TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6680/2020 pendente tra:
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Mulè Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA ME (C.F. ) e dall'Avv. Greco Antonio (C.F. C.F._3
); CodiceFiscale_4
APPELLATO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di appello notificato in data 23.11.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 896/2020, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 04.09.2020, con la quale
1 era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da con condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
• per il periodo dal 14.10.2016 al 14.10.2017, stipulava con Controparte_1 [...] la polizza assicurativa n. 065477728 a copertura dei rischi per la r.c.a. Parte_1 del veicolo Dacia Sandero, tg. EV 121 EY, di sua proprietà, con premio annuo pari ad €
520,00;
• in data 19.09.2016, il veicolo assicurato veniva coinvolto in un sinistro stradale, successivamente liquidato dalla convenuta compagnia assicuratrice in regime CARD, senza riconoscimento di responsabilità esclusiva;
• alla scadenza del contratto, senza alcun preventivo avviso, in violazione dell'art. 131 del Parte d.lgs. 209/05, veniva informato dall'agente della possibilità di Controparte_1 continuare ad essere assicurato dalla convenuta compagnia assicuratrice mediante sottoscrizione di una nuova polizza e non mediante rinnovo di quella precedente;
• in ragione di tale circostanza, l'attore sottoscriveva il nuovo contratto assicurativo n.
239182771, con decorrenza dal 30.10.2017 al 30.10.2018 e con premio annuo pari ad €
872,00, subendo una illegittima regressione di dieci posizioni (dalla classe interna 1L alla classe interna 1A) ai fini della determinazione del premio assicurativo, in violazione dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005.
Chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicuratrice alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di premio, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda in questione, ritenendo provata la violazione degli obblighi di cui agli articoli 131 e 134 del d.lgs.
209/2005, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., alla luce delle condizioni contrattuali peggiorative applicate dalla compagnia assicuratrice senza preventiva informazione;
condannava la compagnia assicuratrice al pagamento di € 500,00.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1 questione per i seguenti motivi:
2 • erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 131 e 134 d.lgs.
209/2005, nonché dell'art. 1375 c.c., relativamente agli obblighi informativi gravanti sulla compagnia;
• mancata prova da parte dell'istante del pregiudizio subito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.09.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 23.11.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 25.11.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 c.p.c., poiché la causa non è stata decisa secondo equità, pur avendo un valore inferiore a € 1.100,00, atteso che concerne un contratto stipulato con le modalità previste dall'art. 1342 c.c..
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente all'erronea interpretazione da parte del
Giudice di prime cure degli obblighi gravanti sulla compagnia assicuratrice: invero, con apposito motivo di gravame, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l'illegittimità dell'aumento del premio assicurativo praticato, in violazione degli artt. 131 e 134 del d.lgs. 209/2005, nonché dell'art. 1375 c.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto.
3 3.1 – Al riguardo, occorre evidenziare, in primo luogo, che nessuna previsione normativa impone alla compagnia assicuratrice di formulare al cliente, alla scadenza del contratto, una proposta contrattuale contenente le medesime condizioni della polizza scaduta.
Invero, l'art. 133 del d.lgs. 209/2005, in tema di formule tariffarie, prevede espressamente che
“per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall' con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere CP_2 stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie […]. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare […] all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto”.
Tale disposizione normativa, dunque, impone la prevedibilità degli aumenti e delle riduzioni del premio derivanti dal verificarsi di sinistri, che dipende dalla classe di merito assegnata nel rispetto dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005. Non stabilisce, invece, che le condizioni contrattuali, in assenza di sinistri, debbano rimanere immutate, in quanto la compagnia assicuratrice, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, può decidere la variazione delle stesse.
Nel caso di specie, deve essere anzitutto escluso che la compagnia assicuratrice abbia determinato illegittimamente il contenuto della polizza.
Invero, occorre osservare che l'aumento del premio non è stato determinato dal passaggio dalla classe di merito interno 1L a quella 1A, poiché, come si desume dell'art.
2.5 lettera b) delle condizioni generali di contratto allegate dall'appellante, entrambe le classi di merito danno luogo al medesimo coefficiente di determinazione del premio (0,580).
L'aumento del corrispettivo dovuto all'assicuratore è stato cagionato, piuttosto, da una variazione delle condizioni di polizza rispetto al precedente contratto, consistente nell'incremento dei massimali assicurati e nell'introduzione del servizio di assistenza, che ha comportato anche la maggiorazione del prezzo. In altri termini, alla scadenza della polizza denominata “AXA Auto
4 Protezione”, la compagnia ha proposto la stipulazione di un diverso tipo di polizza, denominato
“Nuova Protezione Auto”. Tale variazione, accettata dal cliente al momento della sottoscrizione, ha determinato un aumento dei costi posti a suo carico.
Non si configura, quindi, alcuna violazione degli artt. 133 e 134 del d.lgs. 209/2005, poiché la variazione dei costi non è stata determinata dall'illegittima modifica della classe di merito, bensì dal mutamento delle condizioni contrattuali, legittimamente stabilito dalla compagnia assicuratrice, nell'esercizio della sua autonomia negoziale.
3.2 – In secondo luogo, contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non si può neppure ritenere che la non osservando gli obblighi Parte_1 informativi posti a suo carico, abbia danneggiato il cliente, inducendolo ad accettare le nuove condizioni contrattuali che gli sono state offerte.
In effetti, è pacifico che, al momento della sottoscrizione del contratto, l'assicurato abbia ricevuto tutte le informazioni relative al suo contenuto, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 209/2005
Non è provato, invece, il rispetto dell'art. 170-bis del d.lgs. 209/2005, prevede che “l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”; invero, non vi è prova di comunicazioni scritte o verbali.
Cionondimeno, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di merito, non esiste alcuna normativa che imponga l'applicazione del premio dell'anno precedente all'ipotesi in cui la società assicuratrice abbia omesso di fornire informazioni sul premio assicurativo (cfr. Tribunale
Santa Maria Capua Vetere 12/01/2018, n. 175); in assenza di una espressa previsione, infatti, la violazione di obblighi informativi non incide sulla validità del contratto, poiché rappresenta una mera regola di comportamento (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724).
L'omessa informazione, anche se contraria agli obblighi di correttezza e al principiO di buona fede, può, al massimo, dar luogo a un risarcimento del danno, nel caso in cui l'assicurato deduca e dimostri che, a causa della violazione da parte dell'assicuratore di fornire in anticipo le informazioni in ordine all'aumento del premio assicurativo, egli è stato indotto a concludere o a rinnovare contratti che, ove fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di stipulare o di confermare.
5 Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno appellato non ha dimostrato che l'omessa informazione gli ha precluso la possibilità di stipulare un diverso contratto di assicurazione, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte di Invero, lo stesso assicurato ha Parte_1 asserito di aver ricevuto la proposta per la stipula del nuovo contratto in data 14.10.2017, alla scadenza della polizza precedente;
egli, dunque, ha potuto disporre del periodo di 15 giorni, in cui la polizza è stata prorogata, per valutare la convenienza dell'offerta ricevuta;
al termine di tale periodo, ossia in data 30.10.2017, ha deciso di sottoscrivere il contratto assicurativo per cui è causa.
Da un lato, dunque, l'appellato non è stato privato della possibilità di valutare la convenienza della proposta ricevuta, prima che la polizza precedente perdesse la propria efficacia. Dall'altro lato, egli non ha dimostrato che tale offerta fosse svantaggiosa e che, se avesse potuto usufruire di un preavviso maggiore, avrebbe potuto compiere scelte negoziali differenti, stipulando il contratto assicurativo a condizioni migliori;
non è stato neppure allegato, infatti, che il cliente avrebbe potuto reperire sul mercato polizze più convenienti di quella sottoscritta, se informato in anticipo.
In questa prospettiva, non risulta provato alcun danno e, dunque, la domanda formulata risulta infondata.
4 – In definitiva, dunque, l'appello formulato da deve essere accolto e, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata dall'attore in primo grado.
5 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del
6 citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità; oltre a €
91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Controparte_1
- condanna l'appellato alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 91,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6680/2020 pendente tra:
P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Mulè Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BA ME (C.F. ) e dall'Avv. Greco Antonio (C.F. C.F._3
); CodiceFiscale_4
APPELLATO
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di appello notificato in data 23.11.2020, impugnava la Parte_1 sentenza n. 896/2020, emessa dal Giudice di Pace di Marigliano in data 04.09.2020, con la quale
1 era stata accolta la domanda formulata nei suoi confronti da con condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellato esponeva quanto segue:
• per il periodo dal 14.10.2016 al 14.10.2017, stipulava con Controparte_1 [...] la polizza assicurativa n. 065477728 a copertura dei rischi per la r.c.a. Parte_1 del veicolo Dacia Sandero, tg. EV 121 EY, di sua proprietà, con premio annuo pari ad €
520,00;
• in data 19.09.2016, il veicolo assicurato veniva coinvolto in un sinistro stradale, successivamente liquidato dalla convenuta compagnia assicuratrice in regime CARD, senza riconoscimento di responsabilità esclusiva;
• alla scadenza del contratto, senza alcun preventivo avviso, in violazione dell'art. 131 del Parte d.lgs. 209/05, veniva informato dall'agente della possibilità di Controparte_1 continuare ad essere assicurato dalla convenuta compagnia assicuratrice mediante sottoscrizione di una nuova polizza e non mediante rinnovo di quella precedente;
• in ragione di tale circostanza, l'attore sottoscriveva il nuovo contratto assicurativo n.
239182771, con decorrenza dal 30.10.2017 al 30.10.2018 e con premio annuo pari ad €
872,00, subendo una illegittima regressione di dieci posizioni (dalla classe interna 1L alla classe interna 1A) ai fini della determinazione del premio assicurativo, in violazione dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005.
Chiedeva, pertanto, la condanna della compagnia assicuratrice alla restituzione delle somme versate in eccedenza a titolo di premio, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Marigliano accoglieva la domanda in questione, ritenendo provata la violazione degli obblighi di cui agli articoli 131 e 134 del d.lgs.
209/2005, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., alla luce delle condizioni contrattuali peggiorative applicate dalla compagnia assicuratrice senza preventiva informazione;
condannava la compagnia assicuratrice al pagamento di € 500,00.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in Parte_1 questione per i seguenti motivi:
2 • erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure degli artt. 131 e 134 d.lgs.
209/2005, nonché dell'art. 1375 c.c., relativamente agli obblighi informativi gravanti sulla compagnia;
• mancata prova da parte dell'istante del pregiudizio subito, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
1.4 – Si costituiva in giudizio argomentando circa l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 04.09.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 23.11.2020; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 25.11.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
2.2 – L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 339 c.p.c., poiché la causa non è stata decisa secondo equità, pur avendo un valore inferiore a € 1.100,00, atteso che concerne un contratto stipulato con le modalità previste dall'art. 1342 c.c..
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente all'erronea interpretazione da parte del
Giudice di prime cure degli obblighi gravanti sulla compagnia assicuratrice: invero, con apposito motivo di gravame, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata l'illegittimità dell'aumento del premio assicurativo praticato, in violazione degli artt. 131 e 134 del d.lgs. 209/2005, nonché dell'art. 1375 c.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto.
3 3.1 – Al riguardo, occorre evidenziare, in primo luogo, che nessuna previsione normativa impone alla compagnia assicuratrice di formulare al cliente, alla scadenza del contratto, una proposta contrattuale contenente le medesime condizioni della polizza scaduta.
Invero, l'art. 133 del d.lgs. 209/2005, in tema di formule tariffarie, prevede espressamente che
“per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall' con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere CP_2 stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie […]. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare […] all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto”.
Tale disposizione normativa, dunque, impone la prevedibilità degli aumenti e delle riduzioni del premio derivanti dal verificarsi di sinistri, che dipende dalla classe di merito assegnata nel rispetto dell'art. 134 del d.lgs. 209/2005. Non stabilisce, invece, che le condizioni contrattuali, in assenza di sinistri, debbano rimanere immutate, in quanto la compagnia assicuratrice, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, può decidere la variazione delle stesse.
Nel caso di specie, deve essere anzitutto escluso che la compagnia assicuratrice abbia determinato illegittimamente il contenuto della polizza.
Invero, occorre osservare che l'aumento del premio non è stato determinato dal passaggio dalla classe di merito interno 1L a quella 1A, poiché, come si desume dell'art.
2.5 lettera b) delle condizioni generali di contratto allegate dall'appellante, entrambe le classi di merito danno luogo al medesimo coefficiente di determinazione del premio (0,580).
L'aumento del corrispettivo dovuto all'assicuratore è stato cagionato, piuttosto, da una variazione delle condizioni di polizza rispetto al precedente contratto, consistente nell'incremento dei massimali assicurati e nell'introduzione del servizio di assistenza, che ha comportato anche la maggiorazione del prezzo. In altri termini, alla scadenza della polizza denominata “AXA Auto
4 Protezione”, la compagnia ha proposto la stipulazione di un diverso tipo di polizza, denominato
“Nuova Protezione Auto”. Tale variazione, accettata dal cliente al momento della sottoscrizione, ha determinato un aumento dei costi posti a suo carico.
Non si configura, quindi, alcuna violazione degli artt. 133 e 134 del d.lgs. 209/2005, poiché la variazione dei costi non è stata determinata dall'illegittima modifica della classe di merito, bensì dal mutamento delle condizioni contrattuali, legittimamente stabilito dalla compagnia assicuratrice, nell'esercizio della sua autonomia negoziale.
3.2 – In secondo luogo, contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non si può neppure ritenere che la non osservando gli obblighi Parte_1 informativi posti a suo carico, abbia danneggiato il cliente, inducendolo ad accettare le nuove condizioni contrattuali che gli sono state offerte.
In effetti, è pacifico che, al momento della sottoscrizione del contratto, l'assicurato abbia ricevuto tutte le informazioni relative al suo contenuto, ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 209/2005
Non è provato, invece, il rispetto dell'art. 170-bis del d.lgs. 209/2005, prevede che “l'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”; invero, non vi è prova di comunicazioni scritte o verbali.
Cionondimeno, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di merito, non esiste alcuna normativa che imponga l'applicazione del premio dell'anno precedente all'ipotesi in cui la società assicuratrice abbia omesso di fornire informazioni sul premio assicurativo (cfr. Tribunale
Santa Maria Capua Vetere 12/01/2018, n. 175); in assenza di una espressa previsione, infatti, la violazione di obblighi informativi non incide sulla validità del contratto, poiché rappresenta una mera regola di comportamento (cfr. Cassazione civile sez. un., 19/12/2007, n. 26724).
L'omessa informazione, anche se contraria agli obblighi di correttezza e al principiO di buona fede, può, al massimo, dar luogo a un risarcimento del danno, nel caso in cui l'assicurato deduca e dimostri che, a causa della violazione da parte dell'assicuratore di fornire in anticipo le informazioni in ordine all'aumento del premio assicurativo, egli è stato indotto a concludere o a rinnovare contratti che, ove fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di stipulare o di confermare.
5 Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno appellato non ha dimostrato che l'omessa informazione gli ha precluso la possibilità di stipulare un diverso contratto di assicurazione, a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte di Invero, lo stesso assicurato ha Parte_1 asserito di aver ricevuto la proposta per la stipula del nuovo contratto in data 14.10.2017, alla scadenza della polizza precedente;
egli, dunque, ha potuto disporre del periodo di 15 giorni, in cui la polizza è stata prorogata, per valutare la convenienza dell'offerta ricevuta;
al termine di tale periodo, ossia in data 30.10.2017, ha deciso di sottoscrivere il contratto assicurativo per cui è causa.
Da un lato, dunque, l'appellato non è stato privato della possibilità di valutare la convenienza della proposta ricevuta, prima che la polizza precedente perdesse la propria efficacia. Dall'altro lato, egli non ha dimostrato che tale offerta fosse svantaggiosa e che, se avesse potuto usufruire di un preavviso maggiore, avrebbe potuto compiere scelte negoziali differenti, stipulando il contratto assicurativo a condizioni migliori;
non è stato neppure allegato, infatti, che il cliente avrebbe potuto reperire sul mercato polizze più convenienti di quella sottoscritta, se informato in anticipo.
In questa prospettiva, non risulta provato alcun danno e, dunque, la domanda formulata risulta infondata.
4 – In definitiva, dunque, l'appello formulato da deve essere accolto e, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata dall'attore in primo grado.
5 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia I del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità.
5.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia I del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del
6 citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità; oltre a €
91,50 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata da;
Controparte_1
- condanna l'appellato alla rifusione, in favore di delle spese Parte_1 relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 173,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 231,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 91,50 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7