CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1698/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT RO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13845/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N.200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202574052506572214592131 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1163/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattandosi di TARI per l'annualità 2014, il cui avviso di accertamento è stato notificato il 5.5.2022 (avviso che non è stato oggetto di tempestiva impugnazione, sicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione come lamentato in ricorso), non risulta maturata la prescrizione siccome invocata dal ricorrente (l'intimazione impugnata è stata infatti notificata il 22.4.25 ben prima del decorso quinquennale della prescrizione per il tributo della TARI ).
Va poi disattesa l'eccezione in ordine all'asserito difetto di motivazione atto impugnato in cui sono state esaurientemente esplicitate le ragioni che hanno indotto all' emanazione dell'atto stesso.
L'obbligo di motivazione è nella specie stato adempiuto in quanto l'atto contiene i requisiti di richiamo alle circostanze di fatto che lo hanno determinato ed ai criteri normativi su cui si è fondato.
Deve, in definitiva, rilevarsi che il ricorrente si duole di vizi di legittimità, relativi alla regolarità del procedimento, dedotti ma indimostrati.
Alla stregua di tali assorbenti rilievi va dunque affermata l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della parte resistente costituita.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT RO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13845/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano N.200 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 202574052506572214592131 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1163/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Trattandosi di TARI per l'annualità 2014, il cui avviso di accertamento è stato notificato il 5.5.2022 (avviso che non è stato oggetto di tempestiva impugnazione, sicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione come lamentato in ricorso), non risulta maturata la prescrizione siccome invocata dal ricorrente (l'intimazione impugnata è stata infatti notificata il 22.4.25 ben prima del decorso quinquennale della prescrizione per il tributo della TARI ).
Va poi disattesa l'eccezione in ordine all'asserito difetto di motivazione atto impugnato in cui sono state esaurientemente esplicitate le ragioni che hanno indotto all' emanazione dell'atto stesso.
L'obbligo di motivazione è nella specie stato adempiuto in quanto l'atto contiene i requisiti di richiamo alle circostanze di fatto che lo hanno determinato ed ai criteri normativi su cui si è fondato.
Deve, in definitiva, rilevarsi che il ricorrente si duole di vizi di legittimità, relativi alla regolarità del procedimento, dedotti ma indimostrati.
Alla stregua di tali assorbenti rilievi va dunque affermata l'infondatezza dei motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della parte resistente costituita.