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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 1080/2022 promossa da:
(c.f. , rappresentati dall'avv. Alessandro Barba per Parte_1 C.F._1
mandato in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1
tempore (c.f. , rappresentato dall'avv. Salvatore Lupinacci per mandato in atti P.IVA_1
1 APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda, difesa o eccezione, riformare la Sentenza n. 278 pubblicata in data 15 aprile 2022 del Tribunale della Spezia e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento di annullamento dell'iscrizione all'Albo del Consiglio dei Consulenti del Lavoro della Spezia per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, riconoscere il diritto del sig. ad essere iscritto presso l'Albo del Parte_1
Consiglio dei della e per l'effetto ordinare al Consiglio dei Consulenti del Lavoro Controparte_1 CP_1 della Spezia di provvedere alla reintegrazione della predetta iscrizione a far data dall'11 febbraio 2013;
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto presso l'Albo del Parte_1
Consiglio dei Consulenti del Lavoro della Spezia per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ordinare al
Consiglio dei Consulenti del Lavoro della di provvedere alla reintegrazione della predetta iscrizione a CP_1
far data dall'11 febbraio 2013;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto presso l'Albo del Parte_1
Consiglio dei Consulenti del Lavoro della Spezia per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto ordinare al
Consiglio dei Consulenti del Lavoro della di provvedere alla predetta iscrizione ex nunc;
CP_1
in ulteriore subordine, qualora Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse fondata l'interpretazione della norma in commento in senso di escludere il personale dell'Arma dei Carabinieri dal suo ambito applicativo, ritenuta la rilevanza della questione proposta e la sua non manifesta infondatezza, Voglia sollevare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 Legge n. 12/1979 nella parte in cui esclude il personale dell'Arma dei Carabinieri che ha svolto funzioni di ispettore del lavoro alle dipendenze del dalla possibilità di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro senza esame in quanto Controparte_2 confliggente con l'art. 3 della Costituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'Appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare le domande dell'appellante, perché infondate in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata. Vinti spese e compensi professionali di lite del giudizio di appello”.
2
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, a seguito della domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e volta a far accertare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità del provvedimento di annullamento della
[...] sua iscrizione all'albo dei Consulenti del della Spezia e conseguentemente ordinare la sua CP_1
reintegrazione dalla data del 11 febbraio 2013 o comunque dalla data della pronuncia o, in subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 2 legge 12/1979 nella parte in cui veniva escluso il personale dell'Arma dei Carabinieri che aveva svolto funzioni di ispettore del lavoro alle dipendenze del , ha così deciso: Controparte_2
“-rigetta le domande di parte attrice;
-condanna al pagamento a favore del Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio pari ad € Controparte_1
5534,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
a) che l'attore, che sosteneva di avere i requisiti per essere iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro, ove era stato iscritto dalla data del 11 febbraio 2013 e sospeso in data 23 dicembre 2016, con provvedimento confermato dal Consiglio Nazionale, aveva eccepito il decorso del termine di 18 mesi di cui all'art.21 novies legge 241/90 del provvedimento in autotutela adottato dal Consiglio di sua appartenenza, ma tale eccezione era infondata in quanto la delibera di iscrizione non era un atto discrezionale, ma un accertamento di status, subordinato alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, per cui, in loro assenza, era imposto il provvedimento di rimozione di detto “status” ;
b) che, nel caso di specie, mancava effettivamente il requisito di cui all'art.1, comma 2 e all'art.9, comma 2 della legge n.12/1979, atteso che la normativa prevedeva che, senza l'esame di abilitazione, potessero esclusivamente essere iscritti gli ex dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che avessero prestato servizio per almeno 15 anni con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del Co lavoro, mentre il era un Carabiniere che aveva prestato servizio presso il (Nucleo Carabinieri Parte_1
Ispettorato del Lavoro), seppure alle dipendenze “funzionali” presso il predetto Ministero;
c) che la norma andava interpretata secondo il significato letterale, in virtù del fatto che era un'ipotesi derogatoria alla laurea, tanto più che era richiesta -per l'iscrizione- la certificazione da parte del CP_2
che attestasse la sussistenza di tale rapporto di dipendenza, nel caso di specie non rilasciata;
[...]
3 d) che quindi mancavano i requisiti originari ed i due Consigli, Provinciale e Nazionale, non avevano la competenza per verificare un'eventuale equiparazione;
e) che non sussisteva alcuna disparità di trattamento in violazione del dettato costituzionale.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 9 novembre 2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma.
Si è ritualmente costituito il Consiglio Provinciale , Controparte_1
opponendosi al gravame.
Con ordinanza del 13 aprile 2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2023, poi sostituita con la nuova data del 12 giugno 2024.
Con ordinanza del 17 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusive.
Quindi con successiva ordinanza del 10 gennaio 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo a seguito di riorganizzazione del relatore e rinviata al 26 febbraio 2025 e poi d'ufficio è stata assegnata dal Presidente ad altro relatore e differita all'udienza del 19 marzo 2025.
Con ordinanza del 10 aprile 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, nel merito l'appello è infondato e va respinto.
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di sette motivi ed in particolare Parte_1
1) Sulla contraddittorietà ed illogicità della pronuncia del Tribunale della Spezia. Termini per l'esercizio della revoca del provvedimento di iscrizione.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure reso una pronuncia contraddittoria in quanto da un lato afferma che il provvedimento di iscrizione era stato reso sulla base di un'errata valutazione degli elementi di fatto e dall'altro che il medesimo non prevedeva alcuna discrezionalità.
Considerato che
l'art.21 octies l. 241/1990 disciplina quando un provvedimento è annullabile
(violazione di legge, vizio da eccesso di potere o incompetenza) ed il successivo art.21 novies stabilisce che l'annullamento d'ufficio deve avvenire entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 18 mesi
(ora 12), l'iscrizione del non poteva essere revocata dopo quasi 3 anni, in quanto solo in caso di Parte_1
4 false dichiarazioni accertate con sentenza passata in giudicato potrebbe essere superato il termine previsto dalla legge. Inoltre, in ipotesi di annullamento, il Consiglio avrebbe dovuto motivare la sussistenza di ragioni di pubblico interesse a giustificazione del provvedimento di annullamento.
2) Sulla contraddittorietà ed illogicità della pronuncia del Tribunale della Spezia. Violazione di norme di legge e sue conseguenze.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure, sempre in modo contraddittorio, prima affermato che in capo al Consiglio non vi era alcun margine di discrezionalità nel concedere l'iscrizione, trattandosi di un accertamento sullo status in base ai requisiti richiesti dalla legge, e poi sostenuto che la mancanza dei requisiti originari imponeva l'annullamento. Di conseguenza se il provvedimento era viziato ab origine da violazione di legge avrebbe dovuto trovare applicazione l'art.21 novies. Neppure potrebbe trovare applicazione la fattispecie della cancellazione, prevista dall'art.10 della legge 12/1979, in quanto non ci si tratterebbe dei casi ivi indicati, visto che l'appellante già al momento della domanda di iscrizione si trovava nella medesima situazione rispetto all'epoca in cui era stato disposto l'annullamento della medesima.
3) Sulla contraddittorietà ed illogicità della pronuncia del Tribunale della Spezia. Sulla lettura costituzionalmente orientata delle norme.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure escluso, come, invece, richiesto dall'attore in via subordinata, la sussistenza di una disparità di trattamento per mancanza di discrezionalità
e per la necessità di rispettare il dettato legislativo, nonché a tutela dei terzi che fanno affidamento sulle competenze e capacità degli iscritti all'albo.
In realtà questa motivazione sarebbe tautologica. Una attenta lettura dell'art.1 legge 12/1979 non potrebbe escludere dal 2° comma il personale dipendente dei Carabinieri, in quanto si tratterebbe di posizioni sostanzialmente identiche, visto che gli ispettori del lavoro del Ministero e dei Carabinieri svolgono equivalenti mansioni, alle dipendenze dei medesimi dirigenti civili, che ne coordinano le attività. Quindi se si fosse considerata corretta la statuizione che questo accertamento non sarebbe di competenza dei Consigli, avrebbe dovuto essere il giudice a valutarlo e conseguentemente sollevare la relativa questione di illegittimità costituzionale.
4) Sulle doglianze non valutate dal Tribunale. Illegittimità del provvedimento di annullamento.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure preso in alcuna considerazione le doglianze mosse dall'attore in ordine al comportamento tenuto dal Consiglio, che avrebbe violato i suoi diritti, la sua buona fede e il suo legittimo affidamento, visto che il dopo 3 anni Parte_1 aveva riposto una ragionevole certezza nel poter svolgere l'attività di consulente del lavoro.
5 Atteso che un provvedimento di annullamento può derivare solo da motivi “sopraggiunti” all'iscrizione, in loro mancanza, il provvedimento era stato adottato in assenza di potere ed in violazione di legge, oltretutto senza indicare un'adeguata motivazione.
5) Sulle doglianze non valutate dal Tribunale. Carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure reso alcuna statuizione in ordine alla doglianza espressa dall'attore sulla mancata motivazione circa l'iter logico che avrebbe condotto il Consiglio prima a formalizzare e poi ad annullare l'iscrizione all'albo del malgrado da parte di Parte_1
quest'ultimo non ci fosse stato alcun cambiamento.
Anche a considerare sufficiente quanto scritto dal Consiglio, in ogni caso detta motivazione sarebbe errata, in considerazione del fatto che l'attore aveva svolto servizio alle dirette dipendenze del Controparte_2
e a quello della Difesa. In ogni caso la motivazione non era mai stata comunicata all'attore.
6) Sulle doglianze non valutate dal Tribunale. Sulla erroneità ed ingiustizia del provvedimento di annullamento dell'iscrizione.
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure preso alcuna posizione in ordine al fatto che il Consiglio aveva ritenuto che il fosse alle dipendenze del Ministero della Parte_1
Difesa, quando, già solo dalla lettura dell'art.1, 2° comma della legge 12/1979 il requisito richiesto era quello di aver svolto “mansioni di ispettori del lavoro presso gli Ispettorati del lavoro” e l'appellante era alle dirette dipendenze del . Anche dall'esame della relazione al decreto legislativo in attuazione Controparte_2
della legge 10.12.2014 n.183, in uno con la precedente normativa di cui la legge n.608/1996, si evince questa circostanza.
7) Sulle doglianze non valutate dal Tribunale. Sulle mansioni svolte dal sig. Parte_1
L'appellante censura la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure preso in alcuna considerazione la circostanza che il aveva sempre svolto per 22 anni il servizio presso la task Parte_1
force del , lavorando con il personale civile in tutto l'ambito nazionale e quindi alle Controparte_2 dirette dipendenze di quest'ultimo, ricevendo da quest'ultimo il compenso.
I motivi che, in quanto tra di loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
Questa Corte rileva:
- che in data 20 novembre 2012 inviava istanza (doc. n.3 di parte attrice) al Consiglio Parte_1
Provinciale della Provincia di La Spezia al fine di essere iscritto all'Albo a decorrere Controparte_1
dal gennaio 2013, allegando la dichiarazione sostitutiva, in cui, tra l'altro, indicava “di aver prestato servizio
6 presso il N.I.L. (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) di Genova, con mansioni di “Ispettore del lavoro” alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art.
9- bis comma 14 della L.
28.11.1996 n.608), nei periodi dal 15.12.1985 al 30.06.1991 e dal 25.9.1995 al 30.04.2012, cioè per un periodo superiore ai quindici anni”;
- che il predetto Consiglio Provinciale in data 13 febbraio 2013, ai sensi dell'art.9, 13 e 14 comma, della legge n.12/1979 comunicava (doc. n.2 di parte attrice) al la sua iscrizione all'albo, con delibera dell'11 Parte_1
febbraio 2013, in virtù del servizio prestato presso il per complessivi 22 anni;
CP_3
- che con pec del 23 dicembre 2016 il Consiglio Provinciale informava (doc. n.1 di parte attrice) l'appellante l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato dell'iscrizione;
- che in data 6 marzo 2017 il Consiglio comunicava (doc. n.4 di parte attrice) al l'annullamento Parte_1 in autotutela del provvedimento di sospensione del dicembre 2016 in quanto afferente a provvedimento di natura disciplinare e contestualmente deliberava l'annullamento della sua iscrizione “per mancanza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione, in quanto le funzioni ispettive espletate nel corso del Suo sevizio non sono state svolte alle dipendenze del ma del Ministero della Difesa”; Controparte_2
- che, a seguito del ricorso presentato dal avverso il provvedimento di annullamento, con il quale Parte_1
il ricorrente aveva lamentato la violazione della buona fede e del legittimo affidamento per essere intervenuto il provvedimento ad una distanza di oltre 3 anni, senza che la legge professionale permettesse tale possibilità, nonché la carenza ed illogicità della motivazione in quanto l'art.9 della legge 12/1979 richiedeva solo lo svolgimento delle mansioni di ispettore del lavoro presso i relativi ispettorati e lo stesso aveva svolto tale attività alle dipendenze funzionali del Ministro del Lavoro, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro comunicava (doc. n.6 di parte attrice) all'appellante la decisione assunta nella seduta del 17 maggio 2017;
- che il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso presentato dall'attuale appellante, assumeva a) che il provvedimento impugnato consisteva in un annullamento in autotutela della precedente delibera di iscrizione, per essere mancanti i requisiti di iscrizione fin dall'origine e per aver efficacia ex tunc e non ex nunc, come in caso di cancellazione, in quanto si poteva considerare “come espressione dell'ordinario potere/dovere dell'Amministrazione di procedere all'annullamento di propri provvedimenti adottati in violazione di legge e/o in assenza dei presupposti previsti dalla legge” e quindi costituiva “esercizio doveroso della funzione di corretta tenuta dell'albo che la legge affida permanentemente all'organo professionale competente”; b) che il provvedimento di annullamento era motivato per “mancanza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione”; c) che per l'iscrizione all'Albo dei Lavoro era prevista come regola CP_1 generale il conseguimento di una laurea e di un periodo di tirocinio, nonché il superamento dell'esame di
Stato, oltre ad un'ipotesi di natura eccezionale e tassativa, espressamente prevista e disciplinata dal
7 legislatore, che non ammetteva applicazione analogica, secondo l'art.14 delle preleggi (“le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”), che nel caso di specie era disciplinata al 2° comma dell'art.1 legge n.12/1979; d) che i due requisiti richiesti per essere esentati dall'esame di Stato e dal tirocinio, erano 1) di essere stato dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e 2) di aver svolto per almeno 15 anni le mansioni di ispettore del lavoro presso gli ispettorati del lavoro;
e) che, quindi, il legislatore aveva chiaramente circoscritto i soggetti esentati ai soli dipendenti di quel , per cui lo svolgimento dell'attività di CP_2
ispettore del lavoro alle dipendenze di altri soggetti giuridici non corrispondeva al criterio oggettivo e fattuale, in quanto sarebbe venuto meno uno dei due criteri (cioè quello di tipo soggettivo); f) che in ogni caso era mancante l'attestazione del , richiesta dall'art.9 della legge 12/1979 e neppure Controparte_2 avrebbe potuto produrla, atteso che lo stesso era stato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri;
g) che a nulla rileva il fatto che il fosse stato alle dipendenze “funzionali” del , in Parte_1 Controparte_2
quanto comunque dipendeva da una struttura di tipo militare, come si rileva di converso anche dal Decreto
Interministeriale del 2009; h) che, attesa la mancanza del requisito soggettivo, sarebbe stato evidente che il avrebbe preteso la sua iscrizione all'albo sulla base di una sostanziale equivalenza di mansioni e Parte_1
quindi per analogia, ma tale richiesta non poteva essere accolta in virtù del fatto che i requisiti per l'iscrizione erano tassativi e non era ammessa dalla conforme giurisprudenza di legittimità un'estensione analogica;
- che il giudice di prime cure con la sentenza impugnata ha di fatto integralmente confermato le motivazioni del provvedimento del poste alla base del rigetto del ricorso in via amministrativa ed ha Controparte_4
disatteso l'ulteriore doglianza dell'attore, fondata sul fatto che nel caso di specie, essendo il provvedimento di annullamento intervenuto dopo più di 3 anni dalla data dell'iscrizione, senza che nel frattempo fosse intervenuta alcuna modifica, il medesimo sarebbe tardivo ai sensi dell'art.21 novies della legge n.241/1990, in mancanza di alcuna discrezionalità in capo all'Ente, trattandosi di un accertamento di status;
- che atteso a) che l'art.1 della legge n.12/1979 individua i soggetti che possono essere iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (“1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.
2. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso”); b) che il successivo art.9, comma 2°, precisa la documentazione da depositare per gli ex dipendenti del Ministero del
8 Lavoro (“Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro”) è evidente che nel momento in cui il Consiglio Provinciale alla data del 11.2.2013 ha iscritto Parte_1
all'Albo dei Consulenti del Lavoro è incorso in errore non solo perché il richiedente non era stato
[...]
dipendente per 15 anni del Ministero del Lavoro, ma anche non aveva prodotto la relativa attestazione, propedeutica all'iscrizione;
- che non sussiste alcuna contraddizione nella statuizione del giudice di prime cure in cui da un lato esclude una valutazione discrezionale al momento dell'iscrizione da parte dell'Ente preposto e dall'altro evidenzia l'errore in cui quest'ultimo è incorso al momento dell'iscrizione del richiedente, in quanto i due comportamenti non sono di per sé incompatibili, atteso che l'errore umano può sussistere anche nell'applicazione di una normativa;
- che, una volta accertata, a seguito di successivi controlli, la mancanza ab origine dei requisiti per l'iscrizione all'albo, il successivo provvedimento di annullamento costituiva un atto dovuto, in quanto in difetto il avrebbe potuto anche incorre nell'esercizio abusivo della professione;
Parte_1
- che, infatti, tutte le professioni che prevedono l'iscrizione ad un Albo sono di rilievo pubblicistico, soprattutto in relazione alla loro natura di attività di pubblica utilità e al ruolo di garanzia del professionista iscritto verso la collettività e come tali devono seguire le norme della rispettiva legge professionale;
- che, conseguentemente, la delibera di cancellazione dall'albo professionale per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 al tempo applicabile ("Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art. 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo... I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1...") per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi
(cfr.. Cass. S.U. 19.11.2021 n.35463 “La delibera di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati per mancanza dei requisiti per l'iscrizione non soggiace al limite temporale previsto dall'art. 21-novies della l. n.
241 del 1990 per l'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi illegittimi, atteso che dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione e del relativo provvedimento (autorizzazione
9 ricognitiva, denominata ammissione), nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta”; negli stessi termini Cass. S.U. 24.12.2019 n.34439 ed anche Cass.
23.8.2023 n.25083 “Il rilevo sociale e l'incidenza dell'attività svolta dagli iscritti all'albo, con la diretta incidenza sul diritto alla salute della collettività, risultano interessi pubblicistici prevalenti, tali da non consentire il permanere di una illegittima iscrizione all'albo degli odontoiatri in difetto del titolo di studio abilitante (nel caso di specie, laurea in odontoiatria), posto che i requisiti necessari per l'iscrizione devono sussistere sin dall'inizio e non possono per alcuna ragione mancare”);
- che, infatti, i provvedimenti di iscrizione agli albi professionali da parte degli Ordini professionali debbono essere ricondotti nella categoria delle autorizzazioni ricognitive, nell'ambito di quei procedimenti che si innestano sulla richiesta del soggetto che aspira a un bene e che si concludono con atti denominati ammissioni: dalla natura del soggetto giuridico che provvede all'iscrizione all'Albo e dalla natura delle autorizzazioni ricognitive o delle ammissioni, nonché dalla natura della situazione giuridica soggettiva di cui
è titolare l'aspirante all'iscrizione, discende l'impossibilità di apporre un termine volto a consolidare una situazione giuridica illegittimamente sorta;
- che anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 3762/2020 in materia di albi professionali, ha statuito che
"il riscontrato difetto dei requisiti legittimanti, anche a distanza di tempo, impone l'annullamento in autotutela dell'atto che abbia riconosciuto l'esistenza del requisito, per un mero errore di fatto, senza che sia possibile configurare un legittimo affidamento del privato, il quale sia consapevole o comunque non poteva ignorare secondo l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie, che il titolo conseguito difettava di uno dei requisiti abilitanti per legge";
- che, pertanto, è principio nomofilattico uniforme che il tempo trascorso tra l'iscrizione erronea a la successiva cancellazione, non può ritenersi abbia efficacia sanante in ordine ad un originario difetto del titolo abilitante né l'errore dell'amministrazione, nel riconoscere in origine l'originaria equipollenza del titolo conseguito dal professionista, può ingenerare nel privato il legittimo affidamento circa tale equipollenza laddove questi conoscesse o dovesse conoscere con l'ordinaria diligenza, come nel caso di specie, l'assenza di un titolo abilitante anche sul piano della semplice equipollenza (Cass. n.25083/2023 citata);
- che, una volta accertata la piena legittimità del provvedimento con il quale in autotutela il
[...]
ha disposto l'annullamento dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro dell'appellante in CP_1
quanto non solo perché non soggetta ai termini di cui all'art.21 nonies della l. n. 241 del 1990, ma anche in quanto non rispondente ai requisiti richiesti per iscriversi senza laurea, tirocinio ed esame di Stato, secondo le corrette argomentazioni del Consiglio Nazionale, sopra citate, deve essere altresì esclusa la possibilità di sollevare la relativa questione di illegittimità costituzionale in quanto “l'obbligo costituzionale di disciplinare uniformemente una determinata materia sussiste quando le situazioni siano identiche e non può per contro
10 disconoscersi al legislatore la possibilità di emanare norme differenziate per regolare situazioni diverse”…
“Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libertà di scegliere un'attività lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale diritto escludano o tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino, ma non consegue l'impossibilità, per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale” (così in motivazione Corte Cost.
2.7.1968 n.102 con sentenza di rigetto di una questione di legittimità costituzionale proprio in materia di iscrizione all'Albo dei consulenti del lavoro);
- che, pertanto, se il legislatore con la legge n.12/1979 ha dato, nel disciplinare l'ipotesi di natura eccezionale e tassativa di esenzione dalla laurea, dal tirocinio e dall'esame di Stato, esclusiva rilevanza al fatto che gli ispettori fossero alle dipendenze del , tanto da richiedere la specifica attestazione del Controparte_2
, malgrado nel DPR 19.3.1955 n.520 (riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro CP_2
e della previdenza sociale) all'art.16 fosse già previsto che “Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294: Marescialli d'alloggio maggiori n. 4; Marescialli d'alloggio capi n. 6; Marescialli d'alloggio n. 8;
Brigadieri n. 11; Vice brigadieri n. 11; Appuntati n. 11; Carabinieri n. 179”, è evidente che ha valutato la diversità di compiti.
Tanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Per il principio della soccombenza deve essere condannato alla refusione a favore Parte_1
della parte appellata delle spese di questo grado del giudizio, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore (indeterminabile bassa), e quindi in euro 2.058,00 per fase studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase istruttoria ed euro 3.470,00 per fase decisionale, per complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) dichiarata tenuto e condanna a rifondere, a favore della parte appellata, le spese Parte_1
processuali di questo grado di giudizio, che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 12/6/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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