Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 932/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2023 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Gioia Tauro, via Quarto 1°, nello studio dell'avv. CALOPRESTI ESPEDITO DOMENICO , che la rappresenta e difende giusta procura in atti ,
APPELLANTE E
, in persona del pro tempore , RT CP_2
- SETTORE PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO Controparte_3
DELEGATO OPCM 3918/2011
APPELLATI CO
(c.f ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, Pal.
presso l'avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
MARAFIOTI ANGELA giusta procura in atti
CITTÀ di RE BR (c.f. ), già CP_5 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Mons. 1/B, rappresentata Pt_2
e difesa dall'avv.PAVIGLIANITI ANNA MARIA giusta procura in atti,
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava ritualmente davanti al Tribunale di MI il Parte_1 RT
, la , la e la
[...] Controparte_3 Controparte_7 [...]
Commissario OPCM 3918/2011, in Controparte_8 CP_9 persona dei loro legali rappresentanti , per ottenere il risarcimento dei danni pari ad euro 50.874,00 subiti dalla sua abitazione il 2.11.2010 a causa dell'esondazione del torrente “Budello”, o l'indennizzo di uguale importo ai sensi dell'OPCM 3918/2011. A sostegno della domanda rilevava di avere presentato domanda d'indennizzo ai sensi del summenzionato OPCM ritenuta non liquidabile dal e di RT avere diffidato, con missive del 7 e del 30 maggio 2013, l'Ente ad adempiere alla sua richiesta . Quindi chiedeva che fossero accertati i presupposti dell'erogazione e la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art.2051 o dell'art.2043 del codice civile. Escluso il Commissario Delegato OPCM della si costituivano tutti i Controparte_3 convenuti : la eccepiva il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Controparte_3
Tribunale in favore di quello delle CQ PU , il difetto di legittimazione passiva spettando ai sensi della legge regionale 34/2002 la custodia dei corsi d'acqua alle Provincie, nonché la competenza del Commissario Delegato ex citato OPCM a gestire gli indennizzi e l'imprevedibilità dell'evento; la negava Controparte_6 ogni responsabilità data l'eccezionalità dell'evento calamitoso;
il RT
, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di carenza di
[...] legittimazione passiva, rilevava di avere correttamente istruito la domanda d'indennizzo dell'attrice che aveva avuto riconosciuto un indennizzo e un contributo per le famiglie danneggiate da parte della , nonché un contributo con fondi comunali per CP_3
l'acquisto di materiali edilizi. Con sentenza non definitiva n.488/2016 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del TAR in relazione alla domanda tesa alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo previsto dall'OPCM n.3918/2011; rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale in favore di quello delle acque pubbliche;
rimetteva la causa sul ruolo per l'istruzione della domanda della tesa ad ottenere il ristoro del danno conseguente alla violazione Pt_3 delle regole di diligenza da parte della PA per evitare lesioni dei diritti altrui. Il giudizio veniva quindi istruito con prova orale e CTU. Si concludeva con la sentenza n.469/2018 con cui il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda dell'attrice, condannava la al pagamento in suo favore, a Controparte_7 titolo di risarcimento del danno, di euro 547,26, oltre accessori, quale somma residua detratti gli indennizzi già percepiti , compensava le spese processuali tra l'attrice, la e la condannava l'attrice al pagamento delle RT0 Controparte_3 spese di lite in favore del . RT
Con atto, notificato il 27.11.2018, impugna la decisione e, con unico Parte_1 motivo, rileva che non è condivisibile quanto deciso poiché , a mente dell'art.91 c.p.c., il giudice in sentenza è tenuto a condannare la parte soccombente al rimborso delle spese all'altra parte liquidando il relativo ammontare. Tuttavia , se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa , condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione delle proposta, fatto salvo il disposto dell'art.92 , comma 2, c.p.c. , che dispone che in caso di soccombenza reciproca , ovvero di altre eccezionali ragioni indicate in motivazione, il giudice può compensare le spese parzialmente o per intero. Ciò posto, secondo quando ritenuto dal giudice di legittimità, l'attore parzialmente vittorioso in relazione all'unica domanda proposta, quand'anche soccombente per il resto, non può essere condannato alle spese neppure parzialmente e, comunque, in caso di compensazione parziale , resta a carico del convenuto la parte non compensata. Il sistema processuale impone che il giudice faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a iniziare il giudizio anche se fondato solo in parte. Nella sentenza impugnata la domanda dell'appellante è accolta parzialmente nei confronti della per cui non può essere condivisa RT1 la decisione di condanna della stessa al pagamento alle spese nei confronti del
[...]
nonostante sia risultata vittoriosa. CP_1
Inoltre la al momento della proposizione della domanda era stata parzialmente Pt_1 risarcita dei danni e, quindi, aveva tutto il diritto di proporre la causa anche contro il che curava l'istruttoria della domanda d'indennizzo e RT risarcimento. Parte dell'indennizzo, ossia euro 4.438,00, le era stato corrisposto successivamente all'instaurazione del giudizio. Conclude chiedendo di riformare la sentenza compensando le spese di primo grado tra l'appellante e il . RT
Si costituivano la e la Controparte_3 Controparte_7 quest'ultima subentrata alla con legge 7.4.2014 : Controparte_6
-la prima deduce che il capo della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha sostanzialmente accolto l'eccezione di suo difetto di legittimazione passiva non è stato impugnato ed è ormai cosa giudicata , così come è giudicato il capo relativo alla compensazione delle spese tra l'appellante e la .Pertanto conclude chiedendo CP_3 di dichiarare definitiva la sentenza su tutti i capi favorevoli alla deducente con la vittoria delle spese del grado d'appello;
-la seconda deduce che a fronte di una domanda iniziale di euro 50.874,00 è stata condannata al pagamento di euro 547,26; che il provvedimento non è stato impugnato ed è cosa giudicata facendo così passare in giudicato la statuizione relativa alla compensazione delle spese. Conclude chiedendo di dichiarare definitiva la sentenza impugnata su capi riguardanti la sua posizione con la vittoria delle spese del giudizio d'appello.
Il e la , RT RT2
Commissario Delegato OPCM 3918/2011 non si sono costituiti. All'udienza di prima comparizione seguivano più rinvii. Da ultimo, stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 2.10.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 7.11.2023 la causa è stata posta in decisione con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica censura mossa da alla decisione attiene alla sua condanna al Parte_4 pagamento delle spese processuali in favore del . RT
La limitazione dell'appello a detto unico motivo determina che sono divenute cosa giudicata le statuizioni relative alla e alla Controparte_3 Controparte_7
sia sull'accertamento della responsabilità per il danno all'abitazione
[...] della dovuto all'esondazione del torrente “Budello “, sia sulla compensazione Pt_1 delle spese del giudizio di primo grado. Venendo al merito dell'appello, secondo il giudice di legittimità il principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c. ; l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità , con la conseguenza che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese è quella che , col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi abbia dato causa al processo o al suo protrarsi;
ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c. al criterio della soccombenza può derogarsi compensando, parzialmente o totalmente, tra le parti delle spese processuali . Tale ultima norma sottende –anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte , accolte o rigettate e che siano in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti . Come detto, sostiene l'illegittimità della decisione nella parte in cui il Parte_1 primo giudice la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...]
in quanto la sua domanda, anche se parzialmente e nei soli confronti CP_1 della , è stata accolta e, quindi, come parte Controparte_7 comunque vittoriosa non poteva essere condannata al pagamento di alcuna spesa. Il rilievo è infondato atteso che dagli atti di causa risulta la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato. Infatti, in primo grado il veniva chiamato in giudizio RT dall'appellante perché ritenuto responsabile, al pari degli altri Enti citati, ai sensi degli artt.2051 e 2043 c.c.c nella produzione dell'evento calamitoso oggetto di causa, nonché per avere ritenuto non liquidabile l'importo richiesto dalla con la domanda di Pt_1 concessione del contributo di cui all'OPCM n.3918/2011. La sentenza di primo grado esclude l'esistenza di responsabilità dell'Ente appellato nell'evento dannoso per essere responsabile la sola Controparte_7
quale custode dei corsi d'acqua in base alla L.R. n.34/2002 e su tale punto è
[...] definitiva. Nel procedimento previsto dall'OPCM 3918/2011 i Comuni di residenza dei soggetti danneggiati , di concerto con la struttura commissariale della e su CP_3 disposizione di quest'ultima , istruiscono le domande d'accesso al contributo richiesto trasmettendo gli elenchi contenenti la specificazione di quanto liquidabile. Spetta poi a detta struttura commissariale verificare la liquidabilità, voce per voce, delle somme richieste in base alle previsioni e ai limiti d'indennizzo previsti dall'OPCM . Dagli atti esitati dal risulta che l'appellante, oltre ad euro 3.348,65 RT ricevuti a titolo di contributo regionale per aiuto alle famiglie residenti nel Comune , a seguito del riesame della domanda ha ricevuto con nota prot. n.109716/s12, del 28.3.2014 , un indennizzo dalla pari ad euro 4.438,00 e altro contributo CP_3 comunale per l'acquisto di materiali edili di euro 761,00 L'ottenimento dei contributi dimostra che la domanda è stata correttamente istruita dal anche se ridimensionata rispetto alla richiesta e alle aspettative RT dell'appellante che, del resto, sull'entità dei contributi nulla lamenta tant'è che non impugna la sentenza non definitiva n.488/2016 con cui lo stesso Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del TAR in relazione alla domanda tesa alla CP_3 dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo previsto dall'OPCM n.3918/2011.
Per quanto attiene il regolamento delle spese di questo grado di giudizio, tenuto conto che il e la Regione Calabria – Settore Protezione civile – RT
Commissario Delegato OPCM n.3918/2011 sono rimasti contumaci, non si procede alla liquidazione . Per le spese relative alle costituite e Controparte_3 [...]
, tenendo conto della circostanza che l'appellante Controparte_7 nessuna domanda avanza nei loro confronti, si compensano interamente . Da ultimo, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento d'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 27.11.2018 nei confronti del RT
, in persona del Sindaco pro tempore , della
[...] Controparte_3
SETTORE CIVILE COMMISSARIO DELEGATO OPCM CP_8
3918/2011 , della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore , della di RE BR, in persona Controparte_7 del legale rappr sa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese processuali di questo grado di giudizio tra
, la e la , in Parte_4 Controparte_3 Controparte_7
o l nti in motivazione;
3) nulla per le spese nei confronti dei contumaci e RT
Regione Calabria - Settore Protezione Civile Commissario Delegato OPCM n.3918/2011, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore;
4) dà atto, ai sensi del'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria ,05/05/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)