Ordinanza 11 giugno 2018
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, i provvedimenti riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano tra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, quando da essi discendano ricadute sulla organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato che, mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e del loro utilizzo. (Nella specie, le S.U. hanno ritenuto che fosse ricompresa in detta giurisdizione la cognizione sulla deliberazione con la quale l'"Assemblea d'ambito della Consulta d'ambito centrale Friuli" aveva approvato la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di governo dell'ambito e il Gestore unico d'ambito del servizio idrico integrato, in quanto riguardante l'utilizzazione del demanio e il regime delle acque pubbliche).
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Il ruolo dei Tribunali delle Acque pubbliche nella prospettiva sociale e giuridica della riforma del regime delle acque[1] di Franco De Stefano[2] sommario: 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche.- 2. La giurisdizione delle acque pubbliche: qualità dell'acqua e giurisdizione del giudice ordinario; il plesso TSAP-TRAP come giudice specializzato, privo di giurisdizione esclusiva. -3. Cenni alle particolarità del rito. - 4. La tipologia delle controversie in tema di diritti soggettivi.- 5. Attualità dei tribunali delle acque. - 6. Appendice. Indicazioni bibliografiche essenziali. 1. Il plesso giurisdizionale delle acque pubbliche. La specialità e la complessità tecnica della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/06/2018, n. 15105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15105 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2018 |
Testo completo
15105-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto STEFANO PETITTI - Primo Pres.te f.f. - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Sezione - ENRICA D'ANTONIO Ud. 17/04/2018 CC - Consigliere - R.G.N. 10332/2017 ETTORE CIRILLO Rel. Consigliere - GIACINTO BISOGNI Consigliere - Rep. - Gon. 15105 UMBERTO BERRINO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - eu. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere MILENA FALASCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10332-2017 proposto da: CAFC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato MAZZEO LUCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA PONTI e LUCA DE PAULI;
- ricorrente -
contro
ACQUEDOTTO POIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, in persona del vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE COCEANI;
- controricorrenti -
207 nonché
contro
COMUNE DI BUTTRIO, COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO, COMUNE DI MANZANO, COMUNE DI MOIMACCO, COMUNE DI PAVIA DI UDINE, COMUNE DI PRADAMANO, COMUNE DI PREMARIACCO, COMUNE DI REMANZACCO, COMUNE DI S.GIOVANNI AL NATISONE, COMUNE DI S.PIETRO AL NATISONE, COMUNE DI TREVIGNANO UDINESE, CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI E.G.A. - -ENTE DI GOVERNO D'AMBITO, REGIONE AUTONOMA FRIULI V. G., AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 49/2017 del TAR per il FRIULI VENEZIA GIULIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Consigliere ETTORE CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accolga il ricorso, affermando la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Rilevato che:
1. Con deliberazione n. 42 del 15/12/2016 l'Assemblea d'ambito della Consulta d'ambito centrale "Friuli" ha approvato la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di governo dell'ambito e il Gestore unico d'ambito del servizio idrico integrato, che ha individuato nella soc. CAFC (ex Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale). La convenzione approvata è stata poi sottoscritta il 23/12/2016 dal presidente dell'Autorità d'ambito e dal presidente del c.d.a. di CAFC S.p.A.. 2. Per l'annullamento della deliberazione e della consequenziale convenzione ricorrono dinanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia la Soc. Ric. 2017 n. 10332 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- Acquedotto di Poiana, compagine partecipata da dodici comuni e gestore del servizio idrico integrato sul territorio di tali comuni, nonché gli stessi dodici comuni.
3. In estrema sintesi costoro ritengono che gli atti impugnati siano viziati, perché - individuando in CAFC S.p.A. il Gestore unico d'ambito del servizio unico integrato sul territorio della provincia di Udine fino al 31/12/2045, laddove, con la legge regionale n. 5/2016, gli ambiti territoriali ottimali di dimensione provinciale sono stati sostituiti da un unico ambito territoriale di dimensione regionale sarebbero sostanzialmente diretti ad eludere l'applicazione della riforma del servizio idrico integrato.
4. Inoltre, l'individuazione sia delle forme di gestione che dei soggetti gestori del servizio idrico integrato avrebbe dovuto svolgersi attraverso un procedimento più articolato rispetto a quello di cui alla previgente legge regionale n. 13/2005. Osservano, infine, che il subentro di CAFC S.p.A. nella gestione salvaguardata oggi esercitata da Acquedotto di Poiana S.p.A. sul territorio dei dodici comuni soci (e già col termine del 31/12/2023, allorquando l'ambito territoriale di riferimento era quello provinciale) sarebbe stato "surrettiziamente" garantito anche nella mutata situazione di un ambito territoriale ottimale unico di dimensione regionale. In sostanza, Acquedotto di Poiana S.p.A. e i dodici comuni soci hanno reagito per contrastare l'asserito svuotamento, ad opera di atti di rango inferiore, della legge regionale di riforma del servizio idrico integrato.
5. A sua volta CAFC S.p.A. ricorre per regolamento preventivo, assumendo che la vertenza, riguardando atti di organizzazione del servizio idrico integrato, debba essere devoluta, in unico grado di legittimità, al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La soc. Acquedotto di Poiana e il Comune di Cividale del Friuli resistono con controricorso, sostenendo che siccome l'organizzazione del servizio - idrico integrato sul territorio della Provincia di Udine e della Consulta Ric. 2017 n. 10332 sez. SU - ud. 17-04-2018 -3- d'ambito centrale "Friuli", sarebbe già stata compiutamente realizzata con deliberazioni dell'Assemblea d'ambito del 2014 e del 2015, disciplinanti la gestione salvaguardata da parte di Acquedotto di Poiana S.p.A. e CAFC S.p.A. - la controversia sarebbe devoluta al giudice amministrativo, rientrando nel novero di quelle aventi per oggetto atti solo strumentalmente inseriti in provvedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche.
Considerato che:
1. Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo cui i ricorsi avverso ¡ provvedimenti amministrativi e gli atti - consequenziali - riguardanti gli ambiti territoriali ottimali rientrano fra quelli riservati alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in unico grado di legittimità, laddove discendano ricadute sull'organizzazione e sulla conduzione del sistema idrico integrato, che mirando a garantire la gestione di tale servizio in termini di 1 efficienza, efficacia ed economicità abbiano incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche e sul loro utilizzo (Cass., Sez. U,, 26/07/2002, n. 11099; 12/04/2005, n. 7444; 24/03/2006, n. 6583; 15/05/2008, n. 12165; 07/10/2010, n. 20777; 06/11/2014, n. 23678). -2. In proposito si osserva che se è vero che il R.D. 11/12/1933, n. 1175 (art. 143, primo comma, lett. a)), attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione «in materia di acque pubbliche≫ la norma va intesa nel suo senso logico-giuridico - di ricomprendere nella giurisdizione anche i casi in cui il provvedimento o l'atto, pur incidendo su interessi generali e diversi rispetto a quelli strettamente relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio e, in definitiva, il regime stesso delle Ric. 2017 n. 10332 sez. SU - ud. 17-04-2018 -4- acque pubbliche. Il che si verifica appunto quando l'atto o il provvedimento interferisca con l'uso di esse, autorizzando, impedendo o modificando la gestione oppure i relativi servizi.
3. La fattispecie di cui si discute costituisce, in definitiva, un'ipotesi paradigmatica;
per cui ne va senz'altro affermata ai sensi dell'art. art. 143, primo comma, lett. a) del R.D. n. 1775/1933 - l'appartenenza alla cognizione diretta, in unico grado di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, essendo pacifico che Acquedotto di Poiana S.p.A. e i dodici comuni soci hanno reagito per contrastare l'asserito svuotamento, ad opera di atti di rango inferiore (quali la deliberazione n. 42 del 15/12/2016 e la convenzione attuativa del 23/12/2016), della legge regionale di riforma del servizio idrico integrato (v. controricorso, pag. 15-16). Il che interferisce, in tesi generale, proprio sul regime delle acque, modificandone la gestione e i relativi servizi.
4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere, dunque, accolto con la dichiarazione della giurisdizione, in unico grado di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale dev'essere rinviata la causa.
5. La novità del caso, rispetto al recente assetto introdotto dalla legge regionale n. 5/2016, legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione, in unico grado di legittimità, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale rinvia la causa;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17/04/2018. Il Presidente Stefano Petitti ии DEPOSITATO IN CANCELLEMA II Funzionario Giudiziario oggi, 11 GIU 2018 deliorna PACITTL Funzionario Giudiziario -Dott.ssa Sabrina Paditi -5- Ric. 2017 n. 10332 sez. SU - ud. 17-04-2018