CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1291/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. P. Bugnano;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
Co
, già fusa per incorporazione in e costituitasi a Controparte_1 CP_2 seguito di scissione parziale di e per essa Controparte_4 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. A.C. Faggella Pellegrino;
[...]
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
pagina 1 di 10 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata, anche considerata la nullità della sentenza medesimo in punto di motivazione “per relationem” in via preliminare accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1281/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato, per difetto di legittimazione attiva della Controparte_4 attesa la mancanza di prova in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di attesa la mancanza di prova CP_2 in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato per le ragioni tutte argomentate nei motivi di appello e in via principale mandare assolta l'appellante da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in subordine ridurre la pretesa azionata per quanto verrà accertato in corso di causa
In via istruttoria
Ordinare ex art. 210 cpc a e/o a di produrre in giudizio Controparte_4 CP_2 Pa copia degli estratti conto del rapporto n. 101169557 intestato alla sig.ra a far data dal 1.3.12, mese di erogazione del primo finanziamento e sino alla data di estinzione dell'ultimo finanziamento stipulato in data 15.4.16 copia del contratto di conto corrente e delle condizioni tutte pattuite contabili dei conteggi a suo tempo effettuati per il calcolo delle somme dovute dalla cliente per l'estinzione anticipata dei due contratti, rispettivamente n. 2755400 del 14.3.12 e n. 3746294 del
7.2.2014 copia delle polizze assicurative e delle eventuali contabili di accredito della quota rimborsata alla cliente dei premi assicurativi pagati in corrispondenza dei primi due finanziamenti estinzione
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a professionista di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza in materia di contabilità bancaria, al fine di accertare le criticità tutte evidenziate nell'atto di citazione, procedendo al ricalcolo dei rapporti dare/avere e alla determinazione delle somme non dovute dall'appellante in ogni caso con vittoria di spese, diritti onorari della presente causa, CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza.
Parte appellata
Piaccia alla Corte di appello, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale pagina 2 di 10 respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 863/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 14.9.2023 in via istruttoria rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate. Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di parte del procedimento incardinato presso il Tribunale di Ivrea;
in ogni caso in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 8.11.23, il Tribunale di Ivrea – su istanza di Controparte_4
– ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro 35.445,44, oltre accessori e
[...] Parte_1 Par spese. La richiesta monitoria era fondata su un credito di nei confronti di , CP_5 credito di cui si era resa cessionaria. Controparte_4
interponeva opposizione chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e il Parte_1 rigetto delle avverse domande o, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria per quanto accertato in corso di causa. In particolare, parte attrice in opposizione eccepiva che
[...] non aveva fornito la prova della titolarità del credito e non aveva fornito la prova CP_4 del credito (atteso che aveva prodotto l'estratto di saldaconto e non l'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub) e atteso che il TAEG era errato in quanto non era stato tenuto conto dei premi delle polizze stipulate a garanzia del finanziamento che, ancorché qualificate facoltative, erano state obbligatoriamente sottoscritte per accedere al finanziamento.
Parte opposta si costituiva contestando le tesi e le domande attoree e chiedendone il rigetto.
In corso di causa interveniva quale successore a titolo particolare di CP_2 [...]
che non veniva estromessa dal giudizio stante il mancato consenso di parte CP_4 attrice.
Con sentenza 13.9.23 n. 863/23 il Tribunale di Ivrea rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese del giudizio (atteso che a fondamento della decisione erano stati posti documenti non prodotti in fase monitoria e atteso che la precisa individuazione del credito era stata possibile solo all'esito delle difese svolte da parte opposta nel corso del giudizio).
1.1. Il Tribunale rilevava che:
-in applicazione dei principi enunciati da Cass., 2022 n. 22754, era stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a in quanto: (i) l'opposta aveva Controparte_4 prodotto, anche se omissato, il contratto di cessione dei crediti in blocco tra e CP_5
pagina 3 di 10 datato 17 aprile-17 giugno 2018, ossia le medesime date indicate Controparte_4 nell'avviso di pubblicazione sulla GU;
(ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato all'atto di cessione (ove al nominativo era associato il NDG 23455667 e l'importo di euro Parte_1
35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da;
(iii) doveva ritenersi che il credito Parte_1 presentasse le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, indicate sub i-xvi nel medesimo avviso, tenuto conto che 1) il contratto da cui è originata la pretesa è stato concluso tra l'opponente e 2) parte opponente non ha allegato di non aver ricevuto l'importo in CP_5 contratto né ha mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da e CP_5 non da altri soggetti, 3) il contratto con è regolato dal diritto italiano e la valuta è CP_5 indicata in euro, 4) non risulta garantito da ipoteca né garanzia consortile;
il n. di NDG dell'opponente non è tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU;
-le doglianze afferenti alla non riconducibilità del doc. n. 7 del fascicolo monitorio all'estratto conto di cui all'art. 50 Tub erano irrilevanti in quanto nel caso il contratto traeva origine da un contratto di mutuo e l'onere probatorio gravante sulla società opposta era assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento (doc. nn. 3 del monitorio e 6 di parte opposta);
-nessuna contestazione era stata effettuata in punto di quantum e di criteri impiegati per giungere alla determinazione del credito anche nella relazione tecnica di parte prodotta dall'opponente, salvo quanto infra a proposito del Taeg;
-era incontestato che avesse ricevuto l'importo indicato nel contratto di mutuo, Parte_1 risultando irrilevante la circostanza che l'importo in questione fosse stato eventualmente impiegato per estinguere altri debiti nei confronti di atteso che oggetto della presente CP_5 controversia era solo l'inadempimento al contratto 15.4.2016;
-quanto alla doglianza circa l'errata indicazione del TAEG perché non comprensivo anche dei costi di polizza assicurativa – richiamati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza e dall'ABF –
“deve ritenersi che parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata posto che non ha prodotto la polizza relativa al contratto di assicurazione … e pertanto non è possibile verificare il ricorrere nel caso di specie delle circostanze individuate dall'ABF da cui ricavare l'obbligatorietà del contratto di assicurazione ai fini della concessione del finanziamento e superare, quindi, il dato testuale del contratto di finanziamento stesso ove l'assicurazione è indicata come facoltativa”;
-all'assenza della polizza assicurativa non era possibile supplire attraverso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc in quanto strumento che non può essere attivato per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova e in quanto nel caso l'opponente (i) non ha allegato che al momento della conclusione del contratto di finanziamento non le sia stata consegnata una pagina 4 di 10 copia del contratto di assicurazione e (ii) non ha allegato né provato di avere richiesto a CP_5
la copia di siffatta polizza.
[...]
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1.Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a di cui era titolare Controparte_4 CP_5
e abbia motivato per relationem.
[...]
2.2.Con il secondo motivo, parte appellante contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie e il rigetto della domanda assumendo non esservi alcuna contestazione sul quantum.
2.3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata considerazione della polizza assicurativa sottoscritta dalla cliente contestualmente alla erogazione del finanziamento come obbligatoria, con le relative conseguenze in punto di determinazione del TAEG.
3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, (oggi CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 863/2023 CP_1 del Tribunale di Ivrea come riportato in epigrafe,
4. All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. Rileva in primo luogo la Corte che, come osservato dal primo giudice, il credito oggetto di causa deriva dal contratto di finanziamento stipulato il 15.4.16 da con Parte_1 CP_5
e che è pacifica e non contestata l'avvenuta erogazione da parte di delle somme CP_5 mutuate.
Ora, con il primo motivo di appello, afferma la mancata prova della cessione del Parte_1 credito di cui era titolare in favore di e contesta quindi la CP_5 Controparte_4 legittimazione attiva di quest'ultima, ma la doglianza è totalmente infondata.
Come è noto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione in blocco richiede la dimostrazione da parte del cessionario della titolarità dei crediti ceduti attraverso idonea documentazione che consenta l'individuazione specifica e univoca dei rapporti oggetto di trasferimento (Cass., n. 27914/2023), la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli pagina 5 di 10 di forma e può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo rimessa alla libera valutazione del giudice del merito (Cass. n. 17944/2023) e nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non è necessaria l'analitica indicazione di ciascun rapporto, essendo sufficiente che l'avviso contenga elementi idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti per categorie omogenee
(da ultimo Cass. civ., n. 16191/2024).
Nel caso di specie, la legittimazione della società cessionaria risulta adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti, primo fra tutti la pubblicazione dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale 2.7.2019 n. 77 ai sensi dell'art. 58 TUB, che, come accertato dal giudice di prime cure, conteneva gli elementi per l'individuazione del crediti oggetto di cessione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Dalla predetta pubblicazione in GU risulta infatti che “la società comunica di aver acquistato da … in Controparte_4 CP_5 forza di accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 19 aprile 2019
e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17.6.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, in data 19 6iugno 2019 pro soluto al cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo … derivanti da contratti di prestito personale
…risultanti nella titolarità del cedente alla data del 19 giugno 2019 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
(ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con la Cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2019 soddisfacevano tutti i seguenti criteri … (i) originati da;
(ii) il cui finanziamento non CP_5 sia stato erogato in tutto o in parte da terzi …(iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
(iv) denominati in euro;
(v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(vi) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
(vii) non facenti parte4 di operazioni di cartolarizzazione;
(viii)non derivante da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale …(ix) liberamente cedibili;
(xi) in gestione a … o CP_5
; (xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie ai CP_6 sensi della legge fallimentare;
(xii) rispetto ai quali nel caso di procedure di fallimento non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione allo stato passivo;
(xiii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla relativa Data di Valutazione;
(xiv) in relazione ai quali non sussistano procedimenti … classificati come< in sofferenza> …; (xvi) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da quelli sotto indicati…”.
Tenuto conto di quanto sopra, il primo giudice ha puntualmente e dettagliatamente accertato, come già delineato al precedente punto 1.1., che il credito oggetto di causa era stato ceduto a in quanto: (i) l'opposta aveva prodotto, anche se omissato, il contratto Controparte_4 di cessione dei crediti in blocco tra e datato 17 aprile-17 CP_5 Controparte_4 giugno 2019, ossia le medesime date indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU;
(ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato all'atto di cessione ove al nominativo era Parte_1
pagina 6 di 10 associato il NDG 23455667 e l'importo di euro 35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da
[...]
; (iii) il credito presentava le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, Pt_1 dal momento che 1) il contratto da cui originava la pretesa era stato concluso tra l'opponente e
2) parte opponente non aveva allegato di non aver ricevuto l'importo in contratto né ha CP_5 mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da e non da altri CP_5 soggetti, 3) il contratto con era regolato dal diritto italiano e la valuta era indicata in CP_5 euro, 4) il debito non risultava garantito da ipoteca né garanzia consortile;
il n. di NDG dell'opponente non era tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU.
Resta solo da aggiungere, quanto alla posizione di , intervenuta nel giudizio di primo CP_2 grado, che – oltre al fatto che sono in atti l'atto di scissione ( si era scissa CP_4 Cont conferendo a il ramo relativo alla gestione dei crediti e il link di accesso ad un CP_2 portale della cedente attraverso il quale si accede ai crediti oggetto di Controparte_4 cessione e a quello oggetto di causa – era rappresentata in giudizio dalla stessa CP_2 cedente . Controparte_4
5.2. Parimenti infondato il secondo motivo di appello con il quale si duole, in Parte_1 sostanza, del fatto che il primo giudice abbia ritenuto provato il credito dell'odierna appellata e abbia respinto le richieste istruttorie di essa attrice in opposizione.
Come si è detto, il credito oggetto di causa è afferente un contratto di finanziamento stipulato nel
2016 da con , relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto Parte_1 CP_5 incameramento della somma mutuata da parte dell'odierna appellante.
Il contratto in questione è prodotto in atti, così come il piano di ammortamento e l'estratto di saldaconto, e le doglianze afferenti il mancato deposito dell'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub sono infondate. Ed infatti, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore, ma che, nel caso, come già detto, non è contestata, così come non sono contestate, neppure nella consulenza tecnica di parte, le poste attive e passive rinvenenti nell'estratto di saldaconto.
Quanto alle istanze probatorie formulate da parte attrice, disattese dal Tribunale e qui riproposte, va solo osservato che le richieste ex art. 210 cpc si riferiscono a rapporti diversi da quello oggetto pagina 7 di 10 di causa (salvo che per la polizza di assicurazione, di cui infra, in relazione al terzo motivo di appello) e che, in questo contesto, la ctu richiesta è palesemente inutile.
5.3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Parte appellante lamenta l'errata indicazione del TAEG per la mancata inclusione nel calcolo della polizza assicurativa, espressamente indicata come “facoltativa” nel contratto ma in realtà, secondo la prospettazione, obbligatoria.
5.3.1. Rileva in primo luogo la Corte che la polizza (che non afferma non esserle Parte_1 stata consegnata) non è in atti;
di essa vi è menzione nel contratto di finanziamento in questi termini: “importo totale del credito al netto della polizza assicurativa finanziata PROTEZIONE DEL
CREDITO PERSONALE euro 30.000,00”.
La richiesta di di ordine di esibizione della predetta polizza ex art. 210 cpc non è Parte_1 ammissibile.
Come è noto, infatti, dopo la sentenza n. 11554/17 con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”, con la successiva sentenza n. 24641/2021 la Suprema Corte ha invece precisato che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione … sancito dall'articolo 119, comma 4 Tub può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”, sottolineando che l'art. 119
Tub non è una norma sull'onere della prova, le cui regole vengono scardinate dal precedente orientamento, che l'art. 210 cpc “non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte instante” e che il cliente può avvalersi dell'art. 119 Tub anche “una volta introdotta la causa in veste di attore”, ma non “invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice”.
In sintesi, quindi, la parte può azionare l'art. 210 cpc se ha precedentemente attivato l'art. 119
Tub; l'art. 210 cpc richiede che la documentazione oggetto dell'ordine sia necessaria e necessaria non lo è se la parte poteva procurarsela prima e non lo ha fatto. E, nel caso di specie, come osservato dal primo giudice, l'odierna appellante non ha mai attivato l'art. 119 Tub e l'art. 210 cpc non può essere utilizzato per supplire il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
pagina 8 di 10 5.3.2.Manca dunque la polizza assicurativa e - mancando la polizza assicurativa - non vi sono elementi per superare il dato contrattuale della facoltatività della stessa, e cioè quegli elementi sintomatici – da tempo individuati dalla giurisprudenza anche dell'ABF - quali, per esempio, che la polizza, pur indicata come facoltativa, (i) abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento, (ii) preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito, (iii) il beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore o a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione significativa per avere collocato la polizza, (iv) manchi il diritto di recesso dalla polizza (senza costi aggiuntivi).
Solo in presenza di questi indizi di obbligatorietà si può presuntivamente ritenere che la polizza non sia in realtà facoltativa (cfr. Cass. 11 febbraio 2020, n. 3327 in tema di prova presuntiva) ma tali indizi non sono in atti perché non è in atti la polizza e non si possono ricavare aliunde.
Anche questo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione da 26.001,00 a 52 mila euro, valori minimi atteso il valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1291/23, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in euro Parte_1
3.473,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante pagina 9 di 10 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4.4.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1291/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. P. Bugnano;
Parte_1
PARTE APPELLANTE
Contro
Co
, già fusa per incorporazione in e costituitasi a Controparte_1 CP_2 seguito di scissione parziale di e per essa Controparte_4 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. A.C. Faggella Pellegrino;
[...]
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino
pagina 1 di 10 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata, anche considerata la nullità della sentenza medesimo in punto di motivazione “per relationem” in via preliminare accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1281/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato, per difetto di legittimazione attiva della Controparte_4 attesa la mancanza di prova in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di attesa la mancanza di prova CP_2 in ordine alla legittimazione ad agire e titolarità del credito fatto valere in quanto oggetto di cessione ex art. 58 Tub nel merito accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 1282/2021 del Tribunale di Ivrea è illegittimo, inefficace, nullo e va revocato per le ragioni tutte argomentate nei motivi di appello e in via principale mandare assolta l'appellante da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in subordine ridurre la pretesa azionata per quanto verrà accertato in corso di causa
In via istruttoria
Ordinare ex art. 210 cpc a e/o a di produrre in giudizio Controparte_4 CP_2 Pa copia degli estratti conto del rapporto n. 101169557 intestato alla sig.ra a far data dal 1.3.12, mese di erogazione del primo finanziamento e sino alla data di estinzione dell'ultimo finanziamento stipulato in data 15.4.16 copia del contratto di conto corrente e delle condizioni tutte pattuite contabili dei conteggi a suo tempo effettuati per il calcolo delle somme dovute dalla cliente per l'estinzione anticipata dei due contratti, rispettivamente n. 2755400 del 14.3.12 e n. 3746294 del
7.2.2014 copia delle polizze assicurative e delle eventuali contabili di accredito della quota rimborsata alla cliente dei premi assicurativi pagati in corrispondenza dei primi due finanziamenti estinzione
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio affidando l'incarico a professionista di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza in materia di contabilità bancaria, al fine di accertare le criticità tutte evidenziate nell'atto di citazione, procedendo al ricalcolo dei rapporti dare/avere e alla determinazione delle somme non dovute dall'appellante in ogni caso con vittoria di spese, diritti onorari della presente causa, CPA e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio e fatti salvi i diritti successivi al deposito della sentenza.
Parte appellata
Piaccia alla Corte di appello, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale pagina 2 di 10 respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e per l'effetto, confermare la sentenza n. 863/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 14.9.2023 in via istruttoria rigettare le richieste istruttorie ex adverso formulate. Si chiede altresì l'acquisizione del fascicolo di parte del procedimento incardinato presso il Tribunale di Ivrea;
in ogni caso in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto emesso in data 8.11.23, il Tribunale di Ivrea – su istanza di Controparte_4
– ingiungeva a il pagamento dell'importo di euro 35.445,44, oltre accessori e
[...] Parte_1 Par spese. La richiesta monitoria era fondata su un credito di nei confronti di , CP_5 credito di cui si era resa cessionaria. Controparte_4
interponeva opposizione chiedendo la revoca del provvedimento monitorio e il Parte_1 rigetto delle avverse domande o, in subordine, la riduzione della pretesa creditoria per quanto accertato in corso di causa. In particolare, parte attrice in opposizione eccepiva che
[...] non aveva fornito la prova della titolarità del credito e non aveva fornito la prova CP_4 del credito (atteso che aveva prodotto l'estratto di saldaconto e non l'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub) e atteso che il TAEG era errato in quanto non era stato tenuto conto dei premi delle polizze stipulate a garanzia del finanziamento che, ancorché qualificate facoltative, erano state obbligatoriamente sottoscritte per accedere al finanziamento.
Parte opposta si costituiva contestando le tesi e le domande attoree e chiedendone il rigetto.
In corso di causa interveniva quale successore a titolo particolare di CP_2 [...]
che non veniva estromessa dal giudizio stante il mancato consenso di parte CP_4 attrice.
Con sentenza 13.9.23 n. 863/23 il Tribunale di Ivrea rigettava l'opposizione e compensava tra le parti le spese del giudizio (atteso che a fondamento della decisione erano stati posti documenti non prodotti in fase monitoria e atteso che la precisa individuazione del credito era stata possibile solo all'esito delle difese svolte da parte opposta nel corso del giudizio).
1.1. Il Tribunale rilevava che:
-in applicazione dei principi enunciati da Cass., 2022 n. 22754, era stata raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a in quanto: (i) l'opposta aveva Controparte_4 prodotto, anche se omissato, il contratto di cessione dei crediti in blocco tra e CP_5
pagina 3 di 10 datato 17 aprile-17 giugno 2018, ossia le medesime date indicate Controparte_4 nell'avviso di pubblicazione sulla GU;
(ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato all'atto di cessione (ove al nominativo era associato il NDG 23455667 e l'importo di euro Parte_1
35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da;
(iii) doveva ritenersi che il credito Parte_1 presentasse le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, indicate sub i-xvi nel medesimo avviso, tenuto conto che 1) il contratto da cui è originata la pretesa è stato concluso tra l'opponente e 2) parte opponente non ha allegato di non aver ricevuto l'importo in CP_5 contratto né ha mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da e CP_5 non da altri soggetti, 3) il contratto con è regolato dal diritto italiano e la valuta è CP_5 indicata in euro, 4) non risulta garantito da ipoteca né garanzia consortile;
il n. di NDG dell'opponente non è tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU;
-le doglianze afferenti alla non riconducibilità del doc. n. 7 del fascicolo monitorio all'estratto conto di cui all'art. 50 Tub erano irrilevanti in quanto nel caso il contratto traeva origine da un contratto di mutuo e l'onere probatorio gravante sulla società opposta era assolto mediante la produzione del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento (doc. nn. 3 del monitorio e 6 di parte opposta);
-nessuna contestazione era stata effettuata in punto di quantum e di criteri impiegati per giungere alla determinazione del credito anche nella relazione tecnica di parte prodotta dall'opponente, salvo quanto infra a proposito del Taeg;
-era incontestato che avesse ricevuto l'importo indicato nel contratto di mutuo, Parte_1 risultando irrilevante la circostanza che l'importo in questione fosse stato eventualmente impiegato per estinguere altri debiti nei confronti di atteso che oggetto della presente CP_5 controversia era solo l'inadempimento al contratto 15.4.2016;
-quanto alla doglianza circa l'errata indicazione del TAEG perché non comprensivo anche dei costi di polizza assicurativa – richiamati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza e dall'ABF –
“deve ritenersi che parte opponente non abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata posto che non ha prodotto la polizza relativa al contratto di assicurazione … e pertanto non è possibile verificare il ricorrere nel caso di specie delle circostanze individuate dall'ABF da cui ricavare l'obbligatorietà del contratto di assicurazione ai fini della concessione del finanziamento e superare, quindi, il dato testuale del contratto di finanziamento stesso ove l'assicurazione è indicata come facoltativa”;
-all'assenza della polizza assicurativa non era possibile supplire attraverso il richiesto ordine di esibizione ex art. 210 cpc in quanto strumento che non può essere attivato per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova e in quanto nel caso l'opponente (i) non ha allegato che al momento della conclusione del contratto di finanziamento non le sia stata consegnata una pagina 4 di 10 copia del contratto di assicurazione e (ii) non ha allegato né provato di avere richiesto a CP_5
la copia di siffatta polizza.
[...]
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo alla Corte l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1.Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta cessione del credito a di cui era titolare Controparte_4 CP_5
e abbia motivato per relationem.
[...]
2.2.Con il secondo motivo, parte appellante contesta la mancata ammissione delle istanze istruttorie e il rigetto della domanda assumendo non esservi alcuna contestazione sul quantum.
2.3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata considerazione della polizza assicurativa sottoscritta dalla cliente contestualmente alla erogazione del finanziamento come obbligatoria, con le relative conseguenze in punto di determinazione del TAEG.
3.Si è costituita in giudizio, come in epigrafe rappresentata e difesa, (oggi CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza n. 863/2023 CP_1 del Tribunale di Ivrea come riportato in epigrafe,
4. All'esito della prima udienza, con ordinanza del C.I. è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle note scritte.
5. Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
5.1. Rileva in primo luogo la Corte che, come osservato dal primo giudice, il credito oggetto di causa deriva dal contratto di finanziamento stipulato il 15.4.16 da con Parte_1 CP_5
e che è pacifica e non contestata l'avvenuta erogazione da parte di delle somme CP_5 mutuate.
Ora, con il primo motivo di appello, afferma la mancata prova della cessione del Parte_1 credito di cui era titolare in favore di e contesta quindi la CP_5 Controparte_4 legittimazione attiva di quest'ultima, ma la doglianza è totalmente infondata.
Come è noto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione in blocco richiede la dimostrazione da parte del cessionario della titolarità dei crediti ceduti attraverso idonea documentazione che consenta l'individuazione specifica e univoca dei rapporti oggetto di trasferimento (Cass., n. 27914/2023), la prova della cessione non è soggetta a particolari vincoli pagina 5 di 10 di forma e può essere fornita con qualunque mezzo, anche indiziario, essendo rimessa alla libera valutazione del giudice del merito (Cass. n. 17944/2023) e nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, non è necessaria l'analitica indicazione di ciascun rapporto, essendo sufficiente che l'avviso contenga elementi idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti per categorie omogenee
(da ultimo Cass. civ., n. 16191/2024).
Nel caso di specie, la legittimazione della società cessionaria risulta adeguatamente provata da una pluralità di elementi convergenti, primo fra tutti la pubblicazione dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale 2.7.2019 n. 77 ai sensi dell'art. 58 TUB, che, come accertato dal giudice di prime cure, conteneva gli elementi per l'individuazione del crediti oggetto di cessione, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Dalla predetta pubblicazione in GU risulta infatti che “la società comunica di aver acquistato da … in Controparte_4 CP_5 forza di accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 19 aprile 2019
e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in blocco, concluso in data 17.6.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, in data 19 6iugno 2019 pro soluto al cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo … derivanti da contratti di prestito personale
…risultanti nella titolarità del cedente alla data del 19 giugno 2019 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
(ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con la Cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 31 marzo 2019 soddisfacevano tutti i seguenti criteri … (i) originati da;
(ii) il cui finanziamento non CP_5 sia stato erogato in tutto o in parte da terzi …(iii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
(iv) denominati in euro;
(v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(vi) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
(vii) non facenti parte4 di operazioni di cartolarizzazione;
(viii)non derivante da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale …(ix) liberamente cedibili;
(xi) in gestione a … o CP_5
; (xi) non derivanti da contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie ai CP_6 sensi della legge fallimentare;
(xii) rispetto ai quali nel caso di procedure di fallimento non sia stata ancora presentata una domanda di ammissione allo stato passivo;
(xiii) non riferibili a debitori deceduti in data pari o anteriore alla relativa Data di Valutazione;
(xiv) in relazione ai quali non sussistano procedimenti … classificati come< in sofferenza> …; (xvi) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da quelli sotto indicati…”.
Tenuto conto di quanto sopra, il primo giudice ha puntualmente e dettagliatamente accertato, come già delineato al precedente punto 1.1., che il credito oggetto di causa era stato ceduto a in quanto: (i) l'opposta aveva prodotto, anche se omissato, il contratto Controparte_4 di cessione dei crediti in blocco tra e datato 17 aprile-17 CP_5 Controparte_4 giugno 2019, ossia le medesime date indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU;
(ii) il credito era specificamente indicato nell'allegato all'atto di cessione ove al nominativo era Parte_1
pagina 6 di 10 associato il NDG 23455667 e l'importo di euro 35.445,44, ossia il medesimo NDG e il medesimo importo (prima dell'applicazione degli interessi) indicato nel saldaconto prodotto in monitorio, ove era indicato il numero di contratto (6899284) presente sul documento sottoscritto da
[...]
; (iii) il credito presentava le caratteristiche indicate nell'avviso di pubblicazione sulla GU, Pt_1 dal momento che 1) il contratto da cui originava la pretesa era stato concluso tra l'opponente e
2) parte opponente non aveva allegato di non aver ricevuto l'importo in contratto né ha CP_5 mai messo in discussione che l'importo le sia stato dato a mutuo da e non da altri CP_5 soggetti, 3) il contratto con era regolato dal diritto italiano e la valuta era indicata in CP_5 euro, 4) il debito non risultava garantito da ipoteca né garanzia consortile;
il n. di NDG dell'opponente non era tra quelli compresi nell'elenco pubblicato sulla GU.
Resta solo da aggiungere, quanto alla posizione di , intervenuta nel giudizio di primo CP_2 grado, che – oltre al fatto che sono in atti l'atto di scissione ( si era scissa CP_4 Cont conferendo a il ramo relativo alla gestione dei crediti e il link di accesso ad un CP_2 portale della cedente attraverso il quale si accede ai crediti oggetto di Controparte_4 cessione e a quello oggetto di causa – era rappresentata in giudizio dalla stessa CP_2 cedente . Controparte_4
5.2. Parimenti infondato il secondo motivo di appello con il quale si duole, in Parte_1 sostanza, del fatto che il primo giudice abbia ritenuto provato il credito dell'odierna appellata e abbia respinto le richieste istruttorie di essa attrice in opposizione.
Come si è detto, il credito oggetto di causa è afferente un contratto di finanziamento stipulato nel
2016 da con , relativamente al quale non viene contestato l'avvenuto Parte_1 CP_5 incameramento della somma mutuata da parte dell'odierna appellante.
Il contratto in questione è prodotto in atti, così come il piano di ammortamento e l'estratto di saldaconto, e le doglianze afferenti il mancato deposito dell'estratto conto certificato di cui all'art. 50 Tub sono infondate. Ed infatti, come è stato ripetutamente osservato in giurisprudenza, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali;
tali esigenze però non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore, ma che, nel caso, come già detto, non è contestata, così come non sono contestate, neppure nella consulenza tecnica di parte, le poste attive e passive rinvenenti nell'estratto di saldaconto.
Quanto alle istanze probatorie formulate da parte attrice, disattese dal Tribunale e qui riproposte, va solo osservato che le richieste ex art. 210 cpc si riferiscono a rapporti diversi da quello oggetto pagina 7 di 10 di causa (salvo che per la polizza di assicurazione, di cui infra, in relazione al terzo motivo di appello) e che, in questo contesto, la ctu richiesta è palesemente inutile.
5.3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Parte appellante lamenta l'errata indicazione del TAEG per la mancata inclusione nel calcolo della polizza assicurativa, espressamente indicata come “facoltativa” nel contratto ma in realtà, secondo la prospettazione, obbligatoria.
5.3.1. Rileva in primo luogo la Corte che la polizza (che non afferma non esserle Parte_1 stata consegnata) non è in atti;
di essa vi è menzione nel contratto di finanziamento in questi termini: “importo totale del credito al netto della polizza assicurativa finanziata PROTEZIONE DEL
CREDITO PERSONALE euro 30.000,00”.
La richiesta di di ordine di esibizione della predetta polizza ex art. 210 cpc non è Parte_1 ammissibile.
Come è noto, infatti, dopo la sentenza n. 11554/17 con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto che “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”, con la successiva sentenza n. 24641/2021 la Suprema Corte ha invece precisato che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione … sancito dall'articolo 119, comma 4 Tub può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato”, sottolineando che l'art. 119
Tub non è una norma sull'onere della prova, le cui regole vengono scardinate dal precedente orientamento, che l'art. 210 cpc “non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte instante” e che il cliente può avvalersi dell'art. 119 Tub anche “una volta introdotta la causa in veste di attore”, ma non “invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice”.
In sintesi, quindi, la parte può azionare l'art. 210 cpc se ha precedentemente attivato l'art. 119
Tub; l'art. 210 cpc richiede che la documentazione oggetto dell'ordine sia necessaria e necessaria non lo è se la parte poteva procurarsela prima e non lo ha fatto. E, nel caso di specie, come osservato dal primo giudice, l'odierna appellante non ha mai attivato l'art. 119 Tub e l'art. 210 cpc non può essere utilizzato per supplire il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
pagina 8 di 10 5.3.2.Manca dunque la polizza assicurativa e - mancando la polizza assicurativa - non vi sono elementi per superare il dato contrattuale della facoltatività della stessa, e cioè quegli elementi sintomatici – da tempo individuati dalla giurisprudenza anche dell'ABF - quali, per esempio, che la polizza, pur indicata come facoltativa, (i) abbia una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento, (ii) preveda un capitale, in caso di polizza vita, o un indennizzo in caso di polizza danni parametrati al debito residuo, così da garantire l'assicurato contro accadimenti in grado di minarne la capacità patrimoniale – finanziaria e quindi di pregiudicarne la capacità di corrispondere i pagamenti rateali, in linea con il piano di ammortamento del finanziamento già prestabilito, (iii) il beneficiario della polizza assicurativa sia lo stesso intermediario finanziatore o a quest'ultimo sia attribuita una remunerazione significativa per avere collocato la polizza, (iv) manchi il diritto di recesso dalla polizza (senza costi aggiuntivi).
Solo in presenza di questi indizi di obbligatorietà si può presuntivamente ritenere che la polizza non sia in realtà facoltativa (cfr. Cass. 11 febbraio 2020, n. 3327 in tema di prova presuntiva) ma tali indizi non sono in atti perché non è in atti la polizza e non si possono ricavare aliunde.
Anche questo motivo di appello deve dunque essere rigettato.
6. L'appello deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”).
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, scaglione da 26.001,00 a 52 mila euro, valori minimi atteso il valore della controversia, fase di studio, introduttiva e decisionale) seguono la soccombenza di parte appellante.
Pqm
La Corte d'Appello di Torino, sezione 1^ civile, decidendo nel procedimento iscritto nel RGC al n. 1291/23, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna a rimborsare a parte appellata le spese del grado che liquida in euro Parte_1
3.473,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante pagina 9 di 10 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013”).
Così deciso dalla sezione 1^ della Corte di Appello di Torino, nella camera di consiglio del 4.4.25.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10