Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1896/2020
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
titolare della causa n. r.g. 1896/2020, pendente tra
Parte_1
e
HDI Parte_2 Parte_3
ASSICURAZIONI SPA
Il Giudice
Visto il proprio decreto con il quale è stato disposto che l'udienza venisse sostituita dallo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ed è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico delle predette note scritte;
Lette le conclusioni formulate dalle parti costituite con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c.
PQM
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
1
Giustizia 21/2/2011 n. 44
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice
monocratico, ha pronunciato –ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma- ad esito della discussione svolta dalle parti e sulle conclusioni da queste precisate con le note tempestivamente depositate giusta precedente decreto di trattazione scritta reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c– la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1896 del Ruolo Generale del 2020
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO PRIMAVERA 14 90100 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
ARPAIA CHIARA, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SPA, P.IVA. , in persona del legale P.IVA_1
rappr.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio legale del Prof. Avv. Aurelio Anselmo, che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti residente in [...]
1856 n.16;
residente in [...]
3 Sturzo n.1
convenuti contumaci
CONCLUSIONI: Come note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
depositate in occasione del udienza, svoltasi in modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio i convenuti perché fossero condannati in solido tra loro risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) prodottisi a seguito dell'incidente occorso il giorno 15.10.2018.
Assumeva l'attore che, in quell'occasione, mentre percorreva la SS. 121,
in direzione Agrigento - Palermo, a bordo del proprio motociclo Aprilia SF
125 – Tg. DF24110, di proprietà del padre, sig. , veniva Controparte_1
urtato da tergo dalla vettura Renault Twingo targata BB570DL, di proprietà del sig. , e condotta, nell'occasione, da Parte_3 [...]
che, nell'intento di effettuare una manovra di sorpasso, Parte_2
aveva intercettato il veicolo dell'attore, il quale rovinava al suolo.
Rilevava che, a causa dell'impatto violento, aveva riportato rilevanti lesioni fisiche e chiedeva il risarcimento del danno quantificato in complessivi €
112.085,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta, depositata il 18.11.2020, si costituiva la HDI
assicurazioni s.p.a. la quale, preliminarmente eccepiva la improcedibilità
della domanda risarcitoria, stante la costituzione, quali parti civili, dei sigg.ri e , in proprio e n.q. di genitori di Controparte_1 CP_2
(all'epoca minorenne), nel giudizio penale rubricato al n RG Parte_1
190/19 RG e 649/18 RGNR;
nel merito, contestava la fondatezza della
4 domanda e ne chiedeva il rigetto.
P I convenuti e non si costituivano in giudizio, Parte_3 Pt_2
sicchè ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza depositata il 04.11.2021 le parti venivano invitate a discutere sull'eccezione preliminare.
All'udienza del 20.03.2023 veniva reso interrogatorio formale del convenuto ed escussi i testi attorei e, all'esito delle prove, il Giudice si riservava sulla chiesta CTU.
Quindi, a seguito di scioglimento di riserva, la causa veniva rinviata al
26.05.2023 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, con termine per note conclusive sino al 28/04/2023.
Successivamente, la causa veniva rimessa sul ruolo e alla udienza del
24.11.2023 prestava giuramento il CTU dott. . Per_1
A seguito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini per note conclusive.
All'udienza del 25.02.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva discussa per la decisione.
2. Questioni preliminari e pregiudiziali.
In via preliminare deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda attrice, alla luce della richiesta stragiudiziale ritualmente inviata alla compagnia convenuta in data 30.05.2019, e prodotta in atti (doc. n.10
allegato all'atto di citazione).
Sempre in via preliminare va osservato che “Il trasferimento dell'azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale” (Cassazione penale sez.
V, 23/02/2021, n.15463).
5 Nel caso di specie, risulta documentato che i genitori dell'odierno attore,
in data 13.11.2020 depositarono rinuncia alla costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 190/2019 RG ed il giudice ne dispose la revoca, come riportato anche a pag. 2 della sentenza n. 118/2021 del
Giudice di Pace di Termini Imerese in atti.
2. Merito della lite.
Venendo al merito della domanda, questa è solo in parte fondata e merita accoglimento nei limiti e sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Mette conto, anzitutto, evidenziare che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” ( cfr. Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 10376 del
17/04/2024; v. anche Cass. civ. n. 22662/2008).
Nella fattispecie in esame, la scheda riepilogativa prot. n. 174/220.20
della Polizia di Stato di Palermo, versata in atti, risulta che: “In data
05,10.2018 intorno alle öre 21, 10 il sig. alla guida del Parte_1
motociclo Aprilia targato DF24110 (veicolo "A"), percorreva la SS121 da
Agrigento verso Palermo. Giunto all'altezza del Km 232+600 il sig.
, veniva superato da una autovettura Renault Twingo di colore Pt_1
celeste (veicolo "B"). Il conducente della Twingo, appena terminato il sorpasso del motociclo, sterzava verso destra e con la parte posteriore del proprio mezzo, andava ad urtare
6 contro la ruota anteriore del veicolo "A". Il sig in seguito all'urto Pt_1
rovinava sull'asfalto procurandosi delle lesioni, mentre l'autovettura,
superava un secondo ciclomotore e proseguiva la sua marcia senza fermarsi. Alla guida del predetto ciclomotore Aprilia targato X7L4VR, vi era il sig , che si fermava a soccorrere il conducente Parte_4
del veicolo "A". Sul posto giungeva pattuglia del Distaccamento Polstrada
per i rilievi del sinistro e personale 118 al fine di soccorrere Parte_5
il sig. , il quale veniva trasportato presso il pronto soccorso Pt_1
dell'ospedale Civico di Palermo dove veniva giudicato guaribile in giorni dieci. In data 09.10.2018 (minorenne) tramite la propria Parte_1
madre si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Villafrati al fine di sporgere denuncia contro ignoti per fuga ed omissione di soccorso descrivendo i fatti accaduti al proprio figlio. A seguito di indagini i carabinieri individuavano il veicolo coinvolto nell'accaduto (Renault
Twingo targata BB575DL) ed il suo conducente, identificato i Parte_2
nato a [...] il [...] e residente a [...]in via XXIII
[...]
Novembre 1856 nr. 67, il quale veniva deferito all'A.G. al sensi dell'art. 590 c.p.. Relativamente alle norme di comportamento del c.d.s, violate dal sig. durante la guida all'epoca dei fatti, questo ufficio Parte_2
contesta al predett la violazione dell'art. 148/2°- 15* Parte_2
in quanto alla guida dell'autovettura effettuava il sorpasso del motoveicolo nonostante che la strada non fosse libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra in sicurezza.” (cfr. doc. n. 19
allegato all'atto di citazione).
A riguardo va osservato che, il valore probatorio da attribuire al rapporto redatto dall'Autorità giunta sui luoghi scenari a seguito dell'incidente, non può che essere limitato, in ragione del fatto che si tratta di interventi
7 successivi rispetto al verificarsi dell'occorso, per cui la ricostruzione della dinamica è stata verbalizzata sulla base di dati non oggetto di percezione diretta degli agenti o riferiti da terzi soggetti.
Da siffatti accertamenti possono solo trarsi principi di prova che devono essere valutati unitamente ad altri dati probatori acquisiti nel processo.
Diversamente deve affermarsi in ordine a quelle circostanze che, invece,
sono sotto la diretta percezione degli agenti e vengono riportate nel rapporto, per le quali esso fa piena prova fino a querela di falso, essendo redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
Nella specie, gli agenti si sono limitati a ricostruire a posteriori la sola condotta di guida del convenuto omettendo di riferire Parte_2
alcunché circa il comportamento tenuto dall . Pt_1
Ora, anche all'esito dell'istruttoria espletata in corso di causa, non risulta dimostrato che l'incidente stradale si verificò in via esclusiva a cagione del comportamento posto in essere da . Parte_2
Ed invero, il teste si è limitato a riferire di non avere Testimone_1
assistito all'impatto, avvenuto da tergo, tra la Twingo del convenuto e il motociclo dell'attore, giacchè lo precedeva nella marcia (v.verb. ud. Del.
20.03.2023).
Neppure ha riferito sulla dinamica dell'occorso il teste chiamato Tes_2
a riferire su altri capitoli di prova.
Il Tribunale aderisce al più recente orientamento della giurisprudenza,
per il quale: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.,
solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere
8 teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro,
con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (cfr.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20 novembre 2024, n. 29927).
Invero, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. N.
4648/1999) il concorso di colpa può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto,
che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente; tale situazione ricorre allorché l'altro conducente abbia compiuto una manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitare l'impatto anche ove egli abbia violato una norma regolamentare non incidente sull'evento ( A Roma, 22.5.2012). Per
contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito (v., sul punto, C. 15152/2023; C.
24860/2010; C. 3193/2006; C. 477/2003; C. 5671/2000; C.
11610/1992; T. 28.10.2016; 31.8.2016; T. CP_3 CP_4
9 Trento 28.4.2011). La Suprema Corte, con pronuncia n. 8311/2023 ha precisato che, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, 2° co., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità
civile. Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini ( C.
6941/2021; C. 1143/1981).
Le testimonianze appena menzionate, che nulla hanno riferito sulle circostanze dello scontro, non consentono di ritenere provata la dinamica dell'incidente descritta in atto di citazione e la responsabilità esclusiva del convenuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il criterio presuntivo previsto dall'art. 2054, II comma, c.c.
Da ciò discende la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente
(sancita dall'art. 2054, secondo comma) della verificazione del sinistro ad entrambi i conducenti in ragione del 50% ciascuno.
Ne consegue che i convenuti in solido devono essere Parte_2
condannati al risarcimento del danno che l'attore ha subito in conseguenza del sinistro, nella misura del 50%, dedotte eventuali somme che la società assicurativa ha già versato ad . Parte_1
Al riguardo, giova osservare che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio
10 – alle cui conclusioni, condensate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ritiene di aderire – ha accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni (“lussazione scapolo omerale dx in trauma della strada, trauma polso sx, piede sx, con prognosi di 10 giorni”) refertate a presso il pronto soccorso Parte_1
dell'Ospedale Civico di Palermo (cfr. elaborato del Dott.
[...]
depositato il 14.04.2024). Per_2
Al risarcimento dei danni medesimi è tenuta, in solido e nella stessa misura, anche la HDI Assicurazioni s.p.a., data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo al veicolo di proprietà di Parte_3
(condotto da ) e la sussistenza dei requisiti per
[...] Parte_2
l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
********
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni risarcibili, il c.t.u.
incaricato ha accertato che le lesioni riportate dall'attore, in conseguenza dell'incidente occorsogli il 05.10.2018, hanno determinato una inabilità
temporanea assoluta della durata di 30 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 50% di
10 giorni;
una inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni e una invalidità residua permanente pari all'13 % (tredici per cento),.
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974
e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile
11 alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata,
avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n.
910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass.
n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che
12 prescinde del tutto -pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-
relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico-relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, spetta a Parte_1
, a titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto
[...]
della invalidità del 13% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (sedici anni compiuti), utilizzando il “valore punto” di € 2.972,04 da moltiplicare per il grado di invalidità (13) e per il coefficiente (0,925)
corrispondente all'età della persona danneggiata, la somma complessiva di € 35.932,00 in valuta attuale.
Inoltre, nel caso di specie si impone un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale che tenga conto delle sofferenze di natura psichica certamente subite dalla vittima in conseguenza della condotta del convenuto, senza che ciò possa determinare, in ragione della peculiarità
della fattispecie illecita posta a fondamento dell'odierna domanda, alcuna duplicazione risarcitoria.
Ricorrono, infatti, nella vicenda in esame, i presupposti per accordare il sollecitato incremento del risarcimento standard previsto dalle citate tabelle nell'ottica della invocata “personalizzazione”.
In proposito, preme osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, può essere riconosciuta una variazione in aumento del risarcimento solo ove vengano allegate e provate circostanze
13 eccezionali e specifiche, e non per tener conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare,
venendo in rilievo in siffatta evenienza conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (si vedano: Cass. n. 7513/2018; n.
10912/2018; n. 23469/2018; n. 27482/2018, n. 28988/2019 e, di recente, n. 25164/2020 già cit.).
Nello specifico, sono state invero dedotte dall'attore le suddette circostanze che giustificano un incremento del risarcimento da liquidare,
ulteriore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle menomazioni subite.
Va infatti dato atto che, parte attrice svolgeva, prima del sinistro,
attività agonistica semiprofessionale nel settore del Karate, essendo tesserato con la federazione Italiana FIJLKAM. Risulta provato che, a seguito della lesione subita e dell'intervento che ne è derivato lo stesso,
non ha potuto partecipare a due importanti gare del campionato italiano del 24.02.2019 e del 04.05.2019, che si sono svolte presso il “Pala
Pellicone Centro Olimpico” di Ostia (Roma), circostanze confermate dal teste (v. verb. Ud. 20.03.2023) con grave pregiudizio e nocumento Tes_2
per la propria psiche interiore e morale, anche in considerazione della giovanissima età. Il teste ha anche aggiunto che “ avrebbe Tes_2 Pt_1
dovuto partecipare a queste gare poiché sono delle tappe obbligate per il campionato italiano, per poi arrivare a fare un punteggio per accedere agli europei e poi ai gruppi sportivi”.
Pertanto il danno biologico permanente, secondo il predetto criterio tabellare, personalizzato al 25%, è pari complessivamente ad euro €
44.915,00.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come
14 accertato dal CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di € 54,80 al giorno, per un totale di € 5.462,50 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 50.377,5), costituisce
– ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro, già
comprensivo dell'incremento della percentuale del 25% ai fini della necessaria personalizzazione, che tengono conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Nessun ulteriore importo spetta a parte attrice a titolo di sofferenza morale derivante dalle lesioni in esame.
In merito, deve premettersi che secondo un orientamento della Corte
di Cassazione, condiviso dalla scrivente: “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso […] non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegan-do i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. n. 3260/2016; cfr. anche Cass nn. 18641/2011,
20292/2012, 22585/2013, 21917/2014).
Si rammenta che il danno si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto -pur
15 potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Nella presente fattispecie nulla è stato specificamente allegato dall'attore né lo stesso ha articolato richieste istruttorie sul punto,
concentrandosi le richieste istruttorie sulla mancata partecipazione alle competizioni sportive (già considerata per la personalizzazione).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il danno differenziale riconosciuto all'attore sarà pari alla differenza e si determina in euro
50.377,5, che, ridotto per il concorso di colpa, si quantifica in euro
25.188,75 (pari al 50%).
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (15
ottobre 2018), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate,
mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
L'attrice non ha, invece, allegato, né provato, di aver subito un danno da ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, di conseguenza non ha diritto al riconoscimento degli interessi c.d.
compensativi (cfr. Cass. n. 3268 del 12/02/2008, secondo cui il creditore, per ottenere il risarcimento della posta di danno in esame, deve
16 allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, o liquidata in moneta attuale, è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
cfr. anche Cass. n. 15823
del 28/07/2005, Cass. n. 22347 del 24/10/2007, Cass. n. 3355 del
12/02/2010, Cass. 17155 del 09/10/2012, Cass., Sez. Un., n. 1712 del
17/02/1995, nonché Cass. n. 3173 del 18/02/2016, secondo cui il pregiudizio in esame “non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi lo invoca: vuoi dimostrando quale fosse la propria propensione al risparmio;
vuoi dimostrando quale fosse il rendimento delle operazioni finanziarie in cui avrebbe verosimilmente investito il capitale dovutogli,
in caso di tempestivo adempimento da parte del debitore;
vuoi dimostrando quali maggiori oneri od interessi passivi avrebbe evitato di pagare se, disponendo tempestivamente della somma dovutagli, avesse potuto evitare di ricorrere al mercato del credito”; cfr. altresì Cass. n.
18564 del 13/07/2018).
Più recentemente, sul solco delle pronunce anzi citate, la Suprema
Corte ha ribadito il principio di diritto su enunciato, specificando in motivazione che “Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi 'compensativì a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c.,
bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226
c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato, potendo, a tal fine, fare ricorso anche alle presunzioni che
17 ritiene opportuno valorizzare, oppure, ricorrendo i presupposti dell'art. 1226 c.c., ai criteri equitativi ritenuti più adeguati” (cfr. Cass. N. 19063
del 05/07/2023). Nell'ordinanza in commento, la Suprema Corte ha precisato che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, con la conseguenza che gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio che deriva dalla mancata disponibilità
della somma, equivalente al danno subito, nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno. Ciò posto, per la determinazione di tali interessi è necessario che il danneggiato provi,
anche solo presuntivamente, il mancato guadagno derivatogli dal mancato pagamento.
Nulla, infatti, in merito ha allegato prima ancora che provato, Pt_1
non fornendo alcun elemento valorizzabile neanche in via presuntiva.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro € 21.328,32, questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di €
27.606,21 (Totale Interessi: € 2.417,46).
I convenuti vanno pertanto solidalmente condannati al pagamento di tale somma in valuta attuale;
rimane comunque fermo, in capo all'attore,
l'obbligo alla restituzione delle eventuali somme maggiori già percepite
(risulta fatto pacifico che HDI, ha corrisposto provvisoriamente all'attore la somma di euro 32.050,00, sicchè le parti provvederanno a regolarizzare i loro rapporti di dare-avere).
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito
18 di valuta) e fino al soddisfo.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
tenendo conto della somma effettivamente liquidata, ponendo quelle di ctu definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, nella contumacia di e Parte_2 Parte_3
:
[...]
-condanna La e e HDI Parte_2 Parte_3
ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
in solido, a pagare a la somma di euro € 27.606,21, oltre Parte_1
gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo
(somma da cui andranno detratti eventuali acconti già corrisposti);
-condanna La e e HDI Parte_2 Parte_3
ASSICURAZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare all'attore le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 5077,00 oltre spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
ed oltre le spese di c.t.u. da porsi definitivamente a carico dei convenuti,
in solido tra loro;
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato
19 disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n.
24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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