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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4384 - 2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4384 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino De Vita, giusta procura alle liti in allegazione al proprio atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F.: ), ubicato in Giugliano in Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla Via Pigna n. 37, in persona del suo amministratore p.t. CP_2
, residente in [...].
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.03.2025 parte produceva il verbale di assemblea, giusta ordinanza di remissione istruttoria del 20.12.2024 e precisava le proprie conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto sul ruolo in data 29.05.2024 la sig.ra Pt_1
citava in giudizio in in Giugliano in Campania alla
[...] Controparte_1
Via Pigna n. 37, in persona dell'amministratore p.t. chiedendo:
- dichiarare nulla/annullabile e di conseguenza annullare la delibera assembleare del del 18.03.2024 con riferimento ai capi da Controparte_1
1 a 8, per i motivi illustrati in citazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per il Controparte_1 sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 13.11.2024, parte attrice dichiarava che il CP_1 convenuto, aveva sostanzialmente revocato la delibera assembleare impugnata, riconvocando l'assemblea per l'approvazione di nuovi bilanci;
pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione.
Il Giudice, preso atto della dichiarazione di parte attrice, rinviava la causa al
13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, parte attrice precisava le proprie conclusioni e dichiarava che il convenuto aveva sostanzialmente revocato la delibera CP_1 assembleare impugnata, riconvocando l'assemblea per l'approvazione di nuovi bilanci;
pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione.
Il G.I., ritenuta la necessità di acquisire il verbale di assemblea condominiale che disponeva la sostituzione della delibera impugnata, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava il giudizio al 07.03.2025.
Acquisita la documentazione richiesta, a detta udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione senza i termini di legge.
2 §§§ §§ §§§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del “ Controparte_1 sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona dell'amministratore p.t.
La domanda di parte attorea è fondata e può trovare accoglimento per quanto segue.
Osserva il Tribunale, passando alla disamina della res controversa, che in ordine logico, deve prioritariamente analizzarsi la questione relativa all'intervenuta cessazione della materia del contendere, richiesta dalla parte attrice, con i relativi distinguo in ordine alle spese di lite, di cui si dirà, a seguito della delibera assunta dal sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in Controparte_1 data 18.03.2024, in seconda convocazione, con la quale l'assemblea approvava i rendiconti di esercizio relativi agli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 e rinnovava il mandato all'amministratore per un ulteriore anno.
Tanto premesso si osserva che la delibera del 18.03.2024, oggetto del presente giudizio, è stata, sostanzialmente, annullata con successiva delibera del
27.06.2024.
Da ciò ne discende che l'assembla condominiale avendo in tale data, deliberato sul medesimo argomento della delibera oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, con sentenza di mero rito, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 c.c., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. n.
11961 – 2004);”
È, infatti, costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio, secondo cui la norma dell'art. 2377 ultimo comma c.c.., in base alla quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi.
3 In modo analogo, con le stesse forme e modalità, ma in maniera più incisiva l'assemblea del sito in Giugliano in Campania alla Via Controparte_1
Pigna n. 37, provvedeva ad annullare la delibera viziata nei modi e forme di legge, in data 27.06.2024.
Detta delibera, è da ritenersi efficace e vincolante nei confronti dei condomini tutti, fino alla sua eventuale caducazione, con conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce, ribadisce chiaramente che, consolidatosi in materia, nelle ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali, quando il provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, tale condotta riparatoria del produce CP_1
l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere nel processo di impugnazione.
Da tale principio, ne discende che anche nel caso in esame, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Rileva il Tribunale che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio
Sentenza n. 713/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 1548/2021 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di
4 una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cfr. Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005,
n. 11962).
«La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008).
La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso di specie.
Considerato che all'udienza del 13.11.2024 parte attrice dichiarava che il convenuto aveva revocato la delibera impugnata con l'assemblea del CP_1
27.06.2024, e richiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere, con la condanna delle spese e competenze di lite.
Invero, la pretesa parte attrice fonda le sue ragioni sull'assunto che, sebbene la delibera assembleare del 18.03.2024 fosse stata annullata dalla medesima assemblea in data 27.06.2024, in tali verbali, anche se non vi è una revoca esplicita del precedente deliberato, viene implicitamente ammesso che i bilanci impugnati nel presente giudizio venivano revocati e sostituiti dai nuovi bilanci consuntivi
2018-2019-2020-2021-2022 presentati dall'amministratore e, pertanto, le spese del giudizio, vanno comunque poste a carico dell'odierno convenuto. CP_1
Ciò che residua, dunque, è soltanto la questione attinente alla pronuncia finale sulle spese, da regolamentarsi in virtù del criterio della soccombenza virtuale che impone al giudice di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
5 Sicché, il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nel caso di specie, in applicazione del principio della sopra richiamato si ritiene di condannare parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio e spese di lite, atteso che il comportamento processuale della stessa ha comportato l'instaurazione di un giudizio, il quale si sarebbe evitato se avesse deliberato e sostituito la delibera de quo.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, questo
Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, (parametri minimi) della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 4384 - 2024 proposta da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e, nei confronti del (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), ubicato in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona P.IVA_1 del suo amministratore p.t. , ogni contraria istanza, eccezione e CP_2 deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il (C.F.: ), ubicato in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona del suo amministratore p.t. al pagamento, in favore della sig.ra , della CP_2 Parte_1 somma di € 545,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
- ritenuta assorbita nella presente decisione ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
6 Aversa, 27.03.2025
7
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4384 - 2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4384 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”.
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino De Vita, giusta procura alle liti in allegazione al proprio atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F.: ), ubicato in Giugliano in Controparte_1 P.IVA_1
Campania alla Via Pigna n. 37, in persona del suo amministratore p.t. CP_2
, residente in [...].
[...]
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.03.2025 parte produceva il verbale di assemblea, giusta ordinanza di remissione istruttoria del 20.12.2024 e precisava le proprie conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza, qui richiamate per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa, riservava la causa in decisione, senza i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con atto di citazione, iscritto sul ruolo in data 29.05.2024 la sig.ra Pt_1
citava in giudizio in in Giugliano in Campania alla
[...] Controparte_1
Via Pigna n. 37, in persona dell'amministratore p.t. chiedendo:
- dichiarare nulla/annullabile e di conseguenza annullare la delibera assembleare del del 18.03.2024 con riferimento ai capi da Controparte_1
1 a 8, per i motivi illustrati in citazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per il Controparte_1 sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 13.11.2024, parte attrice dichiarava che il CP_1 convenuto, aveva sostanzialmente revocato la delibera assembleare impugnata, riconvocando l'assemblea per l'approvazione di nuovi bilanci;
pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione.
Il Giudice, preso atto della dichiarazione di parte attrice, rinviava la causa al
13.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, parte attrice precisava le proprie conclusioni e dichiarava che il convenuto aveva sostanzialmente revocato la delibera CP_1 assembleare impugnata, riconvocando l'assemblea per l'approvazione di nuovi bilanci;
pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna virtuale alle spese di lite, con attribuzione.
Il G.I., ritenuta la necessità di acquisire il verbale di assemblea condominiale che disponeva la sostituzione della delibera impugnata, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava il giudizio al 07.03.2025.
Acquisita la documentazione richiesta, a detta udienza il G.I. tratteneva la causa in decisione senza i termini di legge.
2 §§§ §§ §§§
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del “ Controparte_1 sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona dell'amministratore p.t.
La domanda di parte attorea è fondata e può trovare accoglimento per quanto segue.
Osserva il Tribunale, passando alla disamina della res controversa, che in ordine logico, deve prioritariamente analizzarsi la questione relativa all'intervenuta cessazione della materia del contendere, richiesta dalla parte attrice, con i relativi distinguo in ordine alle spese di lite, di cui si dirà, a seguito della delibera assunta dal sito in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in Controparte_1 data 18.03.2024, in seconda convocazione, con la quale l'assemblea approvava i rendiconti di esercizio relativi agli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 e rinnovava il mandato all'amministratore per un ulteriore anno.
Tanto premesso si osserva che la delibera del 18.03.2024, oggetto del presente giudizio, è stata, sostanzialmente, annullata con successiva delibera del
27.06.2024.
Da ciò ne discende che l'assembla condominiale avendo in tale data, deliberato sul medesimo argomento della delibera oggetto dell'impugnazione, ha posto in essere, pur in assenza di forme particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido.
Pertanto, ritiene il Tribunale che vada dichiarata, con sentenza di mero rito, in applicazione analogica della regola dettata in materia societaria dall'art. 2377 comma 8 c.c., la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda spiegata avverso la statuizione sostituita da analoghe disposizioni (Cass. civ. n.
11961 – 2004);”
È, infatti, costante nella giurisprudenza l'affermazione del principio, secondo cui la norma dell'art. 2377 ultimo comma c.c.., in base alla quale l'annullamento della deliberazione (invalida) non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra, presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini edilizi.
3 In modo analogo, con le stesse forme e modalità, ma in maniera più incisiva l'assemblea del sito in Giugliano in Campania alla Via Controparte_1
Pigna n. 37, provvedeva ad annullare la delibera viziata nei modi e forme di legge, in data 27.06.2024.
Detta delibera, è da ritenersi efficace e vincolante nei confronti dei condomini tutti, fino alla sua eventuale caducazione, con conseguente intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, della Suprema Corte, cui questo giudice aderisce, ribadisce chiaramente che, consolidatosi in materia, nelle ipotesi di impugnazione delle delibere condominiali, quando il provvedimento impugnato venga sostituito con una successiva delibera assembleare che si ponga in linea con le previsioni di legge, tale condotta riparatoria del produce CP_1
l'effetto di far venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando al contempo e conseguentemente la cessazione della materia del contendere nel processo di impugnazione.
Da tale principio, ne discende che anche nel caso in esame, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Rileva il Tribunale che la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente nel nostro ordinamento processuale in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quale “diritto vivente”, che la considera forma di definizione del processo a cui ricorre ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio
Sentenza n. 713/2023 pubbl. il 21/02/2023 RG n. 1548/2021 2001, n. 9332;
Cass., ss uu, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268;
Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
La pronuncia va emessa, in particolare, d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di
4 una decisione sulla domanda originariamente proposta e sottopongano al giudice conclusioni conformi - intese, appunto, a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere - potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cfr. Cass., 1 aprile 2004, n. 6395; Cass., 1 aprile 2004, n. 6403; Cass., SS.UU., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass., 8 giugno 2005,
n. 11962).
«La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n. 22650/2008).
La cessazione della materia del contendere, infatti, presuppone, che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Proprio questa è la situazione che ricorre nel caso di specie.
Considerato che all'udienza del 13.11.2024 parte attrice dichiarava che il convenuto aveva revocato la delibera impugnata con l'assemblea del CP_1
27.06.2024, e richiedeva di dichiararsi la cessata materia del contendere, con la condanna delle spese e competenze di lite.
Invero, la pretesa parte attrice fonda le sue ragioni sull'assunto che, sebbene la delibera assembleare del 18.03.2024 fosse stata annullata dalla medesima assemblea in data 27.06.2024, in tali verbali, anche se non vi è una revoca esplicita del precedente deliberato, viene implicitamente ammesso che i bilanci impugnati nel presente giudizio venivano revocati e sostituiti dai nuovi bilanci consuntivi
2018-2019-2020-2021-2022 presentati dall'amministratore e, pertanto, le spese del giudizio, vanno comunque poste a carico dell'odierno convenuto. CP_1
Ciò che residua, dunque, è soltanto la questione attinente alla pronuncia finale sulle spese, da regolamentarsi in virtù del criterio della soccombenza virtuale che impone al giudice di operare una valutazione prognostica circa il probabile esito del giudizio, ipotizzando il mancato verificarsi del fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
5 Sicché, il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese.
Nel caso di specie, in applicazione del principio della sopra richiamato si ritiene di condannare parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio e spese di lite, atteso che il comportamento processuale della stessa ha comportato l'instaurazione di un giudizio, il quale si sarebbe evitato se avesse deliberato e sostituito la delibera de quo.
Pertanto, le spese di lite seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, questo
Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, (parametri minimi) della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 4384 - 2024 proposta da , nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e, nei confronti del (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), ubicato in Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona P.IVA_1 del suo amministratore p.t. , ogni contraria istanza, eccezione e CP_2 deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il (C.F.: ), ubicato in Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano in Campania alla Via Pigna n. 37, in persona del suo amministratore p.t. al pagamento, in favore della sig.ra , della CP_2 Parte_1 somma di € 545,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario.
- ritenuta assorbita nella presente decisione ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
6 Aversa, 27.03.2025
7
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo