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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1295/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
IL TA RI Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
RC BA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello n. 1295/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del
26.02.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Ripa Teatina (CH), alla via Roma, vico Parte_1 primo n. 1, nello studio dell'avv. Antonio Masci dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'avv. Concetta Roberta Masci giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato all'indirizzo di Posta Elettronica Controparte_1
Certificata del proprio difensore, avv. Roberto M. Danesi de Luca, dal Email_1 quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco M. Danesi de Luca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado comprendente anche la fase di appello
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 124/2023 del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di
Ortona pubblicata il 21.11.2023
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante l'evidenza del fumus anche in considerazione del motivo di impugnazione di cui al n. 3 dell'atto, ex art. 283 c.p.c.; in via principale di merito:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del ex art.li 40, 41 c.p. e art. 2051 Controparte_1
e seguenti del codice civile quale Ente proprietario e custode della strada comunale, adibita a pubblico transito, per i danni causati al veicolo Mercedes Benz tg 82 di proprietà attorea e all'attore medesimo;
2) condannare, pertanto la parte convenuta al pagamento della somma di € 5.166,06 per il ristoro complessivo dei danni subiti dall'attore stesso, di cui 4.366,06 per i danni subiti dal veicolo Mercedes
Benz di proprietà dell' attore tg 82 (di cui Euro 2.175,77 come da preventivo dell'autocarrozzeria del 05.01.2022 ed Euro 2.190,29 come da preventivo dell'autofficina Parte_2
del 04.03.2022) ed Euro 800,00 a titolo di risarcimento danni per i disagi causati al Parte_3
sig. per l'illecito comportamento dell'Ente Comunale o quella somma maggiore Parte_1
o minore nella misura che si riterrà di Giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata:
3) accertare e dichiarare la responsabilità del ex art. 14 del Codice della Controparte_1
Strada e art.li 2043 e seguenti del codice civile quale Ente proprietario della strada comunale, adibita a pubblico transito, essendo obbligata alla sua manutenzione, per i danni causati al veicolo tg 82 di proprietà attorea e all'attore medesimo;
4) condannare, pertanto la parte convenuta al pagamento della somma di € 5.166,06 per il ristoro complessivo dei danni subiti dall'attore stesso, di cui 4.366,06 per i danni subiti dal veicolo Mercedes
Benz 82 di proprietà dell'attore (di cui Euro 2.175,77 come da preventivo dell'autocarrozzeria del 05.01.2022 ed Euro 2.190,29 come da preventivo dell'autofficina Parte_2
del 04.03.2022) ed euro 800,00 a titolo di risarcimento danni per i disagi causati al Parte_3 sig. per l'illecito comportamento dell'Ente Comunale o quella somma maggiore o Parte_1
minore nella misura che si riterrà di Giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria … ”
2 per parte appellata: “ … in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig.
avverso la sentenza n. 124/2023 del Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Parte_1
Ortona, della quale si chiede quindi l'integrale conferma, con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che voglia, ai sensi dell' art. 1227, Controparte_1
comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico del Sig. , Parte_1 idoneo a diminuire, in proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del con-venuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per CP_1 quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del , in questo Controparte_1 caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio. … ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 124/2023 il Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti del condannandolo al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del convenuto liquidate in euro 1.278,00 per compensi oltre iva, cpa e 15% per spese generali.
1.1. L'attore aveva esposto che dall'anno 2020 abitava in un immobile sito in contrada Montupoli
Foro n.184, nel territorio del Comune di e che per spostarsi, doveva percorrere, CP_1
quotidianamente, con la propria autovettura Mercedes Benz tg 82, una strada dissestata, unica via di accesso alla propria abitazione.
1.1.2 Precisava che con raccomandate dell'8.06.2020 e del 10.2.2021 aveva chiesto al quale CP_1
proprietario e custode della menzionata strada, di provvedere alla relativa asfaltatura e/o manutenzione senza ottenere riscontro alcuno, per cui si vedeva costretto a notificare atto di citazione per i danni, causati al proprio veicolo dal quotidiano transito sulla predetta via piena di buche e avvallamenti, quantificati nella somma complessiva di euro 5.166,00 ( di cui euro 4.366,06 per danni al mezzo ed euro 800,00 a titolo di risarcimento per i disagi subiti). In subordine chiedeva di dichiarare la responsabilità del ai sensi degli artt. 14 C.d.S. e 2043 c.c. con Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni come già in precedenza quantificati.
1.2. L'Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto della domanda ed in subordine chiedeva, nel caso di fondatezza anche parziale della stessa, la valutazione del concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art 1227 c.c. , con vittoria di spese e onorari di giudizio. 3 1.3 Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria esclusivamente documentale, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha respinto la domanda in ragione della formulazione della pretesa risarcitoria in termini del tutto generici e, quindi, inidonea a dimostrare l'esistenza del nesso causale, non essendo stato, tra l'altro, indicato dall'attore nessun singolo episodio dal quale sarebbe derivato il danno lamentato, determinando una situazione di incertezza nei fattori causali dei guasti dell'autovettura .
2. Avverso la sentenza ha proposto impugnativa articolando tre motivi di appello Parte_1
di seguito riassunti.
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente rigettato la domanda per ravvisata genericità del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e per omessa dimostrazione del nesso causale, mentre l'attore ha allegato e dimostrato il continuo e quotidiano passaggio con l'autovettura nel tratto di strada in questione, indiscutibilmente carente di ordinaria manutenzione stante la presenza di numerose e profonde buche e avvallamenti che trova riscontro anche nella inequivoca documentazione fotografica versata in atti.
2.2. Non è stata accertata l'effettiva esistenza del caso fortuito quale elemento capace di esonerare il custode dalla propria responsabilità, non avendo il giudicante esplicitato quale fosse il concreto avvenimento, imprevedibile ed eccezionale, capace di esonerare l' da qualsiasi CP_2
responsabilità in ordine alla cosa in custodia, limitandosi sul punto a citare solo massime giurisprudenziali. Inoltre, l'avanzato stato di incuria nel quale versava l'anzidetto tratto viario non poteva essere inquadrato come un evento connotato dall'imprevedibilità, ma doveva essere ascritto ad una circostanza consolidata nel tempo già nota all'Ente da diversi anni ed ascrivibile alla sistematica violazione da parte dello stesso dell'art 14 del Codice della Strada oltre che degli artt.
2043 e seguenti del codice civile.
2.3. Merita censura anche la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite che viola gli artt.
92 e 88 c.p.c. non avendo il Tribunale disposto la compensazione anche alla luce del contegno extra processuale tenuto dal convenuto. CP_1
3. Si è costituito in giudizio il chiedendo, in via principale, l'integrale rigetto Controparte_1 dell'appello ed, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, il riconoscimento del concorso di colpa dell'appellante ai sensi dell'art 1227 comma 1 c.c. con conseguente riduzione del risarcimento dei danni eventualmente riconosciuti.
4 4. Sulle conclusioni innanzi trascritte nonché all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022) all'udienza del 26.2.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha osservato che l'attore ha allegato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria in termini del tutto generici ed in tal modo inidonei a dimostrare l'esistenza del nesso causale, essendo indicato non un singolo episodio dal quale sarebbe derivato il danno lamentato, ma una serie di episodi non specificamente individuati e temporalmente circostanziati.
5.1 In realtà a parere dell'impugnante “ il nesso eziologico tra l'invocato danno e l'evento, dallo stesso individuato nelle pessime condizioni della strada ( di proprietà comunale) ex art 40 e 41 cp è stato largamente provato dal danneggiato, poiché identificabile con il costante e quotidiano passaggio di quest'ultimo con la propria autovettura nel tratto di strada in oggetto ( tratto viario indiscutibilmente carente di ordinaria manutenzione stante la presenza di numerose e profonde buche ed avvallamenti, così come dimostrato nelle foto prodotte in atti scattate in diversi periodi di tempo
e non disconosciute ex art 2712 codice civile.” Prosegue l'appellante “infatti il danneggiamento dell'autoveicolo del non è scaturito da un singolo episodio ma dal continuo ed Parte_1
obbligato passaggio con il proprio veicolo in una strada di fatto ridotta ai minimi termini;
in altre parole, è stato il costante logorio dovuto al transito quotidiano nel tratto viario in esame ad essere fonte dei danni cagionati al mezzo dell'odierno appellante”.
5.2. La doglianza è infondata.
5.3.. Posta la pacifica applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c., si osserva che il danneggiato, il quale invoca la responsabilità del custode ha l'onere di provare, oltre all'evento dannoso, la sua derivazione dalla cosa in custodia (v. ex multis tra le più recenti Cass. ord.
12760/2024) “ Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”; nello stesso senso, Cass. ord. 20986/2023, per la quale “l'incertezza in ordine
5 all'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode, “ e Cass. sent. 21395/2021. Ed ancora, “perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori” (cf. ex multis Cass. civ. n. 4161/2019; Cass. civ. n. 13392/2018).
5.4. E' stato ancora precisato che “ qualora la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – come nella specie, trattandosi di pubblica via di campagna –, il danneggiato, nel provare il predetto nesso eziologico, ha, altresì, l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità – nella specie un grave dissesto della strada –, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso e tale, dunque, nella prospettiva del danneggiato, da rappresentare la specifica ed unica causa di quest'ultimo”. (cfr. Cass. 11526/2017,
Cass. 21212/2015 e Cass. 8005/2010)
5.5. Ebbene, la Corte ritiene che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei predetti principi nomofilattici valutando come non assolto l'onere probatorio gravante in capo all'attore-odierno appellante in ordine alla sussistenza del predetto nesso causale.
5.6. Infatti, in primo luogo, non è stato dimostrato né chiesto di dimostrare che i danni lamentati e specificamente descritti nei due preventivi di riparazione versati agli atti siano stati causati dal passaggio continuo dell'autovettura sulla strada comunale in questione, restando tale affermazione una mera allegazione difensiva inidonea a fornire certezza in ordine ai fattori causali dei guasti dell'automobile. Né, a tal fine, era conducente la prova testimoniale richiesta, meramente confermativa dei menzionati preventivi.
5.7. In secondo luogo e più in generale, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato ai sensi dell'art. 2051 c.c. secondo i principi innanzi richiamati, non è sufficiente dimostrare in via presuntiva il continuo passaggio quotidiano su di una strada dissestata per un certo periodo e poi allegare i danni, astrattamente conseguenti al passaggio sulle sconnessioni, riportati dall'autovettura utilizzata. Non è possibile, infatti, pretendere il risarcimento per danni derivanti da una generica condizione di pericolosità della cosa, dovendo invece essi derivare da specifici eventi dannosi derivanti dalla stessa. Ne segue che il danneggiato avrebbe dovuto allegare e dimostrare i singoli eventi dannosi (data, luogo, circostanze specifiche degli eventi e loro concrete modalità di
6 accadimento), cioè, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, ciascun episodio dannoso ossia i fattori causali dei danni.
5.8. Peraltro, la carente allegazione dell'attore, odierno appellante, non consente all'ente convenuto, odierno appellato, di difendersi. Soltanto l'indicazione specifica dei singoli eventi dannosi consente al custode di fornire la prova contraria dei fatti costitutivi della domanda e/o di provare la ricorrenza del caso fortuito – anche del cd. fortuito incidentale rappresentato dalla condotta colposa del danneggiato – che esclude la sua responsabilità.
5.9. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non fungono da supporto assertivo e/o sostegno probatorio nel senso anzidetto le fotografie prodotte che, tra l'altro, di per sé non aggiungono nulla né sul transito quotidiano sul tratto di strada né in ordine al fatto che i guasti dell'autovettura sarebbero eziologicamente da ricondurre al dissesto della strada. Comunque, non è vero che le predette foto non siano state disconosciute dal avendo in realtà il convenuto in più occasioni CP_1 contestato il materiale fotografico in atti, ritenuto sia inidoneo all'individuazione dei fatti di causa sia irrilevante quanto al profilo della dimostrazione del nesso eziologico, avendo dovuto in primis
l'originario attore dedurre e successivamente provare dei fatti specifici dai quali sarebbero derivati i danni lamentati. Le fotografie, infine, se mostrano che si tratta di una strada di campagna sterrata, ove in caso di pioggia si formano pozzanghere e buche, non provano certamente come si sarebbero verificati gli eventi dannosi e/o la condotta di guida del conducente e/o la prevedibilità ed evitabilità della concreta situazione di pericolosità della strada, profili evidentemente tutti rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, sui quali non vi è completa incertezza a causa della insufficiente allegazione dell'attore.
5.10. Resta da evidenziare che, come ritenuto dal giudice di prime cure, la prova orale, in quanto articolata mediante capi del tutto generici privi di riferimenti temporale e, quindi, inammissibili, non avrebbe, comunque, consentito di collocare i fatti dedotti all'interno di specifici contesti storici ben definiti.
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omesso accertamento della effettiva esistenza del caso fortuito necessario al fine ad esonerare il custode dalla propria responsabilità, limitandosi sul punto il giudicante esclusivamente a citare massime giurisprudenziali senza esplicitare, tuttavia,
“quale sia stato il concreto avvenimento imprevedibile ed eccezionale capace di esonerare l'ente comunale da qualsiasi responsabilità in ordine alla cosa in custodia, considerando che quest'ultimo era a conoscenza da anni della situazione di degrado stante le diverse raccomandate di segnalazione inviate da rimaste, tuttavia, senza riscontro.” Parte_1
7 6.1. Quanto innanzi esposto in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova da parte del danneggiato sul nesso eziologico tra gli asseriti danni e la cosa in custodia, consente di ritenere assorbito l'esame del predetto motivo di appello afferente al caso fortuito che è onere del custode dimostrare.
6.2. Comunque, si evidenzia che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, “il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento
e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così Cass.
SS.UU. ord. 20943/2022).
6.3. Con specifico riferimento alla custodia della strada, occorre tenere in considerazione il dovere di cautela che grava sul soggetto che entra in contatto con la cosa, al fine di correttamente bilanciare il dovere di precauzione del custode e quello di cautela gravante sul soggetto che utilizza la cosa. Sul tema giova richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione –, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'eventuale comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Ancora di recente, si è ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della
8 colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
6.4. Nel caso specifico, come dallo stesso riferito, l'attore era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche della strada, da lui abitualmente percorsa, ed il passaggio è proseguito nel tempo, con lo stesso veicolo, pur nella consapevolezza delle sue asserite permanenti condizioni di dissesto.
Dunque, vi è stata una esposizione volontaria alla situazione di pericolo che non ha, pertanto, alcuna caratteristica di imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. 24799/2024 che ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza del caso fortuito in una fattispecie di percezione della pericolosità da parte del danneggiato e di non recesso dal proprio intento o adozione di maggiore cautela). Se, come assume l'attore, la strada era talmente in cattivo stato da essere dallo stesso definita in condizione di “mulattiera”, evidentemente lo stesso avrebbe dovuto, nel percorrerla, adottare un comportamento di massima prudenza per evitare eventuali danni e/o munirsi di un veicolo più adatto.
6.5. Quanto alla asserita inerzia del nella manutenzione della strada e alla omessa asfaltatura CP_1
della strada che l'attore avrebbe rivendicato a suo beneficio, si evidenzia che, nella documentazione in atti, si rinviene la spedizione solo di una lettera raccomandata in data 8.06.2020 (indirizzata al
Sindaco del con cui il chiedeva l'asfaltatura del tratto in Controparte_1 Parte_1
questione al fine di agevolare il passaggio nei veicoli). Le altre diffide del 10.2.2021 e del 20.10.2021 di sollecito dell'Ente alla manutenzione sono, invece, prive delle ricevute di spedizione e consegna.
7. Con il terzo motivo, infine, l'appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure, compensato le spese del giudizio, nonostante il contegno extra-processuale del Controparte_1
che nonostante le numerose istanze inviate e prodotte nel presente giudizio non era mai intervenuto.
Inoltre, prosegue l'appellante “l'anzidetto Ente ha aderito all'invito alla negoziazione assistita del
15.4.2022 limitandosi ad inoltrare una denuncia di sinistro alla Compagnia Assicuratrice”.
7.1 Anche tale doglianza è infondata.
9 7.2. Il giudice di primo grado ha, invero, applicato il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e, quindi, considerando che la domanda attrice è stata integralmente respinta, ha posto a carico della medesima le spese di lite.
7.3. Né sussistono motivi per compensare le spese in assenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma
2, c.p.c. o alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Le circostanze addotte dall'appellante non integrano, poi, alcuna violazione dei doveri di lealtà e probità e, in ogni caso, si riferiscono a condotte antecedenti alla instaurazione del giudizio.
8. In conclusione, l'appello va respinto a conferma della sentenza appellata.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022 applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione.
10. Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio liquidate in
€ 4.237,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa;
3. dichiara che parte appellante è, altresì, tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello del giudizio di appello se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
RC BA IL TA RI
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