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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2024, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
n.15/ 2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice
dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15/2016 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mormino
-parte ricorrente-
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Adriana Pruiti Ciarello
-parte convenuta –
con l'intervento volontario di
(codice fiscale ), e (codice CP_2 C.F._3 Controparte_3 fiscale ), C.F._4
col patrocinio dell'Avv. Anna Maria Celi, Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti e verbali di causa.
*****
Al fine di esaminare le questioni economiche che sono residuate alla controversia, successivamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, appare opportuno premettere i fatti salienti dello svolgimento del processo in quanto rilevanti per la definizione della causa stessa.
Con ricorso depositato in data 04.01.2016, ha adito il Tribunale di Patti per sentire Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dallo stesso contratto con l'assegnazione della ex casa familiare a quest'ultima, la revoca del contributo per il CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente, e la riduzione della _1 quantificazione dell'assegno di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e oltre al mantenimento della percentuale, già CP_2 CP_3
consensualmente stabilita in sede di separazione, del contributo alle spese straordinarie dei figli non economicamente autosufficienti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.03.2016 davanti al Presidente del Tribunale di Patti si è costituita la resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale, la conferma o, comunque,
l'aumento della misura dell'assegno di contributo per il mantenimento dei figli, l'aumento della quota di partecipazione del padre alle spese straordinarie assunte nell'interesse dei figli ed infine, contrariamente a quanto avvenuto in occasione della separazione personale, il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore e la determinazione del contributo del alle Pt_1
proprie spese straordinarie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Patti ha riservato la decisione.
Con ordinanza dell'11.04.2016, depositata in data 19.04.2016, il Presidente del Tribunale di Patti ha, quindi, adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in particolare, ha confermato tutte le condizioni già convenute in sede di separazione consensuale dei coniugi, ponendo, altresì, a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, quale contributo per il suo mantenimento, un assegno di € 200,00, oltre Istat annuale.
Con sentenza non definitiva n. 638/2017 del 10.10.2017, depositata in cancelleria il 16.10.2017, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e e, con separata ordinanza ritenendo necessario istruire Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 di 7 ulteriormente le domande relative alle questioni economiche, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 30.05.2018, pubblicata il 12.06.2018, il giudice istruttore ha accolto integralmente l'istanza dei revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale e, per l'effetto ha disposto il versamento a carico di solo ed esclusivamente, della somma Parte_1 complessiva di € 750,00, a mero titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rigettando, altresì,
l'istanza ex art. 156 comma 6 c.c., formulata dalla resistente.
Nel mese di Agosto del 2023, il ricorrente e i figli e Parte_1 CP_2
hanno raggiunto un accordo transattivo, ratificato anche dalla resistente Controparte_3 [...]
, formalizzato tramite due distinte scritture private (depositate in atti), attraverso le quali, CP_1 nel convenire l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento delle somme dovute dal padre ai suddetti figli, questi ultimi dichiaravano di essere divenuti, nelle more del giudizio, economicamente autosufficienti e di rinunciare al contributo al mantenimento a partire dal corrente mese di Agosto 2023.
e hanno formalizzato, anche tramite intervento volontario nel CP_2 Controparte_3
presente procedimento.
La difesa di parte ricorrente, in data 03.11.2023, ha depositato il certificato del nuovo matrimonio contratto dalla signora in data 21.09.2023. Controparte_1
All'udienza del 07.11.2023, è comparsa personalmente la resistente insistendo nella domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile fino alla data del nuovo matrimonio e nella domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio e dichiarando di aderire alla rinuncia _1 all'assegno di mantenimento formulata dai figli CP_2 CP_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C.
*****
1. MANTENIMENTO FIGLI DAVIDE. CP_2
Come esposto nella parte introduttiva, i figli e entrambi maggiorenni, CP_2 Controparte_3 hanno rinunciato al mantenimento a partire dal mese di Agosto 2023.
Tale rinuncia è articolata nella scrittura privata stipulata tra ciascuno di loro e il padre, e depositata in atti.
La rinuncia dei figli al mantenimento è stata ribadita nel processo mediante intervento volontario degli stessi, e la madre (odierna resistente) vi ha espressamente aderito.
Pag. 3 di 7 Il ricorrente, dal suo canto, ha riconosciuto il proprio obbligo nei confronti dei figli e CP_2
fino al mese di Luglio 2023. CP_3
Sul punto, non può omettersi come il diritto al mantenimento dei figli sia indisponibile e spetta al giudice valutare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Mentre non può essere determinante la rinuncia al mantenimento da parte dei soggetti legittimati processualmente a richiederlo (cioè, oltre ai titolari del diritto, anche l'altro genitore).
Tuttavia, nel caso di specie, la scrittura privata in cui i figli maggiorenni riconoscono di essere economicamente autosufficienti, l'intervento volontario spiegato dagli stessi in giudizio, e l'adesione della madre, conducono a ritenere che non sussistano ulteriormente i requisiti per il diritto al mantenimento.
Pertanto, preso atto dell'accordo tra i titolari delle rispettive posizioni di obbligazione attiva e passiva, le relative condizioni, sulla scorta della superiore precisazione, vengono recepite dal
Tribunale.
2. DOMANDA DI MANTENIMENTO NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MANUEL.
Rispetto alla posizione del figlio maggiore, la domanda è stata svolta dalla resistente _1 costituendosi in giudizio e non vi è stato alcun intervento del titolare del diritto.
Il padre ha contestato che ricorra un suo obbligo di contribuire al mantenimento deducendo che il figlio ha conseguito il diploma di scuola alberghiera, e in virtù di tale titolo ha iniziato a lavorare in giro per il mondo, con particolare riscontro di un lavoro in Giappone.
Anche i fratelli, sentiti nel corso del processo, hanno confermato che lavora come cuoco, _1 andando “dove lo chiamano”.
Dunque, il figlio maggiore delle parti (classe 1993) ha più di trent'anni, svolge, sebbene non continuativamente, attività lavorativa conforme al percorso di studi e quindi alle sue aspirazioni.
Soprattutto, deve considerarsi che la resistente, che nell'interesse del figlio ha chiesto il mantenimento, non ha smentito tali risultanze né ha dimostrato che ricorrano condizioni diverse, a sostegno del diritto al mantenimento.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7015 che appresso si riporta in massima: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze,
Pag. 4 di 7 oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
3. DOMANDA DI MANTENIMENTO SVOLTA DALLA RESISTENTE.
In sede di separazione, le parti avevano convenuto il mantenimento solo in favore dei figli.
Costituendosi nel presente giudizio, a chiesto il mantenimento anche per sé, adducendo un CP_1 peggioramento della propria situazione economica nel periodo tra la separazione e l'introduzione del processo di divorzio.
Invero, la domanda di mantenimento presuppone la prova dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli.
In tal senso, si veda quanto affermato dalla Suprema Corte, come nella sentenza Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610, così massimata: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, non ha offerto prova né della inadeguatezza dei propri mezzi né CP_1 dell'impossibilità di procurarseli.
In particolare, la resistente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né ha offerto prova a sostegno di quanto dedotto circa la propria situazione economica.
Anzi, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, deve ritenersi pienamente dimostrata la sua capacità lavorativa: il ricorrente ha allegato che sia estetista e che avesse anche gestito un centro CP_1 estetico.
Non solo: dall'estratto notarile della pagina “Facebook” relativo al profilo di si legge una CP_1 comunicazione della stessa di avere intrapreso una nuova attività lavorativa, proprio come estetista qualificata, in data 18 Ottobre 2017.
La resistente, come già precisato supra, non ha portato alcun elemento a sostegno di una propria inadeguata situazione economica e di una sperequazione con quella di , che invece ha Pt_1 adeguatamente documentato la propria situazione economica, riferendo dei propri redditi e del proprio stato occupazionale.
Pag. 5 di 7 Inoltre, neppure ha portato alcun elemento a confutazione e superamento della produzione CP_1 documentale allegata dall'ex marito.
La stessa, pur lamentando come curiosa coincidenza che l'ex coniuge avesse perso il lavoro a seguito della sua domanda di mantenimento, ciononostante non ha dimostrato la concreta disparità delle rispettive situazioni economiche e la propria impossibilità di procurarsi i mezzi necessari al proprio mantenimento.
Dunque, il Collegio ritiene che il mantenimento in favore dell'ex coniuge non sia dovuto, e che non lo fosse ex tunc, cioè che non lo sia mai stato, già dal momento in cui è stata proposta per la prima volta la relativa domanda (cioè, dalla costituzione in giudizio).
Ne discende che, in accoglimento della domanda del ricorrente, vada condannata alla CP_1 restituzione di quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile.
In tal senso, si veda quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17577, così massimata: “In materia di separazione e/o divorzio, in relazione all'assegno di mantenimento, nel caso si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza in capo all'avente diritto "ab origine", dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, nelle seguenti due ipotesi: 1) nel caso si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
2) nel caso si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
4. SPESE PROCESSUALI.
In virtù del principio di soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite;
CP_1 tuttavia, valutata la parziale reciproca soccombenza rispetto al mantenimento dei figli e CP_2
va disposta la compensazione nella misura di 1/3. CP_3
La liquidazione, in dispositivo, segue i parametri medi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa.
Nulla sulle spese di lite di in ragione della volontarietà dell'intervento. CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 6 di 7 - RINVIA ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 638/2017 DEL 10.10.2017 PER LA
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA E Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Parte_1
NOEMI BEVACQUA DI QUANTO STABILITO A TITOLO DI MANTENIMENTO
FINO AL MESE DI LUGLIO 2023, COME DA ACCORDO COL TITOLARE DEL
DIRITTO, IN ATTI;
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Parte_1
DI QUANTO STABILITO A TITOLO DI MANTENIMENTO Controparte_3
FINO AL MESE DI LUGLIO 2023, COME DA ACCORDO COL TITOLARE DEL
DIRITTO, IN ATTI;
- RIGETTA LA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL;
Persona_2
- RIGETTA LA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI PRUITI
GABRIELLA;
- CONDANNA PRUITI ALLA RESTITUZIONE IN FAVORE DI CP_1 [...]
, EX ART.2033 CC, DI QUANTO RICEVUTO A TITOLO DI Parte_1
ASSEGNO DIVORZILE;
- CONDANNA PRUITI GABRIELLA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN
FAVORE DI CHE LIQUIDA IN EURO 125,00 PER Parte_1
SPESE VIVE, E IN EURO 5.000,00 (GIÀ DECURTATE PER LA
COMPENSAZIONE)PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 Maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Mario Samperi
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
composto dai magistrati:
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice
dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15/2016 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mormino
-parte ricorrente-
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2
col patrocinio dell'Avv. Adriana Pruiti Ciarello
-parte convenuta –
con l'intervento volontario di
(codice fiscale ), e (codice CP_2 C.F._3 Controparte_3 fiscale ), C.F._4
col patrocinio dell'Avv. Anna Maria Celi, Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti e verbali di causa.
*****
Al fine di esaminare le questioni economiche che sono residuate alla controversia, successivamente alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, appare opportuno premettere i fatti salienti dello svolgimento del processo in quanto rilevanti per la definizione della causa stessa.
Con ricorso depositato in data 04.01.2016, ha adito il Tribunale di Patti per sentire Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dallo stesso contratto con l'assegnazione della ex casa familiare a quest'ultima, la revoca del contributo per il CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne divenuto autosufficiente, e la riduzione della _1 quantificazione dell'assegno di contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e oltre al mantenimento della percentuale, già CP_2 CP_3
consensualmente stabilita in sede di separazione, del contributo alle spese straordinarie dei figli non economicamente autosufficienti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 22.03.2016 davanti al Presidente del Tribunale di Patti si è costituita la resistente, aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la conferma dell'assegnazione della ex casa coniugale, la conferma o, comunque,
l'aumento della misura dell'assegno di contributo per il mantenimento dei figli, l'aumento della quota di partecipazione del padre alle spese straordinarie assunte nell'interesse dei figli ed infine, contrariamente a quanto avvenuto in occasione della separazione personale, il riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore e la determinazione del contributo del alle Pt_1
proprie spese straordinarie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di Patti ha riservato la decisione.
Con ordinanza dell'11.04.2016, depositata in data 19.04.2016, il Presidente del Tribunale di Patti ha, quindi, adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in particolare, ha confermato tutte le condizioni già convenute in sede di separazione consensuale dei coniugi, ponendo, altresì, a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, quale contributo per il suo mantenimento, un assegno di € 200,00, oltre Istat annuale.
Con sentenza non definitiva n. 638/2017 del 10.10.2017, depositata in cancelleria il 16.10.2017, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
e e, con separata ordinanza ritenendo necessario istruire Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 di 7 ulteriormente le domande relative alle questioni economiche, è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 30.05.2018, pubblicata il 12.06.2018, il giudice istruttore ha accolto integralmente l'istanza dei revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale e, per l'effetto ha disposto il versamento a carico di solo ed esclusivamente, della somma Parte_1 complessiva di € 750,00, a mero titolo di contributo per il mantenimento dei figli, rigettando, altresì,
l'istanza ex art. 156 comma 6 c.c., formulata dalla resistente.
Nel mese di Agosto del 2023, il ricorrente e i figli e Parte_1 CP_2
hanno raggiunto un accordo transattivo, ratificato anche dalla resistente Controparte_3 [...]
, formalizzato tramite due distinte scritture private (depositate in atti), attraverso le quali, CP_1 nel convenire l'ammontare, i tempi e le modalità di pagamento delle somme dovute dal padre ai suddetti figli, questi ultimi dichiaravano di essere divenuti, nelle more del giudizio, economicamente autosufficienti e di rinunciare al contributo al mantenimento a partire dal corrente mese di Agosto 2023.
e hanno formalizzato, anche tramite intervento volontario nel CP_2 Controparte_3
presente procedimento.
La difesa di parte ricorrente, in data 03.11.2023, ha depositato il certificato del nuovo matrimonio contratto dalla signora in data 21.09.2023. Controparte_1
All'udienza del 07.11.2023, è comparsa personalmente la resistente insistendo nella domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile fino alla data del nuovo matrimonio e nella domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio e dichiarando di aderire alla rinuncia _1 all'assegno di mantenimento formulata dai figli CP_2 CP_3
Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C.
*****
1. MANTENIMENTO FIGLI DAVIDE. CP_2
Come esposto nella parte introduttiva, i figli e entrambi maggiorenni, CP_2 Controparte_3 hanno rinunciato al mantenimento a partire dal mese di Agosto 2023.
Tale rinuncia è articolata nella scrittura privata stipulata tra ciascuno di loro e il padre, e depositata in atti.
La rinuncia dei figli al mantenimento è stata ribadita nel processo mediante intervento volontario degli stessi, e la madre (odierna resistente) vi ha espressamente aderito.
Pag. 3 di 7 Il ricorrente, dal suo canto, ha riconosciuto il proprio obbligo nei confronti dei figli e CP_2
fino al mese di Luglio 2023. CP_3
Sul punto, non può omettersi come il diritto al mantenimento dei figli sia indisponibile e spetta al giudice valutare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo del genitore al mantenimento.
Mentre non può essere determinante la rinuncia al mantenimento da parte dei soggetti legittimati processualmente a richiederlo (cioè, oltre ai titolari del diritto, anche l'altro genitore).
Tuttavia, nel caso di specie, la scrittura privata in cui i figli maggiorenni riconoscono di essere economicamente autosufficienti, l'intervento volontario spiegato dagli stessi in giudizio, e l'adesione della madre, conducono a ritenere che non sussistano ulteriormente i requisiti per il diritto al mantenimento.
Pertanto, preso atto dell'accordo tra i titolari delle rispettive posizioni di obbligazione attiva e passiva, le relative condizioni, sulla scorta della superiore precisazione, vengono recepite dal
Tribunale.
2. DOMANDA DI MANTENIMENTO NELL'INTERESSE DEL FIGLIO MANUEL.
Rispetto alla posizione del figlio maggiore, la domanda è stata svolta dalla resistente _1 costituendosi in giudizio e non vi è stato alcun intervento del titolare del diritto.
Il padre ha contestato che ricorra un suo obbligo di contribuire al mantenimento deducendo che il figlio ha conseguito il diploma di scuola alberghiera, e in virtù di tale titolo ha iniziato a lavorare in giro per il mondo, con particolare riscontro di un lavoro in Giappone.
Anche i fratelli, sentiti nel corso del processo, hanno confermato che lavora come cuoco, _1 andando “dove lo chiamano”.
Dunque, il figlio maggiore delle parti (classe 1993) ha più di trent'anni, svolge, sebbene non continuativamente, attività lavorativa conforme al percorso di studi e quindi alle sue aspirazioni.
Soprattutto, deve considerarsi che la resistente, che nell'interesse del figlio ha chiesto il mantenimento, non ha smentito tali risultanze né ha dimostrato che ricorrano condizioni diverse, a sostegno del diritto al mantenimento.
Pertanto, la domanda deve ritenersi infondata, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema
Corte nella sentenza Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7015 che appresso si riporta in massima: “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze,
Pag. 4 di 7 oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
3. DOMANDA DI MANTENIMENTO SVOLTA DALLA RESISTENTE.
In sede di separazione, le parti avevano convenuto il mantenimento solo in favore dei figli.
Costituendosi nel presente giudizio, a chiesto il mantenimento anche per sé, adducendo un CP_1 peggioramento della propria situazione economica nel periodo tra la separazione e l'introduzione del processo di divorzio.
Invero, la domanda di mantenimento presuppone la prova dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli.
In tal senso, si veda quanto affermato dalla Suprema Corte, come nella sentenza Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610, così massimata: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Nel caso di specie, non ha offerto prova né della inadeguatezza dei propri mezzi né CP_1 dell'impossibilità di procurarseli.
In particolare, la resistente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi, né ha offerto prova a sostegno di quanto dedotto circa la propria situazione economica.
Anzi, sulla scorta di quanto emerso in giudizio, deve ritenersi pienamente dimostrata la sua capacità lavorativa: il ricorrente ha allegato che sia estetista e che avesse anche gestito un centro CP_1 estetico.
Non solo: dall'estratto notarile della pagina “Facebook” relativo al profilo di si legge una CP_1 comunicazione della stessa di avere intrapreso una nuova attività lavorativa, proprio come estetista qualificata, in data 18 Ottobre 2017.
La resistente, come già precisato supra, non ha portato alcun elemento a sostegno di una propria inadeguata situazione economica e di una sperequazione con quella di , che invece ha Pt_1 adeguatamente documentato la propria situazione economica, riferendo dei propri redditi e del proprio stato occupazionale.
Pag. 5 di 7 Inoltre, neppure ha portato alcun elemento a confutazione e superamento della produzione CP_1 documentale allegata dall'ex marito.
La stessa, pur lamentando come curiosa coincidenza che l'ex coniuge avesse perso il lavoro a seguito della sua domanda di mantenimento, ciononostante non ha dimostrato la concreta disparità delle rispettive situazioni economiche e la propria impossibilità di procurarsi i mezzi necessari al proprio mantenimento.
Dunque, il Collegio ritiene che il mantenimento in favore dell'ex coniuge non sia dovuto, e che non lo fosse ex tunc, cioè che non lo sia mai stato, già dal momento in cui è stata proposta per la prima volta la relativa domanda (cioè, dalla costituzione in giudizio).
Ne discende che, in accoglimento della domanda del ricorrente, vada condannata alla CP_1 restituzione di quanto ricevuto a titolo di assegno divorzile.
In tal senso, si veda quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. I,
20/06/2023, n.17577, così massimata: “In materia di separazione e/o divorzio, in relazione all'assegno di mantenimento, nel caso si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza in capo all'avente diritto "ab origine", dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, nelle seguenti due ipotesi: 1) nel caso si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia;
2) nel caso si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
4. SPESE PROCESSUALI.
In virtù del principio di soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite;
CP_1 tuttavia, valutata la parziale reciproca soccombenza rispetto al mantenimento dei figli e CP_2
va disposta la compensazione nella misura di 1/3. CP_3
La liquidazione, in dispositivo, segue i parametri medi di cui al DM147/2022 per scaglione di valore indeterminabile- complessità bassa.
Nulla sulle spese di lite di in ragione della volontarietà dell'intervento. CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
Pag. 6 di 7 - RINVIA ALLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 638/2017 DEL 10.10.2017 PER LA
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
TRA E Parte_1 Controparte_1
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Parte_1
NOEMI BEVACQUA DI QUANTO STABILITO A TITOLO DI MANTENIMENTO
FINO AL MESE DI LUGLIO 2023, COME DA ACCORDO COL TITOLARE DEL
DIRITTO, IN ATTI;
- CONDANNA AL PAGAMENTO IN FAVORE DI Parte_1
DI QUANTO STABILITO A TITOLO DI MANTENIMENTO Controparte_3
FINO AL MESE DI LUGLIO 2023, COME DA ACCORDO COL TITOLARE DEL
DIRITTO, IN ATTI;
- RIGETTA LA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL;
Persona_2
- RIGETTA LA DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DI PRUITI
GABRIELLA;
- CONDANNA PRUITI ALLA RESTITUZIONE IN FAVORE DI CP_1 [...]
, EX ART.2033 CC, DI QUANTO RICEVUTO A TITOLO DI Parte_1
ASSEGNO DIVORZILE;
- CONDANNA PRUITI GABRIELLA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN
FAVORE DI CHE LIQUIDA IN EURO 125,00 PER Parte_1
SPESE VIVE, E IN EURO 5.000,00 (GIÀ DECURTATE PER LA
COMPENSAZIONE)PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 Maggio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Mario Samperi
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