato a [...] il C.F._3 Parte_3
19.12.1953 ( con l'Avv. Giuseppe Scuderi (C.F. C.F._4
); CodiceFiscale_5
nata a [...] il [...] CP_2
( ) con l'Avv. Pietro Motta C.F._6
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
1
______________
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di “dichiarare lo scioglimento Parte_1 immediato della comunione avente ad oggetto l'appezzamento di terreno agricolo con superficie catastale complessiva di metri quadrati quattromilacinquantotto (4.058) confinante con strada e con le particelle
636, 637, 927, 83, 81 e 269 del foglio 7 del Catasto Terreni di Camporotondo
Etneo (CT), salvi altri;
riportato in Catasto al foglio 7 del Catasto Terreni di Camporotondo Etneo (CT), particelle: 80, r.d.e. 71,79, r.a.e. 15, 61, fico
d'india, classe 1, superficie 4.029 mq e particella 638, area rurale mq 29.
Per l'effetto ordinare la divisione dell'immobile assegnando all'odierna attrice i ¾ dello stesso ed ¼ alla sig.ra come da Progetto di CP_2
divisione che si deposita, o, in caso di nomina di CTU, nella diversa divisione da quest'ultimo prospettata”.
La sig.ra si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, CP_2
prospettando una serie di impedimenti sia pratici che giuridici i quali precludono la possibilità di approvare il progetto di divisione di cui al petitum.
Pur se la domanda è rivolta soltanto nei confronti della sig.ra CP_2
la sig.ra ha chiamato in giudizio anche i propri danti causa sigg.ri Parte_1
, , e . CP_2 Parte_3 CP_1 Parte_2
In esito alla prima udienza, con ordinanza del 23 ottobre 2024, le parti sono state invitate a interloquire in merito alla validità del contratto di compravendita a suo tempo stipulato tra la sig.ra e i sigg.ri , Parte_1 CP_2
, e (i quali hanno venduto complessive Parte_3 CP_1 Parte_2
quote per tre quarti del fondo di cui in domanda).
Come può evincersi dal contenuto dell'ordinanza (da intendersi qui riportata e trascritta), la questione di nullità è sorta dalla prospettazione operata da parte attrice in citazione, laddove si afferma che “… Sul detto appezzamento di terreno insistono due ruderi che non sono stati trasferiti con la
2 compravendita in quanto irregolari, pertanto non commerciabili, dunque sono rimasti di proprietà dei danti causa, sigg.ri , Parte_3 [...]
e … ”. CP_1 Parte_2
Nell'atto di citazione si afferma inoltre che “… Si evidenzia, infatti, che il terreno al momento dell'acquisto appariva totalmente abbandonato, privo di ogni cura, anche di quelle minime previste dalla legge, incolto, pieno di sterpaglie ed alberi secchi, in quanto non adeguatamente irrigati;
in particolare ciò che rendeva necessario un urgente intervento era la presenza di un ulteriore rudere abusivo con un sanitario che scaricava abusivamente sul terreno e che, pertanto, si presentava sfornito delle più elementari regole igienico-sanitarie”.
Con note autorizzate, la difesa di parte attrice ha precisato il senso della prima affermazione rilevando che, contrariamente a quanto appare dal testo dell'atto di citazione (e dall'affermazione che “al momento dell'acquisto” sul terreno vi “era la presenza di un ulteriore rudere abusivo”) i due ruderi inizialmente richiamati non fanno volutamente parte del terreno venduto. Si tratta infatti di ruderi ricadenti nelle particelle nn. 636 e 637, volutamente esclusi dalla compravendita, la quale ad oggetto soltanto la particella 80
(entro cui sono contenute le particelle 636 e 637).
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
L'art. 785 c. p. c. prevede che “Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore;
altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187”. Dall'inciso finale e dal richiamo all'art. 187 c. p. c. si deduce che se colui nei confronti del quale è chiesta la divisione solleva contestazione sul diritto alla divisione, il giudice deve pronunziare sentenza rivolta ad affermare se l'attore ha tale diritto oppure no.
In tale decisione, ove il giudice ritenga di dover sollevare una questione d'ufficio – qual è quella della validità del contratto con cui l'attore ha acquistato la quota del bene di cui chiede la divisione – soccorre l'art. 101 c.
p. c. (a mente del quale “il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di
3 difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore
a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”).
Nell'interpretazione di questa norma, secondo quanto affermato dalle SS.
UU. della S. C., deve ritenersi che al potere officioso del giudice di segnalare alle parti una questione (ad esempio una questione di nullità contrattuale) corrisponde il potere delle parti di chiedere o meno in via principale al giudice di pronunziarsi su tale questione.
Ove le parti non chiedano al giudice di pronunziarsi direttamente sulla detta questione, il giudice dovrà limitarsi a pronunziare su di essa in via incidentale, per quel che gli è necessario ai fini della delibazione della domanda originaria.
In questo caso il giudicato si formerà soltanto sulla domanda originaria
(Cassazione civile sez. un., 12/12/2014, n.26242).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda di divisione non può essere accolta, a causa della nullità del contratto di compravendita da cui origina la titolarità delle quote sul terreno vantate dalla sig.ra . Parte_1
Tale nullità va – solo incidentalmente (in difetto di domanda in via principale sul punto) – rilevata non in base alla prospettazione di parte attrice in merito all'esistenza dei primi due manufatti abusivi (avendo infine sul punto la difesa di parte attrice chiarito il senso delle espressioni usate nella citazione,
e facendo constare che i detti manufatti abusivi insistono su tratti di terreno, corrispondenti catastalmente alle particelle 636 e 637, esclusi volutamente dal contratto), ma in base alla ulteriore prospettazione, non contestata da parte di alcuno, che “al momento dell'acquisto” sul terreno vi “era la presenza di un ulteriore rudere abusivo”.
4 La circostanza che tale ulteriore rudere abusivo sia stato demolito dopo l'acquisto del terreno non ha certamente efficacia sanante dell'atto di compravendita.
Sul punto va qui giusto ricordato il principio di diritto già citato nell'ordinanza con cui le parti sono stati invitate ad interloquire ex art. 101 cit.: “… la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, a titolo negoziale e non in base al principio della accessione, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorchè non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sè stesso o ad altri la proprietà del fabbricato costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c. (Sez. 2, Sent. n. 9769 del 2016)./ Ne consegue che qualora, come nel caso di specie, sia accertato e non contestato che sui terreni promessi in vendita o compravenduti, insistono degli immobili, ai fini della validità del trasferimento immobiliare, è necessario che siano indicati gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria” (Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18195).
Riguardo alle spese di lite va osservato quanto segue.
La sig.ra ha proposto la domanda di divisione soltanto nei confronti Parte_1
della sig.ra CP_2
La prima è dunque soccombente soltanto nei confronti della detta sig.ra
CP_2
Riguardo alle spese sopportate da parte della sig.ra ricorrono CP_2
tuttavia i qualificati motivi di legge per una compensazione integrale.
Ciò in quanto la domanda di divisione è stata rigettata per una questione rilevata d'ufficio dal giudice, mentre le contestazioni sollevate da parte della sig.ra attenevano in realtà soltanto alla non comoda divisibilità del CP_2
bene.
P. Q. M.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta in epigrafe,
5 visto l'art. 784 c. p. c.,
rigetta la domanda di divisione;
compensa integralmente le spese di lite tra la soccombente e Parte_1
CP_2
Catania 20 gennaio 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
6