TRIB
Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2024, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n° 850/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CRACOLICI Parte_1
VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Sicilia n. 21.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino. CP_1
- convenuto -
All'udienza del 8/05/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensate per metà le spese di lite fra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi € CP_1
650,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/02/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210002709147, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 3.309,36, a titolo di contributi non CP_1
corrisposti (e conseguenti somme aggiuntive) dovuti per il periodo 01. 2019 – 12.2019, e deducendo l'inesistenza del credito, non avendo svolto “alcuna attività commerciale” nel
2019, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. CP_1 Preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto oggi impugnato;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando integralmente l'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” CP_ Costituitosi in giudizio, l' rilevò che “L'avviso di addebito è in corso di annullamento a seguito di apertura di procedimento in autotutela.” (cfr. doc. produzione convenuto), chiedendo “dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento del 21.02.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'odierna udienza.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta e del provvedimento di convalida in autotutela del 5.10.2023, prodotto dall' , con il quale il direttore della sede CP_1
CP_ di Palermo ha disposto “la convalida del provvedimento in oggetto e, nello specifico, la cancellazione dalla Gestione Speciale Commercianti al 23/12/2009 e il conseguente annullamento dei ruoli esattoriali inerenti ai periodi successivi”, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell' che ha provveduto a disporre CP_1
l'annullamento dell'avviso di addebito, oggi opposto, prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 8/05/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n° 850/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CRACOLICI Parte_1
VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Sicilia n. 21.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino. CP_1
- convenuto -
All'udienza del 8/05/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensate per metà le spese di lite fra le parti, condannando l' alla rifusione della restante parte, che liquida in complessivi € CP_1
650,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/02/2022, il ricorrente indicato in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620210002709147, con il quale l' aveva richiesto il pagamento della somma di € 3.309,36, a titolo di contributi non CP_1
corrisposti (e conseguenti somme aggiuntive) dovuti per il periodo 01. 2019 – 12.2019, e deducendo l'inesistenza del credito, non avendo svolto “alcuna attività commerciale” nel
2019, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “
1. CP_1 Preliminarmente, disporre la sospensione dell'atto oggi impugnato;
2. Nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando integralmente l'atto impugnato, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” CP_ Costituitosi in giudizio, l' rilevò che “L'avviso di addebito è in corso di annullamento a seguito di apertura di procedimento in autotutela.” (cfr. doc. produzione convenuto), chiedendo “dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento del 21.02.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'odierna udienza.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta e del provvedimento di convalida in autotutela del 5.10.2023, prodotto dall' , con il quale il direttore della sede CP_1
CP_ di Palermo ha disposto “la convalida del provvedimento in oggetto e, nello specifico, la cancellazione dalla Gestione Speciale Commercianti al 23/12/2009 e il conseguente annullamento dei ruoli esattoriali inerenti ai periodi successivi”, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell' che ha provveduto a disporre CP_1
l'annullamento dell'avviso di addebito, oggi opposto, prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la restante metà, liquidata come in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 8/05/2024
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta