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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2904/2023
vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, parte Parte_1 ma, alla Via Beniamino de Ritis n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Ferrise,
Parte appellante
Contro
in persona del procuratore Controparte_1 speciale, parte domiciliata in Roma alla Piazza Antonio Salviati n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ottolenghi,
Parte appellata
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, parte domiciliata in CP_2
Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Teti
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5107/2023 resa dal Tribunale di Roma Giudice del
Lavoro in data 18.05.2023.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma contro l'
[...]
, la ha impugnato Controparte_3 CP_4 Parte_2 l'intimazione di pagamento n. 09720229004165234000, nonché le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito ivi indicati, limitatamente agli atti di competenza del Giudice del
Lavoro, ed in particolare:
la cartella n. 09720080298504838; la cartella n. 09720120324048731; la cartella n.
09720160145660103; la cartella n. 09720170130589836; la cartella n. 09720170267126065; la cartella n. 09720180075575160; la cartella n. 09720190029942568; l'avviso di addebito n. 39720130016198885; l'avviso di addebito n. 39720140007728992; l'avviso di addebito n. 39720140032025751; l'avviso di addebito n. 39720150002018573; l'avviso di addebito n. 39720150020860878; l'avviso di addebito n. 3972015002104111; l'avviso di addebito n. 39720160001651008; l'avviso di addebito n. 39720160001651109; l'avviso di addebito n. 39720160015089508; l'avviso di addebito n. 39720160031894810; l'avviso di addebito n. 39720160034211722; l'avviso di addebito n. 39720170021022479; l'avviso di addebito n. 39720170022799082; l'avviso di addebito n. 39720180012251350; l'avviso di addebito n. 39720180021781527; l'avviso di addebito n. 39720180021954179; l'avviso di addebito n. 39720180022062244; l'avviso di addebito n. 39720180028371583; l'avviso di addebito n. 39720190007725263; l'avviso di addebito n. 39720190007725364; l'avviso di addebito n. 39720190017320439;l'avviso di addebito n. 39720190019542129 ;l'avviso di addebito n. 39720190019645035; l'avviso di addebito n. 39720190035942170; l'avviso di addebito n. 39720190035995950; l'avviso di addebito n. 39720190036039723.
A fondamento della spiegata opposizione, la ricorrente ha dedotto, da un lato, la mancata notifica di tali atti e, in ogni caso, la prescrizione delle somme ivi addebitate, maturata successivamente alla data di notifica dei relativi avvisi di addebito e cartelle di pagamento indicata nell'intimazione impugnata.
L si è costituita nel giudizio così incardinato, eccependo, Controparte_1 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, reso e richiesto, ed insistendo per il rigetto del ricorso.
CP_ Anche l' e l' si sono costituiti nel giudizio di primo grado, eccependo la propria CP_3 carenza di legittimazione a resistere e la tardività dell'opposizione proposta, nonché impugnando e contestando, nel merito, tutte le eccezioni, deduzioni ed istanze svolte dalla controparte.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e rigettato il ricorso CP_3 proposto dalla ritenendo infondate, alla luce dei documenti prodotti Parte_1 dall' e dall' , le doglianze della ricorrente in ordine alla notifica delle cartelle e CP_5 CP_2 degli avvisi di addebito impugnati, per la prima volta con l'intimazione opposta, nonché rilevando, sulla base della documentazione in atti, come il credito opposto non potesse considerarsi estinto, essendo stato validamente interrotto il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Avverso tale sentenza propone ora appello la chiedendone la riforma Parte_1 integrale, con conseguente accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituiti nel presente giudizio l' e Controparte_1 l' , impugnando e contestando il gravame avversario ed insistendo per la conferma CP_2 integrale della sentenza impugnata. All'esito dell'udienza di discussione del 04.03.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Con un primo motivo di appello la contesta la sentenza impugnata, sostenendo che Parte_1 il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere provata la notifica delle cartelle ed avvisi di pagamento impugnati, sulla base delle sole relate prodotte dall' senza averne, CP_5 tuttavia, accertato previamente la validità; secondo l'appellante, inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel non attribuire rilevanza all'esito negativo delle notifiche effettuate via pec, in ragione dell'obbligatorietà del possesso di un recapito di posta elettronica certificata da parte della Società, in quanto, a suo dire, la normativa che ha disposto tale obbligo non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ha ribadito la prescrizione di gran parte dei crediti oggetto di causa, a prescindere dalla notifica dei relativi atti di addebito.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Con riferimento ai crediti indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, giova premettere, anzitutto, che l'originaria ricorrente, lungi dal contestare la debenza delle somme pretese dall' e dall' per il tramite dell' , si è CP_2 CP_3 Controparte_6 limitata ad eccepire l'inesistenza della notifica dei relativi avvisi di pagamento in data anteriore alla notifica dell'intimazione de qua e, per l'effetto, l'estinzione dei crediti vantati dagli Enti impositori, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, posti in essere dagli stessi e/o dall' . Controparte_1
Alla luce di quanto sopra, deve rilevarsi preliminarmente che nel contenzioso vertente sul recupero di crediti previdenziali mediante il procedimento di riscossione tramite ruoli, a differenza di quanto avviene per la riscossione dei tributi, l'esame del giudice si estende oltre la mera verifica della validità formale degli atti posti in essere dal creditore e/o dal soggetto delegato per il recupero dei crediti, implicando altresì l'accertamento del credito stesso, in base ai fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi dedotti e provati dalle parti. Pertanto, l'azione diretta ad accertare la nullità e/o ad ottenere l'annullamento dei singoli atti della procedura può al più paralizzare l'efficacia esecutiva del ruolo, ma non la pretesa creditoria, che, non dipendendo dalla validità degli atti della procedura, resiste all'annullamento, se il merito della pretesa non è contestato (Cass. 14149/2012, 26395/2013).
Ed invero, per contestare il merito della pretesa creditoria, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 prevede l'opposizione da esperirsi a pena di decadenza entro 40 giorni dalla notifica dell'atto, per far valere contestazioni che prescindono dalla relativa regolarità formale/procedurale (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008), mirando piuttosto all'accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del diritto di quest'ultimo a procedere ad esecuzione forzata;
il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento o della cartella esattoriale prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99 per l'esperimento dell'opposizione de qua è perentorio (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007), con la conseguenza che, in difetto, il credito si consolida, diventando incontestabile. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il rimedio impugnatorio potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016).
In ogni caso, come precisato dalla Suprema Corte, la “mancata opposizione (…), non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dell'art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza (…) Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 1 gennaio 2011, CP_2 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ” CP_7
(Cass. n. 10584/2020).
Tanto premesso, nel caso di specie si tratta di verificare anzitutto se vi sia stata la notifica delle cartelle ed avvisi opposti e, in ogni caso, se a prescindere dalla eventuale nullità e/o inesistenza della stessa, come contestata dall'odierna appellante, sia o meno maturata, prima o dopo, la prescrizione dei crediti oggetto di causa.
A tal proposito, possono condividersi, in parte, le valutazioni compiute dal primo Giudice, in ordine all'assenza di prescrizione di alcuni dei crediti oggetto di causa, vista l'esistenza e validità della notifica dei relativi atti presupposti in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il 30.04.2022), non seguita da alcuna tempestiva opposizione, con conseguente decadenza della debitrice dalla facoltà di contestare i crediti ivi indicati, nonché interruzione del relativo termine di prescrizione;
inoltre, per alcuni dei crediti oggetto di causa, la prescrizione è stata validamente interrotta dalla stessa notifica della intimazione opposta.
Ed invero, come è dato evincere dalla documentazione depositata dall' e dall' CP_2 CP_1
nel giudizio di primo grado, i seguenti atti di addebito, sono stati notificati alla CP_1 già prima dell'intimazione di pagamento opposta e/o, comunque, i relativi crediti Parte_1 non possono ritenersi estinti per prescrizione:
- La Cartella n. 09720120324048731000 è stata notificata alla a mezzo di Parte_1 raccomandata a/r in data 20.12.2012 (doc. 3 fascicolo di primo grado dell' , con CP_5 conseguente prescrizione del relativo credito destinata a maturare in data 20.12.2017, interrotta, però, dapprima dall'Intimazione di pagamento n. 09720169051428449000, notificata positivamente via pec in data 28.10.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo primo CP_5 grado) e, successivamente, dall'Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2019 (cfr. doc. 4 fascicolo primo CP_5 grado), nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- La Cartella n. 0972016 0145 660103000 è stata notificata alla via pec in data Parte_1
26.08.2016 (v. sopra), con conseguente prescrizione del relativo credito destinata a maturare in data 26.08.2021, interrotta, però, dall'Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- La Cartella n. 09720170130589836000, che si riferisce a crediti afferenti al 2015/2017, destinati, quindi a prescriversi, nel 2020, 2021, 2022, risulta notificata alla a Parte_1 mezzo di raccomandata a/r in data 12.12.2019, con la suddetta Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente interruzione del relativo termine prescrizionale;
- Medesime considerazioni valgono altresì per la Cartella n. 09720170267126065000 e la
Cartella n. 09720180075575160000, riferite a crediti afferenti al 2016, 2017, 2018, con conseguente interruzione della relativa prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso di addebito n. 39720130016198885000 è stato notificato alla il Parte_1
21/01/2014, a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel giudizio di primo grado;
dunque, il termine di prescrizione del CP_2 relativo credito, destinato a scadere in data 21.01.2019, è stato interrotto dapprima in data 28.10.2016, mediante l'Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 notificata via pec (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado dell' e, successivamente, CP_5 mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2019 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado dell' , CP_5 nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- Medesime considerazioni valgono per l'avviso n. 397 2014 0007728992 000, notificato in data 23.6.2014 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel giudizio di primo grado, il cui termine di prescrizione, destinato a CP_2 scadere in data 23.6.2019, è stato interrotto dapprima mediante l'Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, notificata via pec in data 28.10.2016 e, successivamente, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 39720140032025751000 ha ad oggetto crediti afferenti agli anni 2013 e 2014, che non possono ritenersi prescritti, in quanto il relativo termine quinquennale è stato interrotto dapprima dall'Intimazione di pagamento n. 09720169051428449000, notificata via pec in data 28.10.2016 (cfr. doc. 4 fascicolo primo grado) e, CP_5 successivamente, dall'Intimazione di pagamento n. 09720199080960948000, notificata a mezzo raccomandata a/r in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- Medesime considerazioni valgono per l'avviso n. 39720150002018573000, relativo a crediti divenuti esigibili negli anni 2014 e 2015 e notificato alla mediante le Parte_1 intimazioni di pagamento regolarmente consegnate alla stessa, dapprima in data
28.10.2016, poi in data 12.12.2019 e da ultimo in data 30.04.2022;
- L'avviso n. 39720160031894810000 è stato notificato via pec in data 20.12.2016, con conseguente maturazione della prescrizione in data 20.12.2021, interrotta, tuttavia, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 39720170021022479000 è stato notificato in data 08.01.2018 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel CP_2 giudizio di primo grado, con conseguente maturazione della prescrizione in data 08.01.2022, interrotta, tuttavia, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 39720170022799082000 è stato notificato in data 04.01.2018 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel CP_2 giudizio di primo grado, con conseguente maturazione della prescrizione in data 04.01.2022, interrotta, tuttavia, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 39720180012251350000 è stato notificato in data 01.08.2018 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel CP_2 giudizio di primo grado, con conseguente maturazione della prescrizione in data 01.08.2023, interrotta, tuttavia, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 397 2018 0021781527 000 è stato notificato in data 04.01.2019 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel CP_2 giudizio di primo grado, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 397 2019 0036039723000 è stato notificato in data 05.02.2020 a mezzo di raccomandata a/r, come da relativo avviso di ricevimento prodotto dall' nel CP_2 giudizio di primo grado, con la conseguenza che la prescrizione del relativo credito non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- L'avviso n. 39720150020860878000 ha ad oggetto crediti afferenti agli anni 2014/2015, con la conseguenza che la prescrizione dei crediti successivi al 12.12.2014 è stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- Medesime considerazioni valgono per l'avviso n. 39720150021040111000, avente ad oggetto crediti afferenti del pari alle annualità 2014/2015, nonché per l'avviso n. 39720160001651008000, avente ad oggetto crediti afferenti alle annualità 2014/2015/2016 e per l'avviso n. 39720160001651109000, avente ad oggetto crediti risalenti al 2013, 2014, 2015, 2016.
- L'avviso n. 39720160015089508000 ha ad oggetto crediti risalenti al 2016, con conseguente interruzione della relativa prescrizione mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199080960948000 in data 12.12.2019, nonché da ultimo con l'intimazione di pagamento impugnata;
- Medesime considerazioni valgono per l'avviso n. 39720160034211722000 avente ad oggetto crediti risalenti al 2015;
- la cartella n. 09720190029942568 ha ad oggetto crediti afferenti al 2017 e 2018, destinati, pertanto, a prescriversi nel 2022 e nel 2023, con conseguente interruzione del relativo termine, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- l'avviso n. 397 2018 00283715 83 000 si riferisce a crediti afferenti all'anno 2017 (gennaio/dicembre 2017), con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00359959 50 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra novembre 2018 e gennaio 2019, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00359421 70 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra giugno e agosto 2019, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00195421 29 000 si riferisce a crediti afferenti a maggio 2019, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00173204 39 000 si riferisce a crediti afferenti ad aprile 2019, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00077253 64 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra marzo e settembre 2018, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00077252 63 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra settembre 2018 e marzo 2019, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2018 00220622 44 000 si riferisce a crediti afferenti dicembre 2017, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2018 00219541 79 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra marzo e agosto 2018, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata;
- l'avviso n. 397 2019 00196450 35 000 si riferisce a crediti afferenti al periodo ricompreso tra agosto ed ottobre 2018, con la conseguenza che la relativa prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Peraltro, deve considerarsi che la prescrizione dei crediti previdenziali non ancora maturata alla data dell'8.03.2020 è rimasta sospesa sino al 31.08.2021.
Diversamente, i crediti di cui alla cartella n. 09720080298504838, risultano prescritti, in quanto, benché la relativa notifica in data 23.02.2009 sia stata provata in atti, nessun successivo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto dall'Ente impositore e/o dall' entro il relativo CP_5 termine ultimo (23.02.2014); infatti l'intimazione di pagamento n. 09720169051428449000 è stata notificata soltanto in data 28.10.2016, ossia a prescrizione già intervenuta.
Non rileva, ai fini dell'accertamento della prescrizione, che, nonostante la regolare notifica della cartella, la stessa non sia stata tempestivamente opposta dalla contribuente, in quanto la Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato il principio per cui, anche in caso di mancata impugnazione di una cartella regolarmente notificata, è possibile eccepire la prescrizione maturata, in quanto l'estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, mediante azione di accertamento negativo.
Anche i crediti anteriori al 12.12.2014, di cui agli avvisi nn. 9720150020860878000,
39720150021040111000, 39720160001651008000 e 39720160001651109000, sono prescritti: il primo atto interruttivo è del dicembre 2019 e non valgono ad interrompere la prescrizione né la notifica del preavviso di fermo n. 09780201600039011000 in data 16.02.2016 (in quanto non ad essi riferito, ma solo alle cartelle n. 09720080298504838 e n. 39720140032025751), né la comunicazione di compensazione avvenuta nel 2015, che non contiene riferimenti specifici ad alcuna cartella o avviso (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado dell , con conseguente CP_5 vanificazione del relativo effetto interruttivo della prescrizione, stante l'impossibilità di individuare le partite di dare/avere cui la stessa sarebbe riferita.
Da tutto quanto fi qui esposto consegue il parziale accoglimento dell'appello nei termini di cui in motivazione e la riforma in parte qua della impugnata sentenza, come da dispositivo in calce.
Stante il complessivo esito della lite le spese del doppio grado possono essere compensate nei rapporti dell'appellante con ed in misura di 4/5, ponendo a carico dei predetti appellati CP_5 CP_2 il restante quinto delle spese, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte,
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n.
09720080298504838 e dei soli crediti anteriori al 12.12.2014 di cui agli avvisi di pagamento nn. 9720150020860878000, 39720150021040111000, 39720160001651008000 e
39720160001651109000.
- Compensa tra appellante, e le spese del doppio grado in ragione di 4/5 e condanna i CP_2 CP_5 predetti appellati al pagamento in favore dell'appellante della residua quota delle spese, che liquida
– per l'intero - quanto al primo grado in euro 4.200,00 e quanto al grado di appello in euro 4.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Roma, 04/03/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste