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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Simonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese, alla via A. Cucci n. 41, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - OPPOSTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_2 avverso il precetto notificato il 17.12.2021, con il quale veniva intimato a esso opponente, il pagamento, in favore di dell'importo di € 33.690,00, oltre interessi e spese, per Controparte_1 il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili (disposto con ordinanza del 04.03.2010, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1584/2009).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto intimato per inesistenza del credito e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito - attesa l'elezione del domicilio nel circondario del Tribunale di Cosenza e la mancata indicazione del domicilio digitale nell'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 20076/2023) - non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 09.05.2024, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e con ordinanza del
15.02.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto, relativamente alle sole somme maturate sino al mese di marzo dell'anno 2016.
All'udienza del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, attesa la contumacia dell'opposta.
***
4. Orbene, in punto di diritto si premette che il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria appare pienamente legittimo.
Invero, la norma contenuta nell'art. 189 disp. att. c.p.c. riconosce espressamente efficacia esecutiva all'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708 c.c., con la conseguenza che tale provvedimento è idoneo a fondare la riscossione coattiva del credito.
In merito alla questione relativa al dies a quo di decorrenza del diritto di credito derivante dall'emissione dei provvedimenti che disciplinano l'aspetto economico in materia di separazione o divorzio, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene di fissare tale termine nel giorno della presentazione della domanda giudiziale di scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. Cass. Civ.
10788/2018; Cass. Civ. 2687/2018).
pagina 2 di 4 Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui
“L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 41232/2021).
Inoltre, ai sensi del citato art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 c.c. conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta infondata l'eccezione di insussistenza del credito di cui all'atto di precetto, in quanto non vi è prova in atti dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, atteso che la stessa non può presumersi dalla mera estinzione del giudizio di separazione.
Inoltre, la predetta estinzione del giudizio, come visto, non determina l'inefficacia dell'ordinanza del 04.03.2010, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c.
Né vi è prova che le somme di cui all'atto di precetto siano state corrisposte con il pignoramento presso terzi, intrapreso da nei confronti dell'odierno opponente, Controparte_1
non essendo presente in atti l'ordinanza di assegnazione ovvero la documentazione che dimostra l'eventuale soddisfazione del diritto di credito.
Neppure il credito può ritenersi insussistente per un'asserita transazione conclusa tra le parti, non essendo stata prodotta la relativa documentazione.
6. Ciò detto, si rileva che il diritto di credito risulta parzialmente prescritto per il periodo anteriore al marzo dell'anno 2016.
Invero, il diritto a percepire i ratei mensili degli assegni di mantenimento per il coniuge si estingue in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in rapporto alle quali nasce, di volta in volta, il diritto all'adempimento.
Gli assegni di mantenimento, infatti, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, c. I, n. 4, c.c.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica pagina 3 di 4 solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 13414/2010).
Pertanto, atteso che in atti è presente il solo atto interruttivo costituito dal precetto notificato al debitore in data 05.03.2021, come precisato nel successivo atto di pignoramento, il credito di parte convenuta va dichiarato prescritto limitatamente al periodo anteriore al marzo 2016.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione va parzialmente accolta ed il precetto parzialmente annullato, atteso che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5515/2008; conf.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 24704/2020).
8. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto limitatamente alle somme dovute sino al marzo dell'anno 2016;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alcide Simonetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spezzano Albanese, alla via A. Cucci n. 41, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - OPPOSTA - CONTUMACE
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_2 avverso il precetto notificato il 17.12.2021, con il quale veniva intimato a esso opponente, il pagamento, in favore di dell'importo di € 33.690,00, oltre interessi e spese, per Controparte_1 il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento di € 250,00 mensili (disposto con ordinanza del 04.03.2010, emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento di separazione personale dei coniugi iscritto al n. R.G. 1584/2009).
L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità dell'atto di precetto intimato per inesistenza del credito e per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
2. Nonostante la rituale notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria del Tribunale adito - attesa l'elezione del domicilio nel circondario del Tribunale di Cosenza e la mancata indicazione del domicilio digitale nell'atto di precetto (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 20076/2023) - non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, all'udienza del 09.05.2024, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
3. Nel corso del procedimento veniva acquisito il fascicolo di parte attrice e con ordinanza del
15.02.2023 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del precetto, relativamente alle sole somme maturate sino al mese di marzo dell'anno 2016.
All'udienza del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito della sola comparsa conclusionale, attesa la contumacia dell'opposta.
***
4. Orbene, in punto di diritto si premette che il titolo esecutivo su cui si fonda la pretesa creditoria appare pienamente legittimo.
Invero, la norma contenuta nell'art. 189 disp. att. c.p.c. riconosce espressamente efficacia esecutiva all'ordinanza presidenziale emessa ex art. 708 c.c., con la conseguenza che tale provvedimento è idoneo a fondare la riscossione coattiva del credito.
In merito alla questione relativa al dies a quo di decorrenza del diritto di credito derivante dall'emissione dei provvedimenti che disciplinano l'aspetto economico in materia di separazione o divorzio, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene di fissare tale termine nel giorno della presentazione della domanda giudiziale di scioglimento del vincolo matrimoniale (cfr. Cass. Civ.
10788/2018; Cass. Civ. 2687/2018).
pagina 2 di 4 Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui
“L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 41232/2021).
Inoltre, ai sensi del citato art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 c.c. conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che risulta infondata l'eccezione di insussistenza del credito di cui all'atto di precetto, in quanto non vi è prova in atti dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi, atteso che la stessa non può presumersi dalla mera estinzione del giudizio di separazione.
Inoltre, la predetta estinzione del giudizio, come visto, non determina l'inefficacia dell'ordinanza del 04.03.2010, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c.
Né vi è prova che le somme di cui all'atto di precetto siano state corrisposte con il pignoramento presso terzi, intrapreso da nei confronti dell'odierno opponente, Controparte_1
non essendo presente in atti l'ordinanza di assegnazione ovvero la documentazione che dimostra l'eventuale soddisfazione del diritto di credito.
Neppure il credito può ritenersi insussistente per un'asserita transazione conclusa tra le parti, non essendo stata prodotta la relativa documentazione.
6. Ciò detto, si rileva che il diritto di credito risulta parzialmente prescritto per il periodo anteriore al marzo dell'anno 2016.
Invero, il diritto a percepire i ratei mensili degli assegni di mantenimento per il coniuge si estingue in cinque anni, a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute, in rapporto alle quali nasce, di volta in volta, il diritto all'adempimento.
Gli assegni di mantenimento, infatti, costituiscono prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno e sono soggetti al relativo regime prescrizionale quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, c. I, n. 4, c.c.
Invero, a tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che “Il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica pagina 3 di 4 solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato.” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 13414/2010).
Pertanto, atteso che in atti è presente il solo atto interruttivo costituito dal precetto notificato al debitore in data 05.03.2021, come precisato nel successivo atto di pignoramento, il credito di parte convenuta va dichiarato prescritto limitatamente al periodo anteriore al marzo 2016.
7. Per tutto quanto precede, l'opposizione va parzialmente accolta ed il precetto parzialmente annullato, atteso che “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5515/2008; conf.
Cass. civ., sez. III, ord. n. 24704/2020).
8. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto limitatamente alle somme dovute sino al marzo dell'anno 2016;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 15.01.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il Processo.
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